Il matrimonio dei minori

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Il matrimonio del minorenne viene considerato più un esempio scolastico che un’autentica questione di carattere giuridico.

Anche le gravidanze inattese vengono concepite in modo diverso rispetto al passato.

La donna si è liberata anche dal lato lavorativo e non sente più il bisogno di sposarsi per allontanarsi dal nucleo familiare.

La sua indipendenza le ha dato la forza e la capacità di godere delle gioie giovanili senza avere molti impegni, e anche l’uomo sembra attratto da queste modifiche.

Volume consigliato

La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

34.00 €  32.30 €

Quali sono le condizioni per sposarsi

Al fine di contrarre matrimonio la legge pone determinate condizioni.

La diversità di sesso

Le persone dello stesso sesso in Italia non si possono sposare.

Possono stringere un’unione civile, un istituto molto simile al matrimonio.

La maggiore età

In relazione a questa condizione, si deve sottolineare che in alcuni casi anche il minore può ottenere l’autorizzazione al matrimonio.

La capacità di intendere e di volere

In presenza di eccezioni, alcuni soggetti incapaci sono ammessi al matrimonio.

 

La libertà di stato

I futuri sposi non devono avere precedenti vincoli matrimoniali.

L’assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione con la persona che si intende sposare

In alcuni casi si può ottenere l’autorizzazione al matrimonio.

I limiti che derivano da delitto

Non si può sposare il coniuge della persona che si è uccisa o che si è tentato di uccidere.

Il matrimonio del minorenne

Secondo la legge si può sposare esclusivamente chi ha compiuto la maggiore età, in Italia fissata nei 18 anni.

La regola vieta il matrimonio del minorenne.

Lo ha stabilito in modo esplicito l’articolo 84 del codice civile, secondo il quale i minorenni non possono contrarre matrimonio.

Nonostante il contenuto imperativo, la stessa norma pone delle eccezioni.

I minori che abbiano compiuto 16 anni, in presenza di gravi motivi, si possono sposare.

In presenza di simili circostanze,  si deve prima richiedere l’autorizzazione del tribunale, mentre non è necessaria l’autorizzazione dei genitori.

Il giudice accerta prima la maturità psico-fisica del minore e la fondatezza delle ragioni dallo stesso addotte, successivamente sente il parere del pubblico ministero, dei genitori o, al loro posto, del tutore.

Coloro che non hanno compiuto 16 anni non si possono sposare in nessuna circostanza.

I requisiti relativi all’età si applicano anche ai cittadini stranieri che volessero contrarre matrimonio in Italia, indipendentemente dalle consuetudini del loro Paese di origini.

Lo straniero che abbia compiuto 16 anni può contrarre matrimonio se oltre al nulla osta dello Stato di origine ha l’autorizzazione del tribunale italiano, mentre per il minore di 16 anni, in Italia la possibilità di sposarsi è esclusa, anche se la legge nazionale straniera lo consente.

Le modalità di richiesta dell’autorizzazione al matrimonio in presenza di minore età

Il minorenne può contrarre matrimonio esclusivamente in presenza di gravi motivi e se ha compiuto  16 anni.

Deve presentare un’istanza, in forma di ricorso, presso il tribunale dei minorenni della circoscrizione dove risiede.

Deve firmare l’istanza e non lo devono fare i suoi genitori o il tutore.

Se i futuri sposi sono entrambi minorenni e risiedono in Comuni di distretti diversi, si devono presentare ai due tribunali competenti due distinti ricorsi.

La procedura del matrimonio del minore

Quando si deposita l’istanza, il minore deve aspettare la decisione del tribunale.

Il giudice per i minorenni deve:

Accertare la maturità psico-fisica e verificare che il minore abbia raggiunto un livello di maturità che possa essere considerato uguale a quello di un diciottenne, in ordine all’assunzione dei diritti e dei doveri che derivano dal matrimonio.

Valutare la fondatezza dei gravi motivi che il minore porta.

I gravi motivi possono essere di diverso genere e relativi a inconvenienti di varia  natura (evitare disagi, sofferenze, diverse difficoltà) o a migliorare le sue condizioni di vita (soddisfare la seria aspirazione di fondare una famiglia “approvata” nell’ambiente sociale e costruita sulla vita comune, realizzare il desiderio, in caso di gravidanza, di dare al nascituro un ambiente familiare unito e stabile).

Durante il procedimento, il giudice deve sentire il pubblico ministero, i genitori o il tutore e può chiedere una opinione ai servizi sociali.

Il tribunale decide con decreto e se dovesse concedere l’autorizzazione, allo stesso tempo può nominare un curatore speciale che assista il minore sulla scelta del regime di comunione o separazione dei beni.

La figura del curatore subentra quando il minore non può essere assistito dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o dal tutore, oppure quando tra questi e il minore ci sia un conflitto di interessi.

Entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto si può presentare reclamo alla Corte d’Appello.

Il minore autorizzato alle nozze resta libero di ripensarci e di non sposarsi.

I gravi motivi del matrimonio del minore

Riportiamo di seguito dei casi decisi dalla giurisprudenza nei quali è stata accordata al minore l’autorizzazione a sposarsi.

Riconoscimento del figlio nato o che sta per nascere, quando si dimostra un comportamento equilibrato e responsabile.

Quando i nubendi convivono e hanno un lavoro e un figlio.

La convivenza more uxorio caratterizzata da un serio legame affettivo, in presenza dei presupposti di maturità psico-fisica del minore.

Il minore è esposto alle conseguenze negative che la convivenza more uxorio può comportare in un piccolo ambiente provinciale, dove le persone si conoscono e hanno importanza i valori della famiglia costituita in modo legittimo.

Il matrimonio è necessario per fare superare al minore pericolose esperienze vissute nella famiglia di origine.

Non è stata concessa l’autorizzazione per rimediare a condizioni di abitazione o di famiglia  precarie, come la conflittualità del nubendo con la famiglia di origine.

Lo stato di gravidanza, in assenza della maturità psico-fisica, non è sufficiente per ottenere l’autorizzazione a contrarre matrimonio.

Il minore che si sposa senza autorizzazione

Se un sacerdote o un ufficiale del Comune sposa un minore senza prima verificare se lo stesso ha ricevuto l’autorizzazione del tribunale minorile, il matrimonio può essere impugnato davanti al tribunale entro un anno da quando è iniziata la coabitazione.

L’azione può essere proposta:

Dal minore personalmente, ma non dopo più di un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Dall’altro coniuge, indipendentemente dal fatto che fosse a conoscenza della minore età dell’altro.

Dai genitori, anche disgiuntamente, di entrambi i coniugi.

Dal pubblico ministero.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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