Il leasing o locazione finanziaria[1]

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Indice.

  1. Definizione e caratteristiche principali.
  2. Consegna del bene.
  3. Vizi del bene.
  4. Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore.
  5. Fallimento di una delle parti.
  6. Immobili da adibire ad abitazione principale.
  7. Il sale and lease back.

 

Definizione e caratteristiche principali.

Il leasing (o locazione finanziaria) è disciplinato dall’art 1, commi CXXXVI e ss. L. 04/08/2017, n. 124[2].

Ai sensi dell’art. 1, comma CXXXVI, L. 124/2017, per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale “… la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106[3], Testo Unico Bancario (D. Lgs. 01/09/1993, n. 385[4]), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo[5].

Il leasing può essere:

  • finanziario: contratto trilaterale in cui una parte (il concedente) rende disponibile ad un’altra (l’utilizzatore) un bene mobile o immobile per la durata del contratto, in cambio di canoni periodici, dopo averlo acquisito da un terzo (il fornitore);
  • operativo[6]: contratto bilaterale tra concedente (che è anche fornitore o produttore del bene) e utilizzatore.

Alla scadenza del contratto, se non viene esercitato dall’utilizzatore il diritto di riscatto, consegue una detenzione sine titulo del bene da parte sua, con obbligo di restituzione, anche in caso di mancata indicazione delle modalità di consegna[7].

A seconda della causa “concreta” del contratto può inoltre parlarsi di:

  • leasing di godimento: la res esaurisce la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola con la durata del rapporto[8];
  • leasing traslativo: intende realizzare un preminente effetto traslativo, dato che il bene è destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto superiore al prezzo di riscatto, che non costituisce un’eventualità marginale, ma rientra nella funzione assegnata al contratto[9].

La locazione finanziaria implica un collegamento funzionale tra il contratto di vendita (fornitore/concedente) e quello di leasing (concedente/utilizzatore), che si realizza mediante clausole di interconnessione inserite nel primo con cui si conviene che il bene è acquistato per essere ceduto in godimento all’utilizzatore. Le vicende di ciascun contratto si ripercuotono sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia nella pur individualità propria di ciascuno: le cause di nullità, annullamento e risoluzione possono, pertanto, estendersi dall’uno all’altro[10].

Nel leasing, a differenza della vendita con riserva di proprietà, non è l’effetto traslativo del diritto dominicale l’obiettivo centrale del negozio: con il saldo dell’ultimo canone, infatti, l’utilizzatore è tenuto alla restituzione del bene al concedente, salva la possibilità di esercitare un’opzione di acquisto e diventarne così, con il pagamento di un’ulteriore somma, proprietario. Un siffatto esito, tuttavia, è rimesso ad una sua scelta discrezionale, e non è la conseguenza giuridicamente necessaria del rapporto[11].

Il leasing non è nemmeno riconducibile ad un contratto di mutuo, essendo caratterizzato da una causa mista (ha natura finanziaria, ma prevede anche l’utilizzo del bene e l’acquisto dell’opzione finale di rivendica): l’utilizzatore non si obbliga a rimborsare solo un capitale, ma un canone periodico[12]. È pertanto improprio parlare di piano di ammortamento, previsto esclusivamente per i rapporti bancari di mutuo (a tasso fisso) e nei rapporti con i consumatori[13]: il piano finanziario non costituisce un elemento essenziale del contratto[14], l’indicazione del tasso di interesse ha un valore puramente formale e non è tale da ingenerare dubbi sull’entità dell’obbligazione pecuniaria a carico dell’utilizzatore, ex ante quantificata[15].

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Consegna del bene.

Requisito essenziale del contratto di leasing è naturalmente la consegna del bene, che può essere anche effettuata materialmente e direttamente all’utilizzatore[16]. In genere, la fornitura viene eseguita con la consegna e, se prevista, l’installazione ed il collaudo, con la sottoscrizione, da parte dell’utilizzatore, di un verbale di accettazione e consegna, comprovante che il bene è conforme a quello richiesto.

La disponibilità della res da parte dell’utilizzatore non comporta necessariamente il trasferimento verso di lui della responsabilità ex art. 2051, cod. civ. dovendosi escludere tale responsabilità in tutti i casi in cui, per accordo tra le parti, natura del rapporto o situazione fattuale determinatasi, il concedente mantenga un effettivo potere d’ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa[17].

In sede di consegna, possono verificarsi alcune “anomalie”:

  • il fornitore non consegna il bene all’utilizzatore, e questo inizia e continua ugualmente a versare i canoni al concedente: il concedente deve provvedere a restituirli, e non ha diritto ad alcun indennizzo[18];
  • il concedente paga al fornitore il prezzo del bene, pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di consegna: il concedente non può chiedere dall’utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l’inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ex 1463, cod. civ. il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede[19]. La scissione tra l’utilizzatore, soggetto destinato a ricevere dal fornitore la consegna, ed il concedente, nei confronti del quale sussiste l’obbligazione di pagamento del prezzo, non consente infatti al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall’avvenuta consegna, giustificando solamente, ex art. 1375, cod. civ. che il concedente stesso possa fare affidamento sull’autoresponsabilità dell’utilizzatore nel ricevere la consegna, atteso che hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune[20];
  • mancata consegna del bene da parte del fornitore: se l’utilizzatore, con una condotta non conforme al dovere di buona fede, ingenera nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto, è tenuto all’obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento per illegittima sospensione del versamento dei canoni[21]. Si pensi al caso in cui l’utilizzatore accetti di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, sia pure senza data ed a fronte di una consegna mancante od incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione o far constare il rifiuto nel relativo verbale): egli pone il concedente nelle condizioni di dover corrispondere il prezzo al fornitore, e non gli è consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa o non è avvenuta, nè può legittimamente pretendere di sospendere il pagamento dei canoni[22].

 

Vizi del bene.

In tema di vizi che rendano idoneo all’uso il bene oggetto di leasing, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione[23] hanno precisato che occorre valutare se questi si manifestano:

  • prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore): il concedente, informato dall’utilizzatore, ha il dovere di sospendere il pagamento e, ricorrendone i presupposti, di agire per la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del prezzo;
  • successivamente alla consegna, perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore: l’utilizzatore ha azione diretta per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione del bene, mentre il concedente ha il medesimo dovere di cui sopra.

In ogni ipotesi, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.

Sul concedente non grava l’onere di comunicazione dei vizi del bene, la cui scelta e condizioni di acquisto sono rimesse nella disponibilità dell’utilizzatore: a ciò consegue che non può sussistere concorso di colpa, ex art. 1227, cod. civ. del concedente qualora non comunichi la sopravvenienza di qualunque vizio all’utilizzatore, gravando su quest’ultimo l’obbligo di verificare che le condizioni del bene siano conformi ex lege[24].

Poiché il leasing non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma ad un collegamento negoziale tra vendita e locazione, dove (cfr. supra) le vicende di ciascun contratto si ripercuotono sull’altro, è lecito che l’utilizzatore possa far valere in nome proprio, nei confronti del fornitore, le azioni scaturenti dal contratto di vendita e possa eccepire al concedente, che lo abbia convenuto in giudizio per il pagamento dei canoni, i vizi del bene ex art. 1460, cod. civ.: il concedente può a sua volta far valere detti vizi nei confronti del fornitore[25].

Qualora oggetto del contratto sia un veicolo, l’utilizzatore ha altresì legittimazione ad agire per l’esercizio delle azioni processuali finalizzate al ristoro dei danni arrecati al mezzo da lui goduto: la sua disponibilità del bene è infatti situazione meritevole di tutela, legittimante anche all’azione processuale per l’immediatezza del rapporto col bene[26].

 

Risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore.

Rappresenta grave inadempimento dell’utilizzatore, rilevante ai fini della risoluzione anticipata del contratto, il mancato pagamento [27]:

  • per i leasing immobiliari, di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi, o importo equivalente;
  • per gli altri contratti di locazione finanziaria, di quattro canoni mensili anche non consecutivi, o importo equivalente[28].

Il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o dalla sua collocazione, effettuata ai valori di mercato, dedotte:

  • la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione dei canoni a scadere (solo) in linea capitale;
  • del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto;
  • le spese anticipate per il recupero del bene;
  • la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita,

fermo il rediduo credito del concedente verso l’utilizzatore quando il valore realizzato è inferiore all’importo dovuto dall’utilizzatore per il mancato pagamento dei canoni che ha portato alla risoluzione del contratto[29].

La vendita o ricollocazione del bene viene effettuata sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati: se non è possibile, si procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente (ovvero non legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro) scelto dal concedente tra tre operatori esperti, previamente comunicati all’utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante per la nomina entro dieci giorni[30].

Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, con modalità da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore[31].

Con la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, nel leasing di godimento si applica l’art. 1458, cod. civ. (non si estende alle prestazioni già avvenute), in quello traslativo l’art. 1526, cod. civ. in tema di vendita con riserva di proprietà, che prevede la restituzione delle rate pagate, salva una detrazione per compensare il godimento del bene, e la possibilità che le parti convengano che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità (ma con possibilità per il giudice di ridurla)[32].

Resta ferma la facoltà, nel leasing traslativo, che le parti abbiano stabilito una clausola penale pattizia che escluda l’applicabilità dell’art. 1526, cod. civ., valutabile dal giudice ex art. 1384, cod. civ. ai fini di un’equa riduzione, anche d’ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva o tenuto conto dell’entità dell’adempimento dell’obbligazione principale[33].

Per dimostrare il credito vantato, al concedente è sufficiente la produzione in giudizio del contratto ed il piano di ammortamento con l’indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, restando a carico dell’utilizzatore la prova dell’esatto adempimento: non è nemmeno di regola consentito al giudice pretendere, a fini probatori, la produzione in giudizio degli estratti conto (né assume rilievo il c.d. estratto del saldaconto)[34].

Al contrario, non sussiste il credito del concedente (per mancanza dell’ordinaria diligenza, correttezza e buona fede nel comportamento tenuto da quest’ultimo) laddove l’utilizzatore inadempiente gli abbia comunicato l’avvenuta messa a disposizione del bene per la restituzione ma quest’ultimo, invece di entrarne immediatamente in possesso per venderlo al valore commerciale, abbia ritardato notevolmente, trovandosi ad ottenere un prezzo notevolmente inferiore, a scapito del diritto dell’utilizzatore a vedersi decurtato dal proprio debito il valore realistico del bene anziché il prezzo (inferiore) così realizzato[35].

Fallimento di una delle parti[36].

La disciplina afferente la locazione finanziaria in ambito fallimentare presuppone che il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore[37].

Se il contratto di leasing è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l’esecuzione rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, o di sciogliersi dal medesimo, salvo che sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal Giudice Delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, non il risarcimento del danno.

L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento verso la parte inadempiente ha i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda. Se il contraente intende ottenere con la risoluzione la restituzione di somme o del bene, o il risarcimento del danno, deve procedere ai sensi dell’art. 92 e ss., R.D. 267/1942.

Sono inefficaci le clausole che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

Gli effetti della risoluzione prevedono che, in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente abbia diritto alla restituzione del bene e debba insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto[38].

Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, il contratto continua ad avere esecuzione, salvo il curatore non dichiari di volersi sciogliere dal contratto: in tale ultimo caso, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso (avvenute a valori di mercato) rispetto al credito residuo in linea capitale. Le somme già riscosse non sono soggette all’azione revocatoria, ex art. 67, comma III, lett. a), R.D. 267/1942. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue: l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

 

Immobili da adibire ad abitazione principale[39].

Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, l’intermediario finanziario si obbliga ad acquistare (o far costruire) l’immobile su indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume i rischi (anche di perimento), e lo mette a disposizione per un determinato periodo, a fronte di un corrispettivo che tenga conto del prezzo e della durata del contratto: alla scadenza, l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito[40].

L’acquisto dell’immobile non è soggetto ad azione revocatoria, ex art. 67, comma III, lett. a), R.D. 267/1942[41].

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o dalla collocazione del bene al valore di mercato (attività che il concedente deve effettuare con criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore), dedotti i canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente[42].

Ove nel contratto sia stabilito che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, al concedente spetti, oltre alla proprietà e al possesso del bene, anche un’indennità pari all’intero ammontare del finanziamento, il giudice può ridurre in via equitativa tale importo, operando una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta pattuizione assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo avrebbe conseguito attraverso la regolare esecuzione del contratto[43].

L’utilizzatore puo’ chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici[44] per non piu’ di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

La possibilità di ottenere la sospensione è subordinata all’averamento, successivamente alla stipula del contratto, di una delle seguenti condizioni:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  2. cessazione dei rapporti di lavoro di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive[45].

Al termine della sospensione[46]:

  • il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e la periodicità prevista dal contratto originario, salvo diversi accordi intervenuti fra le parti;
  • in caso di mancata ripresa dei pagamenti, si verifica la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore.

Per il rilascio dell’immobile, il concedente puo’ agire con il procedimento per convalida di sfratto ex art. 657 e ss., cod. proc. civ.[47].

 

Il Sale and lease back.

Una tipologia particolare di leasing è rappresentata dal c.d. sale and lease back, che prevede il collegamento tra un contratto di vendita di un bene proprio di natura strumentale da parte di un’impresa (o di un lavoratore autonomo) ad una società di finanziamento, che lo concede contestualmente in leasing all’alienante, il quale a sua volta corrisponde un canone per il relativo utilizzo, con facoltà di riacquistarne la proprietà alla scadenza del contratto, esercitando un diritto di opzione ad un prezzo predeterminato[48].

La funzione specifica dell’operazione è generalmente quella di procurare all’imprenditore liquidità immediata.

Il sale and lease back è contraddistinto da una causa di finanziamento con garanzia atipica costituita dal trasferimento (immediato, non definitivo) di un bene al creditore, destinato a permanere solo nei limiti in cui assolve detta funzione. Lo schema negoziale presenta autonomia strutturale e funzionale, quale contratto di impresa, e caratteri peculiari, di natura soggettiva ed oggettiva, che non consentono di ritenere ex se che esso integri, per sua natura una fattispecie negoziale vietata ai sensi dell’art. 2744, cod. civ.[49] e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344, cod. civ. in relazione all’art. 1418, comma II, cod. civ.[50].

Detto che il sale and lease back è, in astratto, un contratto valido ed efficace, vi è la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio. L’accertamento dell’eventuale carattere fittizio contratto passa dalla valutazione di indizi sintomatici, quali l’esistenza di una situazione di credito e debito tra l’intermediario finanziario e l’utilizzatore (preesistente o contestuale alla vendita), le difficoltà economiche di quest’ultimo, o la sproporzione tra il valore del bene ed il corrispettivo versato dall’acquirente[51].

È possibile escludere la violazione del divieto di patto commissorio per il tramite dell’apposziione di una clausola con patto marciano (art. 48 bis, D. Lgs. 01/09/1993, n. 385[52]) che preveda, al momento dell’inadempimento, un procedimento tale da assicurare la stima imparziale del bene entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi o affidata a persona indipendente ed esperta, al fine della corretta determinazione dell’an e del quantum della eventuale differenza da corrispondere all’utilizzatore[53].

La giurisprudenza ha ritenuto invece nullo il sale and lease back nell’ipotesi in cui, allo scopo di garantire al concedente l’adempimento dell’obbligazione, l’utilizzatore trasferisca a garanzia un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto all’esito dell’adempimento dell’obbligazione, senza prevedere alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l’eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all’ammontare del credito[54].

Parimento nullo è il contratto di sale and lease back se la destinazione del prezzo pagato per la vendita del bene non è per opere di ristrutturazione dell’utilizzatore, ma a interventi di sostegno finanziario del gruppo societario di appartenenza, quando l’utilizzatore è società non esercente alcuna attività produttiva ed in situazione di difficoltà economica[55].

È da escludersi invece che possa assurgere ad indice della illiceità del contratto il carattere simbolico del prezzo di opzione, se lo stesso sia stato determinato nell’osservanza di una norma[56].

In materia tributaria, costituisce pratica abusiva l’operazione economica che, attraverso l’impiego improprio del sale and lease back, le parti abbiano quale scopo predominante (seppur non esclusivo) l’elusione della norma fiscale.

Non è tuttavia sufficiente a concretare l’ipotesi di abuso del diritto il risparmio fiscale ottenuto attraverso la vendita del bene e contemporanea sua utilizzazione in leasing: il sale and lease back è schema contrattuale assolutamente lecito, e peraltro l’eventuale intento elusivo deve essere provato dal soggetto pubblico sul cui capo incombe il relativo onere. Alla astratta configurabilità di un vantaggio fiscale deve aggiungersi la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse, e l’accertamento della effettiva volontà dei contraenti di conseguire detto indebito vantaggio: diversamente, il contribuente avrebbe l’obbligo di scelte fiscalmente più onerose in violazione del suo diritto di scegliere liberamente le forme più convenenti di conduzione della propria attività[57].

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Note

[1] Contributo redatto nel mese di aprile 2020.

[2] Legge 04/08/2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, (17G00140) (G.U. Serie Generale n.189 del 14/08/2017), entrata in vigore il 29/08/2017. Sino al 2017, di fatto, il contratto di leasing – già ampiamente diffuso nella prass imprenditoriale – era stato regolamentato dalla giurisprudenza.

[3] D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, art. 106: “Elenco generale. 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell’UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonchè in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all’ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, puo’, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. Le modalità di iscrizione nell’elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l’UIC; l’UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB. 6. L’UIC puo’ chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l’iscrizione nell’elenco. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all’UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura”.

[4] Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (G.U. Serie Generale n. 230 del 30/09/1993 – Suppl. Ordinario n. 92), entrato in vigore il 01/01/1994.

[5] Art. 1, comma CXXXVI, L. 04/08/2017, n. 124.

[6] Parzialmente diverso è il leasing diretto, anch’esso rapporto bilaterale in cui la figura del concedente e del fornitore del bene coincidono: a differenza del leasing operativo, tuttavia, manca la figura dell’intermediario finanziario, in quanto il produttore è anche il proprietario del bene, e l’utilizzatore al termine del contratto potrà decidere se restituirlo, rinnovare il contratto anche per un macchinario più innovativo e più adatto alle sue nuove esigenze. Il leasing diretto è utilizzato spesso per macchinari necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa (stampanti, fotocopiatrici, computer, …), e nel canone mensile in genere rientrano anche le spese di manutenzione, assicurazione ed assistenza.

[7] Tribunale sez. IV – Bergamo, 24/01/2020, n. 233.

[8] Cfr. Tribunale sez. VIII – Roma, 17/09/2019, n. 17708: “Il contratto va qualificato leasing finanziario di godimento quando le parti hanno espresso la chiara volontà di individuare quale causa del contratto il finanziamento dell’utilizzo del bene, ed essendo questo soggetto ad obsolescenza e destinato a perdere apprezzabilmente per l’utilizzatore il proprio valore alla scadenza contrattuale”.

[9] In materia di distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, ex plurimis, cfr. Cassazione civile sez. III – 23/05/2019, n. 13965 (“In tema di locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se l’insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell’operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l’opzione è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l’insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione”); Corte appello sez. II – Venezia, 22/02/2019, n. 625 (“Ai fini della qualificazione come leasing traslativo di un contratto avente ad oggetto l’utilizzazione di beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo, ciò che rileva, indipendentemente dalla circostanza che concedente sia il produttore del bene ovvero un imprenditore che l’acquisti per porlo a disposizione dell’utilizzatore, è se il godimento temporaneo da parte dell’utilizzatore esaurisca la funzione economica del bene ovvero la durata del contratto sia predeterminata solo in funzione dell’ulteriore differito trasferimento del bene e della rateizzazione del prezzo d’acquisto”); Tribunale sez. II – Ancona, 12/02/2019, n. 272 (“Nel leasing traslativo si ha una non coincidenza temporale tra il periodo di consumazione (tecnica ed economica) del bene, più lunga, e la durata del contratto, più breve: la volontà originaria delle parti è diretta a realizzare, con lo strumento del leasing traslativo, il trasferimento della proprietà al termine del rapporto, costituendo l’acquisto stesso una situazione di fatto necessitata per l’utilizzatore, avuto riguardo alla sproporzione tra il notevole valore residuo del bene ed il modesto prezzo di riscatto”); Tribunale sez. I – Torino, 07/01/2019, n. 29 (“In materia di contratto di locazione finanziaria, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un contratto di leasing di “godimento”, i canoni costituiscono sempre e soltanto il corrispettivo del godimento del bene, essendo determinati dai contraenti in misura e con modalità tali da risultare progressivamente e costantemente equivalenti al valore di consumazione economica del bene stesso. Sussiste una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, per cui nel leasing di “godimento” sono ravvisabili i requisiti del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in presenza dei quali opera il principio generale della irretroattività inter partes degli effetti della risoluzione, sancito dall’art. 1458, comma 1 c.c.; diversamente, nei contratti di leasing “traslativo”, mancando quella corrispettività delle prestazioni reciproche e periodiche, tipiche del leasing di godimento, non si produrranno gli effetti di cui all’art. 1458, comma 1 c.c.”); Tribunale sez. II – Reggio Emilia, 02/11/2017 (“La differenza tra leasing di godimento e leasing traslativo riguarda la causa concreta del contratto: nel leasing di godimento, si prevede che la res esaurisca la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola con la durata del rapporto; nel leasing traslativo, si intende viceversa realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, dato che il bene è destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di riscatto, cosicché tale riscatto non costituisce così un’eventualità marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione delle parti assegnata al contratto”).

[10] Corte appello sez. II – Napoli, 10/05/2019, n. 2564.

[11] Tribunale sez. VIII – Roma, 05/07/2018, n. 13912.

[12] Cfr., sul punto, Tribunale sez. VI – Milano, 02/03/2020, n. 1953; Tribunale – Monza, 19/09/2002.

[13] Corte appello sez. III – Milano, 21/03/2019, n. 1253. I contratti di leasing stipulati con i consumatori devono espressamente indicare il T.A.E.G. (art. 125 bis, D. Lgs. 385/1993), mentre negli altri casi è sufficiente che il testo del contratto riporti il c.d. tasso leasing (cfr. Istruzioni della Banca d’Italia, G.U. suppl. 19/08/2003, sez. III, art. 3), che consente di realizzare l’equivalenza finanziaria tra il capitale erogato ed i successivi canoni, e che siano indicate le ulteriori voci (spese e oneri accessori connessi all’erogazione del credito) che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento (cfr., sul punto, Tribunale sez. VI – Milano, 11/06/2019, n. 5614; Tribunale sez. VI – Milano, 26/02/2019, n. 1897). Restano valide, anche per il leasing, le disposizioni di cui agli artt. 128 e ss., Codice del Consumo (D. Lgs. 06/09/2005, n. 2016) qualora l’utilizzatore sia un consumatore, non avendo la L. 124/2017 escluso la loro applicabilità.

[14] Cfr., sul punto, Tribunale sez. VI – Milano, 02/03/2020, n. 1953; Corte appello sez. III – Milano, 21/03/2019, n. 1253.

[15] Cfr., sul punto, Tribunale sez. VIII – Roma, 05/07/2018, n. 13912; Tribunale Milano sez. VI, 10/01/2020, n. 130. Va tuttavia evidenziato come la delibera C.I.C.R. del 04/03/2003 abbia introdotto l’obbligo per la società di leasing di pubblicizzare, al momento della stipula del contratto, il c.d. tasso di leasing di attualizzazione, per il quale si verifica l’equivalenza finanziaria tra il consto d’acquisto del bene locato e i canoni periodici dovuti dall’utilizzatrice (Tribunale sez. II – Ancona, 15/09/2019, n. 1720).

[16] Cassazione civile sez. II – 29/01/2018, n. 2100.

[17] Cassazione civile sez. II – 27/12/2017, n. 30941.

[18] Cassazione civile sez. III – 22/12/2015, n. 25732 (conferma la illegittimità di clausole che assegnino all’utilizzatore il rischio della mancata consegna e l’obbligo di buona fede e di cooperazione fra le parti contrattuali).

[19] Cassazione civile sez. III – 23/05/2019, n. 13960.

[20] Cfr. sul punto, Tribunale sez. VIII – Roma, 01/06/2013, n. 11972; Cassazione civile sez. III – 05/07/2004, n. 12279; Cassazione civile sez. III – 29/04/2004, n. 8218; Cassazione civile sez. III – 26/04/2004, n. 7916; Cassazione civile sez. III – 06/06/2002, n. 8222.

[21] Cassazione civile sez. III – 28/01/2020, n. 1934 (nel caso di specie l’utilizzatore aveva trasmesso al concedente una dichiarazione, non vera, di avvenuta consegna, versato periodicamente i canoni e poi sospeso il pagamento dopo otto mesi, comunicando di non aver ricevuto il bene, con l’effetto di impedire al concedente la sospensione del pagamento dell’intero prezzo al fornitore); Tribunale sez. VIII – Roma, 01/06/2013, n. 11972 (secondo cui se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di un’incompleta consegna o di mancata consegna da parte del fornitore, anziché rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel verbale, il concedente è tenuto ad adempiere alla prestazione di pagamento verso il fornitore; ne deriva, pertanto, che il concessionario non può eccepire alla società di leasing che la consegna è stata incompleta ovvero non sia avvenuta, né può fondare su tale eccezione il diritto di sospendere il pagamento dei canoni); Cassazione civile sez. III – 23/05/2012, n. 8101.

[22] Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. III – 23/05/2019, n. 13953; Tribunale sez. VIII – Roma, 01/06/2013, n. 11972; Cassazione civile sez. III – 23/05/2012, n. 8101; Corte appello – Milano, 30/03/1999.

[23] Cassazione civile sez. un. – 05/10/2015, n. 19785.

[24] Cassazione civile sez. III – 03/09/2019, n. 21993.

[25] Tribunale sez. II – Perugia, 09/07/2019, n. 1095. Contra, cfr. Tribunale sez. XII – Milano, 08/03/2012, n. 2884 e Cassazione civile sez. III – 01/10/2004, n. 19657, secondo le quali non è opponibile l’eccezione di inadempimento dell’utilizzatore per difetti di funzionamento del bene, poiché con la consegna bene all’utilizzatore ogni eventuale vizio può essere fatto valere direttamente dall’utilizzatore nei confronti del fornitore, con la conseguenza che l’utilizzatore non può opporre al concedente l’eccezione di inadempimento del fornitore per vizio del bene locato ex art. 1460, cod. civ. per rifiutare di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del concedente.

[26] Cfr., sul punto, Tribunale – Grosseto, 06/07/2018, n. 659; Tribunale sez. I – Brescia, 13/04/2019, n. 1099.

[27] Cfr., sul punto, Tribunale sez. VIII – Roma, 13/01/2018, n. 847; Tribunale sez. VIII – Roma, 03/01/2018.

[28] Art. 1, comma CXXXVII, L. 04/08/2017, n. 124.

[29] Art. 1, comma CXXXVIII, L. 04/08/2017, n. 124. Tribunale sez. VI – Milano, 09/07/2019, n. 6772.

[30] Art. 1, comma CXXXIX, L. 04/08/2017, n. 124.

[31] Art. 1, comma CXXXIX, L. 04/08/2017, n. 124.

[32] Cfr., sul punto, Tribunale Teramo, 18/12/2019, n. 1212; Corte appello Milano sez. III, 30/01/2020, n. 313; Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, n. 1581; Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, n. 519; Tribunale Salerno sez. I, 11/12/2019, n. 3950; Tribunale Velletri sez. II, 02/11/2019, n. 1949; Corte appello sez. III – Napoli, 17/09/2019, n. 4480; Tribunale – Siena, 13/09/2019, n. 896; Corte appello – Trento, 23/08/2019, n. 102; Corte appello sez. III – Roma, 27/05/2019, n. 3534; Cassazione civile sez. III – 23/05/2019, n. 13953; Tribunale sez. II – Napoli, 22/02/2019, n. 2012; Tribunale sez. II – Napoli, 22/02/2019, n. 2012; Tribunale sez. II – Ancona, 12/02/2019, n. 272; Cassazione civile sez. III – 12/02/2019, n. 3965; Tribunale sez. VI – Milano, 22/01/2019, n. 557; Tribunale sez. I – Bolzano, 13/11/2018, n. 1198; Cassazione civile sez. III – 13/11/2018, n. 29020; Tribunale sez. IV – Catania, 16/03/2018, n. 1220; Cassazione civile sez. I – 28/02/2018, n. 4698; Cassazione civile sez. I – 19/02/2018, n. 3945; Tribunale sez. II – Reggio Emilia, 02/11/2017; Tribunale sez. II – Reggio Emilia, 02/11/2017; Cassazione civile sez. VI – 20/09/2017, n. 21895; Tribunale sez. VIII – Roma, 07/02/2017, n. 2447. Diverso è il caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo: in tale situazione non trova applicazione – nemmeno in via analogica – l’art. 1526, cod. civ. mancando il presupposto dell’inadempimento imputabile all’utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l’accordo solutorio – ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto – produce il solo effetto di liberare i contraenti dall’obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, n. 27999).

[33] Cassazione civile sez. III – 08/10/2019, n. 25031. È qualificabile clausola penale la previsione contrattuale di irripetibilità dei canoni riscossi dal concedente, giacché volta alla predeterminazione del danno risarcibile nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, con conseguente potere riduttivo del giudice secondo le circostanze (Tribunale sez. I – Torino, 13/02/2019, n. 658). Si ritiene inoltre che, nel leasing traslativo sia manifestamente eccessiva la clausola penale che attribuisce al concedente (in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore), oltre all’intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene, in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto. In tal caso il giudice, ex art. 1384, cod. civ. effettuerà una valutazione comparativa tra il vantaggio che la clausola assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla esecuzione del contratto (Tribunale sez. IV – Bergamo, 09/04/2019, n. 836). Non è invece manifestamente eccessiva la clausola con la quale si stabilisce che, in caso di risoluzione del contratto per distruzione o perimento del bene, l’utilizzatore sia tenuto a corrispondere in favore del concedente i canoni non ancora scaduti e il prezzo dell’eventuale acquisto finale: detta clausola non attribuisce al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (Tribunale – Pescara, 17/01/2019, n. 86).

[34] Cfr., sul punto, Tribunale – Siena, 20/01/2020, n. 79; Cassazione civile sez. I – 19/02/2018, n. 3949. Nel caso del leasing, si ritiene che la mediazione non sia condizione di procedibilità della domanda (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 02/03/2020, n. 1953; Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n. 30520; Tribunale Milano sez. VI, 13/11/2019; Tribunale sez. VI – Milano, 05/11/2018, n. 11086), né che si applichi il rito delle locazioni (cfr. Tribunale sez. XII – Milano, 21/05/2019, n. 4809).

[35] Tribunale sez. VIII – Roma, 06/06/2019, n. 11954.

[36] Art. 1, comma CXL, L. 04/08/2017, n. 124. Art. 72 quater, Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (042U0267) (G.U. n. 81 del 06/04/1942).

[37] Tribunale sez. II – Reggio Emilia, 02/11/2017.

[38] Cfr., sul punto, Tribunale Milano sez. VI, 27/01/2020, n. 737; Cassazione civile sez. I – 10/07/2019, n. 18543; Cassazione civile sez. I – 29/03/2019, n. 8980; Cassazione civile sez. VI – 04/02/2019, n. 3200.

[39] Art. 1, comma CXL, L. 04/08/2017, n. 124. Legge 28/12/2015, n. 208 (art. 1, commi LXXVI-LXXXI, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (15G00222) (G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n. 70).

[40] Art. 1, comma LXXVI, L. 28/12/2015, n. 208.

[41] Art. 1, comma LXXVII, L. 28/12/2015, n. 208.

[42] Art. 1, comma LXXVIII, L. 28/12/2015, n. 208.

[43] Cassazione civile sez. III – 19/09/2019, n. 23336.

[44] Art. 1, comma LXXIX, L. 28/12/2015, n. 208.

[45] Art. 1, comma LXXX, L. 28/12/2015, n. 208.

[46] Art. 1, comma LXXX, L. 28/12/2015, n. 208.

[47] Art. 1, comma LXXXI, L. 28/12/2015, n. 208.

[48] Cfr., sul punto, Tribunale sez. VI – Milano, 25/02/2019, n. 1847; Tribunale sez. IV – Bologna, 06/07/2017, n. 1422.

[49] Art. 2744, cod. civ. “Divieto del patto commissorio. È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno”.

[50] Cfr., sul punto, Tribunale sez. IV – Bologna, 06/07/2017, n. 1422; Tribunale – Firenze, 29/05/2014.

[51] Cfr., sul punto, Tribunale sez. VI – Milano, 26/06/2019, n. 6224; Tribunale sez. II – Roma, 28/05/2019, n. 11119; Tribunale sez. II – Bari, 13/03/2019, n. 1102; Tribunale sez. VI – Milano, 25/02/2019, n. 1847; Tribunale sez. I – Bolzano, 28/11/2018, n. 1264; Cassazione civile sez. I – 28/05/2018, n. 13305; Cassazione civile sez. II – 11/09/2017, n. 21042; Cassazione civile sez. III – 06/07/2017, n. 16646; Cassazione civile sez. I – 10/05/2017, n. 11449; Tribunale sez. fallimentare – Roma, 20/09/2014; Cassazione civile sez. VI – 09/09/2014, n. 18920; Tribunale sez. II – Milano, 24/01/2012, n. 906; Cassazione civile sez. III – 21/07/2004, n. 13580; Cassazione civile sez. trib. – 09/03/2011, n. 5583; Tribunale – Milano, 28/06/2010; Cassazione civile sez. II – 28/06/2006, n. 14903; Cassazione civile sez. III – 14/03/2006, n. 5438.

[52] Introdotto dal D.L. 03/05/2016, n. 59, Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione (16G00076) (G.U. Serie Generale n. 102 del 03/05/2016) – Legge di conversione 30/06/2016, n. 119.

[53] Cassazione civile sez. I – 28/01/2015, n. 1625. Non è invece necessario che la clausola marciana subordini, altresì, l’acquisizione del bene da parte del creditore alla condizione del pagamento della differenza.

[54] Cassazione civile sez. III – 06/07/2017, n. 16646.

[55] Tribunale – Piacenza, 12/06/2002.

[56] Cassazione civile sez. III – 06/08/2004, n. 15178 (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto indice della illiceità del contratto la fissazione del prezzo di opzione nella misura dell’1% del valore di acquisto, omettendo di considerare che al contratto era applicabile, “ratione temporis”, l’art. 83, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, recante il t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, che fissava in detta misura il prezzo di opzione per il riacquisto).

[57] Cfr., sul punto, Comm. trib. reg. Sicilia sez. XII – Palermo, 13/03/2019, n. 1586; Tribunale sez. VIII – Roma, 08/07/2017, n. 13939; Cassazione civile sez. trib. – 26/08/2015, n. 17175; Cassazione civile sez. trib. – 10/12/2014, n. 25972 Cassazione civile sez. trib. – 05/12/2014, n. 25758; Comm. trib. prov.le sez. XX – Roma, 05/06/2012, n. 198; Cassazione civile sez. trib. – 09/03/2011, n. 5583; Cassazione civile sez. trib. – 25/05/2009, n. 12042; Cassazione civile sez. trib. – 25/05/2009, n. 12044; Cassazione civile sez. trib. – 08/04/2009, n. 8481; Cassazione civile sez. trib. – 29/03/2006, n. 7296.

Avv. Walter Giacardi

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