Il licenziamento individuale nel rapporto di lavoro. Rassegna giurisprudenziale

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Una delle principali cause di cessazione (estinzione) del rapporto di lavoro è rappresentato dal licenziamento individuale, che rappresenta, infatti, l’esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del datore di lavoro.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della legge 604 del 1966 (legge modificata dal c.d. Collegato Lavoro, n. 183/2010, per quanto concerne i termini per l’impugnativa del licenziamento), dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, ossia la legge 20 maggio 1970, n. 300, infine dell’articolo 2 della legge 108 del 1990 il licenziamento del lavoratore non può che avvenire per giusta causa o per giustificato motivo.

 

La giusta causa consiste ricorre nel momento in cui il lavoratore ponga in essere comportamenti di tale gravità da configurare, oggettivamente e soggettivamente, una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia insita nello stesso.

 

È una causa talmente grave che non consente, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

 

I contratti collettivi individuano i casi in cui il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente per giusta causa; le ipotesi più ricorrenti possono, ad esempio, essere:

–         assenze ingiustificate dal posto di lavoro per più di due giorni oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva;

–         insubordinazione, ingiuria, minaccia o percosse poste in essere nei confronti del datore di lavoro dei superiori e/o dei colleghi;

–         reati commessi nell’esercizio delle mansioni e fatti criminosi estranei al rapporto di lavoro, quando l’episodio, però, vada ad incrinare il rapporto di fiducia tra le parti.

 

Per quanto concerne il giustificato motivo, dobbiamo anzitutto precisare che può essere soggettivo oppure oggettivo:

–         ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 604/1966 ricorre giustificato motivo soggettivo di licenziamento ogni volta che sussiste un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro. Si consente, però, la prosecuzione, seppur provvisoria, del rapporto di lavoro; le ipotesi più ricorrenti di licenziamenti per motivi legati alla condotta del lavoratore possono, ad esempio, essere: abbandono del posto di lavoro ; simulazione dello stato di malattia, falsificazione del certificato medico, rifiuto di riprendere il lavoro successivamente alla visita di controllo che dichiari il lavoratore guarito; scarso rendimento del lavoratore quando dipende da una condotta colpevole del lavoratore; violazione dei doveri di diligenza, obbedienza, fedeltà;

–         si realizza il giustificato motivo oggettivo, quando il licenziamento del prestatore di lavoro è determinato da ragioni che ineriscono l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro, ed il regolare funzionamento di essa

 

Spesso la giurisprudenza interviene nel tema che occupa tale approfondimento, con sentenze recenti, che meritano di essere menzionate.

 

 

In tema di licenziamento per giusta causa è nozione legale il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi.

Ciò non esclude che il giudice possa fare riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità; il relativo accertamento va operato caso per caso, valutando la gravità in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi.

Pertanto, il giudice può escludere che il comportamento costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dai contratti collettivi, solo in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza, 31-01-2012, n. 1405

 

 

Secondo la Corte di Cassazione è illegittimo il licenziamento del lavoratore e la sua sostituzione con un collaboratore.

Con la sentenza n. 755 del 19 gennaio 2012, la Cassazione, infatti,  ha affermato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore, giustificato dalla riorganizzazione dell’attività, quando poi, al solo fine di ridurre i costi del lavoro, l’azienda lo sostituisce con un collaboratore a progetto.

La Suprema Corte chiarisce che la insussistenza delle motivazioni apportate dal datore di lavoro (diminuzione consistente delle commesse) non supportate da valori reali e l’affidamento del servizio svolto dal dipendente licenziato a un co.co.pro. costituiscono le basi per l’illegittimità del licenziamento (cfr. www.dplmodena.it).

 

 

Ancora secondo la Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 gennaio 2012, n. 457, in tema di licenziamento in seguito ad incidente tra due veicoli: “la violazione delle regole relative alla circolazione all’interno dello stabilimento costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali”.

 

 

Ancora la Corte ha precisato che “L’azione diretta a invalidare il licenziamento perché privo di giusta causa o giustificato motivo è da qualificarsi quale azione di annullamento e, pertanto, la sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento ha effettivamente natura costitutiva. Tale sentenza, peraltro, ha effetti retroattivi, statuendo la debenza di somme dovute al lavoratore, a cui va riconosciuta natura non solo risarcitoria ma anche retributiva, con la conseguenza che l’attribuzione patrimoniale, sopravvivendo il rapporto di lavoro e quello assicurativo, è assoggettabile alla contribuzione previdenziale”. Cass. civ. sez. lav., 13 gennaio 2012, n. 402 (1)

 

 

La previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante l’inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all’art. 2119 c.c., e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell’elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore. Cass. 2 marzo 2011 n. 5095 in Orient. Giur. Lav. 2011, 167

 

 

 

In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice del merito (sull’ambito del controllo di logicità del giudizio di fatto si rinvia a quanto sopra affermato) – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell’onere su di lui incombente, L. n. 604 del 1966, ex art. 5, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto. Cassazione, sez. lav., 14 febbraio 2011 n. 3596

 

 

Manuela Rinaldi 
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli

 

 

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(1) Cfr. sul punto Paciotti A. T.,  L’azienda licenzia due dipendenti e il licenziamento viene dichiarato illegittimo – Paga all’Inps i contributi e sanzione una tantum sulle inadempienze, in http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/37644

Rinaldi Manuela

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