Il nuovo concordato preventivo

Redazione 19/10/17
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Requisiti preliminari del concordato preventivo

Il nuovo concordato preventivo turalmente, la lettera della legge. Il primo comma dell’art. 160 L. Fall., rubricato “Presupposti per l’ammissione alla procedura”, recita: “L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo… [omissis]”.
Da un criterio puramente letterale sembrerebbe che qualunque imprenditore possa accedere alla
procedura, cosa che sarebbe stata anche in linea con le intenzioni del legislatore di diffondere l’utilizzo
del concordato, ma in realtà l’art. 160 L. Fall. deve essere letto in combinato disposto con l’art. 1 L. Fall.,  rubricato “Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo”, secondo cui sono soggette alla normativa sul fallimento e sul concordato preventivo tutte le imprese commerciali (quindi non le imprese agricole), esclusi gli enti pubblici, a meno che non dimostrino il possesso di precisi requisiti economici e finanziari, ossia di non aver avuto nei tre esercizi precedenti un attivo superiore a trecentomila euro, di non avere realizzato nello stesso periodo di tempo ricavi lordi superiori a duecentomila euro, e di non avere un ammontare di debiti anche non scaduti complessivamente superiore a cinquecentomila euro. Il superamento
anche di uno solo di questi limiti ed anche per uno solo degli esercizi del triennio precedente comporta la fallibilità dell’impresa, e di conseguenza anche l’assoggettamento alle norme sul concordato preventivo.

Spese di assistenza difensiva

L’ABF a volte riconosce, sulla scorta di specifica istanza del ricorrente, il ristoro delle spese sostenute per l’assistenza difensiva nel procedimento avanti ad esso.

Tuttavia l’eventuale liquidazione non sembra poter prescindere da una valutazione preliminare in ordine alla oggettiva utilità dell’inter- vento del legale. A tal proposito il Collegio di Napoli con decisione n. 2209/2014 ha statuito che “l’assistenza può riuscire oggettivamente necessaria in dipendenza – per esempio – dalla particolare complessità della controversia, ma in ipotesi diverse, come è da reputare quella in discussione, essa non appare necessaria, pure alla luce dello spirito della disciplina dell’ABF, che non impone il ministero di difensore alcuno per la natura del giudizio”

Con decisione n. 1899/2014 il Collegio di Milano ha disposto che “non può farsi luogo infine ad alcun rimborso di spese legali. Il Reg. ABF non contempla alcuna espressa previsione in merito al rimborso delle spese legali, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accogli- mento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l’accertamento dell’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia.

Giudizio di omologazione

Il giudizio di omologazione costituisce una terza fase, distinta e separata dalle fasi che l’hanno preceduta, tanto che il Commissario giudiziale, il debitore, i creditori e qualunque interessato, per partecipare, devono costituirsi appositamente nel termine di dieci giorni prima dell’udienza fissata (art. 180 L. Fall.).
Nello stesso termine, in ogni caso, il Commissario giudiziale deve depositare il proprio parere motivato.
A tal proposito è possibile che nel lasso di tempo intercorrente tra l’adunanza dei creditori e il giudizio
di omologazione le condizioni di fattibilità che hanno portato ad approvare il piano di concordato
mutino per qualunque circostanza; in tal caso il commissario giudiziale, oltre a riportarlo nel proprio parere, lo riferisce ai creditori, che possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino al giorno stesso dell’udienza – e non più dieci giorni prima – (art. 179, comma 2, L. Fall.).
A seguito del giudizio di omologazione – che segue le forme del rito camerale –, se non sono proposte
opposizioni, il Tribunale, verificati la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato (art. 180, comma 3, L. Fall.).

I presenti contributi sono tratti da

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