Il diritto di ottenere documentazione e la sua tutela in sede monitoria

Davide Negrini 11/08/22
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     Indice

  1. L’art. 119, comma 4, t.u.b.
  2. La consegna

2.1      Che cosa deve essere consegnato: il panorama giurisprudenziale.

2.2      Alcune considerazioni sull’oggetto della consegna. Il “ruolo” dell’art. 117 t.u.b.

  1. Il soggetto titolare del diritto.
  2. Aspetti processuali.

1. L’art. 119, comma 4, t.u.b.

L’art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 (brevemente, testo unico bancario o t.u.b.) disciplina il dovere di comunicazione/informazione della banca verso il cliente. In particolare l’articolo, dopo avere trattato il tema delle comunicazioni periodiche, dell’estratto conto e della mancata contestazione, stabilisce al comma 4:

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

I titolari del diritto possono ottenere un decreto ingiuntivo o altro provvedimento che condanni l’istituto di credito a fornire la documentazione. Vediamo in quali termini ciò è possibile.

2. La consegna

2.1    Che cosa deve essere consegnato: il panorama giurisprudenziale.

Che cosa ha diritto di ottenere il cliente, o chi gli succede? La banca è tenuta a consegnare solo documenti lato sensu contabili, o anche documenti contrattuali? E come va letto il limite cronologico degli ultimi 10 anni?

La norma – stabilendo il diritto del cliente di ottenere «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» – parrebbe chiara; eppure al riguardo il panorama giurisprudenziale è frastagliato.

Accanto a pronunce che circoscrivono l’oggetto alla lettera della norma, altre tendono ad ampliarne l’ambito di applicazione sino alla consegna di documenti contrattuali; altre ancora riconoscono sì un diritto alla consegna dei contratti, ma ne individuano la fonte in norme diverse dall’art. 119 t.u.b.

Anche sul limite cronologico si fronteggiano orientamenti che ritengono applicabile il limite decennale alla documentazione contabile, ma non ai contratti; altri che applicano tale limite anche ai contratti, altri che lo ritengono inapplicabile anche agli estratti conto. Ecco alcuni esempi significativi di pronunce in materia:

  • Massa n. 571/2020[1] (resa in sede di opposizione a d.i. per la consegna di documenti ex art. 119 t.u.b.) riferisce il diritto «alla sola documentazione di cui alle singole operazioni bancarie e non anche ad esempio alle schede contrattuali». Il dovere di consegnare la documentazione contrattuale viene ricondotto all’art. 117 t.u.b. (che prevede la forma scritta a pena di nullità, e la consegna di copia del contratto al cliente), ma si deve presumere la avvenuta consegna momento della sottoscrizione di copia del contratto, e il cliente che la richiede in un momento successivo avrà l’onere di giustificarne lo smarrimento (interpretazione già accolta da Cass. n. 6511/2016);
  • Milano, d.i. 21 aprile 2021 (R.G. n. 12463/2021)[2]: (reso in sede di d.i. per la consegna di documenti ex art. 119 t.u.b.): «ritenuto che l’art. 119 d. lgs. n. 385/1993 si applichi a tutte le tipologie di documenti richiesti (compresi documenti contrattuali) [e documenti contrattuali risalenti oltre 10 anni, n.d.r.]»;
  • Cass., ord. n. 14872/2022 e Cass., ord. n. 24181/2020 nei casi specifici in esame riferiscono l’art. 119 t.u.b. al diritto alla consegna degli estratti conto.

Invece Cass., ord. n. 6975/2020 afferma che «la norma dell’articolo 119, comma 4, TUB – nell’ammettere il diritto del cliente di ottenere banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari – non contempla nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito»;

  • Lucca n. 665/2019[3]: «nell’alveo di tale documentazione [quella da consegnare ex art 119, comma 4, t.u.b., n.d.r.] possono certamente ricomprendersi gli estratti conto di un rapporto di conto corrente […] ed i singoli contratti (di conto corrente, di apertura di credito, di sconto etc.) sottoscritti con l’intermediario. In particolare, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti si ricava da una lettura sistematica delle norme ordinamentali dettate in materia. […] il diritto alla consegna dei contratti bancari anche oltre il decennio deriverebbe dall’art. 117 T.U.B. […]».
  • Bologna n. 1062/2021 (giudice Iovino)[4]: «un’interpretazione restrittiva dell’art. 119, co. 4, TUB, ossia escludente la documentazione contrattualistica, si risolverebbe in completo e sostanziale sfavore del cliente […] sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall’interpretazione estensiva della disposizione»;
  • Roma 25 maggio 2021[5]: «si rileva che gli attori hanno documentato la circostanza di avere inoltrato alla convenuta istanza di rilascio di copia dei contratti e degli estratti conto, ai sensi dell’art. 119 T.U.B. (a nulla rilevando la circostanza che l’istanza fosse stata inviata alla Banca in concomitanza con l’introduzione del giudizio) e che la Banca avesse omesso di fornire tempestivo riscontro alla stessa; ne discende che gli attori non fossero stati posti in condizione di assolvere all’onere probatorio sui medesimi incombenti»;
  • Pistoia 14 settembre 2021[6] (resa in sede di opposizione a d.i. per la consegna di documenti ex art. 119 t.u.b.): «Occorre rilevare che l’obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza imposto peraltro ad entrambi i contraenti, e prima ancora che dall’articolo 119 TUB, dagli artt. 1175 cc e 1375 cc. […] Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che all’articolo 117 TUB, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna (cfr. Corte di Appello di Firenze, 5.7.2021, n. 1366) […]».
  • Siena n. 49/2020[7]: «la non riconducibilità [dei documenti contrattuali, n.d.r.] all’ambito operativo dell’art. 119 TUB non esclude il diritto del cliente ad ottenere, su richiesta, la consegna di copia dei contratti in corso di esecuzione, in nome del generale principio di buona fede in executivis gravante, ex artt. 1175-1375 c.c., su ogni contraente, e sostanziantesi in una fonte di integrazione del contenuto negoziale ai sensi dell’art. 1374 c.c. […]. Il diritto del cliente alla consegna di copia dei contratti da parte dell’istituto deve estendersi anche a fattispecie contrattuali la cui redazione risalga ad epoca anteriore alla normativa sulla trasparenza bancaria, vigendo comunque anche in relazione alla relativa esecuzione il dovere generale di buona fede […]».
  • Chieti n. 179/2020[8]: «non è configurabile un obbligo di conservazione sine die da parte della banca della copia del contratto, ma tale obbligo deve essere contenuto nel limite temporale di 10 anni, decorrenti dalla stipulazione, in applicazione analogica dell’art. 2220 c.c., relativo alle scritture contabili»;
  • Sondrio n. 68/2022[9] ritiene inammissibile una richiesta di ordine di esibizione di contratto di conto corrente ex art. 119, comma 4, t.u.b.: «la norma citata fa riferimento alle ‘operazioni bancarie’, da intendersi quali atti esecutivi di un determinato contratto e non alla documentazione contrattuale». A parte questo, «l’art. 119 comma 4 t.u.b. va correttamente interpretato nel senso che il limite decennale di conservazione della documentazione bancaria risponde al principio generale di conservazione delle scritture contabili derivante dall’art. 2220 c.c., non potendo affermarsi, sulla base della predetta norma, un obbligo della banca di conservazione e di consegna a tempo indefinito. Considerato vieppiù che, in tema di documentazione contrattuale, il cliente risulta adeguatamente tutelato dal precedente art. 117 comma 1 t.u.b. che impone alla banca la consegna al cliente del contratto al momento della stipula, con conseguente onere di conservazione del consegnatario (ex multis, cfr. Trib. Massa n. 571/2020; Trib. Chieti n. 179/2020; Trib. Potenza n. 979/2020)»;
  • Lagonegro n. 219/2021[10] (resa in sede di opposizione a d.i. per la consegna di documenti ex art. 119 t.u.b.): «Con riguardo agli estratti conto, […] la domanda non può essere accolta non essendovi un obbligo per le banche di conservazione della documentazione in questione per un tempo superiore al decennio.[…] Né può ritenersi che tale diritto possa trovare fondamento in altre disposizioni normative come pare sostenere la società opposta. Non può innanzitutto richiamarsi la disposizione di cui all’art. 2220 co 1 c.c. (“Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione”), […] perché […] non può parimenti sostenere, come ritiene l’opposta, che gli estratti conto siano scritture contabili»;
  • Bari 7 ottobre 2020[11]: «in ordine alla consegna dei documenti contrattuali, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all’art. 119 co. 4 TUB e […], quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennalità ex art. 119 co. 4 TUB, norma che si riferisce unicamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari».

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2.2    Alcune considerazioni sull’oggetto della consegna. Il “ruolo” dell’art. 117 t.u.b.

Dunque, la giurisprudenza non ha preso una direzione chiara per quanto riguarda la tipologia di documenti da consegnare, né per quanto attiene all’ambito di applicazione del limite cronologico previsto dall’art. 119 t.u.b. Eppure dalla disciplina della materia e dall’elaborazione che ne è seguita è possibile, a mio avviso, trarre alcune considerazioni.

L’art. 119, comma 4, t.u.b. attribuisce al correntista il diritto di ottenere dall’istituto di credito copia della documentazione contabile su singole operazioni. Tuttavia, per non sminuire il valore di tutela della norma, pare corretto applicarla non solo alla specifica documentazione su singole operazioni, ma anche agli estratti conto e gli scalari, se richiesti.

Sul punto, si veda Cass. n. 24641/2021: «La prima osservazione da compiere, in proposito, è che la norma non contiene un riferimento espresso all’estratto conto […]. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto (v., p. es., Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669)»; nello stesso senso, cfr. Cass., ord. n. 14872/2022.

Tutto questo, nei limiti del decennio: la norma al riguardo è inequivocabile, e pretendere di ricondurre l’obbligo di consegna degli estratti conto ad altre norme (come sostenuto dalla citata Trib. Bari 7 ottobre 2020 per estendere il periodo oltre i dieci anni) appare arbitrario, oltre che contrario all’orientamento della S.C.

La norma non riguarda invece la consegna di copia della documentazione contrattuale. Ciononostante, il cliente ha un diritto alla consegna di tale documentazione, che trova la propria fonte nell’art. 117 t.u.b. e nel principio generale di buona fede contrattuale. Ma con alcune precisazioni.

L’art. 117 t.u.b. impone la forma scritta dei contratti bancari (a pena di nullità) e la consegna di copia del contratto al cliente. Dunque – quando la conclusione stessa del contratto non sia controversa – si deve presumere che il correntista ne abbia già avuta copia, e non pare conforme a buona fede una richiesta indiscriminata di documenti che – fino a prova contraria – si presumono essere già stati dati al cliente.

Sotto questo aspetto è corretta l’impostazione di Trib. Massa n. 571/2020, la quale ha negato il diritto del cliente osservando che il cliente non aveva lamentato la mancata consegna del contratto al momento della sottoscrizione. È utile richiamare in proposito Cass., ord. n. 6511/2016, secondo la quale il «principio di prossimità o vicinanza della prova […] deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l’impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall’obbligo richiamato dall’articolo 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, «I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.»».

Insomma: la richiesta di copia del contratto dovrà essere accompagnata – se non da una vera e propria prova della mancata consegna – da non superficialmente argomentata esposizione delle ragioni per le quali il cliente non sarebbe in possesso del contratto.

Sotto il profilo temporale, atteso che la fonte non è l’art. 119, comma 4, t.u.b., non vige il limite del decennio. Tuttavia che, qualora il contratto sia molto risalente, il dovere di tenuta può in taluni casi divenire inesigibile: il periodo dovrà essere comunque ragionevole, in relazione alle circostanze. Fermo restando che, per i contratti anteriori alla entrata in vigore della legge n. 154/1992 (8 luglio 1992) non vi era obbligo di forma scritta, dunque non vi può essere un dovere di consegna.

3. Il soggetto titolare del diritto

La norma attribuisce il diritto di ricevere la documentazione al «cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni». Ci si domanda se rientri in questa categoria anche il fideiussore.

La S.C. ha dato risposta affermativa al quesito. In particolare, Cass. ord. n. 24181/2020 ha precisato: «Il Collegio ritiene ora debba affermarsi espressamente la spettanza del diritto nei termini indicati dalla citata giurisprudenza anche al fideiussore e non solo al correntista, atteso che il generico riferimento del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 119, comma 4 al “cliente” è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale. Ciò, in considerazione del fatto che, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fidejussione rispetto al contratto di conto corrente e dunque dell’assunzione del contratto di conto corrente dal fideiussore garantito nel profilo dell’oggetto della fideiussione, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore […]».

Nel caso del garante e quando un soggetto succeda al cliente, il dovere di consegna dei documenti contrattuali può assumere un significato più ampio. Trattandosi di soggetti che non sono contraenti, normalmente essi non avranno ricevuto la copia del documento contrattuale, come previsto dall’art. 117 t.u.b.: dunque ad essi non potrà opporsi la presunzione di possesso.

4. Aspetti processuali

Cass. n. 24641/2021 ha – fra le tante – stabilito che «Il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio ha […] natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica “finale”, e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669)».

Non sono univoche, tuttavia, le conseguenze ricollegate alla natura sostanziale del diritto:

  1. secondo un orientamento (cfr. Cass. n. 11554/2017, Cass. n. 3785/2019, Cass. n. 31650/2019, Cass. n. 24181/2020), il diritto potestativo di cui all’art. 119, comma 4, t.u.b. può essere esercitato anche in corso di causa, e non è necessario avere chiesto invano copia dei documenti, per ottenere un ordine di esibizione. In particolare Cass. n. 11554/2017 spiega che «la norma dell’articolo 119, comma 4 TUB non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito […]»;
  2. altro orientamento è di segno opposto, e richiede che venga inutilmente fatta richiesta ex 119, comma 4, t.u.b., come condizione per ottenere un ordine di esibizione della documentazione. Sul punto:
  • Cass. n. 24641/2021: «dire che è la banca, su istanza del cliente – che, beninteso, rivesta il ruolo dell’attore per i fini della dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente e ripetizione di indebito, od altro del genere – , a dover produrre su ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia né prodotto, né preventivamente richiesto con esito negativo, sta a significare che è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall’articolo 2697 c.c., applicato alla materia dei contratti di conto corrente bancario […]. Ma l’articolo 119, comma 4, non è norma sull’onere della prova, bensì come si è visto è norma dettata per lo scopo della trasparenza bancaria: la sua formulazione e ratio non consente di desumere che il legislatore abbia inteso consentire al cliente di richiedere, senza limite alcuno, la consegna degli estratti conto a lite pendente, grazie all’intervento del giudice»;
  • Cass., ord. n. 14872/2022: «il cliente, in caso di inadempimento della banca dell’obbligazione sancita dall’articolo 119, comma 4 richiamato, ha a disposizione diverse strade: ricorso all’ABF, ricorso per decreto ingiuntivo, istanza di esibizione ex articolo 210 c.p.c.»;
  • Cass., ord. n. 15033/2022: «la violazione dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario da parte della banca non reagisce sul riparto dell’onere probatorio di cui all’articolo 2697 c.c., ma legittima il correntista ad avvalersi in giudizio dell’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c. (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641), che, ove non ottemperato, conferisce al giudice, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., comma 2, di trarre argomenti di prova a carico, nella massima ipotizzabile latitudine, della parte che non si sia attenuta all’ordine».

Dato il contrasto, non si può escludere che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite. Ad oggi tuttavia pare condivisibile il secondo dei due orientamenti, per le ragioni esposte da Cass. n. 24641/2021. Pare, insomma, che il correntista non possa invertire – di fatto – l’onere probatorio, chiedendo un ordine di esibizione “direttamente in giudizio”: per farlo, egli dovrà prima fare invano richiesta alla banca ex art. 119, comma 4, t.u.b.

E questo non vale solo per l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ma anche per il ricorso all’ABF o per il ricorso per decreto ingiuntivo, che devono essere preceduti da un infruttuoso tentativo stragiudiziale: cfr. Cass., ord. n. 14872/2022[12].

Del resto, l’instaurazione di un giudizio – cui faccia seguito una condanna alle spese: cfr. ad es. Trib. Milano, d.i. 6 aprile 2021 (R.G. n. 12463/2021) –, se non preceduta da un tentativo stragiudiziale, sarebbe evidentemente contraria a buona fede.

Sempre in tema di buona fede (che, lo si ricorda, vale per entrambe le parti contrattuali), si richiama Trib. Marsala 20 gennaio 2022[13], resa in sede di opposizione a d.i. per la consegna di documenti ex art. 119 t.u.b. Detta sentenza ha condannato ex art. 96 c.p.c. il correntista opposto, il quale aveva reiterato la propria domanda sebbene il direttore della filiale avesse formalmente dichiarato che la banca non era in possesso dei documenti richiesti, cosicché il decreto ingiuntivo era inutiliter dato.

In altro caso, Trib. Potenza n. 979/2020[14] (resa in sede di opposizione a d.i. per la consegna di documenti ex art. 119 t.u.b.) ha invece compensato le spese, avendo la Banca  esibito una denuncia di smarrimento della documentazione.

Si ricorda infine Trib. Perugia, ord. 8 giugno 2020[15], la quale ha ritenuto inammissibile il procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere copia dei documenti ex art. 119 t.u.b., per mancanza di sussidiarietà, attesa la possibilità di ottenerli con ricorso per decreto ingiuntivo. Nella fattispecie, peraltro, l’istituto di credito aveva negato la stessa possibilità di ricorrere in via monitoria per la consegna dei documenti, data la natura digitale dei files contenenti la documentazione bancaria del correntista. La sentenza, richiamando un principio già affermato da Trib. Napoli 17 gennaio 2016, ha rilevato che la natura digitale dei files non “trasforma” in obbligo di fare (cioè stampare su carta) l’obbligo di consegna delle relative stampe: il ricorso monitorio è quindi ammissibile.

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Note

[1] In https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2020/12/trib-massa-sent-n.-571-del-02.11.2020.pdf.

[2] In https://www.pistilli-legal.it/2021/05/08/119-tub-consegna-di-documenti-bancari-tribunale-di-milano-rg-12463-21-del-6-4-2021/.

[3] In http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22031.pdf.

[4] In https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Bologna-sent.-n.-1062-del-22.04.2021.pdf.

[5] In http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25437.pdf.

[6] In http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25914.pdf.

[7] Commentata in https://www.tidona.com/la-richiesta-alla-banca-di-copia-della-documentazione-e-dei-contratti-bancari/, nonché in https://iusletter.com/archivio/prescrizione-onere-della-prova/.

[8] In https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2021/01/trib-chieti-sent-n.-179-del-28.12.2020.pdf.

[9] In DeJure.

[10] In https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2021/05/tb-lagonegro-n.-219.pdf.

[11] In http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24379.pdf.

[12] Certo, la richiesta ex art. 119, comma 4, t.u.b. e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (o gli altri provvedimenti indicati) hanno un oggetto diverso: la norma bancaria non riguarda i contratti mentre quella processuale può anche riguardare tali documenti. Ma – mutatis mutandis – si può imporre che l’ordine di esibizione di documenti contrattuali sia preceduto da una richiesta di copia dei contratti ex art. 117 t.u.b. non ottemperata.

[13] In https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Marsala-20-gennaio-2022.pdf.

[14] In https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2021/01/trib-potenza-sent-n.-979-del-10.12.2020.pdf.

[15] In https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2020/06/trib-perugia-ord-08.06.2020.pdf.

Davide Negrini

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