Il mantenimento all’ex coniuge in presenza di un mutuo

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A volte può succedere che due coniugi si separino e abbiano anche dei figli da mantnere.

Nonostante questo, il coniuge più forte economicamente si è accollato un mutuo.

Le spese sono molte.

Comprendono le rate del mutuo, i figli a suo carico, il mantenimento all’ex moglie.

La persona in questione si potrebbe chiedere se sia possibile ridurre qualcosa, in primo luogo l’assegno di mantenimento all’ex.

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L’assegno di mantenimento all’ex coniuge

L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice, ma può anche essere rimesso a determinati accordi sottoscritti in modo libero dai coniugi, in sede di separazione tra gli stessi.

Consiste nel versamento di una somma di denaro, che con il tempo può essere modificata, al coniuge economicamente più debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

Il decreto legislativo 154/2013 ha riformato alcune disposizioni relative all’assegno di mantenimento a favore dei figli.

La Legge di stabilità 2016 ha introdotto il cosiddetto “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”.

 

Se uno dei coniugi non possiede redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita, spesso è la moglie che si trova in una condizione simile, soprattutto quando abbia rinunciato, a beneficio della famiglia, a coltivare le sue aspirazioni professionali, il giudice può imporre all’altro coniuge un obbligo di versare un assegno periodico, l’entità del quale deve essere determinata considerando i redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro.

Questo assegno non può essere attribuito al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione, al quale, se dovessero ricorrere i presupposti, può essere riconosciuto, in modo esclusivo, il diritto agli alimenti, vale a dire, a ricevere in un determinato periodo, una somma di denaro nei limiti di quello che sia necessario al suo sostentamento.

La riduzione dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento da corrispondere all’ex moglie si può ridurre.

Non è però sufficiente essere in difficoltà, non è possibile che ci si arroghi il diritto di smettere di pagare il mantenimento in base a un simile presupposto, se non si vuole rischiare di vedersi contestato il reato di inadempimento agli obblighi di assistenza familiare (art.570 c.p.).

La riduzione dell’importo deve essere richiesta al tribunale promuovendo un giudizio di revisione. La finalità è quella di ridurre l’assegno di mantenimento.

L’importo è fissato o da accordi tra gli ex coniugi, in presenza di separazione consensuale, o dal giudice, quando l’accordo non venga raggiunto e, in presenza di separazione giudiziale.

Per fare in modo che l’importo venga modificato, si deve dimostrare che le condizioni economiche di chi paga sono cambiate, e che il reddito è diminuito.

Da qui deriva il faticoso adempimento dei propri doveri, che rappresenta la base della causa e del suo eventuale accoglimento.

L’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile

In questa sede, è opportuno fare una precisazione.

Esiste l’assegno di mantenimento ed esiste l’assegno divorzile.

Spesso, al fine di parlare di entrambi oppure degli alimenti si utilizza il termine “mantenimento”.

Il mantenimento, in realtà è un’altra cosa.

L’assegno di mantenimento è quello che viene pagato all’ex coniuge economicamente più debole dal quale ci si è separati, al fine di fare in modo che lo stesso continui a mantenere il tenore di vita che aveva durante il matrimonio;

L’assegno divorzile è quello che viene pagato all’ex coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli il sostentamento, considerando che non si può mantenere in modo autonomo e che non può lavorare.

In presenza di simili circostanze, non preoccupa fare in modo che si mantenga inalterato il tenore di vita durante il matrimonio ( Cass. sent. n. 12058/20 del 22 giugno 2020, Cass. sent. n. 18287/1 dell’11 luglio 2018), ma consentire che l’ex coniuge possa andare avanti.

Gli alimenti sono risorse economiche che devono essere pagate via di assistenza, all’ex coniuge che si trovi in determinate situazioni di necessità.

Ex marito ed ex moglie non sono gli unici che devono contribuire economicamente, in simili situazioni.

L’obbligo di versare gli alimenti ricade anche sui figli o sui genitori.

In che modo deve essere inteso il mutuo

Una volta chiarito in modo esplicito che cosa s’intenda parlando di assegno di mantenimento, si può proseguire proseguire ragionando sull’importo e la sua riduzione.

Avere un mutuo da pagare rappresenta un evento che comporta una diminuzione di reddito, un motivo in più per chiedere e ottenere la decurtazione dell’assegno di mantenimento all’ex moglie.

È successo a un uomo di Perugia che si è visto ridurre l’assegno dai 400 euro originari a 100 euro. L’ex moglie, non condividendo la decisione, ha fatto ricorso in Cassazione, ma i giudici non le hanno dato ragione.

 

L’uomo vive con i figli, e li mantiene.

Sono maggiorenni ma non autosufficienti, potendo andarsene di casa e rendersi autonomi.

A questo e al mantenimento per la moglie, si aggiunge un mutuo da ventottomila euro, nell’ambito di una divisione ereditaria di un immobile con la sorella.

Nel caso in questione, il mutuo non è il presupposto per un aumento dell’assegno, ma il contrario.

I giudici d’appello, prima della Cassazione, hanno ritenuto che questo dovere da assolvere riduca la capacità di reddito dell’ex marito.

 

Il diritto al mantenimento

L’assegno di mantenimento ha la finalità di fare in modo che il coniuge economicamente più debole possa mantenere, anche dopo la fine matrimonio, un tenore di vita che possa essere paragonato a quello che conduceva durante il vincolo stesso.

La persona che lo chiede non deve avere redditi propri e risorse che siao sufficienti al suo sostentamento, e non deve essere responsabile in modo diretto, con il suo comportamento, della fine del vincolo matrimoniale.

 

Si devono verificare anche i motivi della disparità di reddito.

Ad esempio, una cosa se si era deciso, per una buona conduzione della vita familiare, che il marito lavorasse e la moglie si dedicasse in modo esclusivo all’educazione dei figli, o se uno dei due coniugi chiede l’assegno perché, per determinati motivi non può lavorare, un’altra cosa se l’ex che chiede il mantenimento non lavora perché non ha voglia di lavorare

In presenza di simili circostanze, non ha diritto all’assegno.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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