Il diritto di accesso ai documenti amministrativi

sentenza 29/04/10
Scarica PDF Stampa

La nuova formulazione del diritto di accesso, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, novellata dalla legge n. 15/2005, garantisce il diritto degli interessati di pendere visone ed estrarre copia dei documenti amministrativi.

Per soggetti interessati devono essere intesi coloro i quali abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso.

Il legislatore nell’intento di conciliare il delicato equilibrio tra le esigenze di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, da un alto, e la riservatezza di terzi, dall’altro, ha dato prevalenza alle prime soltanto con riferimento ai documenti direttamente collegati alla situazione giuridicamente tutelata.

Diversamente il diritto di accesso verrebbe esercitato per effettuare un non consentito controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione.

La legge richiede, coerentemente con tali principi, che l’istanza di accesso sia motivata e, pertanto, la richiesta deve indicare il collegamento dei documenti richiesti alla situazione giuridicamente tutelata.

 

N. 03732/2010 REG.SEN.

N. 00208/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 208 del 2010, proposto da:
********************, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ************************ in Bologna, via Castiglione 101;

contro

Acer-Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, **************, con domicilio eletto presso *************** in Bologna, via S.Stefano,16;

nei confronti di

Srl Grandino Costruzioni, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della nota prot.n.683 del 03.02.2010 con la quale l’ACER di Rimini ha negato al ricorrente l’accesso agli atti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Acer-Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Srl Grandino Costruzioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/04/2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1.Riferisce la società ricorrente di aver stipulato un contratto di sub – appalto con la società controinteressata, vincitrice della gara di appalto indetta dall’A.C.E.R. di Rimini per la costruzione di 56 alloggi, per la realizzazione di vari impianti idrici, termici, elettrici ed altri.

Essendo insorti contrasti tra le due società il contratto veniva risolto in data 18/9/2008 e ne seguiva un contenzioso instaurato con atto di citazione del 19/8/2009, tra le stesse innanzi al Giudice Ordinario.

2.La società ricorrente formulava una prima istanza di accesso in data 2/3/2009 che veniva accolta con il rilascio della documentazione richiesta concernente l’offerta dell’aggiudicataria, le lavorazioni indicate come oggetto del sub-appalto, il bando di gara, il capitolato e lo stato di avanzamento dei lavori emessi ed approvati fino al 31/12/2008.

La società ricorrente formulava una seconda istanza di accesso in data 16/9/2009 e, a seguito della mancata risposta, decorsi trenta giorni, si formalizzava l’atto tacito di rifiuto, che non veniva impugnato.

Su detta istanza vi era stata specifica opposizione della società controinteressata in quanto i documenti richiesti erano ritenuti estranei al rapporto intercorso tra le due società.

La società ricorrente formulava una diffida, in data 26 gennaio 2010, lamentando la mancata risposta alla propria richiesta di accesso del 16/9/2009.

L’Amministrazione rispondeva che vi era stata opposizione della società controinteressata e che detta documentazione, ad eccezione di quella già trasmessa, a seguito della prima istanza di accesso era estranea al rapporto tra le due imprese.

3.Avverso detto diniego espresso presentava ricorso al T.A.R. la società interessata deducendone l’illegittimità.

Si costituivano in giudizio la società controinteressata e l’Amministrazione intimata che contro deducevano alle avverse doglianze e concludevano per la reiezione del ricorso.

La causa veniva trattenuta in decisone all’odierna Camera di Consiglio.

4.Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dagli intimati sul presupposto della natura non provvedimentale della risposta dell’Amministrazione alla diffida del 26 gennaio 2010, essendosi già maturato l’atto tacito di diniego ed essendo già decorsi i termini per la sua impugnativa.

Infatti, la nota del 3/2/2010, prot 683, oggetto della presente impugnativa, costituisce un provvedimento esplicito di diniego, fondato su un’espressa motivazione, e non può certo assumere carattere meramente confermativo di un precedente silenzio con valore legale tipico di diniego.

Il provvedimento esplicito di diniego, fondato su una espressa motivazione, che richiama i risultati dell’istruttoria compiuta e della valutazione effettuata, non può mai assumere le caratteristiche dell’atto “meramente confermativo” di un precedente silenzio con valore legalmente tipico di diniego. La conferma “mera”, infatti, si verifica solo nei casi in cui la nuova determinazione dell’amministrazione si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell’istanza proposta dal richiedente. Qualora l’amministrazione adotti un atto di identico contenuto dispositivo di un altro precedente, ma arricchito da una puntuale motivazione prima inesistente, o basato su elementi istruttori prima non considerati, si è in presenza di un atto confermativo, a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica, riaprendo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità (CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Sentenza 25 febbraio 2009 n. 1115).

4.1.Il ricorso è, pertanto tempestivo ed ammissibile.

5.Nel merito è, tuttavia, infondato.

In linea di diritto va osservato che la nuova formulazione del diritto di accesso, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, novellata dalla legge n. 15 del 2005, garantisce il diritto degli interessati di pendere visone ed estrarre copia dei documenti amministrativi.

I soggetti interessati sono coloro che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata “e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso”.

Il legislatore nell’intento di conciliare il delicato equilibrio tra le esigenze di tutela di situazioni giuridicamente tutelate e la riservatezza di terzi ha dato prevalenza alle prime soltanto con riferimento ai documenti direttamente collegati alla situazione giuridicamente tutelata.

Diversamente il diritto di accesso verrebbe esercitato per effettuare un non consentito controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione.

5.1.Coerentemente con detta scelta del legislatore l’articolo 25 richiede che l’istanza di accesso sia motivata e, pertanto, la richiesta deve indicare il collegamento dei documenti richiesti alla situazione giuridicamente tutelata.

6.Nel caso concreto l’istanza fa riferimento alle esigenze di difesa nel contenzioso pendente davanti al Giudice Ordinario tra le società che, come sopra evidenziato, si riferisce al sub-appalto interrotto nel settembre del 2008.

6.1.A fronte di una specifica opposizione della società controinteressata e della motivazione del provvedimento esplicito di diniego impugnato, pertanto, era onere della ricorrente evidenziare, quanto meno in sede giudiziaria con uno specifico motivo di ricorso, il collegamento tra la corposa documentazione richiesta, parte della quale palesemente estranea ai rapporti tra le società e successiva alla interruzione del rapporto contrattuale tra le stesse, e quindi evidenziare, quanto meno in questa sede, le ragioni del collegamento tra detta documentazione e le esigenze di difesa, contestando specificamente tali ragioni esplicite del diniego, indicate nel provvedimento impugnato e nelle opposizioni della controinteressata, per consentire al T.A.R. di apprezzarne la eventuale fondatezza.

6.2.Invece, la società ricorrente, senza contestare quanto indicato nel provvedimento impugnato ossia l’estraneità di gran parte della documentazione ulteriormente richiesta al rapporto intercorso ed interrotto tra le parti, si è limitata ad affermare il principio teorico delle esigenze difensive senza altra indicazione più precisa.

7.In conclusione tenuto conto anche dell’ampia documentazione già rilasciata alla ricorrente in accoglimento della prima richiesta di accesso del 2/3/2009, ed indicata al punto 2 della presente decisione, il ricorso non può essere accolto.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in Euro 1.500 (millecinquecento), oltre C.P.A. ed I.V.A a favore dell’Amministrazione intimata ed in Euro 1.500 (millecinquecento), oltre C.P.A. ed I.V.A a favore della società controinteressata intimata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 07/04/2010 con l’intervento dei Magistrati:

********************, Presidente

***********, Consigliere

Ugo Di Benedetto, ***********, Estensore

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento