Il matrimonio all’estero del cittadino italiano. Il matrimonio islamico

Redazione 28/09/04
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inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2004
di Giuseppe Briganti
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Sempre più rilevanza assumono oggi le questioni legate alla celebrazione all’estero del matrimonio da parte del cittadino italiano, sia nel caso di matrimonio con uno straniero sia nel caso di nubendi entrambi italiani. Per i più vari motivi infatti anche cittadini residenti in Italia scelgono con una certa frequenza di sposarsi in un altro Stato.

L’art. 16 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento dello stato civile)[1] prevede che il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l’altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all’autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all’autorità locale secondo le leggi del luogo; in quest’ultimo caso una copia dell’atto è rimessa a cura degli interessati all’autorità diplomatica o consolare.

La celebrazione del matrimonio all’estero da parte del cittadino italiano residente in Italia può avvenire pertanto dinanzi all’autorità consolare italiana[2] o dinanzi all’autorità locale. In questa sede ci si soffermerà su tale ultima modalità[3].

Secondo l’art. 27 L. 218/1995[4] di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

La legge che stabilisce un impedimento al matrimonio determina anche le conseguenze della violazione di esso, i termini per farlo valere, gli eventuali effetti di un certo periodo di vita in comune[5].

Occorre in proposito ricordare altresì l’art. 115, comma 1, del codice civile, il quale prevede, con riguardo al matrimonio del cittadino all’estero, che detto cittadino italiano sia comunque soggetto alle norme italiane sulle “condizioni necessarie per contrarre matrimonio” stabilite dagli artt. 84 e segg. cod. civ.

Le condizioni richiamate, com’è noto, riguardano l’età (art. 84), la sanità mentale (art. 85), l’inesistenza di precedente vincolo matrimoniale (art. 86). Sono previsti inoltre impedimenti dirimenti: inesistenza di determinati vincoli di parentela, affinità, adozione tra i nubendi (art. 87); l’ipotesi del “delitto” (art. 88).

La mancanza di uno dei requisiti o l’esistenza di uno degli impedimenti suddetti rendono il matrimonio eventualmente contratto invalido con riferimento all’ordinamento giuridico italiano.

La legge italiana prevede altresì degli impedimenti al matrimonio (impedimenti impedienti) che non comportano una invalidità di esso ma una sua semplice irregolarità, la cui unica conseguenza è l’applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti degli sposi, peraltro di importo minimo (artt. 134 e 140 cod. civ.).

Tali impedimenti sono costituiti dal lutto vedovile (art. 89) e dall’omissione delle pubblicazioni, di cui si tratterà nel prosieguo.

Secondo l’art. 28 L. 218/1995, il matrimonio contratto all’estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dallo Stato di comune residenza in tale momento.

Come si vede, la norma pone tre criteri tra loro concorrenti per stabilire la validità dal punto di vista formale del matrimonio: basta che uno di essi sia soddisfatto per aversi un matrimonio valido per l’ordinamento giuridico italiano.

D’altra parte, deve essere preso in considerazione anche l’art. 16 L. 218/1995, il quale prevede che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico, con le conseguenze di cui al secondo comma della medesima disposizione[6].

Occorre ricordare in proposito che la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sulla compatibilità con l’ordine pubblico del matrimonio islamico con una pronuncia che, ancorché riferita alla disciplina anteriore alla L. 218/1995, conserva tutt’oggi la propria rilevanza.

Con detta decisione[7], la Corte di Cassazione ha affermato che l’insostenibilità della tesi secondo cui ad un matrimonio contratto da cittadino italiano all’estero – sia pure nel rispetto delle forme ivi stabilite ed in presenza delle persone – non potrebbe riconoscersi alcun effetto giuridico, ove la lex loci preveda caratteristiche contrastanti con i principi fondamentali del nostro ordinamento, discende dal principio del cd. favor matrimonii, alla cui stregua l’atto non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate negli artt. 117 e ss. cod. civ. – nelle quali non può essere ricompresa quella del matrimonio contratto secondo un rito che preveda la poligamia e/o lo scioglimento del vincolo ad nutum – e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento[8].

Ne deriva che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all’estero pur secondo una legge che consenta la poligamia e/o il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscerne l’idoneità a produrre effetti nel nostro ordinamento, sino a quando non se ne deduca la nullità e non intervenga una pronuncia sul punto[9].

Non mancano d’altra parte taluni i quali sostengono che il matrimonio islamico, prevedendo istituti quali la poligamia ed il ripudio, non possa produrre alcun effetto nel nostro ordinamento giuridico per contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume, trattandosi di un matrimonio privo del requisito dell’assunzione dell’obbligo reciproco di fedeltà, requisito da ritenersi essenziale per la configurabilità giuridica del matrimonio nel nostro ordinamento[10].

Secondo l’opinione prevalente, come sopra illustrato, non è tuttavia possibile trarre dai suddetti caratteri del matrimonio islamico la conseguenza automatica della sua inefficacia nel nostro ordinamento, sempreché il matrimonio sia stato contratto nel rispetto delle forme stabilite dalla legge del luogo di celebrazione e sempreché sussistano i requisiti di stato e capacità dei contraenti.

Il matrimonio contratto all’estero dal cittadino italiano residente in Italia nelle forme previste dalla legge del luogo di celebrazione deve essere preceduto dalle pubblicazioni e deve essere seguito dalla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano.

Con riguardo alle pubblicazioni, a tale conclusione si deve pervenire nonostante l’abrogazione dell’art. 115, comma 2, cod. civ.[11].

Tuttavia, la mancanza di siffatti adempimenti (pubblicazione e trascrizione), come già in parte accennato, non pregiudica la validità del matrimonio. La trascrizione in particolare non ha natura costitutiva, ma semplicemente dichiarativa e di pubblicità.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti, in linea di principio, i matrimoni celebrati all’estero tra italiani e stranieri hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera[12]; la loro trascrizione in Italia assume valore meramente certificativo.

Peraltro, nell’ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l’atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per una delle ragioni previste dall’art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento[13].

La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare altresì, in senso conforme, che le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell’ordinamento dello Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana; tale principio – prosegue la Suprema Corte – non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido sulla base del principio locus regit actum[14].

Né le pubblicazioni né la trascrizione sono dunque richieste per la validità del matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani secondo la legge straniera; matrimonio che è immediatamente valido e rilevante per l’ordinamento giuridico italiano.

Con riguardo alle pubblicazioni, occorre peraltro precisare quanto segue.

La pubblicazione può diventare indispensabile al fine di contrarre matrimonio all’estero allorché il Paese prescelto richieda preliminarmente un’attestazione della mancanza di impedimenti al matrimonio o richieda il rilascio del certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980[15]: tali documenti possono essere infatti rilasciati solo dopo che sia stato dato corso alle pubblicazioni e non ne siano conseguite opposizioni[16].

Con riguardo invece alla trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio celebrato all’estero, sarà cura degli interessati trasmettere copia dell’atto alle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane o direttamente all’ufficiale di stato civile italiano richiedendone la trascrizione[17].

Deve precisarsi che la trascrizione diventa necessaria per l’efficacia del matrimonio – si ritiene – solo nel caso di matrimonio cattolico contratto all’estero da cittadino italiano in uno Stato che ad esso non ricolleghi effetti civili, al fine di realizzare la fattispecie del matrimonio canonico-concordatario[18].

Per quanto concerne infine la prova del matrimonio contratto all’estero da un cittadino italiano, essa è costituita dall’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile dello Stato straniero[19].
Note:
[1] DPR 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, GU 303 del 30 dicembre 2000, Suppl. ord.
[2] La celebrazione davanti all’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero è regolata dagli artt. 10 ss. della legge consolare (DPR 5/01/1967 n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, GU 98 del 19/04/1967, Suppl. ord.).
[3] Sull’argomento, si veda T. Ballarino, Diritto Internazionale Privato, Padova, Cedam; R. Calvigioni, Matrimonio degli italiani all’estero: pubblicazione e trascrizione, disponibile su www.anusca.it all’indirizzo www.anusca.it/RelazioniXXIIIConvegno/RENZO-CALVIGIONI.rtf; P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all’estero; sua validità interinale fino a quando, nel caso di sua impugnativa, non intervenga pronuncia di nullità o di annullabilità, disponibile su www.sepel.it all’indirizzo www.sepel.it/sci/arti2003/pag-501.pdf.
[4] Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, GU Serie gen. 128 del 3 giugno 1995, Suppl. ord.
[5] Ballarino, op. cit.
[6] L’art. 16, comma 2, L. 218/1995 stabilisce che, qualora non sia possibile applicare la legge straniera richiamata dalle norme di conflitto, “si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”.
[7] Cass. civ., sez. I, 2/03/1999, n. 1739, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999, 613.
[8] La Corte di Cassazione prende in esame anche l’opinione secondo cui, nell’ipotesi di matrimonio islamico (e, in ogni caso, contratto secondo una legge che ammetta la poligamia od il ripudio unilaterale), l’atto non potrebbe nemmeno essere qualificato come matrimonio nel senso voluto dal nostro ordinamento poiché il vizio riguarderebbe lo stesso consenso.
In proposito la S.C. rileva che il principio del “favor matrimonii” e, quindi, della sua validità interinale non soffre eccezioni in situazioni che pur configurano la medesima incompatibilità ontologica con l’ordine pubblico ed attengono, in diversa misura, alla validità del consenso, quali il matrimonio contratto in violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 cod. civ.: in ipotesi, cioè, espressamente previste dall’art. 117 cod. civ. come motivo di impugnazione del matrimonio, con la conseguente necessità di una pronuncia di nullità o di annullamento.
[9] La Suprema Corte, con la citata sentenza, richiama anche quell’autorevole indirizzo dottrinario secondo cui occorre distinguere la regolamentazione del rapporto giuridico controverso dalla rilevazione dei suoi presupposti, la regolamentazione della questione principale da quella pregiudiziale o preliminare, con la conseguenza che la disciplina di tali presupposti o questioni, posta dall’ordinamento straniero, al pari del diritto o “status” che si presenta come acquisito rispetto alla situazione da accertare, costituiscono essenzialmente elementi interpretativi (ove a ciò occorra procedere) delle norme straniere richiamate dalle disposizioni di diritto internazionale privato per la soluzione del caso concreto e che, in quanto tali, non sono direttamente immessi nell’ordinamento interno (la fattispecie verteva sui diritti successori del coniuge).
[10] P. Grassano, Del rapporto del matrimonio islamico con l’ordinamento italiano, disponibile su www.sepel.it all’indirizzo www.sepel.it/articoligrassano.htm.
[11] Cfr. R. Calvigioni, op. cit.
[12] Cass. 1739/1999 cit.; Cass. civ., sez. I, 13/04/2001, n. 5537, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2002, 149.
[13] Sul punto, v. anche P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all’estero cit.
[14] Cass. civ., sez. I, 19/10/1998, n. 10351, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999, 595.
[15] Legge n. 950 del 19/11/1984, Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a monaco il 5 settembre 1980, GU 18 del 22 gennaio 1985.
[16] R. Calvigioni, op. cit.
[17] Si vedano, rispettivamente, gli artt. 16 e 17; 12, comma 11, DPR 396/2000.
[18] Alle condizioni poste dalla legge di esecuzione del Concordato. Ballarino, op. cit.; P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all’estero cit.
[19] Cass. civ., sez. I, 28/04/1990 n. 3599, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1991, 750.

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