Il Patrimonio netto

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Il patrimonio netto o capitale netto, in diritto commerciale esprime la consistenza del patrimonio di proprietà dell’impresa.

Rappresenta la misura dei mezzi propri investiti dall’imprenditore o dai soci nell’impresa, mentre il patrimonio lordo rappresenta il totale degli impieghi (o investimenti) effettuati anche con il concorso del capitale di credito.

Indice

  1. La descrizione
  2. La struttura

1. La descrizione

Il patrimonio netto rappresenta le cosiddette fonti di finanziamento interne, vale a dire, quelle fonti che provengono direttamente o indirettamente dal soggetto o dai soggetti che costituiscono e promuovono l’impresa.

Considerando il valore degli asset totali di una società, se vi si sottrae il valore totale del gravame su questi asset, le liability, si ottiene il valore degli asset liberi da gravame, l’equity, che si incrementa finanziandosi emettendo azioni nel mercato pubblico e regolamentato come la borsa (public equity) o in un mercato over the counter (private equity).

Questo concetto non è presente esclusivamente in corporate finance e contabilità finanziaria, ma anche nella common law (equity) con un altro significato.

In altri termini è relativo al capitale che proviene dall’imprenditore, nel caso di imprese individuali, dai soci, nell’ipotesi di impresa collettiva, dall’autofinanziamento, vale a dire, utili realizzati e reinvestiti nella stessa impresa.

Il patrimonio netto è l’insieme dei mezzi propri, che rappresentano capitale di pieno rischio, perché si tratta di capitali sottoposti integralmente alle sorti dell’impresa e che agiscono come garanzia nei confronti dei terzi, determinato dalla somma del capitale conferito dal proprietario, o dai soci, in sede di costituzione dell’impresa o durante la vita della stessa con apporti successivi e dall’autofinanziamento.

Si scompone in più voci, dette parti ideali di patrimonio netto, per distinguere la parte che deriva dall’apporto dei soci dalla parte che deriva dall’autofinanziamento proprio.

Queste parti ideali possono essere di segno positivo o negativo.

2. La struttura

Nelle imprese con veste di società è costituito dalle seguenti voci:

Capitale sociale, che rappresenta il capitale conferito dai soci al momento della costituzione dell’impresa.

Versamenti a titolo di capitale sociale possono essere operati anche in seguito, quando la vita dell’impresa lo richiede.

Il capitale sociale è frazionato in quote, ognuna rappresentativa di una parte di esso.

Le quote vengono assegnate in proporzione al capitale versato.

Nel periodo della vita dell’impresa il capitale sociale può aumentare, quando si rendono necessari nuovi finanziamenti e non si vuole o non si può ricorrere a finanziamenti esterni, o diminuire in caso di perdite consistenti oppure in caso di esubero).

Riserve, in prima approssimazione vengono costituite trattenendo nell’impresa gli utili conseguiti che non vengono distribuiti ai soci, e che quindi rappresentano una forma di autofinanziamento adottata dall’impresa stessa.

Le riserve costituiscono la più autentica fonte interna di finanziamento, ancor più propria dell’impresa di quanto possa essere il capitale sociale, che non è prodotto dall’impresa ma acquisito da soggetti terzi, cioè i soci.

Le riserve di utili possono essere: obbligatorie (o legali), statutarie, facoltative.

Utili da destinare, costituiti dall’utile d’esercizio conseguito nell’ultimo esercizio e dal residuo utile di un esercizio precedente in attesa di destinazione.

In base alle decisioni dei soci, possono essere loro distribuiti o portati in aumento di riserve o a copertura di perdite pregresse.

Perdite in sospeso, che possono essere relative alla perdita d’esercizio subita nell’ultimo periodo amministrativo o perdite di esercizi precedenti.

Potranno essere coperte con varie modalità a seconda delle decisioni dei soci.

Si deve notare che il capitale sociale, le riserve e gli utili da destinare sono parti ideali positive, mentre le perdite in sospeso sono parti ideali negative.

Si ha la seguente relazione:

Patrimonio Netto = capitale sociale + riserve + utili conseguiti in attesa di destinazione – perdite in sospeso in attesa di copertura

Riepilogando, il patrimonio netto può essere considerato:

  • Da un punto di vista contabile, dalla differenza tra attività e passività dello stato patrimoniale.
  • Da un punto di vista economico come effettiva ricchezza di competenze dei soci, ricchezza che si ricava dalla liquidazione dell’attivo e dopo aver rimborsato il passivo.
  • Da un punto di vista finanziario come fonte di finanziamento interna.

La voce Patrimonio netto del bilancio è indicata sotto la lettera A) del passivo dello Stato patrimoniale e, in termini contabili, esprime la differenza tra il valore di bilancio delle “Attività” e delle “Passività”:

Patrimonio Netto = Attività – Passività.

Il Principio contabile lo definisce come:

  • L’entità monetaria dei mezzi apportati dai soci o creati nell’impresa, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali.
  • La misura dei diritti patrimoniali che può essere soddisfatta “in via residuale” attraverso le attività, dopo che siano soddisfatti i diritti dei terzi creditori della società.

La nota operativa illustra nel dettaglio tutte le voci che compongono il patrimonio netto relativo a:

  • La misura del Capitale sociale che esprime il valore nominale dei conferimenti i quali i soci si sono obbligati verso la società in sede di costituzione o di aumento di capitale a pagamento, nonché il valore delle altre voci del patrimonio netto che, compatibilmente con la possibilità di relativa utilizzazione, sono state imputate nel corso del tempo a capitale sociale, in sede di aumento di capitale a titolo gratuito;.

Alla riserva dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, asino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

sovrapprezzo delle azioni che può derivare sia in sede di costituzione della società e sia successivamente, con l’emissione di nuove azioni ad un prezzo superiore al valore nominale.

Alle riserve di rivalutazione che sono rappresentate da quelle riserve iscritte in bilancio a fronte di specifiche leggi che ammettono o impongono la rivalutazione.

Alla riserva legale che è rappresentata dalle quote di utile di esercizio che l’Assemblea destina a questa riserva in base all’articolo 2430 del codice civile.

L’ articolo dispone che:

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Con il raggiungimento della soglia minima della riserva, è comunque consentito di procedere ad ulteriori incrementi;

  • Alle riserve statutarie che sono riserve obbligatorie, previste dallo Statuto della società, il quale ne specifica anche le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione.
  • Alle altre riserve, distintamente indicate che è una voce avente carattere residuale e ha finalità di ridurre al minimo la necessità di aggiungere altre voci nel passivo dello Stato Patrimoniale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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