Il mantenimento di un figlio che ha un lavoro a tempo determinato

Scarica PDF Stampa
L’argomento sull’obbligo da parte dei genitori di garantire il diritto al mantenimento anche nei confronti dei figli maggiorenni, lo abbiamo affrontato diverse volte.

L’obbligo in questione dovrebbe sussistere sino a quando gli stessi non riescano a raggiungere una loro indipendenza economica.

In altre parole, quando il figlio è in grado di provvedere in modo autonomo alle sue esigenze, che non sono esclusivamente quelle vitali, come vitto e alloggio, ma anche quelle relative alla comune vita di relazione.

In presenza di simili circostanze cessano per sempre i doveri economici dei genitori.

Una domanda che spesso si fa è stabilire quando il figlio possa essere davvero indipendente.

Si deve trattare di sicuro di un lavoro stabile, non è necessario che sia dipendente, perché  si potrebbe anche trattare di un’attività di lavoro autonomo, professionale o imprenditoriale.

L’argomento diventa più complesso se si va a collocare in un contesto lavorativo come quello attuale, dove la stabilità del posto è un obiettivo che diverse persone raggiungono in tarda età.

Da qui deriva l’interrogativo sul mantenimento ai figli che possiedono un lavoro a tempo determinato.

Ci si chiede se coloro che ottengono un impiego con un contratto a termine si possano definire davvero autonomi e indipendenti.

Della questione si è occupata con una recente ordinanza la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Ord. 14/09/2020 n. 19077/20).

In questa sede scriveremo quali sono i diritti e i doveri dei genitori, a seconda che siano uniti, separati o divorziati.

Volume consigliato

Prima di scrivere se e quando il figlio con un lavoro a tempo determinato ha diritto al mantenimento ricordiamo alcuni relativi passaggi.

Il diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne

Gli aspetti fondamentali della disciplina sul diritto al mantenimento del figlio maggiorenne possono essere schematizzati nel modo che segue:

I genitori devono garantire il mantenimento al figlio anche dopo i 18 anni, sino a quando lo stesso non diventa autonomo.

Il figlio, da parte sua, deve lo stesso studiare o cercare di trovare un lavoro.

Non è dovuto il mantenimento al figlio che non studia e non lavora, a meno che dimostri che lo stato di disoccupazione non sia da attribuire a sua colpa ma alla mancanza di occasioni nel mondo lavorativo.

Questo vuol dire che il figlio deve avere un atteggiamento attivo nei confronti del mercato del lavoro, inviando curricula, iscrivendosi ai Centri per l’Impiego, partecipando a bandi e concorsi.

Spetta al giudice valutare l’eventuale colpevolezza del giovane disoccupato.

Un simile giudizio si effettua caso per caso e si ancora al percorso formativo e alla situazione del mercato del lavoro nel settore specifico.

In questo modo diventa naturale che un ragazzo che studia per diventare un professionista impiegherà più tempo di chi ha scelto di svolgere un lavoro manuale.

L’obbligo del mantenimento dei genitori non si può protrarre oltre limiti ragionevoli.

Questo significa che, una volta che il figlio raggiunge una determinata età, si può presumere che lo stato di disoccupazione dipenda dall’inerzia del giovane e non dal mercato.

L’età in questione, di solito, viene fatta coincidere con i 30/35 anni, a seconda del percorso formativo scelto dal ragazzo.

Una  volta che riesce nel suo intento e ottiene l’indipendenza economica, il figlio perde in modo definitivo il diritto al mantenimento, e lo stesso non viene ripristinato in presenza di un bisogno di successivo.

Ad esempio, un ragazzo che si rende indipendente economicamente dai genitori perché ha trovato lavoro e, poco tempo dopo, viene licenziato.

 

L’obbligo di mantenimento dei genitori viene collegato al reale comportamento di impegno del figlio.

Le sue scelte non possono essere poco ragionevoli.

Questo significa tempo di studiare ragionevole e scelte formative ragionevoli, adeguate alle condizioni della famiglia.

L’obbligo di mantenimento è legato a quello educativo e deve cessare quando sarebbe diseducativo, eliminando la responsabilità del giovane.

Il mantenimento che deve essere erogato al figlio, deve essere proporzionato alle condizioni economiche dei genitori, perché è rivolto a garantire al giovane lo stesso tenore di vita del padre e della madre.

Più è alto il reddito di uno dei due o di entrambi, maggiore è l’importo dell’assegno di mantenimento.

I genitori, nonostante siano separati o divorziati, hanno sempre l’obbligo di agire per tutelare e garantire il diritto del figlio al mantenimento di un tenore di vita che corrisponda alle risorse economiche della famiglia, in relazione alle loro condizioni specifiche.

Il mantenimento non è più dovuto se il genitore riesce a dimostrare l’inerzia del figlio, vale a dire, che lo stesso rifiuta opportunità di lavoro senza che esista un motivo, oppure, non si impegna a cercarlo

Il mantenimento del figlio con lavoro a termine

La presenza di un rapporto di lavoro nei confronti del figlio esclude il diritto a percepire il mantenimento.

Non si deve trattare di sicuro di un lavoro precario o di un apprendistato.

Non si può neanche trattare di un tirocinio formativo.

La Suprema Corte di Cassazione ha detto che è dovuto il mantenimento al figlio maggiorenne che ottiene un contratto di lavoro a tempo determinato, perché non basta a potere dire raggiunta l’indipendenza economica.

Si conferma l’orientamento costante secondo il quale in presenza di procedimenti di  separazione personale e di divorzio, il modello che ispira di più per la definizione dei procedimenti in favore dei figli è quello del loro esclusivo interesse morale e materiale.

Il principio è valido per i figli minorenni, e allo stesso modo, per i figli che, nonostante maggiorenni, non siano completamente autosufficienti dal lato economico.

In entrambi i casi, si richiede la stessa esigenza di tutela.

La discriminazione è che per i figli monorenni la mancanza di autosufficienza economica è intrinseca, mentre, per i maggiorenni, ha bisogno di uno specifico accertamento sul caso relativo, che di solito è soggetto a valutazioni di carattere discrezionale che il giudice non può modificare.

I Giudici Supremi hanno voluto ricordare che l’assegno di mantenimento al figlio non può essere revocato se non risulta accertato, in sede istruttoria, che ha raggiunto una completa autonomia di carattere economico.

Volume consigliato

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento