Il diritto all’oblio: la continenza

Redazione 14/03/19
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L’ultimo requisito richiesto è dato dalla correttezza formale dell’esposizione  (c.d. continenza). Del resto, «la parola nel momento della comunicazione può  diventare da sola strumento idoneo a infrangere la norma» Quanto all’utilizzo della parola, «è ovvio che il suo potenziale non vada apprezzato col  criterio rigido del significato letterale ed unilaterale, ma debba essere rapportato alla funzione  semantica dei lessemi, che vuol dire atteggiarsi e determinarsi nel rapporto e nel contesto in cui  si inseriscono: come l’effetto della proiezione di una diapositiva la cui raffigurazione muta di  forma, di struttura e di colorazione a seconda del variare del supporto su cui viene proiettata» (176).

Come indicato dalla Suprema Corte, si deve distinguere la continenza sostanziale da quella formale (177). Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità: «è evidente che non si può trattare di verità assoluta, ma di verità  soggettiva, perché la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il  riflesso soggettivo del fatto che non sono stati riferiti fatti immaginari» (178).  Continenza formale è quella per cui l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente: «essa coincide con i limiti al diritto di cronaca, la quale deve essere  contenuta negli spazi strettamente necessari all’esposizione dei fatti» (179).

Cos’è a continenza?

La continenza formale, quindi, deve essere intesa come proporzione e misura  delle espressioni usate (180), nonché come manifestazione espressiva che non  ecceda lo scopo informativo, sia improntata a leale chiarezza ed eviti forme di  offesa indiretta (181), sempre dovendosi giudicare la portata offensiva non solo  delle singole espressioni in esso contenute, ma dell’intero contesto  e, comunque, sempre dovendosi richiedere «una forma civile dell’esposizione». L’obbligo della continenza impone quindi che «l’esposizione sia corretta  ed effettuata in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione» (184) e non si faccia uso di «termini gravemente infamanti e inutilmente  umilianti» (185). L’analisi sulla continenza dev’essere ampia e articolata. Infatti, al di là  dell’aspetto lessicale, si deve operare una valutazione non tanto con gli strumenti rigidi della grammatica, o parti del discorso, «ma con la mediazione dei  sussidi di volta in volta necessari, non escluso, quando necessario, il cosiddetto  linguaggio figurato che, raggruppato in definizioni categoriali (figure retoriche  in senso ampio), fornisce gli strumenti per la corretta analisi degli insiemi di  parole anche nella loro funzione, dinamica (semantica diacronica), nei loro  aggiornamenti e mutazioni, presupposto di una corretta motivazione che intenda  risalire all’effettività del fenomeno» (186).

Neppure si può stigmatizzare aprioristicamente un linguaggio crudo o polemico, se giustificato dalle circostanze (187).
Ad esempio, si è ritenuto che mettere alla berlina per un difetto fisico, utilizzando un lessico improprio, può dar luogo all’ipotesi prevista dall’art. 595 c.p., mentre l’utilizzo di una  espressione poco raffinata e normalmente associata a chi vada alla ricerca di donne abituate a  offrire i propri servizi nei postriboli non comporti alcuna violazione del principio della continenza,  se usata nell’ambito della critica mossa a un uomo scoperto dalla moglie come traditore.

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La natura della pubblicazione e il contesto in cui le informazioni vengono rese

Secondo i Giudici di legittimità, particolare importanza riveste il contesto  in cui le informazioni, i dati e le immagini di persone specifiche vengono  utilizzati. Quindi, di fondamentale importanza appare anche la natura  della rivista (e, naturalmente, del sito web) su cui appaiono informazioni e,  soprattutto, immagini.  Ad esempio, a giudizio della Cassazione, «non integra gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione la pubblicazione di un servizio fotografico  – relativo ad una modella – non offensivo, lecito, corretto ed inserito in una rivista contenente nudi femminili in pose non oscene, in quanto la semplice  rappresentazione di nudi femminili non conduce a qualificare detta rivista  come pornografica ma come rivista erotica, scandalistica e di costume, con la  conseguenza che, in tal caso, la reputazione della modella in questione non è  affatto coinvolta nella valutazione negativa normalmente riservata ai modelli o  alle modelle destinati ad essere rappresentati in una rivista pornografica».  Neppure si può affermare che integri il delitto di diffamazione a mezzo stampa  «la pubblicazione, su una rivista non avente carattere pornografico, di foto di  una attrice – ritratta nuda ed in pose ammiccanti insieme ad altre attrici in pose  simili – in contesto non osceno e immune da qualsivoglia connotazione negativa, considerato che dette foto possono assumere significato deteriore solo se  inserite in un contesto di oscenità e volgarità» (192). Tuttavia,  con particolare  riferimento alle immagini, è stato anche sottolineato che fotografie che siano  di per sé immuni da qualsivoglia connotazione negativa, possono assumere  significato deteriore se inserite in un contesto di oscenità e volgarità (193). Naturalmente, si deve avvertire che «il consenso alla pubblicazione di una  foto non vale come scriminante del delitto di diffamazione se l’immagine sia  riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che  implichi valutazioni peculiari, anche negative sulla persona effigiata».

Il presente contributo è tratto da

Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento del danno

Attraverso i contributi della giurisprudenza nazionale ed europea, l’opera ricostruisce i contorni del diritto all’oblio e delle relative forme di tutela, responsabilità e risarcimento del danno.Di taglio pratico, il testo garantisce all’operatore i mezzi necessari per l’esercizio di un diritto di non ancora facile definizione, illustrando gli strumenti di tutela dei dati personali presenti in rete.Il volume è completato da un’appendice normativa, una ricca rassegna di giurisprudenza nazionale ed europea, dalla raccolta dei provvedimenti significativi del Garante per la protezione dei dati personali e da indicazioni operative su come cancellare i dati dall’indicizzazione automatica dei principali motori di ricerca.Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Patrocina davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo e alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, innanzi alle quali ha ottenuto alcuni significativi provvedimenti. È chiamato a svolgere attività di insegnamento presso vari Atenei. Dirige il “Notiziario giuridico telematico” ed è responsabile di INFCON (Istituto Nazionale per la Formazione Continua), dell’ADISI di Lugano e di altri enti scientifici. È autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. È presidente del Cesdet, Centro Studi di Diritto Europeo delle Telecomunicazioni. Collabora a diverse testate ed è editorialista della rivista “Guida al Diritto del Sole 24 Ore”.

Andrea Sirotti Gaudenzi | 2017 Maggioli Editore

25.00 €  23.75 €

 

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