Il giudizio estetico

Scarica PDF Stampa
Indice: 1. Introduzione; 2. Estetica e diritto; 3. L’opera giuridica e l’ opera d’arte: analogie e differenze; 4. L’uomo e l’universale sociale; 5. Conclusioni

1. Introduzione

Per poter applicare una regola, l’essere umano deve decidere se la situazione sottoposta alla propria attenzione sia o meno riconducibile al caso generale, da essa codificato. Questo tipo di operazione è la sussunzione e consente mediante il ricorso alle «forme della sensibilità», di riferire il particolare all’universale già noto, attraverso l’azione spontanea delle categorie: solo così, si otterrà, il giudizio determinante. La facoltà di giudicare è quella usata dal giurista che deve stabilire quale articolo del codice sia attribuibile alla fattispecie da esaminare.

All’interno della Critica del giudizio, è possibile riscontrare un approfondimento della concezione del rapporto tra facoltà dell’animo umano e gli oggetti cui esse si esplicano, partendo da una riflessione trascendentale sulla natura del giudizio e del sentimento nell’esperienza estetica.

La funzione di tale opera consiste nel mediare, il mondo fenomenico e quello noumenico, tra intelletto cioè facoltà conoscitiva teoretica e ragione ovvero facoltà pratica.

Il giudizio, per Kant, è la facoltà che consente all’uomo di scoprire l’accordo degli oggetti di natura con le libere finalità etiche della ragione. La conoscenza si esprime, sotto forma di «giudizi», ovvero di proposizioni costituite da un soggetto e da un predicato. Ai diversi tipi di conoscenza a priori e a posteriori, Kant fa corrispondere diversi tipi di giudizio: i giudizi analitici ovvero quelli in cui il predicato appartiene totalmente a soggetto, quelli sintetici, in cui il predicato è posto interamente fuori dal concetto espresso da soggetto.

Viene individuata, tuttavia, un’ulteriore facoltà dell’uomo , oltre alla ragione e alla volontà che deve essere capita nei suoi limiti; si tratta della sfera riconducibile all’estetica. Egli, si interroga circa il giudizio che gli individui esprimono, nel momento in cui considerano che una cosa è bella, e arriva a circoscrivere questa, quale un libero gioco della fantasia e dell’intelletto, avente la caratteristica dell’autonomia.

«[…] Avanza anche la pretesa che il suo fondamento di determinazione debba risiedere non solo nel sentimento del piacere o dispiacere per sé solo, ma al contempo in una regola delle facoltà conoscitive superiori e qui propriamente in quella in quelladella capacità di giudizio, al quale, dunque, riguardo alle condizioni della riflessione legislatrice a priori e dimostra autonomia; ma questa autonomia non è oggettiva come quella dell’intelletto, riguardo alle leggi teoretiche della natura, o della ragione, nelle leggi pratiche della libertà, cioè mediante concetti di cose o di possibili azioni, bensì meramente soggettiva, valida per il sentimento, che, se può avanzare una validità universalmente comune, dimostra la sua origine fondata sui principi a priori. Questa legislazione dovrebbe venire propriamente detta eautonomia, perché la capacità di giudizio non dà la legge né alla natura né alla libertà, ma esclusivamente a se stessa e non è una facoltà per produrre concetti di oggetti, ma soltanto per confrontare casi occorrenti con concetti che le sono dati per altra via per addurre a priori le condizioni soggettive della possibilità di questo collegamento».

  1. Estetica e diritto

Per estetica, si indica perciò, un territorio dove natura e libertà, intelletto e ragione, coesistono senza però mai stabilizzarsi, mutando di continuo il loro rapporto e in tale equilibrio armonico, si pone il giudizio, che gode di una propria dignità, proprio perché indipendente, ma nello stesso tempo non separato. Non essendoci oggetti belli di per sé, è l’uomo, il soggetto che decide di proiettare l’elasticità, il finalismo estetico sugli oggetti, mediante un’operazione di tipo trascendentale, ricercando così, il riflesso della bellezza nelle cose:

«La comunicabilità soggettiva universale del modo di rappresentazione del giudizio di gusto, poiché deve sussistere senza presupporre un concetto determinato, non può essere altro che lo stato d’animo del libero gioco della fantasia e dell’intelletto, in quanto essi si accordano tra loro. Ora questo giudizio puramente soggettivo, estetico dell’oggetto, o della rappresentazione con cui esso è dato, precede il piacere dell’oggetto, ed’ è il fondamento di questo piacere per l’armonia delle facoltà di conoscere; ma su quell’universalità delle condizioni soggettive nel giudizio degli oggetti si fonda soltanto questa validità soggettiva universale del piacere, che noi leghiamo alla rappresentazione dell’oggetto, che chiamiamo bello».

Dalla definizione di gusto, cioè dalla «facoltà di giudicare un oggetto o una rappresentazione mediante un piacere o un dispiacere, senza alcun interesse», si giunge a quella del bello, caratterizzata da un piacere disinteressato:

«Quando si tratta di decidere se qualcosa sia bello o non bello, non si chiede se a noi o a qualunque altro importi o anche solo possa importare l’esistenza della cosa, ma come noi la giudichiamo nell’atto della semplice pura contemplazione, intuizione o riflessione».

L’affermazione «è bello» non è dunque un giudizio «determinante», cioè un enunciato in base a un concetto o a una regola data, piuttosto è un giudizio «riflettente», poiché si forma per rispondere alle esigenze di ordine dell’intelletto, sebbene esso non sia stato affatto preordinato a questo scopo, ma sia sorto spontaneamente.

Di conseguenza, quando ci si trova di fronte a un’opera riproducente effetti di utilità o bontà, non per questo si è di fronte all’arte. Si deve evitare, di analizzare anche la volontà buona che l’oggetto artistico riesce a suscitare nel soggetto, poiché essa deve rimanere al di fuori della pura contemplazione estetica, in modo da non influenzare l’osservatore circa i risvolti pratici che l’oggetto può implicare.

Il bello, perciò, è riscontrabile quando sussiste una finalità di proporzione tra le parti che compongono la cosa bella. Ma l’analisi dell’ambito estetico, oltre a prendere in considerazione la bellezza, si orienta anche nel considerare un altro sentimento: il «sublime». Infatti, mentre la bellezza naturale include una finalità nella sua forma, ciò, che senza ragionamento, crea apprensione e può apparire formalmente in contrasto con l’immaginazione e inadeguato alla facoltà di esibizione, è il sentimento del sublime:

«La potenza è un potere superiori a grandi ostacoli. Essa prende il nome di impeto, quando è superiore anche alla resistenza di ciò che possiede potenza. La natura, considerata nel giudizio estetico come una potenza che non esercita alcun impero su di noi, è dinamicamente sublime. Infatti, nel giudizio estetico, la superiorità degli ostacoli non può essere giudicata altrimenti che dall’entità della resistenza.

Ora, ciò su cui ci sforziamo di resistere è un male, e quando sentiamo inadeguate le nostre forze, è un oggetto di timore. La natura qui, viene dunque detta sublime soltanto perché eleva l’immaginazione a raffigurarsi quei casi nei quali l’animo può rendersi percepibile la speciale sublimità della propria destinazione, anche se al di sopra delle natura.

  1. L’opera giuridica e l’ opera d’arte: analogie e differenze

Qualunque operazione umana, si presenta allo stesso tempo come produzione e invenzione. Il suo carattere produttivo è evidente, non solo quando il risultato di un’azione è un oggetto materiale, ma anche in un atto del pensiero, che mediante giudizi e ragionamenti, arriva ad una formulazione compiuta e definita.

Ogni opera, è il frutto dell’attività umana, è una forma riuscita, il risultato «irripetibile nella sua singolarità, perfetto nella sua intima legge di coerenza, intero nell’adeguazione reciproca fra le parti e il tutto, concluso e aperto insieme, nella sua definitezza che racchiude un infinito».

L’elemento estetico, accomunante l’esecuzione artistica e l’esperienza giuridica, favorisce la comprensione della realtà del diritto, che tuttavia si differenzia dall’arte per la forma di precetto che gli è propria. La qualità del valore giuridico che diverge dal valore artistico, misurabile secondo il bello e non il giusto.

Questo significa che il diritto conserva una specificazione estetica ulteriore rispetto all’arte: se è vero che nell’arte la misura è data dal bello, quale rappresentazione per la rappresentazione, resta escluso ogni riferimento al giusto, che stato nominato ”rappresentazione per l’azione”. Dovrebbe chiarirsi che il giusto quale rappresentazione estetica presenta sempre anche il bello, in quanto ogni rappresentazione si misura con esso, ma rivolgendosi all’azione, mira al giusto.

L’esperienza giuridica, infatti, appartiene agli uomini come un’opera continua di interpretazione della realtà sociale, che si manifesta quale condizione dialogica ed «infinitamente» discorsiva.

In virtù dell’indivisibilità e dell’iniziativa della persona, ovvero dell’intima connessione tra le diverse attività umane, tutta la persona interviene in ogni operazione, con ciascuna delle sue possibilità e attitudini, cosicché, anche la norma giuridica, riesce a strutturarsi come l’opera d’arte, che può essere riconosciuta, esclusivamente da chi la esegue.

Anche l’opera giuridica, una volta che è stata creata, può discostarsi dall’intenzione del proprio creatore, e vivere di «vita propria», attraverso l’interpretazione dei soggetti ai quali è destinata, che, infatti, possono intenderla in maniera differente dall’idea iniziale del legislatore. Tuttavia, l’opera giuridica a differenza di quella artistica si pone l’obiettivo di essere rispettata, e quindi il legislatore, nel momento in cui crea la norma, deve attenersi a determinati canoni, imposti dalla legge stessa, avendo il fine della realizzazione del giusto.

In ogni conoscenza sensibile, un aspetto fondamentale, oltre a quello della personalità dell’agire umano, che mira a cogliere il vero senso delle cose e a fissarlo in una forma determinata, è rappresentato dal culmine dell’interpretazione, in cui l’interprete termina di ricercare le risposte alle proprie domande, visto che queste sono state soddisfatte dalla contemplazione dell’oggetto. Quindi, nell’interpretazione sono rintracciabili due momenti, inseparabilmente uniti: la ricerca e la scoperta.

Solamente nel momento in cui l’artista, il lettore o lo spettatore si è impegnato per trovare la forma confacente all’oggetto, la contemplazione risulterà appagata dalla armonia che lo stesso sarà in grado di suscitare nell’interprete. La contemplazione è il risultato finale del processo interpretativo, in cui coincidono la cosa interpretata e l’immagine che si possiede: la forma è una soltanto ovvero quella che permette al tempo stesso l’incontro tra la contemplazione di qualcosa e la contemplazione di se stessa, in quanto è proprio in tale momento che la cosa interpretata appare forma contemplabile e contemplata.

Volume consigliato

L’eredità giacente

La trattazione delle questioni legate alla giacenza dell’eredità presuppone l’esame di alcune problematiche di carattere generale, che il Legislatore e gli operatori cercano di risolvere con l’applicazione delle norme in materia.La questione della situazione che si crea tra il momento dell’apertura della successione e l’accettazione non è evidentemente risolta dalla regola per la quale l’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. Invero, la finzione della retroattività, al pari della attribuzione dei beni, in assenza di eredi allo Stato (art. 586 cod. civ.), non elimina le questioni poste dalla vacanza di un titolare del patrimonio che possa compiere atti gestori, e nei confronti del quale possano essere esercitate le pretese dei terzi.Il presente volume, con un serio approccio di studio, ma senza trascurare l’aspetto pratico, vuole essere uno strumento per il Professionista che si trovi a risolvere questioni ereditarie in cui manchi, seppur temporaneamente, un titolare, con tutte le problematiche che ne derivano, nel tentativo di tutelare gli interessi del proprio assistito, sia esso erede, legatario o creditore del defunto.Giuseppe De MarzoConsigliere della Suprema Corte di Cassazione, assegnato alla I sezione civile e alla V sezione penale; componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque; componente del Gruppo dei Referenti per i rapporti con la Corte Europea dei diritti dell’uomo; autore di numerose monografie e di pubblicazioni giuridiche, ha curato collane editoriali; collabora abitualmente con Il Foro italiano.

Giuseppe De Marzo | 2019 Maggioli Editore

24.00 €  22.80 €

  1. L’uomo e l’universale sociale

L’uomo è incline a desiderare l’esistenza del bello in virtù della sua tendenza alla comunicazione sociale e alla condivisione di ciò che è piacevole. Sia l’artista che il giurista riescono ad imprimere una «formatività agli atti coesistenziali del fare umano», e se il risultato di tale opera, conforme, coerente alle intenzioni dell’artista, del giurista, verrà riconosciuto anche dai destinatari, le opere potranno acquisire una valenza universale.

Per quanto concerne l’interpretazione della norma giuridica, bisogna poi sottolineare, come il suo destinatario, sia il primo interprete ed esecutore; infatti, solo a seguito della presa di coscienza dell’autenticità della norma giuridica, sarà possibile eseguirla, poiché esigibile. Il diritto, è perciò, l’unico operare umano che si realizza secondo interpretazione e giustizia e che si pone quale criterio valutativo delle altre forme dell’agire pratico. Il diritto si specifica quale estetica giuridica, in quanto in esso è presente la rappresentazione, intesa però qui, come il giusto corrispondente alla misura dell’azione.

Tutta la Critica del giudizio, prende in considerazione la capacità dell’uomo di adoperare le cose naturali per soddisfare i propri desideri. Ciò porterebbe a ritenere che ci sia esclusivamente una finalità esterna della natura.

Ad ogni modo, in certi casi, essa sembra svelare una finalità interna alla cosa considerata, in cui ogni parte è complementare all’altra e tutte servono al tutto, senza che nessuna azione progettata, sia intervenuta per indirizzare le diverse componenti verso un unico fine.

Posto però, che l’esperienza è suscettiva di essere organizzata secondo l’unità delle leggi empiriche che la governano, resa necessaria dai principi trascendentali che esigono a priori tale unità sistematica, essa può certamente corrispondere ad una finalità soggettiva della natura, ovvero ad una esigenza conoscitiva dell’intelletto. Similmente, i prodotti naturali possono soddisfare un’esigenza estetica, per la varietà e l’unità che li contraddistingue, mediante il libero gioco dell’immaginazione e dell’intelletto. La necessità di ricorrere al concetto di fine della natura è, infatti, universalmente soggettiva, nel senso di fornire una regola al giudizio, per permettergli di pensare l’unità della natura medesima:

«Il giudizio teleologico non si propone di spiegare la natura, ma solo di sottoporla ai principi di osservazione e investigazione […] Sicché esso appartiene al Giudizio riflettente, non al Giudizio determinante. Il concetto dei legami e delle forme della natura secondo fini è almeno un principio di più per ricondurre a regole i suoi fenomeni, dove non bastano le leggi della causalità puramente meccanica». L’unico modo per regolare la particolare investigazione della natura è mediante l’analogia con la causalità secondo fini. Quando cioè noi ci figuriamo la causalità rispetto ad un oggetto, lo facciamo come se il concetto si trovasse nella natura […] e quindi pensiamo la natura come tecnica per virtù propria».

Per spiegare la causalità finale, si dovrà ricorrere all’analogia, in quanto non avendo a disposizione la verifica sperimentale del nexus finalis cui ricondurre i fenomeni, l’uomo può solamente figurarselo esistente, partendo dall’esigenza, così, di disporre di un principio ulteriore, per condurre la propria analisi. Qualcosa del genere è riscontrabile anche in diritto: «quando l’ordinamento giuridico presenta delle lacune, tra i modi per colmarle esistono due procedimenti interpretativi solo apparentemente simili. Uno è quello che mette capo alla cd. extensiva interpretatio: in presenza di fattispecie simili, il contenuto di una disposizione viene allargato a ricomprendere casi non espressamente contemplati dalla disposizione stessa, ma che, in virtù della similarità con i casi previsti, vi si possono far rientrare.

Quella del ricorso all’analogia, risulta tuttavia un’operazione problematica, poiché sul piano pratico, è di difficile realizzazione. Allora, rimane, soltanto di considerare le cose in quanto fini naturali, oggetto del giudizio riflettente, che indirizza la ricerca su questi oggetti che non appartengono a concetti costitutivi dell’intelletto o della ragione, ma solo a principi regolativi di quel giudizio:

«E’ un prodotto organizzato della natura quello in cui tutto è reciprocamente scopo e mezzo. Nulla in esso è vano, senza scopo, o da attribuirsi ad un cieco meccanismo della natura. Quei fini risiedono soltanto nell’idea di colui che giudica e non in qualche causa efficiente».

In tal modo, si ammetterà una causa che produrrà l’oggetto. Quindi, il fine dell’oggetto giudicato non appartiene all’oggetto stesso, ma è un’idea presente nel soggetto giudicante. Senza il giudizio si rischierebbe di non riuscire a cogliere l’organicità delle cose, e conseguentemente di non provare il piacere estetico del bello e del bene morale, se non si ammettesse un finalismo. E’ dunque attraverso l’analisi dell’estetica, che Kant è giunto al riconoscimento soggettivo e formale della finalità oggettiva della natura, implicante il carattere dell’universalità, l’opposto dell’individualità intesa come egoismo. Egli intende l’individualità non tanto nel senso di Hobbes, ovvero riconoscendo in questa un istinto selvaggio, piuttosto la concepisce quale sentimento della bellezza e della dignità della natura umana, che è in grado di creare l’ uomo per la vita civile. E’ l’uomo stesso che riesce a trovare nella bellezza e nella dignità, il modo di comunicare, di cercare l’accordo con gli altri e di fondare la società:

«Per se stesso un uomo relegato in un’isola deserta non ornerebbe né la sua capanna, né la sua persona, non cercherebbe dei fiori e tanto meno ne coltiverebbe per adornarsene; soltanto nella società egli comincerà a pensare di non essere semplicemente un uomo, ma un uomo civile: perché così è giudicato colui che è disposto e capace di comunicare agli altri il proprio piacere, e che non è soddisfatto da un oggetto, se non ne può condividere con gli altri il piacere».

Ciò che permette al bello e al gusto di essere necessari ed universali è il sensus communis. L’essere umano che emerge da un’ impostazione di questa natura, «l’homo aestheticus» è da intendersi quindi, quale «soggettività comunicante, capace di realizzare da sé la società, di strapparsi al pericolo di trapassare nel nulla, come un particolare povero o privo addirittura dell’universalità, e di costruire da sé l’universale sociale», in modo tale, da poter orientare gli individui verso la costruzione di un dialogo, intervenendovi con libertà, e con la «volontà che esso abbia un esito positivo, che è poi, il modo di raggiungere il livello di un giudizio comune, di realizzare appunto, liberamente la comunità».

La realizzazione di uno stato estetico risponde alla necessità di superare le «relazioni antiestetiche e disumane tra gli uomini» e realizzare una comunità libera, nella quale ogni uomo ha vinto la scissione tra ragione e sentimento, giungendo ad evitare, così, l’annullamento della sua animalità e sensibilità.

  1. Conclusioni

Il settore giuridico è il settore statuale per eccellenza, quello senza il quale, lo Stato stesso non potrebbe essere messo in condizione di regolare i conflitti, dal momento che solo grazie ai giudici, esso detiene il monopolio della violenza fattuale trasformata in simbolica. E’ proprio, la forma che riesce a produrre un effetto di universalizzazione, che assicura ai membri di «giocare» secondo regole stabili.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

KANT, Antropologia pragmatica, cit., p. 95.

MARINI, La filosofia politica di Kant, Roma-Bari, 2007, p. 60

A.G. BAUMGARTEN, I. KANT, Il battesimo dell’estetica, Pisa, 1993, pp. 73-75

KANT, Critica del giudizio, cit., pp. 60-61

KANT, La concezione del bello e dell’arte, Pavia, 1975, pp. 54-55

RUSSO, Contemplazione e interpretazione. L’estetica kantiana nell’analisi di Luigi Pareyson, in Acta Philosophica, vol. 4 (1995), p. 106

PAREYSON, Esistenza e persona, Genova, 1992, p. 222

PAREYSON, Estetica. Teoria della formatività, Milano, 1988, cit., p. 65

RUSSO, Contemplazione e interpretazione. L’estetica kantiana nell’analisi di Luigi Pareyson, cit., p. 108

ROMANO, Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo perfetto

ZOJA, Giustizia e bellezza, Torino, 2007, p. 37

VV, enciclopedia filosofica, Roma, 1983

SAVINO, Aspetti problematici della finalità oggettiva della natura nell’ «Analitica del giudizio teleologico» di Immanuel Kant, in Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia, anno 15 (2013)

Cfr. G. M. PAGANO, Giudizio teleologico in Kant, in altervista.org/anno-v.001/1

FERRY, Homo aestheticus. L’invenzione del gusto nell’età della democrazia, Genova, 1991

NEGRI, La comunità estetica in Kant, Bari, 1968, p. 23

SCHILLER, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo. Callia o della bellezza, Roma, 2002, p. 48

ROMANO, Ortonomia della relazione giuridica, Roma, 1997, p. 289

BERNARDINI, R. ANDREOLI, C. CECCHETTI, Il metodo fenomenologico- realista di Bruno Romano, Edith Stein, Alexandre Kojève. Itinerari per un confronto in i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza artificiale, Agosto 2010, numero 9

KANT, La religione entro i limiti della sola ragione, Roma-Bari,1980, pp. 32-34

KANT, Lezioni di etica, Roma-Bari, 2004, p. 38

ROMANO, Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti, Torino, 2008, p. 30

Silvia Cortellessa

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento