Come indicato dalla Suprema Corte, si deve distinguere la continenza sostanziale da quella formale (177). Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità: «è evidente che non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non sono stati riferiti fatti immaginari» (178). Continenza formale è quella per cui l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente: «essa coincide con i limiti al diritto di cronaca, la quale deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all’esposizione dei fatti» (179).
Cos’è a continenza?
La continenza formale, quindi, deve essere intesa come proporzione e misura delle espressioni usate (180), nonché come manifestazione espressiva che non ecceda lo scopo informativo, sia improntata a leale chiarezza ed eviti forme di offesa indiretta (181), sempre dovendosi giudicare la portata offensiva non solo delle singole espressioni in esso contenute, ma dell’intero contesto e, comunque, sempre dovendosi richiedere «una forma civile dell’esposizione». L’obbligo della continenza impone quindi che «l’esposizione sia corretta ed effettuata in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione» (184) e non si faccia uso di «termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti» (185). L’analisi sulla continenza dev’essere ampia e articolata. Infatti, al di là dell’aspetto lessicale, si deve operare una valutazione non tanto con gli strumenti rigidi della grammatica, o parti del discorso, «ma con la mediazione dei sussidi di volta in volta necessari, non escluso, quando necessario, il cosiddetto linguaggio figurato che, raggruppato in definizioni categoriali (figure retoriche in senso ampio), fornisce gli strumenti per la corretta analisi degli insiemi di parole anche nella loro funzione, dinamica (semantica diacronica), nei loro aggiornamenti e mutazioni, presupposto di una corretta motivazione che intenda risalire all’effettività del fenomeno» (186).
Neppure si può stigmatizzare aprioristicamente un linguaggio crudo o polemico, se giustificato dalle circostanze (187).
Ad esempio, si è ritenuto che mettere alla berlina per un difetto fisico, utilizzando un lessico improprio, può dar luogo all’ipotesi prevista dall’art. 595 c.p., mentre l’utilizzo di una espressione poco raffinata e normalmente associata a chi vada alla ricerca di donne abituate a offrire i propri servizi nei postriboli non comporti alcuna violazione del principio della continenza, se usata nell’ambito della critica mossa a un uomo scoperto dalla moglie come traditore.
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La natura della pubblicazione e il contesto in cui le informazioni vengono rese
Secondo i Giudici di legittimità, particolare importanza riveste il contesto in cui le informazioni, i dati e le immagini di persone specifiche vengono utilizzati. Quindi, di fondamentale importanza appare anche la natura della rivista (e, naturalmente, del sito web) su cui appaiono informazioni e, soprattutto, immagini. Ad esempio, a giudizio della Cassazione, «non integra gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione la pubblicazione di un servizio fotografico – relativo ad una modella – non offensivo, lecito, corretto ed inserito in una rivista contenente nudi femminili in pose non oscene, in quanto la semplice rappresentazione di nudi femminili non conduce a qualificare detta rivista come pornografica ma come rivista erotica, scandalistica e di costume, con la conseguenza che, in tal caso, la reputazione della modella in questione non è affatto coinvolta nella valutazione negativa normalmente riservata ai modelli o alle modelle destinati ad essere rappresentati in una rivista pornografica». Neppure si può affermare che integri il delitto di diffamazione a mezzo stampa «la pubblicazione, su una rivista non avente carattere pornografico, di foto di una attrice – ritratta nuda ed in pose ammiccanti insieme ad altre attrici in pose simili – in contesto non osceno e immune da qualsivoglia connotazione negativa, considerato che dette foto possono assumere significato deteriore solo se inserite in un contesto di oscenità e volgarità» (192). Tuttavia, con particolare riferimento alle immagini, è stato anche sottolineato che fotografie che siano di per sé immuni da qualsivoglia connotazione negativa, possono assumere significato deteriore se inserite in un contesto di oscenità e volgarità (193). Naturalmente, si deve avvertire che «il consenso alla pubblicazione di una foto non vale come scriminante del delitto di diffamazione se l’immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che implichi valutazioni peculiari, anche negative sulla persona effigiata».
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