Il patto di famiglia e la possibilità che venga impugnato  

Scarica PDF Stampa
In compatibilità con le disposizioni in materia d’impresa familiare e rispettando i diversi tipi di società, l’imprenditore può trasferire l’azienda o le quote societarie ai discendenti che secondo lui siano più in grado di assicurare la continuità della gestione dell’impresa.

Quando un padre anziano e molto malato trasferisce le quote societarie dell’impresa di famiglia, a lui intestate a suo figlio, ha come finalità quella di evitare il disgregamento della società per il periodo nel quale non dovrà essete più in vita e, allo stesso tempo, di assicurare la continuità dell’azienda.

Per potere realizzare il trasferimento immediato delle partecipazioni societarie è possibile stipulare un contratto di patto di famiglia, un tipo di atto tra vivi e a titolo gratuito, disciplinato dall’articolo 786-bis del codice civile.

Il patto di famiglia però può essere impugnato nei casi tipici previsti dalla disciplina del contratto per vizi del consenso, violenza e dolo e per errore.

Indice

  1. In che cosa consiste il patto di famiglia?
  2. Chi sono i soggetti coinvolti nel contratto di patto di famiglia?
  3. Il patto di famiglia può venire impugnato?
  4. Il patto di famiglia si può sciogliere o modificare?

1. In che cosa consiste il patto di famiglia?

Il contratto di patto di famiglia è un istituto giuridico che consente all’imprenditore di trasferire l’azienda, oppure al titolare di quote societarie di trasferire, interamente o in parte, le proprie quote, a uno o più figli o nipoti.

Nel caso delle società di capitali, come le società a responsabilità limitata (Srl), le società per azioni (Spa) e le società in accomandita per azioni (Sapa), la discussione verte sul fatto se le quote trasferibili siano esclusivamente quelle che permettono al soggetto beneficiario della successione di acquisire il controllo dell’impresa.

Il contratto di patto di famiglia rappresenta una deroga al divieto di patti successori

(art. 458 c.c.), vale a dire, alla regola secondo la quale gli accordi che hanno come oggetto le disposizioni dei diritti ereditari che provengono da una successione non ancora aperta sono nulli.

Il contratto patto di famiglia ha effetto anche se il titolare dell’azienda sia ancora in vita, a differenza di quello che accade per la normale successione o per il testamento.

Consigliamo il volume:

Manuale operativo di Diritto di famiglia

Con un taglio pratico, l’opera affronta i principali istituti legati ai rapporti familiari, mediante l’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente.In particolare, vengono trattati la separazione ed il divorzio e tutte le conseguenze patrimoniali e personali che derivano dalla cessazione degli effetti matrimoniali.Spazio è poi dedicato alle unioni civili e ai conviventi, nonché alla posizione del nascituro, quale discusso titolare di diritti.Completa l’opera la trattazione della tutela penale delle obbligazioni nascenti dal matrimonio, quali l’assistenza e la prestazione del mezzi di sussistenza.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di saggi in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Paolo Di Geronimo, Elena Peruzzini, Morena Rapolla, Marzia Rossi, Alessia Salamone, Federica Spinaci | 2020 Maggioli Editore

44.00 €  41.80 €

2. Chi sono i soggetti coinvolti nel contratto di patto di famiglia?

Il codice civile prevede che l’imprenditore possa trasferire l’azienda o le quote societarie a uno o più discendenti attraverso la stipula di un atto pubblico notarile.

Di conseguenza, sia i figli sia i nipoti beneficiari, entrambi denominati assegnatari, possono essere coinvolti nel contratto di patto di famiglia, mentre al coniuge e a coloro che avrebbero la qualifica di legittimari e che non hanno beneficiato del lascito dell’impresa o delle partecipazioni, spetta una sorta di indennizzo.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono pagare agli altri legittimari non assegnatari, una somma che corrisponde al valore delle quote di legittima che a loro spetta, a meno che gli stessi, interamente o in parte, rinuncino.

Le somme dovute vengono stabilite da un contratto che può essere stipulato in tempi successivi al contratto patto di famiglia, purché sia ad esso collegato e con la presenza degli stessi partecipanti.

La liquidazione può avvenire, interamente o in parte, anche in natura, vale a dire, con beni al posto del denaro.

In simili casi, i beni assegnati in natura ai legittimari non assegnatari vengono imputati alle quote di legittima che a loro spettano e si considerano come date prima rispetto alla futura eredità.

Sul contenuto, è importante che il contratto patto di famiglia specifichi se è presente il diritto di recesso.

Con la clausola sul diritto di recesso per sciogliersi dal vincolo, l’interessato dovrà ottenere lo scioglimento del primo patto facendo stipulare un secondo, un altro contratto patto di famiglia con le stesse persone.

3. Il patto di famiglia può venire impugnato?

Il contratto di patto di famiglia è impugnabile in Tribunale, in seguito al procedimento di mediazione davanti a un Ente di Conciliazione che abbia ottenuto il riconoscimento presso il Ministero della Giustizia e con l’assistenza di un legale (art. 768-octies c.c.).

Se il contratto è stato stipulato approfittando di un vizio del consenso dell’imprenditore, oppure se lo stesso era in errore o è stato costretto a sottoscriverlo con violenza o con l’inganno, ognuno dei  partecipanti, non esclusivamente il coniuge o i legittimari ma anche l’imprenditore o gli assegnatari, possono proporre l’azione di annullamento del patto entro un anno dal momento nel quale è terminata la violenza o si è venuti a conoscenza del dolo o dell’errore.

Se il coniuge o alcuni legittimari non partecipano al contratto patto di famiglia, alla morte dell’imprenditore, possono chiedere agli assegnatari di avere corrisposta la somma dovuta a titolo di liquidazione più gli interessi legali.

Se gli assegnatari non la dovessero pagare, il contratto di contratto patto di famiglia, sempre entro un anno, può essere impugnato.

4. Il patto di famiglia si può sciogliere o modificare?

L’articolo 768-septies del codice civile prevede che il contratto di patto di famiglia possa essere sciolto o modificato dalle stesse persone che lo hanno concluso in due diversi modi:

  • Con un altro contratto, che abbia le stesse caratteristiche e gli stessi presupposti del patto sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale.

In simili casi, si dovrà provvedere agli stessi adempimenti pubblicitari e al secondo contratto dovranno partecipare coloro che avevano preso parte al patto anche successivamente alla stipula dello stesso.

  • Con recesso, se espressamente previsto nel contratto e purché l’esercizio del diritto venga reso a ognuno dei contraenti con un’apposita dichiarazione.

Non essendoci disposizioni legislative in merito, si devono regolare le modalità di recesso nel contratto oppure nel termine entro il quale c’è la possibilità di esercitarlo.

Il contratto può prevedere la facoltà di recesso a favore di ognuno dei partecipanti al patto.

Se recede l’imprenditore, l’azienda o le partecipazioni societarie rientreranno nel suo patrimonio e il contratto verrà sciolto.

Accade lo stesso se a recedere è un assegnatario, mentre, se a recedere è un legittimario non assegnatario, il contratto non si scioglie, però, nasce sullo stesso l’obbligo di restituire la somma liquidata equivalente alla sua quota di legittima insieme agli interessi maturati.

Consigliamo il volume:

Manuale operativo di Diritto di famiglia

Con un taglio pratico, l’opera affronta i principali istituti legati ai rapporti familiari, mediante l’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente.In particolare, vengono trattati la separazione ed il divorzio e tutte le conseguenze patrimoniali e personali che derivano dalla cessazione degli effetti matrimoniali.Spazio è poi dedicato alle unioni civili e ai conviventi, nonché alla posizione del nascituro, quale discusso titolare di diritti.Completa l’opera la trattazione della tutela penale delle obbligazioni nascenti dal matrimonio, quali l’assistenza e la prestazione del mezzi di sussistenza.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di saggi in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Paolo Di Geronimo, Elena Peruzzini, Morena Rapolla, Marzia Rossi, Alessia Salamone, Federica Spinaci | 2020 Maggioli Editore

44.00 €  41.80 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento