Il Ministero dell’Economia dette le prime istruzioni operative in materia di credito ai consumatori

Redazione 01/04/11
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Con il decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 29 del 5 febbraio) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dettato le
prime istruzioni operative in materia di credito ai consumatori, dopo la riforma
della materia operata con il D.Lgs. 141/2010. Anche se necessita di ulteriori
provvedimenti attuativi, che dovranno essere approvati dalla Banca d’Italia, il
testo fornisce utili indicazioni sui comportamenti che i vari intermediari finanziari
sono tenuti ad osservare nelle ipotesi di stipulazione di contratti di credito
al consumo e nei rapporti con i consumatori in genere; è da ricordare che,
secondo quanto previsto dall’art. 121 del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993)
il termine "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta, mentre per "contratto di credito" si fa riferimento
al contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore
un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione
finanziaria.
Le dettagliate istruzioni emanate dal Ministero riguardano vari aspetti di questo
rapporto: le modalità di calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale),
ovvero il tasso di interesse "effettivamente" applicato sulle operazioni
di credito al consumo (art. 3), gli annunci pubblicitari (art. 4), l’informativa
precontrattuale (art. 5), la verifica del merito creditizio del consumatore (art.
6), l’accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito
(art. 7), le informazioni da inserire nei contratti (art. 8), le comunicazioni
periodiche (art. 9), la cessione dei crediti (art. 10), le comunicazioni sullo
sconfinamento (art. 11) e l’attività di eventuali intermediari del credito
(art. 12).

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