Il giudice e le sue funzioni

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Il giudice è l’autorità al quale compete esercitare la funzione giurisdizionale il soggetto che nel processo deve esprimere una decisione, rispondendo a una domanda proposta da una delle parti.

Nella scansione processuale sovrintende alla formazione della prova, al fine della garanzia della legalità e ritualità del procedimento, tutela i diritti individuali fatti oggetto di espressa previsione costituzionale.

Ai sensi dell’articolo 1 del codice di rito, la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme del codice.

In base alla composizione dell’organo, si distingue tra giudici monocratici (giudice per le indagini preliminari, giudice per l’udienza preliminare, giudice di pace, tribunale in composizione monocratica, magistrato di sorveglianza) e giudici collegiali (tribunale in composizione collegiale, corte d’appello, corte d’assise, corte d’assise d’appello, corte di cassazione, tribunale di sorveglianza, tribunale per i minorenni).

Secondo la natura delle funzioni si distingue tra giudici di merito, la quale cognizione è estesa alla valutazione del fatto, e giudici di legittimità, ad esempio la Suprema Corte di Cassazione, la quale cognizione è limitata a principi di diritto.

In relazione all’appartenenza a un determinato ordine giudiziario, si distingue tra giudici comuni, che hanno una giurisdizione generale, e  giudici cosiddetti speciali, che hanno una competenza limitata a determinate materie o a determinati soggetti.

I tribunali militari sono giudici speciali.

Si distingue tra giudici ordinari, inseriti nella giurisdizione in modo stabile, e giudici straordinari, i quali sono istituiti per specifiche esigenze.

Come prevede la Costituzione all’articolo 102, non si possono istituire giudici straordinari o giudici speciali, ad eccezione per quelli espressamente previsti, ma si possono istituire esclusivamente presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura.

La ratio della norma è garantire il principio del giudice naturale, come sancisce l’articolo 25 della Carta costituzionale, vale a dire del giudice precostituito secondo modelli oggettivi.

Sono giudici di primo grado, il tribunale, il giudice di pace, la corte d’assise.

Sono giudici di secondo grado, il tribunale in composizione monocratica per le sentenze del giudice di pace, la corte d’appello e la corte d’assise d’appello.

Le funzioni di giudice di primo grado nel procedimento contro imputati minorenni vengono svolte dal competente tribunale per i minorenni, quelle di secondo grado vengono attribuite a un’apposita sezione presso la corte d’appello.

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La capacità dell’organo giudiziario

La capacità del giudice può essere intesa come idoneità all’esercizio della funzione giudiziaria sia da un lato astratto, in relazione all’attività considerata nel complesso, sia da un lato concreto, in relazione ai singoli affari sui quali il giudice è chiamato a giudicare.

Sono relativi ai requisiti della capacità in astratto, l’attribuzione della qualifica e il conseguente inserimento in servizio nell’ufficio giudiziario.

Sono relativi alla capacità in concreto, le situazioni di incompatibilità, nonché gli istituti dell’astensione e della ricusazione.

Come previsto dall’articolo 33 del codice di procedura penale, le condizioni di capacità, intesa in astratto, del giudice e il numero di giudici necessario per costituire collegi sono poste dalle leggi di ordinamento giudiziario.

Non si considerano relative alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.

Ai sensi dell’articolo 178, lett. a) del codice di procedura penale, è sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni relative alle condizioni di capacità del giudice e il numero necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario.

Si tratta di una nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e non suscettibile di sanatoria.

La norma è relativa al difetto di capacità del giudice inteso come mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio della funzione giurisdizionale, e non al difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio delle stesse funzioni in un determinato procedimento.

 

Alla capacità in concreto, sono relativi gli istituti della incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione, previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del codice di procedura penale, che garantiscono l’imparzialità dell’organo giudiziario in relazione al singolo procedimento.

Indipendenza, terzietà e imparzialità

Secondo l’articolo 104 della Costituzione, la magistratura costituisce un ordine autonomo e  indipendente da ogni altro potere.

L’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario si concretizza nella garanzia che ogni magistrato è libero di esercitare la sua funzione in modo autonomo, senza nessun condizionamento da parte di altri giudici che appartengono allo stesso ordine.

Questa garanzia non è relativa esclusivamente alla magistratura giudicante, ma anche quella requirente, per la quale il pubblico ministero gode delle stesse garanzie di autonomia e di indipendenza dei giudici.

L’indipendenza dell’ordine giudiziario deve essere garantita in relazione agli altri poteri dello Stato. L’indipendenza nei confronti del potere legislativo si traduce nell’impossibilità per il Parlamento di dire la sua sulla libertà dell’attività decisionale del giudice, alla quale dovrebbe corrispondere l’impossibilità di compiere atti in grado di interferire su decisioni giudiziarie o sul libero esercizio della potestà giurisdizionale.

L’indipendenza dal potere esecutivo si manifesta attraverso l’istituzione di un organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura, al quale sono attribuite le attività relative alle assunzioni, trasferimenti, assegnazioni di sedi e funzioni, promozioni e sanzioni disciplinari dei magistrati, in modo da escludere qualsiasi ingerenza del governo nell’attività della magistratura.

Allo stesso modo l’indipendenza deve essere assicurata anche all’interno del potere giudiziario. Come previsto dall’articolo 107 della Costituzione, i giudici si distinguono tra loro per diversità di funzione.

Si sancisce così l’uguaglianza formale dei giudici e l’esclusione di qualsiasi vincolo gerarchico tra gli stessi.

L’indipendenza dell’ordine giudiziario è rafforzata dalla garanzia dell’inamovibilità.

Il magistrato, contro o senza la sua volontà, non può essere estromesso dall’ordine giudiziario, oppure privato delle sue funzioni, a meno che non si verifichino circostanze che la legge contempla.

La garanzia dell’inamovibilità è relativa alla sede nella quale il magistrato esercita le sue funzioni, e non può essere trasferito senza il suo consenso, salvo le circostanze che la legge prevede.

L’indipendenza è relativa al profilo esterno della giurisdizione, mentre la terzietà e l’imparzialità sono relative al profilo interno.

Ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, ogni processo si deve svolgere in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

Nell’ottica del legislatore costituzionale, la terzietà è relativa allo status del giudice, il quale ufficio va organizzato in modo da garantirne l’assoggettamento esclusivo alla legge, nell’indipendenza sia dal potere politico sia dalle parti.

L’imparzialità è relativa alla funzione che il giudice esercita nel processo.

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