Il discrimine etico In “punto di diritto” ? Buona o mala fede

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In questi anni si è cercato di sviluppare l’aspetto computazionale del diritto rifacendosi alla crescita della tecnologia informatica, perdendo progressivamente di vista l’aspetto più propriamente umano della cognizione etica che si è tesa a ridurre ad una etica puramente normativa disgiunta dall’etica pratica, questo tecnicismo giuridico risponde perfettamente all’aspetto contrattualistico moderno rilevato già dai sociologi dell’inizio del secolo scorso (Tonnies, Weber, Simmel, Durkheim), tuttavia lo stesso aspetto contrattualistico, che sembra volere negare qualsiasi valore alle teorie del cognitivismo realista, (Naturalismo scientifico o aristotelico, Intuizionismo, Teorie della sensibilità), viene ripreso nel cognitivismo non – realista attraverso le teorie contrattualistiche dove si sottolinea la necessità tanto di un ponderato “equilibrio riflessivo Kantiano” (Rawls), quanto di una necessaria forma di cooperazione (Gauthier), dove la motivazione per una determinata azione non può ridursi al solo ristretto aspetto dell’interesse individuale senza alcuna altra valutazione, pena il blocco della struttura sociale in cui l’attività contrattuale viene svolta, una riflessione che trae radice anche dalle stesse teorie del ragionamento pratico (Nagel, Darwall).

Anche nel non-cognitivismo si riconosce la necessità di un nucleo centrale di valori per cui deve esserci un consenso generale (Blackburn), sebbene si possa insistere sulla variabilità e relatività dei giudizi etici fino ad affermare il sempre possibile disaccordo morale (Mackie), vi è nel sociale dell’essere umano una necessaria etica biologica perennemente a rischio di entropia nel prevalere del truffaldino, l’omeostasi risulta quindi necessaria aumentando i costi della truffa (De Waal, Berger) se si vuole rendere sostenibile nel tempo la struttura sociale stessa, gli atti linguistici diventano quindi atti di impegno aventi un vincolo, che tanto nel mondo sociale che istituzionale hanno una propria “efficacia normativa” (Austin).

Vi è tuttavia una differenza tra creare obblighi e diritti quali fondamenti dell’agire e l’agire stesso, in questo diverso grado di normatività vi è una “lacuna causale” (De Vecchi) dove si inserisce il concetto di libertà individuale e della coscienza quale insieme di calcoli razionali ed emozioni (Laszlò Mérò).

Habermas individua nella dinamica hegeliana contrapposizione /riconciliazione la dimensione morale della formazione autonoma della volontà, che attraverso la comunicazione diventa costitutiva della socialità, sono quindi i rapporti di interazione che formano l’identità in cui necessita un processo morale per la risoluzione dei conflitti d’azione, il processo morale è pertanto innanzitutto un processo di socializzazione dovendo formare la coscienza ed individuare l’Io, il riconoscimento reciproco si pone come base del processo etico di socializzazione che viene a coinvolgere i bisogni espressi dall’Io, trasformando la giustizia normativa formale in un discorso sostanziale, dove, come afferma Husserl, lontano dall’ipocrisia dell’utilità del momento vi è una incondizionata consistenza morale del sé.

Al centro dell’aspetto computazionale, risolvibile anche in via informatica, resta pertanto il nucleo etico di una valutazione dell’azione in termini morali, dove logica ed emozioni si incrociano, ed emerge la necessaria valutazione della fede e delle relative condotte sia in senso soggettivo che oggettivo, ossia delle condizioni d’animo (animus), dove il libero arbitrio si risolve nella propria capacità di imporsi un autocontrollo che distragga volontariamente dalle tentazioni (Knobe), scegliendo tra l’agire e il non agire e nella modalità di costruzione dell’agire stesso, in cui si manifestano i ragionamenti e le intenzioni coscienti (Nahmias), essendo impossibile una vera libertà nella sola causalità, in mancanza di un progetto nel quale si manifestino sia i fini che i valori (Dewey), vi è pertanto alla radice del giudizio sull’azione non tanto il tecnicismo quanto una valutazione etica (buona o mala) della fede che si è posta nel codificare il rapporto giuridico.

Osserva Linton che vi è un rapporto di continuità tra individuo e cultura a seguito di un processo di educazione, per il quale l’individuo stesso diventa portatore di una cultura convenzionalmente appresa, quale prodotto di un processo di socializzazione che viene a condizionare la visione della realtà con i relativi atteggiamenti, si ha quella che è stata definita come una “personalità di base”matrice condivisa dalla comunità, dove attraverso il processo educativo che passa anche dall’imitazione dell’altro e dall’esempio soggettivizzato (Blumer) vi è una interiorizzazione di norme e valori (Parsons), in quest’ambito la fiducia che nasce dal rispetto della buona fede acquista una forte valenza economica nel facilitare gli scambi commerciali, come dimostrato nelle cause che hanno provocato la crisi economica esplosa nel 2008, la buona fede nell’emergere dal contrasto con la mala fede risulta una cartina di tornasole dell’animus.

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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