Il notaio sbadato fa perdere alla banca il diritto ipotecario, ma non quello di chiedergli un congruo risarcimento danni per responsabilità professionale.

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La banca conveniva con i clienti l’apertura di credito assistita da un’ipoteca. Il notaio nell’iscriverla è tenuto ad assolvere a tutte la altre obbligazioni accessorie. Se inadempiente sarà soggetto ad un’azione di responsabilità professionale ed al relativo risarcimento danni: l’indennizzo può essere calcolato anche in via equitativa. La sentenza del Tribunale di Benevento n.1751 del 24 settembre 2013 s’inserisce nell’orientamento costante della giurisprudenza campana sulle fideiussioni bancarie e, più in generale, sulla responsabilità professionale del notaio e dei suoi più stretti collaboratori nell’assolvere ai loro incarichi, stilandone anche i criteri di refusione del relativo danno subito dal cliente (Trib. Napoli sez. VI n.879/13 e Trib. Avellino ord. del 23/10/12).

Il caso. Tre persone, a fronte di detta fideiussione, convenivano con la banca che il credito, che concedeva loro, fosse assistito da ipoteca, ma il notaio errava nella sua iscrizione per non aver correttamente accertato i titoli vantati dai tre sul bene. Infatti la iscriveva in ragione di un terzo ciascuno come se tutti fossero proprietari dell’immobile, ma, in realtà, uno era il nudo proprietario e gli altri erano usufruttuari. La banca, perciò, perdeva il suo diritto ipotecario e la possibilità di esperire un’esecuzione immobiliare forzata e, de facto ,aveva perso il proprio credito perché anche quella <<mobiliare era restata infruttuosa>>. Nelle more la possibilità di recuperare il credito, poi ceduto ad un’altra finanziaria, era resa più difficile dall’intervenuto fallimento dei beneficiari. Agiva , quindi, giudizialmente contro i clienti per il recupero delle somme concesse e contro il professionista per l’inadempienza contrattuale e le conseguenti perdite economiche subite. Il Tribunale di Benevento con la sentenza 990/02, confermata dalla CDA di Napoli con la n.3290/05 accertava la responsabilità professionale del notaio, rinviando allo stesso Tribunale per la quantificazione del danno e delle spese di lite. Questo con la 402/08 condannava i clienti alla refusione delle somme. Si accertava, altresì in via equitativa, un danno economico ex art. 1226 cc pari al valore medio dell’immobile ipotecato oltre interessi al 9%.La presente causa è un rinvio effettuato dalla Cda di Napoli per quantificare il danno subito dell’istituto. Si costituiva il notaio contestando i criteri sopra indicati, la prescrizione dell’azione e che la cliente era stata tutelata anche dal sopravvenuto fallimento dei tre garantiti. Il G.I. ha confermato le precedenti decisioni della corte ed ha condannato la professionista ad un esoso risarcimento.

La prescrizione dell’azione è decennale. Sulla vicenda, come detto, si erano formati due giudicati che ravvisavano l’ascrivibilità dell’accaduto al notaio. Orbene l’ultimo era del 2005, perciò, dato che l’odierna lite è del 2009 e che vige la prescrizione decennale come prescritto dall’art.2953 cc e dalla giurisprudenza costante (Cass. civ. 19636/05), l’eccezione è inammissibile così come tutte le altre lamentele attinenti al rapporto tra banca e debitori, perché possono essere sollevate solo da questi ultimi.

La responsabilità del notaio deriva dall’inadempimento tout court. È ravvisabile al di là del fatto che l’errore materiale è stato accertato prima che i tre beneficiari della fideiussione, a loro volta, fossero inadempienti, visto che la banca confidava nel corretto adempimento dell’obbligazione notarile. È stata accertata una responsabilità solidale ex art. 2055 cc con i creditori, escludendo l’opponibilità dell’art. 1227 cc ed il G.I. ha ribadito l’irrilevanza di non aver agito prima contro i tre (Cass. civ. 7404/12, 7618/10). Si noti che l’orientamento di merito (Trib. NA cit.) e di legittimità (Cass. civ. 15305, 3657/13, 21082 e 20991/12,15726/10, 1288/03 e 515158/01) impongono al professionista di adempiere con la massima diligenza non solo all’iscrizione, ma anche a tutte quelle operazioni preliminari e successive alla stesura dell’atto, necessarie a preservare l’attitudine del rogito a conseguire il risultato pratico voluto dagli assistiti ed a tutelarne gli interessi. Nella fattispecie ciò non è avvenuto, anzi, come detto, la banca ha dovuto subire gli ulteriori costi di giustizia per le menzionate cause.

Come si liquida il danno? In generale vigono gli ordinari criteri di risarcimento ammesso che sia verificato il danno e stante il possibile vantaggio economico che avrebbe conseguito in caso di corretto adempimento da parte del notaio. Una recente sentenza ne ha sancito la refusione in forma specifica o per equivalente: si deve adoperare per rimuovere gli ostacoli al conseguimento del fine prefisso dall’incarico o restituirgli una somma pari al pregiudizio subito (Cass.903/1 3 e 14865/13 che qualifica l’inadempimento come una responsabilità contrattuale). Nella fattispecie è stata considerata congrua una valutazione in via equitativa di un indennizzo pari al valore medio dell’immobile atteso che non sarebbe stato aggredibile, mediante ipoteca, nè espropriare l’intera proprietà, ma solo la quota di nuda proprietà. Inoltre il sopravvenuto fallimento rendeva difficilmente recuperabile il credito, perché chirografaro e per il perdurante dubbio sulla possibile vendita del bene all’asta.

Dott.ssa Milizia Giulia

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