Il diritto all’ equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

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1. La Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo ed il termine ragionevole di durata del processo. La L. 89/2001. – 2. Il processo presupposto: ambito di applicabilità oggettivo della L. 89/2001. – 3. I legittimati alla domanda. – 4. La natura dell’accertamento. – 5. La ragionevole durata del processo. La complessità del caso, il comportamento delle parti e dell’autorità giudiziaria. – 6. Il danno risarcibile. Il danno patrimoniale e non patrimoniale. – 7. La proponibilità della domanda in corso di causa ed entro sei mesi dal termine del procedimento. – 8. Aspetti processuali. – 9. Alcune considerazioni conclusive.
 
 
 
1.       La Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo ed il termine ragionevole di durata del processo. La L. 89/2001.
Uno dei problemi che da tempo assillano il sistema giudiziario italiano riguarda senza dubbio la durata eccessiva dei giudizi, che ha ripetutamente violato la Convenzione europea per i diritti dell’uomo (di seguito anche “Convenzione” o “CEDU”) e, di  conseguenza, portato alla condanna della giustizia italiana da parte della Corte europea per i diritti umani (di seguito anche “Corte europea”).    
L’art. 6, della Convenzione, al par. 1, recita infatti: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.
Il diritto ad un processo avente una durata ragionevole, che consiste nella garanzia di ottenere, in tempi “accettabili”, concreta soddisfazione in giudizio delle proprie ragioni (ovvero i motivi per cui queste non debbano essere accolte)[1], è stato recepito nell’ordinamento italiano con la L. 848 del 04/08/1955[2], ma ciò si è rivelato non sufficiente per assolvere l’impegno internazionalmente assunto.
La legge ordinaria di esecuzione di un accordo internazionale è infatti necessaria per recepire le disposizioni convenzionali nel nostro ordinamento, ma affinchè ciò permetta la diretta applicabilità di tali norme è altresì necessario che queste contengano elementi specifici, dai quali sia possibile desumere una loro applicazione senza dover ricorrere ad ulteriore attività di produzione giuridica.
Data la evidente generalità dell’art. 6, Convenzione, derivava pertanto che le “vittime” di procedimenti troppo lunghi dovevano utilizzare le vie previste dalla CEDU (art. 34[3] e 41[4]), ricorrendo direttamente alla tutela della Corte europea per ottenere, qualora ve ne fossero i presupposti, un’equa soddisfazione.
Una primo riconoscimento “interno” al diritto al risarcimento del danno nel caso di denegata o ritardata giustizia si è rinvenuto nell’art. 3, L. 13/04/1988, n. 117[5]. Tale norma, tuttavia, e la L. 117/1988 in generale, richiede l’accertamento della responsabilità del giudice secondo i criteri in essa stabiliti, ed è un procedimento a cognizione piena che, oltre ad essere caratterizzato da regole ad hoc[6](stante il particolare oggetto, quello della responsabilità del giudice), può essere promosso di regola solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, oltre a prevedere solo il risarcimento dei danni patrimoniali, giacché il risarcimento di quelli non patrimoniali viene riconosciuto solo in caso di colpevole privazione della libertà personale (articolo 2, comma I, L. 117/1988)[7].
In tale quadro normativo si è inserita la modifica dell’articolo 111 Cost.[8], ex L. Cost. 23/11/1999, n. 2[9]. Anche tale riconoscimento del rango costituzionale del diritto all’equo processo non ha reso però immediatamente attuabile l’impegno di cui alla Convenzione: la nuova norma, di carattere programmatico, era bisognosa di ulteriori disposizioni per l’attuazione concreta del principio affermato, essendo del resto più indirizzata al legislatore che all’applicazione diretta[10].
E’ in tale contesto che gli organi del Consiglio di Europa hanno “intimato” l’Italia a introdurre un rimedio interno alla irragionevole durata dei processi, con l’obiettivo di liberare la Corte europea delle migliaia di ricorsi provenienti dall’Italia, che avevano quasi monopolizzato e ingolfato il lavoro della Corte medesima.
Ecco dunque l’emanazione della L. 24/03/2001, n. 89[11], per garantire una tutela effettiva sia al termine di durata ragionevole dei procedimenti, sia – in caso di sua violazione – al diritto all’equa riparazione, prevedendo un meccanismo nazionale che consenta a tutti di avvalersi dei diritti e delle libertà della Convenzione. Alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dall’art. 35[12], CEDU, la Corte europea può ora essere adita solo dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne introdotte con la L. 89/2001: la proposizione del ricorso avanti al giudice nazionale diventa così una condizione di ricevibilità della domanda alla Corte europea[13].
Certo la fonte del riconoscimento del diritto all’equa riparazione non deve essere ravvisata nella sola citata normativa nazionale, coincidendo il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale con la violazione della norma contenuta nell’art. 6 della Convenzione. Tuttavia, in caso di richiesta della riparazione, la normativa di riferimento deve essere quella interna: il giudice nazionale è tenuto ad applicare la legge dello Stato, senza possibilità di diretta applicazione della diversa giurisprudenza della Corte europea.
 
2.       Il processo presupposto: ambito di applicabilità oggettivo della L. 89/2001.
La nozione di processo considerata dalla Convenzione – e, conseguentemente, anche dalla L. 89/2001 – si identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l’affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto facente capo a chi il processo promuova o subisca[14]
L’ampiezza della nozione ha permesso alla giurisprudenza di riconoscere esplicitamente l’applicabilità della L. 89/2001 alla procedura fallimentare[15], anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento[16].
La ragionevole durata può pretendersi anche nel procedimento esecutivo[17], nel giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione illegittima[18], nel procedimento esecutivo di sfratto[19] e di rilascio di immobile a seguito di sua convalida[20]. Sono ugualmente soggetti alla L. 89/2001 la domanda di accertamento della paternità o maternità naturale[21], il procedimento possessorio[22] e di opposizione a decreto ingiuntivo[23], il giudizio di divorzio[24].
La giurisprudenza più recente ritiene che il principio di ragionevole durata del processo trovi applicazione anche nel contenzioso tributario[25]. Non sono mancate tuttavia pronunce che hanno concluso diversamente, sostenendo che la disciplina dell’equa riparazione non è applicabile ai giudizi involgenti la potestà impositiva dello Stato[26]. Il fatto che la L. 89/2001 includa, fra i soggetti obbligati all’equa riparazione anche il Ministero delle finanze, andrebbe riferito esclusivamente alle controversie di competenza del Giudice tributario in cui non venga in evidenza l’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di determinare il contenuto concreto dell’obbligo tributario, o che riguardino sanzioni tributarie assimilabili, per la loro natura e gravità, a sanzioni penali[27].
Si ritiene in ogni caso applicabile la disciplina della L. 89/2001 qualora l’oggetto della controversia tributaria sia la richiesta del contribuente di rimborso di imposta indebitamente pagata[28], l’individuazione del soggetto di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza[29], la controversia che riguardi l’applicazione (e quindi, la determinazione) delle sanzioni di carattere tributario[30], giudizi di natura civilistica[31] e di natura penale[32], le richieste di rimborso di somme rifluenti nell’area delle obbligazioni privatistiche o le pretese tributarie dell’amministrazione connesse a sanzioni[33].
II provvedimento cautelare, atto precario e rivedibile, non tocca il diritto dell’attore di ottenere la definizione, entro un termine ragionevole, della controversia, nè correlativamente esclude il dovere dello Stato di assicurare la conclusione del procedimento nel rispetto di quel termine. Detto provvedimento può incidere sul diverso versante della consistenza della conseguenze negative del ritardo, specie quando la protezione provvisoria della posizione dell’istante sia pari a quella reclamata con la domanda e poi accordata in via definitiva con la decisione, ma, anche in tale ipotesi, non osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pure se di entità ridotta, dato che la precarietà di quella protezione non elimina l’incertezza e la connessa sofferenza per l’attesa della definizione della lite, potendo solo diminuirne l’intensità[34].
L’eccessiva durata di un procedimento cautelare non può in ogni caso essere presa in considerazione in via autonoma, in quanto esso è strumentale rispetto al giudizio di merito in cui si inserisce; ne consegue che l’apprezzamento della necessità della cautela rispetto alla conclusione del processo investe valutazioni discrezionali che non possono essere riesaminate al di fuori del processo in cui hanno avuto luogo, e non rilevano ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo se i limiti ragionevoli di tempo sono stati rispettati nel processo di merito nel quale il procedimento cautelare si è svolto[35].
La ragionevole durata è riferibile anche al processo amministrativo, anche se promosso per la tutela di una situazione di interesse legittimo. In generale, il diritto alla equa riparazione nei giudizi amministrativi va ravvisato ogni volta in cui la rivendicazione di un diritto patrimoniale verso la amministrazione sia prevalente rispetto ad ogni altra indagine, e va invece escluso allorchè il giudizio riguardi solo l’uso fatto dall’amministrazione dei suoi poteri discrezionali, salvo il limite preclusivo rappresentato dalla partecipazione attiva del ricorrente all’esercizio della potestà pubblica[36].
Processo è anche la fase delle indagini che precedono l’azione penale, le quali perciò, ove irragionevolmente protrattesi, ben possono assumere rilievo a partire dal momento in cui sia possibile identificare uno o più soggetti che di quel procedimento siano effettivamente divenuti parte per essere stati informati della pendenza del processo medesimo (e posti in grado di parteciparvi)[37]. Ne discende che – al fine del diritto ad equa riparazione – la fase anteriore al rinvio a giudizio è rilevante se e dalla data in cui vi sia stata accusa[38].
 
3.       I legittimati alla domanda.
Il diritto all’equo indennizzo è previsto per chi, per effetto della violazione del termine ragionevole del processo, ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale: stante la genericità della formulazione dell’art. 2, L. 89/2001, la legittimazione attiva è pertanto attribuibile a tutti coloro che abbiano avuto in giudizio la veste tanto di parte in senso sostanziale che in senso formale. Ciò che rileva è che un determinato soggetto sia il destinatario degli effetti della sentenza: il fatto di essere parte soltanto in senso processuale rileva, invece, ai fini dell’accertamento in concreto della sussistenza della violazione[39].
Il diritto all’equa riparazione spetta dunque a tutte le parti del processo, attori o convenuti, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto e dal fatto che esse siano risultate (o siano destinate ad essere, se il giudizio presupposto è ancora in corso) vittoriose o soccombenti in sede civile o condannate in sede penale[40]. L’esito favorevole della causa non è infatti, di regola, condizione di azionabilità della pretesa indennitaria: esso, al più, potrà avere un indiretto riflesso sull’identificazione – o sulla misura – del pregiudizio sofferto in conseguenza della eccessiva durata della causa stessa[41].
Proprio perché l’equa riparazione viene accordata senza riguardo all’esito del giudizio, ove la parte invocante l’indennizzo sia addivenuta, nella pendenza di un processo di durata irragionevole, a transigere la controversia, il giudice del merito non può rinvenire in tale conclusione un ostacolo alla valutazione della domanda[42].
Allo stesso modo, il diritto all’equa riparazione compete anche quando la durata eccessiva abbia determinato l’estinzione del reato per prescrizione, salvo che l’effetto estintivo derivi dall’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa[43].
Non incide sulla esistenza del diritto all’equa riparazione nemmeno la circostanza che il giudizio affetto da irragionevole ritardo si sia estinto a causa della tardività della sua riassunzione operata dalla medesima parte[44].
Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto, come anzidetto, con riferimento allecause “proprie” e, quindi, esclusivamente in favore delle parti in causa, e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo[45].
Nel caso di un giudizio penale, pertanto, la persona offesa dal reato ed il querelante sono legittimati a chiedere l’indennizzo solo se si siano costituiti parte civile nel processo penale[46]. Se, infatti, i principi di buon andamento ed imparzialità riguardano l’organizzazione e il funzionamento della P.A., il rilievo costituzionale del principio di ragionevole durata attiene alla posizione di chi il processo promuova o subisca, e quindi alla posizione delle sole parti costituite in giudizio[47].
Consegue a ciò che la parte civile nel processo penale non può lamentarne l’irragionevole durata per il periodo anteriore alla sua costituzione, in quanto nei confronti della persona offesa il processo penale (al di là della consentita partecipazione a determinati atti nella fase delle indagini preliminari) non è volto a tutelare alcuna sua posizione di diritto[48].
Legittimato attivo è anche il fallito, anche se egli formalmente non è parte in giudizio (lo è il curatore): egli può esercitare in proprio l’azione per il risarcimento dei danni da equa riparazione, sia per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali, trattandosi di diritti di natura strettamente personale[49].
Il diritto all’equa ripartizione va riconosciuto anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto il giudizio nel quale si lamenta la non ragionevole durata, col solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte europea e che questa si sia pronunciata sulla sua inammissibilità[50]. Nel caso di prolungamento della controversia oltre la scadenza ragionevole, si delinea in modo unitario il diritto ad un’equa riparazione e correlativamente l’azione con la quale il diritto medesimo è fatto valere[51].
L’erede della parte del processo affetto da ritardo, effettivo destinatario della sentenza che conclude il processo proposto da o contro il de cuius, quand’anche dopo la morte del dante causa non si sia costituito nel processo civile presupposto non interrotto (ma proseguito nei confronti delle parti originarie), è inoltre legittimato iure proprio a fare valere in giudizio il diritto all’equa riparazione anche per il periodo successivo alla morte del de cuius[52]. In tale ipotesi deve farsi riferimento, ai fini della determinazione dell’indennizzo, all’intero processo, e non valutare separatamente l’arco temporale riferibile al de cuius e quello riferibile all’erede. In termini di liquidazione della riparazione, va riconosciuto agli eredi, pro quota, l’equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l’eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte, al quale va aggiunto l’indennizzo eventualmente spettante per intero a ciascuno degli eredi per la eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione[53].
 
4.       La natura dell’accertamento.
L’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata rappresenta un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per valutare l’esistenza del danno e per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo[54].
Il diritto ad un’equa riparazione non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 c.c., né presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, ma solo la effettiva violazione dell’art. 6, Convenzione: l’art. 2, L. 89/2001, ha infatti assunto come propri i parametri che la Corte europea ha elaborato al fine di decidere se nei casi di volta in volta sottoposti al suo esame fosse rimasta inappagata l’esigenza del rispetto della durata ragionevole del processo[55]. L’equa riparazione si configura, d’altronde, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico[56].
Ciò che rileva, pertanto, è il dato oggettivo del tempo trascorso fra l’inizio del procedimento e la sua conclusione (o, se ancora in corso, la proposizione del ricorso ex L. 89/2001), abbracciando tutte le “violazioni di sistema”, ivi incluse quelle riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a determinare l’eccessivo protrarsi della lite[57].
Sono di conseguenza irrilevanti – ovvero non esentano lo Stato da responsabilità – le disfunzioni e i ritardi riconducibili all’organizzazione amministrativa e al sistema processuale, la mancata predisposizione di misure idonee alla sollecita definizione delle cause mediante una adeguata predisposizione di risorse umane e materiali e una efficiente organizzazione degli uffici[58]: l’autorità ha l’obbligo di organizzare il sistema giudiziario in modo tale che i tribunali possano soddisfare tutti i requisiti del giusto processo previsti[59].
Consegue che la parte istante l’indennizzo può limitarsi ad addurre l’obiettivo dato del ritardo, essendo poi questione di merito verificare se detto dato sussista o meno, anche in relazione al parametro del comportamento serbato dagli uffici giudiziari e, più in generale, da tutte le altre autorità chiamate a concorrere ed a contribuire alla definizione della lite[60].
In altri termini, con l’allegazione e dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine mediamente qualificabile come ragionevole, l’istante offre il titolo della propria richiesta indennitaria: spetta all’Amministrazione convenuta di dedurre e provare eventuali peculiarità della vicenda giustificative di un prolungamento di detto termine, ovvero atte ad escludere la riferibilità del ritardo a disfunzioni dell’organizzazione giudiziaria[61].
 
5.       La ragionevole durata del processo. La complessità del caso, il comportamento delle parti e dell’autorità giudiziaria.
La nozione di “ragionevole durata” è ontologicamente diversa da quella di “tempo strettamente necessario per la trattazione della causa”. La prima, infatti, è sì un valore da perseguire ed attuare ai sensi della CEDU, ma non fino al punto di trasformarla in una giustizia affrettata e sommaria[62].
La ragionevole durata non ha carattere assoluto, ma relativo, ed è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide. La durata ragionevole del processo va dunque misurata in concreto (secondo la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione: cfr infra), attraverso l’esame specifico della singola vicenda processuale, sia pure avendo come parametro un modello di durata “media”, ma senza risolversi nella semplice sintesi meccanicistica del cadenzamento dei termini processuali[63].
Il concetto di ragionevole durata va ricondotto al procedimento nel suo complesso, e non ai singoli termini interni. Certo il giudice può condurre la propria indagine con riferimento alle singole fasi processuali, ma resta ferma la necessità che egli pervenga ad una valutazione della durata complessiva del processo[64].
Diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione che qualsiasi inosservanza di un termine interno al processo sia irragionevole, conclusione non coerente con la normativa de qua[65].
Il giudice italiano è poi tenuto ad interpretare la L. 89/2001 in modo conforme alla Convenzione, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea[66]. Le sentenze della Corte europea in tema di interpretazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione, d’altronde, pur non avendo efficacia immediatamente vincolante, costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica, consentendo la corretta applicazione di un criterio, la “ragionevolezza”, che ha in sé insiti margini di elasticità[67].
A ciò si accompagna l’obbligo specifico di prendere in esame, e di farsi carico criticamente, dei precedenti della Corte europea che si assumano pronunciati su casi identici o analoghi (anche nel caso in cui essa abbia, in un caso dedotto come analogo, riconosciuto la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione[68]), eventualmente esponendo i motivi in base ai quali, e in relazione alle circostanze del caso concreto, si ritiene di dovere pervenire a un risultato ermeneutico diverso[69].
Ne consegue che i parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea (che ha ritenuto che può essere considerato ragionevole il termine ditre anni per la durata del giudizio di primo grado e di due anni per la durata del secondo grado[70]) hanno valore orientativo, ma non tassativo[71].
Per il superamento della soglia di ragionevolezza della durata del processo è necessaria una indagine specifica che dovrà essere condotta in rapporto ai parametri di cui l’art. 2 della legge 89/2001, a mezzo di un giudizio comparativo delle suddette circostanze[72].
Il giudice, una volta individuato l’intero arco temporale del processo, deve operare una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all’operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento. Ciò che risulta da tale sottrazione, costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice inteso come “apparato giustizia”, in relazione al quale dovrà essere emesso il giudizio inerente alla ragionevolezza o meno della durata del processo[73].
L’accertamento relativo alla ragionevolezza della durata del procedimento presupposto, la misura del segmento temporale all’interno del complessivo arco temporale del processo e la valutazione della complessità del caso, del comportamento processuale delle parti e dell’autorità giudiziaria costituisce una tipica valutazione di merito e si risolve in un apprezzamento di fatto che, in quanto tale, è riservato alla Corte di merito, ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione di legge, che consiste non tanto nel predetto scostamento, quanto nella mancata indicazione delle ragioni di esso[74].
 
5.1.    La complessità del caso.
Non esiste una definizione legale di “caso complesso”: l’articolo 2, comma II, L. 89/2001, non offre alcuna specificazione[75].
In generale, con tale espressione si intende imporre al giudice dell’equa riparazione di prendere in considerazione i tempi dei diversi passaggi lungo i quali l’iter processuale si è snodato, sia al fine di valutare la complessità delle questioni di volta in volta manifestatesi (la materia ed il tipo di procedura trattata; la novità – o serialità – e natura delle questioni giuridiche proposte; il numero delle parti in causa; la quantità e complessità delle attività e degli scritti difensivi depositati in giudizio; la laboriosità degli accertamenti tecnici svolti e delle prove assunte; la necessità, a fini istruttori, dei rinvii; il lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l’udienza successiva; la presenza di subprocedimenti sommari, e così via) e la incidenza dei detti passaggi sui termini di definizione della lite, sia per verificare se e in quale misura questi siano stati condizionati dal comportamento dei diversi soggetti che agiscono nel processo[76].
Consegue che non è possibile desumere il peso della controversia dal solo numero degli interessati e dal loro intervento nel processo in tempi diversi[77]. Anche il numero delle udienze tenute è elemento di per sé inadeguato a fungere da parametro della difficoltà della questione trattata, se non correlato ad altri dati indicativi, ben potendo un elevato numero di udienze costituire sintomo della necessità del compimento di una serie di attività processuali, e non dovendo essere necessariamente ascritto ad un cattivo esercizio dei poteri del giudice di conduzione del processo[78].
Non essendo consentito il sindacato sul merito del precedente procedimento, la complessità del caso esula da ogni indagine sulla necessità, opportunità e legittimità delle attività processuali compiute nel giudizio della cui ragionevole durata si controverte[79].
Se la complessità del caso è data dal comportamento di mala fede del debitore, che ha ad esempio simulato un’inesistente trasferimento di sede per eludere la conseguenza della propria insolvenza, è escluso che possa essere ritenuto violato il principio della ragionevole durata del processo[80].
La Corte di Appello non potrà in ogni caso fare solo riferimento alla complessità del “petitum”, senza ulteriori notazioni sulla vicenda processuale, per giustificare la prolissità del giudizio: una siffatta motivazione non consente (nemmeno de relato) l’individuazione di specifiche circostanze che in concreto giustifichino il discostamento dai parametri cronologici della Corte europea[81].
 
5.2.    Il comportamento delle parti.
Rappresenta un principio generale dell’ordinamento – italiano come europeo – il fatto che l’interessato ha il dovere di diligenza nel compiere gli atti che lo riguardano, l’obbligo di non usare manovre dilatorie e di utilizzare le possibilità offerte dal diritto interno per abbreviare la procedura[82].
Perché possa vantare un diritto alla riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la parte deve in altri termini collaborare fattivamente con l’amministrazione della giustizia, e fare ricorso agli strumenti offerti dall’ordinamento per accelerare la procedura. Diversamente, non potrà porsi a fondamento del diritto anzidetto il ritardo che il mancato utilizzo di tali strumenti abbia determinato nel processo[83].
E’ del pari irrilevante ogni protrazione temporale riconducibile alla stessa parte anche quando tale prolungamento non discenda da una sua condotta censurabile, ma da una sua consentita strategia processuale[84].
Per contro, il comportamento della parte da considerare è soltanto quello che abbia contribuito con incidenza causale a rendere la durata della lite irragionevole; ne consegue che, allorquando il processo abbia già oltrepassato detto termine, la Corte non può escludere il domandato indennizzo dando esclusivo rilievo ad un comportamento della parte (ad esempio la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione dinanzi al Collegio) posto in essere successivamente al superamento della predetta soglia[85].
Si esclude inoltre rilievo al comportamento della parte anteriore al processo, non avendo esso influenza ancorché al processo medesimo abbia dato causa[86].
Non è nemmeno ritenuto imputabile a colpa delle parti, ma a disfunzioni dell’ufficio giudiziario, il tempo trascorso per la ricostruzione dei fascicoli di parte o per il rinvenimento e l’acquisizione di quello d’ufficio. La riferibilità del fatto al personale di cancelleria, in relazione ai suoi compiti di custodia, può essere esclusa solo a fronte di uno smarrimento seguito al loro ritiro da parte dei contendenti[87].
 
5.3.    Il comportamento dell’autorità giudiziaria.
La valutazione del comportamento del giudice è giustificata dal fatto che l’ordinamento fornisce al giudice della causa un quadro di poteri di direzione ed iniziativa idoneo a definire le controversie in tempi equi[88].
In base al disposto dell’art. 175, c.p.c., il giudice deve infatti esercitare tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento e, perciò, impedire, avvalendosi di essi, comportamenti processuali ed attività istruttorie dilatori e sostanzialmente rivolti a ritardarne la definizione. Tuttavia, tale potere di direzione del giudice deve essere contemperato, non solo con il principio dispositivo della domanda e delle prove, ma anche con l’esigenza di assicurare alle parti il rispetto del diritto fondamentale, di rango costituzionale, della difesa e del contraddittorio[89].
E’ opinione pacifica che tale criterio riguardi l’attività di qualsiasi organo dello Stato, purché oggettivamente incidente sulla risposta, in termini di effettività, ad una domanda di giustizia del cittadino, dovendo tenersi conto sia di ciò che è imputabile al singolo magistrato, sia di ciò che è ascrivibile più genericamente all’ufficio giudiziario cui appartiene o all’amministrazione giudiziaria nel suo complesso[90].
Tra le autorità chiamate a concorree o, comunque, a contribuire alla definizione del processo rientra il consulente tecnico d’ufficio. In particolare è necessario che, là dove occorra un’indagine peritale complessa, e quindi si impongano tempi di istruzione più lunghi del normale, il giudice eserciti tutti i poteri intesi al più sollecito svolgimento del procedimento, e pertanto fissi le successive udienze a distanza ravvicinata[91].
Peraltro, l’arco temporale assorbito da una consulenza tecnica, che il giudice abbia ritenuto opportuno disporre, e che quindi integri momento fisiologico del processo, non può essere semplicemente sommato alla durata normalmente ragionevole del processo, restando rilevante sotto il diverso profilo di un’eventuale dilatazione di detta durata normale per effetto della complessità del caso[92].
Deve parimenti essere considerata anche l’autorità preposta a trattare la fase amministrativa che precede il procedimento qualora, costituendo l’esaurimento di tale fase condizione necessaria perché il giudizio possa aver luogo, e non essendo all’uopo previsto alcun termine, sussista il rischio di un indefinito protrarsi della stessa, con conseguente indebita compressione del diritto della parte ad ottenere in tempi ragionevoli una risposta alla sua istanza di giustizia[93].
Tale principio è destinato tuttavia a trovare applicazione solo quando per detta fase amministrativa preliminare non sia previsto alcun termine di espletamento, e non quando la fase amministrativa che precede il giudizio sia regolata da uno specifico termine di durata, oggetto esso stesso di valutazione di adeguatezza da parte del legislatore: ipotesi, quest’ultima, nella quale la preventiva proposizione della domanda in sede amministrativa, ove richiesta, non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione[94].
Anche l’inosservanza del conservatore dei registri immobiliari al compito di rilasciare, ad istanza del creditore procedente, il certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato, ancorché imputabile ad oggettive difficoltà, e non a dolo o colpa, determina un ritardo riferibile ad “autorità chiamata a contribuire alla definizione del processo[95].
 
6.       Il danno risarcibile. Il danno patrimoniale e non patrimoniale.
Ildiritto alla riparazione va inteso come diritto diverso e più ampio di quello al risarcimento, e comprende sia il corrispettivo risarcitorio che il danno non patrimoniale[96].
All’equa riparazione è riconosciuta natura indennitaria[97], riconnettendosi ad una forma di responsabilità da attività lecita (quale è quella di amministrazione della giustizia, che non diviene illecita per il solo fatto del suo eccessivo protrarsi)[98]. Alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo la legge non ricollega infatti l’applicazione di una sanzione nei confronti dell’amministrazione, ma un’equa riparazione in favore del soggetto che, per effetto dell’eccessiva durata del giudizio, abbia subito un danno[99].
Accertata la determinazione dell’arco temporale eccedente il limite della ragionevole durata, il diritto all’equa riparazione sorge dunque (solo) allorché la eccessiva durata del processo abbia cagionato alla parte un danno patrimoniale e/o non patrimoniale – la cui liquidazione non deve avere riguardo ad ogni anno di durata del processo stesso, ma solo al periodo eccedente la “durata ragionevole[100] – non essendo sufficiente il solo fatto della violazione dell’art. 6, CEDU[101].
Il danno, pertanto, non può identificarsi con l’eccessiva durata come evento storico, ma deve costituire conseguenza di questa, sulla base di una normale sequenza causale[102]. Il diritto all’equa riparazione non rientra infatti tra i diritti fondamentali della persona, come quello alla salute, bensì da una legge ordinaria, che richiede la prova – a carico della parte istante – della sussistenza di un danno in concreto patito[103].
Il danno indennizzabile non equivale nemmeno all’oggetto del diritto esercitato in causa, il quale non è in sé pregiudicato dal prolungamento del giudizio, e può trovare tutela con la definizione (sia pure tardiva) della causa stessa o in separata sede[104].
E’ ovviamente escluso il diritto all’equa riparazione qualora il mancato rispetto del termine si sia risolto in un vantaggio per la parte stessa[105], così come nella quantificazione del danno dovrà tenersi conto dell’eventuale concorso colposo della parte alla determinazione del danno medesimo[106].
Poiché il riconoscimento del diritto all’equa riparazione riguarda i soli danni effetto della irragionevole durata di un processo già svoltosi, se ancora pendente non può riguardare anche i danni – eventuali – dipendenti da durate successive del medesimo processo, che non sono mai certe e prevedibili, essendo comunque ipotetica e non sicura la prosecuzione del processo e l’ulteriore maturazione di nuovi danni, e non essendo comunque preclusa alla parte la facoltà di richiedere successivamente l’indennizzo per il periodo residuo dello stesso[107].
Sia che la domanda di risarcimento del danno sia proposta quando la causa è ancora pendente, o quando essa è già conclusa, l’equa riparazione va determinata in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., al quale fa riferimento il comma 3 dell’art. 2, L. 89/2001[108].
Gli interessi sulla somma liquidata, anche in difetto di sua specifica richiesta[109], vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte d’Appello, mentre non può essere accordata nessuna rivalutazione, nulla essendovi da attualizzare sotto il profilo monetario, giacchè l’obbligazione indennitaria de qua non ha natura nè contrattuale nè aquiliana, ma piuttosto trova la sua fonte nell’art. 1173, c.c.[110]. In difetto di diversa disposizione di legge o accordo scritto della parti, gli interessi vanno determinati al tasso legale[111].
Anche la valutazione operata dalla corte d’appello in ordine alla effettiva esistenza e quantificazione dei danni lamentati si risolve in un apprezzamento di merito, non suscettibile di revisione in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione[112].
 
6.1.    Il danno patrimoniale.
Il danno patrimoniale indennizzabile, oggetto di allegazione da parte del ricorrente, senza il beneficio di presunzioni di ordine generale, corrisponde alle perdite ed ai mancati che siano conseguenza dell’irragionevole perdurare del processo, nella cui valutazione deve tenersi conto dell’interesse in gioco e dell’importanza dell’oggetto della lite[113].
Non ogni fatto che accade nel periodo di irragionevole durata e determina un danno deve ritenersi indennizzabile, posto che il danno patrimoniale può essere ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se ne sia l’effetto immediato, sulla base di una normale sequenza causale[114].
Il predetto nesso causale non si ravvisa ad esempio ove la perdita economica lamentata derivi da una sopravvenuta norma di legge che preveda una liquidazione della pretesa azionata in giudizio meno favorevole per l’interessato, poiché tali riflessi negativi conseguono unicamente alla scelta del legislatore di introdurre innovazioni con immediata operatività, qualunque sia la ragione della loro persistente pendenza[115].
Anche un mutato orientamento giurisprudenziale, sopravvenuto nel corso del procedimento può interrompere la sequenza causale, se esso assume rilevanza esclusiva e assorbente nella causazione del danno lamentato, se fatto autonomo, eccezionale e atipico rispetto alla serie causale già in atto che comporta la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni[116].
Allo stesso modo, è esclusa l’esistenza di un nesso di causalità tra i tempi del giudizio di cognizione e la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, laddove l’atto di disposizione immobiliare da questi compiuto – e poi oggetto di autonoma azione revocatoria – è intervenuto a brevissima distanza di tempo dall’instaurazione del medesimo giudizio di cognizione[117].
Non può essere ugualmente indennizzato il danno patrimoniale consistente nella perdita del potere d’acquisto della somma riconosciuta al creditore, ove nel processo presupposto siano già stati liquidati sia gli interessi legali che il maggior danno, a nulla rilevando che l’attribuzione di tali accessori del credito sia avvenuta in una misura ritenuta dal creditore insufficiente o non satisfattiva[118].
Non possono essere configurate quali danni patrimoniali le spese di difesa davanti alla Corte europea (quando il ricorso innanzi a detta Corte è precedente a quello proposto alla competente Corte d’Appello), in quanto non trovano causa nel ritardo, ma dalla scelta autonoma – sicuramente legittima, ma non necessitata – della parte stessa di rivolgersi a detta Corte[119].
E’ parimenti da escludere che siano indennizzabili le spese che la parte medesima abbia sopportato per far valere, nel giudizio presupposto, la tutela dei propri diritti, considerato che l’azione giudiziaria è un modo di esercizio del diritto, non un effetto della sua lesione e che, infine, il loro rimborso, disciplinato dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., può e deve essere richiesto nel giudizio irragionevolmente lungo[120].
Il danno patrimoniale indennizzabile può invece comprendere il pregiudizio subito per perdita di “chances”, se l’interessato dimostra che la indebita protrazione del processo ha impedito il verificarsi di concrete ed effettive occasioni suscettibili di procurargli risultati economici[121].
 
6.2.    Il danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica nè necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa[122], il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione, deve ritenerlo sussistente ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano escludere che tale danno sia stato subito[123].
Poiché il danno non patrimoniale rappresenta pur sempre un “danno conseguenza”, e non già un “danno evento”, esso deve essere oggetto di prova da parte del ricorrente al pari degli altri elementi costitutivi della domanda, almeno attraverso la deduzione delle circostanze di fatto o quelle notorie da cui desumere presuntivamente la sua esistenza, anche senza una prova storica o l’indicazione della forma di sofferenza in cui il danno non patrimoniale si sia concretizzato[124].
La natura di tale danno – atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi della persona non sono suscettibili di una dimostrazione diretta – ne rende infatti plausibile sia l’accertamento mediante ricorso a presunzioni ed a ragionamenti inferenziali (che trovano fondamento nella conoscenza, in base a comuni nozioni di psicologia, degli effetti, in termini di ansia e turbamento, che la pendenza di un processo provoca nell’uomo medio sulla scorta delle circostanze del caso concreto), sia la sua valutazione equitativa, a condizione che ne siano allegati gli elementi costitutivi[125].
A tal fine, pertanto, sarà sufficiente l’allegazione del pregiudizio psichico subìto, appartenendo ad una fase successiva l’accertamento circa l’effettiva sussistenza di tale danno[126]. L’esistenza di una presunzione relativa del verificarsi di detti danni comporta come detto che, mancando situazioni di fatto particolari, sussista sempre un pregiudizio non patrimoniale alla persona per l’ansia sofferta per l’eccessiva attesa di un processo[127].
Sono ritenute circostanze che possono escludere la sussistenza (e, conseguentemente, l’indennizzabilità) del danno non patrimoniale – il cui onere della prova spetta all’amministrazione resistente[128] – tra le altre, l’ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte o sia comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa percepisce come a sé favorevoli[129]; la modificazione dei soci o degli amministratore della persona giuridica nel corso del processo presupposto[130]; la sussistenza, in capo alla parte, della consapevolezza della inammissibilità o infondatezza delle proprie istanze[131]; l’ipotesi in cui il processo abbia una fine lato sensu “politico”, ed abbia lo scopo ultimo di sollecitare una modificazione dell’ordinamento[132]; il caso in cui gran parte delle domande proposte dalla parte erano state accolte durante la pendenza del processo[133]; qualora il coinvolgimento morale della parte risulti di infima significanza[134], o non sussistano quei patemi d’animo, preoccupazioni o sofferenze nelle quali si sostanzia il danno non patrimoniale[135].
Tra tali circostanze deve ricomprendersi anche la sopravvenienza, prima del superamento del termine ragionevole di durata del processo, di una norma di legge che riconosca il fondamento della pretesa attorea ed imponga la declaratoria di estinzione del processo, in quanto la successiva pendenza della lite, in attesa della pronuncia del giudice, è solo formale ed inidonea ad arrecare ansia o tensione sull’esito della contesa, ormai scontato e conosciuto dalle parti[136].
Il fatto che, all’esito del giudizio affetto da irragionevole ritardo, la parte attrice si sia vista riconoscere una somma pari agli interessi e alla rivalutazione monetaria non rileva in ordine al pregiudizio soggettivo sofferto per avere dovuto attendere (troppo) tempo prima di potere conseguire la risposta giudiziaria dovuta[137].
Anche qualora il processo stesso si sia articolato in due gradi e sia pervenuto a conclusione definitiva con l’integrale accoglimento delle ragioni dell’appellante, già parzialmente vittorioso in primo grado, la provvisoria anticipazione dell’esito conclusivo favorevole, dovuta alla provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non influisce sul diritto della medesima parte di conseguire la definizione del giudizio entro un termine ragionevole, con conseguente configurabilità del danno non patrimoniale correlato alla persistente incertezza sull’esito della lite[138].
La liquidazione in favore della persona offesa costituitasi parte civile, in esito al giudizio di primo grado, di una provvisionale, atto suscettibile di essere modificato, non tocca il diritto della parte civile di conseguire la definizione entro un termine ragionevole della causa da essa instaurata in sede penale, né correlativamente esclude il dovere dello Stato di assicurare la conclusione di essa nel rispetto di quel termine. La condanna dell’imputato al pagamento di una provvisionale può sì ridurre, per la parte civile, le conseguenze negative del ritardo, ma non osta, di per sé, alla configurabilità di un pregiudizio morale, perché detta provvisionale non è in grado di elidere del tutto l’incertezza e la connessa sofferenza per l’attesa della definizione della lite[139].
La valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze che escludono il danno non patrimoniale si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici[140].
La indennizzabilità del danno non patrimoniale non può poi essere esclusa sul rilievo dell’esiguità della posta in gioco e dell’importanza dell’oggetto della lite, in quanto l’ansia ed il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano anche nei giudizi in cui la posta in gioco è esigua, onde tale aspetto può avere solo ed eventualmente un effetto riduttivo (o, se del caso, amplificativo) dell’entità del risarcimento, non escluderlo totalmente[141].
Anche per le persone giuridiche (ed i soggetti collettivi) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non solo per la lesione di quei diritti della personalità, compatibili con l’assenza della fisicità, come il diritto all’esistenza, al nome, alla reputazione, ove coinvolti dal tema della lite, ma anche a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale subito dagli individui persone fisiche[142].
La risarcibilità del danno non patrimoniale alle persone giuridiche, a differenza delle persone fisiche, non può tuttavia fondarsi su una presunzione, ma su fatti dedotti e provati dalla parte stessa[143].
La valutazione del danno non patrimoniale, e pertanto la sua liquidazione, va effettuata in via equitativa, ex art. 1226 c.c. richiamato dall’art. 2056 c.c. (a cui fa espresso riferimento l’art. 2 comma III, L. 89/2001), in considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l’indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente ai criteri di equità[144]. Affinchè, peraltro, la valutazione equitativa non si risolva in una quantificazione arbitraria, è necessario che il giudice di merito, nella motivazione del decreto, fornisca indicazioni sul procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento[145].
Anche qui, l’ambito della valutazione affidato al giudice è segnato dal rispetto della Convenzione come applicata dalla Corte europea; pertanto, è configurabile, in capo al giudice un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili[146]. Così come per i criteri di determinazione della ragionevolezza della durata del processo, anche le indicazioni relative al quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono infatti essere ignorati dal giudice nazionale, ed il mancato rispetto di tale regola concretizza vizio di violazione di legge denunziabile in sede di legittimità[147].
La Corte europea ha determinato in una somma oscillante tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata[148]: tale criterio costituisce la base di partenza per il calcolo del danno non patrimoniale[149]. Al di sotto ed al di sopra di tali indicazioni, il giudice nazionale può poi modulare la liquidazione del danno non patrimoniale in relazione alla specifica e peculiare connotazione ed intensità che questo assuma nel caso concreto[150]
La precettività, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne tuttavia anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre, infatti, per la CEDU l’importo come sopra quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole[151].
La formulazione dell’art. 2. L. 89/2001 non consente che i danni non patrimoniali, in assenza di specifica richiesta, possano essere liquidati d’ufficio dal giudice, ritenendoli compresi nella richiesta di riparazione dei danni patrimoniali, diversi essendo i presupposti, il regime di riparazione dei due tipi di danno e il relativo onere probatorio[152]. Si ritiene tuttavia ammissibile la richiesta di indennizzo avanzata con formulazione onnicomprensiva, riferita sia al danno non patrimoniale che al danno patrimoniale[153].
Il ricorso ad adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione deve infine ritenersi solo un mezzo sussidiario di riparazione del danno non patrimoniale, e quindi non può prescindere dall’esistenza di quest’ultimo: le suddette forme di pubblicità, peraltro, non si cumulano necessariamente con la liquidazione dell’indennizzo, essendo il ricorso ad esse rimesso al potere discrezionale del giudice[154].
 
7.       La proponibilità della domanda in corso di causa ed entro sei mesi dal termine del procedimento.
L’art. 4, L. 89/2001 pone una duplice, alternativa, condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione: la pendenza del procedimento, nel cui ambito la violazione del termine di durata ragionevole si assume verificata, o il mancato decorso del termine di sei mesi dalla data in cui la decisione, che conclude il procedimento medesimo, è divenuta definitiva[155].
La proponibilità della domanda in pendenza del procedimento non dà luogo ad alcuna contrapposizione col giudice del processo nel quale la violazione si assume essersi verificata, né configura alcuna ipotesi di incompatibilità o di inopportunità rispetto alla conduzione del medesimo processo[156]. L’eventuale accoglimento della domanda di equo indennizzo contiene infatti solo l’accertamento che, nel caso specifico, il sistema giudiziario non è riuscito a rendere il servizio attribuitogli in tempi ragionevoli, non anche una valutazione circa la legittimità del comportamento del giudice[157].
In tal caso, il giudice potrà prendere in considerazione il solo periodo intercorrente tra il promuovimento del processo stesso e la proposizione del ricorso per equa riparazione, ovvero la parte già svolta del procedimento, senza potere compiere una valutazione prognostica in ordine ai successivi sviluppi del giudizio, i quali restano incerti, oltre che quanto all’esito, anche quanto ai tempi di svolgimento, tenuto conto anche della eventualità di future transazioni o di rinunce al diritto azionato[158].
L’espressione “decisione definitiva”, che segna il “dies a quo” del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda[159], riproduce l’analoga espressione “decision interne definitive”, di cui all’art. 35, par. 1, della Convenzione, e non può ritenersi essere limitata alle sole sentenze di merito, ma a qualsiasi provvedimento dopo il quale il processo (o una specifica fase di esso) debba ritenersi concluso e non più pendente[160].
Per “definitività” della decisione, in altri termini, si intende quella che, in linea di principio, è immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo suscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l’ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo, ovvero il momento in cui è divenuta definitiva la statuizione che ha chiuso la fase di qualsiasi tipo di processo del quale sia ipotizzabile dolersi della durata non ragionevole[161].
A ciò consegue che, in relazione ai giudizi di cognizione il termine di sei mesi decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento[162], mentre, con riferimento al giudizio di esecuzione, dal momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione[163]. In caso di sentenze meramente processuali o di provvedimentigiurisdizionali idonei a porre formalmente termine al processo, il termine si correla allo spirare del termine per la proposizione degli appositi rimedi per rimuoverne gli effetti, quale che ne sia la denominazione (opposizione, reclamo, regolamento,…) e disciplina[164].
Il dies a quo del termine semestrale comprende anche le ipotesi di effettiva realizzazione in executivis del diritto azionato[165], anche se attraverso atti di transazione o di composizione amichevole della vicenda processuale, almeno con riferimento al protrarsi della controversia per il tempo anteriore al momento in cui alla transazione consegue la cessazione della materia del contendere o il provvedimento di estinzione[166].
Può tuttavia verificarsi che la controversia oggetto del giudizio presupposto, conclusosi con l’estinzione per inattività delle parti a seguito di transazione stragiudiziale, venga completamente gestita fuori dell’ambito processuale: in tal caso è evidente la carenza di interesse alla celere definizione del giudizio, almeno per il convenuto, essendo opportuno per quest’ultimo “congelare” il procedimento per coltivare la definizione stragiudiziale della vicenda[167].
Con riferimento alle procedure di fallimento, il termine semestrale decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello[168]. Ai fini del relativo computo, non va considerato il tempo che il fallito abbia dovuto attendere per la decisione della istanza di riabilitazione, in quanto detto istituto costituisce un procedimento di giurisdizione volontaria autonomo[169].
Sempre in ambito fallimentare, si è escluso che l’esercizio del diritto di credito si esaurisca con il momento dell’accertamento, richiedendo di passare dalla fase dell’accertamento del passivo all’ulteriore fase di ripartizione dell’attivo, che inizia con la predisposizione di piani di riparto provvisori. La procedura fallimentare potrà pertanto ritenersi conclusa solo nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso oppure, nell’ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando il decreto di chiusura del fallimento (o perché è stata compiuta la ripartizione finale dell’attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza di attivo e tale decreto) sia divenuto definitivo[170].
Qualora venga proposta domanda di equa riparazione per eccessiva durata delle indagini preliminari, concluse con provvedimento di archiviazione, il termine di decadenza decorre dalla data della conoscenza effettiva che l’indagato ne abbia avuto[171].
Nell’ambito del il giudizio amministrativo, il momento in cui la decisione è divenuta definitiva coincide con la statuizione della misura attuativa del giudicato, fermo restando che il dies a quo va identificato con la data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza da adempiere[172].
Del rispetto del termine semestrale di decadenza deve essere data dimostrazione dalla parte istante: il giudice, anche in sede di legittimità, deve porsi d’ufficio la questione, verificando che detta prova sia stata fornita[173]. Qualora si sia verificata la decadenza dal diritto, il giudice è pertanto tenuto a rilevarla ed a dichiarare l’improponibilità dell’azione in quanto, mentre il diritto all’equa riparazione spettante al privato ricorrente è disponibile, non lo è, invece, la posizione dell’amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo, non potendo detta amministrazione rinunciare alla decadenza, avuto riguardo agli interessi pubblici che presiedono alla erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci[174].
La tempestiva proposizione della domanda davanti a giudice incompetente rappresenta peraltro un evento idoneo ad impedire la prevista decadenza, purché la riassunzione della causa innanzi al giudice competente avvenga in presenza delle condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato, ex art. 50, c.p.c., davanti al nuovo giudice, conservando così tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente[175].
Giova ricordare che il procedimento concernente l’equa riparazione è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale[176]. Il procedimento per proporre ricorso ordinario non è infatti tra quelli per i quali non è applicabile tale sospensione, né ciò può desumersi dalla eventuale natura del procedimento presupposto, giacché il giudizio ex L. 89/2001 ha ad oggetto un diritto che non trae origine da esso, ma dalla violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione[177].
 
8.       Aspetti processuali.
L’art. 3, comma I, L. 89/2001 prevede che la domanda di equa riparazione si proponga “…dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ex art. 11, c.p.p., penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata”.
La disposizione si applica alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria: il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica[178]. I criteri di individuazione della competenza territoriale non possono pertanto estendersi a organi giurisdizionali che, sotto il profilo organizzativo e delle funzioni, operino in un ambito che eccede quello distrettuale proprio delle Corti d’Appello, come i magistrati amministrativi (ad es.: Corte dei Conti[179], commissioni tributarie[180], T.A.R.[181] e Consiglio di Stato[182]) e i magistrati delle Corti supreme (es.: Corte di Cassazione[183]), che non possono essere considerati come “appartenenti al distretto[184].
Nel caso in cui il giudizio del quale si lamenti l’eccessiva durata si sia ad esempio svolto dinanzi ad una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti[185], il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, dall’art. 25, c.p.c. (c.d. “Foro erariale”)[186]. Il principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione riguarda, infatti, gli organi di amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, ma non si estende alla giurisdizione ed ai provvedimenti che ne costituiscono espressione[187].
L’art. 3, comma II, L. 89/2001, prevede che la domanda per l’equa riparazione si proponga con ricorso – da depositarsi nella cancelleria della Corte di appello competente – sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. La proposizione della domanda, pertanto, non può prescindere da una difesa tecnica[188].
La circostanza che, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione, la Corte europea possa essere investita con ricorsi presentati direttamente dagli interessati, non implica che anche gli strumenti di tutela giurisdizionale approntati in sede nazionale per la salvaguardia dei corrispondenti diritti debbano essere sottratti alle regole generali del processo interno, tanto più che la Convenzione si limita a disciplinare il processo in ambito europeo, ma non stabilisce alcun obbligo per gli Stati contraenti di armonizzare le disposizioni da ciascuno di essi previste per la trattazione dei processi nazionali[189].
Alla procura si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla procura per il ricorso per Cassazione: ne consegue che la specialità della procura deve essere valutata alla luce del collegamento della medesima alla domanda di equa riparazione, per effetto della sua collocazione a margine del ricorso e del riferimento al “presente procedimento[190].
E’ inammissibile la domanda di equa riparazione se manifestamente generica sia quanto alla “causa petendi”, sia quanto al “petitum”, in caso di omessa descrizione della situazione negativa che avrebbe dato luogo al danno, e di carenza di motivazione circa il nesso tra la presunta violazione ed il danno[191].
E’ possibile richiamare nel ricorso introduttivo le sentenze della Corte europea di condanna dello Stato per violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione: tali decisioni assumono rilevanza anche ai fini dell’enunciazione dei fatti costitutivi della domanda di indennizzo. Consegue che deve considerarsi determinata la causa petendi di un ricorso con cui la parte richiami, a sostegno della pretesa indennitaria a titolo di danno morale avanzata in giudizio, una sentenza di condanna dello Stato italiano emessa dalla Corte europea in relazione allo stesso procedimento[192].
L’art. 3, comma III, L. 89/2001 dispone che il ricorso introduttivo di un giudizio di equa riparazione “…è proposto nei confronti del Ministro della giustizia[193] quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e’ proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze”.
La norma postula una specifica legittimazione passiva, escludendo ogni intercambiabilità, in deroga al principio generale del carattere unitario della personalità dello Stato, di cui le singole amministrazioni sarebbero solo articolazioni interne[194].
L’evocazione in giudizio di una Pubblica Amministrazione diversa rispetto a quella cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, precludendo l’instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice, implica pertanto l’inammissibilità della domanda, tenuto conto che l’unitarietà e l’inscindibilità dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l’autonoma personalità giuridica delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza. Tale inammissibilità non può nemmeno ritenersi sanata per il fatto che l’Avvocatura di Stato non eccepisca alla prima udienza l’errore di identificazione dell’Amministrazione competente a cui il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato[195].
A fronte di diversi giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi, sarà pertanto necessario convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio, non potendo valere la regola della prevalenza, nella violazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro[196].
Nel giudizio di equa riparazione è legittimo l’intervento facoltativo del P.M., atteso che l’art. 70, c.p.c. consente a quest’ultimo una valutazione discrezionale circa la sussistenza di un interesse pubblico nella causa in cui intende intervenire[197].
Non è invece possibile l’intervento in causa del giudice del processo cui il ritardo si riferisce, per diversi motivi. In primo luogo, la L. 89/2001 individua le parti necessarie del procedimento; si rammenti inoltre la natura indennitaria – e non risarcitoria – dell’equa riparazione, che il relativo diritto è ancorato al dato obiettivo dell’avvenuta violazione dell’art. 6 della Convenzione, e che ai fini dell’accertamento della violazione non rileva la colpa del giudice del procedimento o delle altre autorità chiamate a concorrervi o a contribuire alla sua definizione[198].
Nemmeno l’art. 5, L. 89/2001, il quale dispone che il decreto che accoglie la domanda di equa riparazione è comunicato al P.G. della Corte dei Conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, può far concludere per un interesse del giudice a partecipare al procedimento, in quanto detta comunicazione si traduce in una segnalazione che non determina alcun automatismo per l’avvio di eventuali procedimenti di responsabilità[199].
Inoltre, anche qualora il procedimento di responsabilità dovesse essere avviato, in esso il decreto emesso ex L. 89/2001 non fa stato nei confronti del giudice, proprio perchè egli non è stato parte nel procedimento concluso con quel decreto, mentre l’eventuale acquisizione degli atti al procedimento di responsabilità al fine di trarre elementi di convincimento non attribuisce a detti elementi alcun effetto vincolante, essendo questi liberamente valutabili dai giudici, nel contraddittorio e con le garanzie della difesa[200].
L’art. 3, comma V, L. 89/2001, prevede la facoltà di richiedere che la corte disponga l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento presupposto. Il ricorrente non ha pertanto il dovere, nel proporre la domanda di equa riparazione, di produrre gli atti del procedimento presupposto, né la Corte di Appello ha il potere di imporgli, con il decreto di fissazione dell’udienza camerale, la produzione degli atti necessari per la decisione[201].
La perentorietà della previsione normativa fa inoltre concludere che la Corte di Appello non possa acquisire d’ufficio documenti, essendo onere delle parti richiederne, eventualmente, l’esibizione, fermo restando l’onere della parte di indicare quali fra gli atti e i documenti di detto procedimento debbano essere acquisiti nonché, in conseguenza, integrare o reiterare la richiesta allorché l’acquisizione sia insufficiente o comunque difforme dal risultato istruttorio ipotizzato[202].
La legge non stabilisce un obbligo della Corte di disporre l’acquisizione degli atti e dei documenti del procedimento presupposto: in tal caso si ritiene evidenziabile, in sede di legittimità, il mancato accoglimento dell’istanza sotto il profilo del vizio della motivazione del decreto che definisce il giudizio, tenendo anche conto che nel modello processuale della L. 89/2001 sussiste un potere d’iniziativa del giudice che gli impedisce di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con l’esercizio di tale potere[203].
L’art. 3, comma V, L. 89/2001 non esclude che i mezzi di prova attraverso i quali ricostruire i fatti rilevanti ai fini del decidere siano quelli tipici di ogni procedimento. Pertanto le parti, e la Corte d’Appello, quest’ultima nell’esercizio dei suoi poteri officiosi, possono usufruire senza specifiche limitazioni dei mezzi di prova ex artt. 2699 e ss., c.c., e previsti dagli artt. 191 e ss., c.p.c., compresa la prova testimoniale[204].
Il deposito di memorie, ammesso – per espressa indicazione di legge (art. 3, comma V) – fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, non è subordinato ad alcuna autorizzazione da parte del giudice[205].
La decisione, in ossequio al procedimento camerale ex artt. 737 e ss., c.p.c., non è presa in esito a pubblica udienza, ma è adottata in camera di consiglio, con tutela delle facoltà difensive e del contraddittorio affidata a documenti scritti: anche l’audizione delle parti e dei difensori che facciano richiesta si svolge in camera di consiglio, e non apre un pubblico dibattito[206].
Il decreto di accoglimento della domanda è immediatamente esecutivo, conferendo a tale azione, pur se priva dell’accertamento di responsabilità in senso proprio, i connotati peculiari di un’azione di condanna, ove questa sia da intendersi caratterizzata dalla idoneità a dar vita all’azione esecutiva.
Il comma VI dell’art. 3, L. 89/2001, prevede un termine di quattro mesi – dal deposito del ricorso – per la pronuncia, da parte della Corte d’Appello, del decreto sulla domanda di equa riparazione. Tale termine deve considerarsi ordinatorio, ai sensi all’art. 152, comma II, c.p.c.: alla sua inosservanza non consegue pertanto una automatica (nuova) violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Tuttavia, il decorso di un più lungo lasso di tempo, anche se in parte ascrivibile alla inerzia del ricorrente, rende necessaria la una indagine specifica in ordine al tempo in concreto occorso e della eventuale irragionevolezza della complessiva durata[207].
Pur essendo certamente ipotizzabile una irragionevole durata del procedimento camerale di equa riparazione, la stessa non può essere accertata nel corso dello stesso giudizio, e tantomeno essere dedotta con il ricorso per cassazione avverso il decreto conclusivo[208].
Il decreto con cui la Corte di Appello si pronuncia, pur avendo la funzione decisoria propria della sentenza, conserva il carattere formale di decreto: la sua motivazione, pertanto, può essere anche sommaria, purché identifichi i punti salienti della controversia e dia conto delle linee portanti del ragionamento svolto nell’affrontare tali punti, senza necessariamente ricostruire in dettaglio ogni passaggio logico di tali ragionamenti[209].
La valutazione equitativa alla base del provvedimento è d’altronde espressione di prudente apprezzamento del giudice del merito, e non richiede altro sostegno argomentativo, oltre ad un logico riferimento, esplicito od implicito, alle circostanze del caso concreto[210]. Detto accertamento, che involge una valutazione di merito, come tale rimessa al giudizio esclusivo della Corte d’Appello, deve tuttavia – pur nei limiti di sommarietà insiti nella natura del decreto – fornire una motivazione non elusiva e non contraddittoria delle ragioni che l’abbiano indotta ad escludere la sussistenza del danno allegato dalla parte o che, viceversa, abbiano fatto concludere per l’esistenza di tale danno, fornendo, in quest’ultimo caso, indicazioni sul procedimento logico attraverso il quale è pervenuta a giudicare proporzionata una certa misura di risarcimento[211].
Ne deriva che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione del decreto potrà ritenersi in concreto sussistente qualora, nemmeno per grandi linee, sia possibile individuare, rispetto ad un punto decisivo della controversia, una qualche motivazione, o questa risulti palesemente incoerente con la ratio decidendi enunciata in altre parti del medesimo provvedimento, o sia spiegata in maniera così inadeguata da non permettere neppure l’individuazione del principio logico che su quel punto ha ispirato la decisione[212].
Alla luce di tali conclusioni, il giudizio di irragionevolezza espresso nel decreto non richiede, ad esempio, una specifica motivazione quando il processo si sia protratto per un tempo così lungo da rendere "ictu oculi" superflua ogni ulteriore considerazione[213]. Non è richiesta ugualmente una motivazione particolarmente articolata ove le conclusioni raggiunte non si discostino dalle linee fondamentali della giurisprudenza della Corte europea in ordine allo standard medio di durata ragionevole del processo[214].
Sussiste al contrario il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora la Corte, anziché procedere all’analisi specifica, e nel concreto, dei fattori indicati dall’art. 2, L. 89/2001, si limiti all’affermazione secondo cui il termine di ragionevole durata di un processo di primo grado è sempre e comunque pari a un certo numero di anni, ricostruito sulla base di una valutazione astratta circa la possibile durata media di un giudizio di primo grado[215]. Anche il mero riferimento alla circostanza che numerose udienze del processo sono state rinviate a istanza di parte (per cui deve concludersi che le parti medesime non hanno dato alcun impulso all’attività istruttoria, anzi l’hanno rallentata), si palesa del tutto generico e sommario e, pertanto, inficia il decreto del vizio di insufficienza della motivazione[216].
Nei giudizi di equa riparazione trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della conseguente condanna alle spese in relazione al criterio della soccombenza[217].
Le disposizioni degli artt. 91 e ss., c.p.c., trovano infatti applicazione anche nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisce statuisca su posizioni soggettive in contrasto, così come avviene nel giudizio di cui si parla, che configura un procedimento contenzioso che, diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza[218].
L’applicazione del principio della soccombenza non è neppure in contrasto con l’art. 34 della Convenzione, atteso che l’impegno a non ostacolare l’effettivo esercizio del diritto implica che all’interno degli Stati contraenti venga assicurato un efficiente strumento processuale di verifica e di tutela del diritto, ma non che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento, debba essere sottratta alle spese giudiziali[219].
La Corte di Appello non può liquidare, in favore del ricorrente vittorioso, le spese che questi abbia precedentemente sostenuto per la sua difesa davanti alla Corte europea. Ciò si giustifica non perché si tratti di spese superflue, bensì perché la domanda di equa riparazione – proposta da chi abbia anteriormente presentato ricorso alla Corte europea – non apre un’ulteriore fase di un unico processo, e l’estraneità all’ordinamento italiano dell’autorità inizialmente adita osta alla configurazione di una “translatio iudicii” in senso proprio. Dunque gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante per il ricorso alla Corte europea non rientrano fra le spese in ordine alle quali la Corte di Appello ha il potere-dovere di statuire, atteso che tali norme riguardano le spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti[220].
La stessa regola vale con riferimento alle spese sopportate nel giudizio presupposto. Posto infatti che l’equa riparazione compete solo nella misura in cui essa valga ad indennizzare un pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto della parte alla ragionevole durata del processo, è da escludere che, mancando un nesso di tal fatta, siano indennizzabili a tale titolo le spese che la parte medesima abbia deciso di sopportare per far valere un proprio diritto, considerato che l’azione giudiziaria è un modo di esercizio del diritto, non un effetto della sua lesione[221].
Il comma VI dell’art. 3 della L. 89/2001, che prevede la impugnabilità per Cassazione del decreto senza alcuna altra specificazione, non può che intendersi come rinvio alla regole ordinarie del ricorso, ex art. 360, c.p.c., e non quello straordinario ex art. 111, Cost.[222]. Il decreto sarà pertanto ricorribile per tutti i motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., e non soltanto per violazione di legge[223].
Non tutti i provvedimenti emessi dalla Corte di Appello sono tuttavia impugnabili. La ricorribilità per Cassazione è riconosciuta al provvedimento che conclude il procedimento con una pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda, non al decreto con il quale la Corte di Appello dichiari non luogo a provvedere per non essere comparsa alcuna delle parti nel corso dell’udienza in camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza. Tale provvedimento, infatti, deve essere ricondottotra gli atti che attengono alla cancellazione della causa dal ruolo (ex art. 181, c.p.c., comma I), e per sua natura non ha carattere di decisorietà e di definitività, essendo data la possibilità di riassunzione del processo[224]
Nell’impugnazione in sede di legittimità, la parte che pretende l’indennizzo non può limitarsi a denunciare l’irragionevole ritardo nella definizione di un procedimento, ma deve indicare specificamente le attività processuali concretamente compiute[225].
Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente, non potendosi fondare sul mero rinvio al ricorso introduttivo del procedimento camerale, limitarsi a una mera trascrizione del contenuto del medesimo o contenere solo deduzioni generali ed astratte, tese più ad assodare affermazioni di principio che a muovere specifiche censure sulle singole conclusioni della Corte di Appello[226]. Il ricorrente ha l’onere di proporre, sin dal ricorso introduttivo, le questioni che intenda debbano essere esaminate in sede di legittimità, senza che si verifichi alcun automatico trasferimento in quella sede delle questioni sollevate o sviluppate nel giudizio di merito[227].
Resta ovviamente prelusa la possibilità di sottoporre alla Suprema Corte la valutazione operata dalla Corte d’Appello in ordine alla ragionevolezza dei tempi di durata dello specifico procedimento ed alla effettiva esistenza e quantificazione dei danni lamentati, apprezzamenti di merito non suscettibili di revisione in sede di legittimità (se non per vizi di motivazione)[228].
E’ infine inammissibile il ricorso per Cassazione indirizzato e notificato ad un’Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito, senza che possa ravvisarsi un mero errore d’identificazione della persona alla quale il ricorso doveva essere notificato[229].
La previsione dell’art. 3, comma VII, L. 89/2001 (“L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 01/01/2002”), che limita l’erogazione dell’indennizzo entro le risorse di bilancio, è destinata ad operare soltanto, ed eventualmente, in fase di esecuzione della pronuncia di condanna dello Stato al pagamento dell’equa riparazione[230].
 
8.       Alcune considerazioni conclusive.
Dopo una applicazione pluriennale della L. 89/2001 è tempo, forse, di bilanci e, soprattutto, di esaminarne alcune cifre.
La prima, riguarda gli oltre 41 milioni e 500 mila euro che lo Stato italiano ha sborsato – negli ultimi 5 anni – a titolo di indennizzi ex L. 89/2001, con un incremento di spesa per l’erario dell’800%. Non solo. Secondo i dati sul lavoro degli uffici giudiziari, la “voragine” provocata dalla L. 89/2001 tende ad allargarsi: in meno di 2 anni, l’arretrato delle Corti di Appello dei procedimenti di equa riparazione risulta più che raddoppiato.
La L. 89/2001, che doveva rappresentare il (o almeno un) rimedio alla lentezza della giustizia, nell’impianto originario prevedeva regole che andavano alla radice del problema, accelerando le procedure di definizione della lite: nella sua stesura definitiva, tuttavia, si è preferito limitare la questione al mero risarcimento.
Da ciò è derivato un effetto che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, ****************, ha definito espressamente “effetto boomerang”, cioè l’incremento, e non la riduzione, dei termini dei processi, ed il conseguente ed inevitabile aumento dei costi dei risarcimenti. La giustizia civile pare sempre più impegnata a risolvere le controversie in cui le parti chiedono di essere indennizzate per l’eccessiva durata dei processi, così instaurandone di nuovi e – indirettamente – provocando un ulteriore rallentamento della definizione degli altri.
Di recente si è proposto di “degiurisdizionalizzare” i processi ex L. 89/2001, a fronte di criteri di liquidazione degli indennizzi pressochè stabilizzati, e pertanto definibili in via amministrativa, con provvedimento ricorribile dinanzi al Giudice. La proposta, tuttavia, pare non tenere in debita considerazione che la standardizzazione degli indennizzi riguarda solamente la riparazione dell’eventuale danno non patrimoniale, presunto e generalmente riconosciuto, mentre con riferimento agli eventuali danni patrimoniali la valutazione non sembra poter essere valutate al di fuori di un procedimento giudiziale (seppure con procedimento camerale ex artt. 737 e ss., c.p.c.).
Allo stato, pertanto, almeno a parere dello scrivente, l’unica via seriamente percorribile per limitare il crescente numero di richieste di indennizzo ex L. 89/2001 pare essere una migliore organizzazione degli uffici giudiziari, con conseguente rispetto dei “tempi di giustizia” raccomandati in ambito europeo.  
 


[1] Così Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19435, in Mass. Giur. It., 2005.
[2] L. 848 del 04/08/1955, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952”, in G.U. n. 221 del 24/09/1955.
[3] Articolo 34, CEDU: “Ricorsi individuali. La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’effettivo esercizio efficace di tale diritto”.
[4] Articolo 41, CEDU: “Equa soddisfazione. Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.
[5]Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, in G.U. del 15/04/1988 n. 88.
[6] Quali il filtro di ammissibilità, le regole sulla possibilità di intervento del giudice, un’azione di rivalsa espressamente regolata.
[7] La L. 117/88 e la L. 89/2001 sono dunque due sistemi autonomi, ugualmente attivabili (a seconda dell’accertamento che si voglia conseguire).
[8] Art. 111, Cost.: "1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
2.Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1
3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione."
[9]Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione”, in G.U. n. 300 del 23/12/1999.
[10] Cfr. Corte Cost., 24/10/2007, nn. 348 e 349 (secondo cui la Convenzione è configurabile come un trattato internazionale multilaterale e non produce pertanto norme direttamente applicabili agli Stati contraenti); Cass. Civ., 17/07/2003, n. 11172, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., 13/09/2002, n. 13422, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., 09/08/2002, n. 11987, in Giust. Civ., 2002, I, 2293; Cass. Civ., 02/08/2002, n. 11600, in Foro It., 2003, I, 838, con nota di Gallo.
[11]Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile”, in G.U. n. 78 del 03/04/2001.
[12] Articolo 35, CEDU: “Condizioni di ricevibilità. 1. La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, qual’è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell’articolo 34, se:
a. è anonimo; oppure
b. è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all’articolo 34 quand’essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.”
[13] Così Cass. Civ., SS.UU., 23/12/2005, n. 28508, in Mass. Giur. It., 2005.
Risulta peraltro ricevibile il ricorso alla Corte europea con cui si lamenta un’insufficiente liquidazione del danno da irragionevole durata del processo da parte della competente Corte d’Appello con decreto non impugnato in Cassazione, laddove sia provato che i criteri di determinazione di tale indennità sono manifestamente in contrasto con quelli stabiliti dalla Corte europea, e che il giudizio di legittimità non permette di statuire efficacemente nel merito di tali criteri (così Corte europea, Sez. I, 27/03/2003, n. 36813, in Foro It., 2003, 4, 361).
[14] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1630, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2005, n. 18266, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/06/2003, n. 8867, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1405, in Guida al Diritto, 2003, 40, 37.
[15] Cfr. ex multis, sulla applicazione dell’equa riparazione alla procedura fallimentare: Cass. Civ., Sez. I, 13/12/2006, n. 26686, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 15/11/2006, n. 24359, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 10/11/2006, n. 24040, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2006, n. 23799, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2005, n. 23271, in Danno e Resp., 2006, 3, 333; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21391, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 20/10/2005, n. 20275, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2005, n. 19285, in Fallimento, 2006, 8, 969; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2005, n. 18687, in Fallimento, 2006, 8, 969; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2005, n. 18686, in Fallimento, 2006, 8, 966; Cass. Civ., Sez. I, 09/09/2005, n. 17999, in Fallimento, 2006, 8, 919, con nota di *******; Cass. Civ., Sez. I, 09/09/2005, n. 17998, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/10/2005, n. 19285, in Fallimento, 2006, 8, 969; Cass. Civ., Sez. I, 23/08/2005, n. 17111, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2005, n. 7664, in Fallimento, 2006, 2, 218; Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2005, n. 3494, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3117, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 10/02/2005, n. 2727, in Giur. It., 2005, 1423, con nota di *******; Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2004, n. 23789, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 20/07/2004, n. 13404, in Guida al Diritto, 2004, 37, 71; Cass. Civ., Sez. I, 26/05/2004, n. 10122, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 16/04/2004, n. 7258, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12807, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 24/04/2003, n. 6520, in Guida al Diritto, 2003, 26, 51; Corte di Appello de L’Aquila, 28/10/2003, in DeaProfessionale, 2005; Corte di Appello di Torino, 20/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 1258, con nota di ******; Corte di Appello di Milano, 12/12/2001, in DeaProfessionale, 2003; Corte di Appello di Milano, 14/11/2001, in Fallimento, 2002, 10, 1086, con nota di ******; Corte di Appello di Trento, 06/11/2001, in Gius, 2002, 1302.
[16] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1747, in Fallimento, 2006, 10, 1207; Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12807, in Corriere Giur., 2003, 12, 1558; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento, 2003, 10, 1065.
[17] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19435, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5265, in Arch. Civ., 2004, 285 (nella specie, per espropriazione immobiliare); Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15611, in Mass. Giur. It., 2002;Cass. Civ., Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Danno e Resp., 2002, 11, 1114, con nota di **********.
[18] Così Corte di Appello di Catanzaro, 30/07/2001, in Foro It., 2002, I, 234.
[19] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/09/2002, n. 13768, in Giust. Civ., 2002, I, 3063 (nella specie, di immobile ad uso di abitazione).
[20] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/10/2005, n. 19629, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 24/02/2005, n. 3905, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 22/10/2002, n. 14885, in Diritto e Giustizia, 2002, 39, 12, con nota di ******; Cass. Civ., Sez. I, 20/09/2002, n. 13768, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Mass. Giur. It., 2003.
Si veda tuttavia Corte di Appello di Perugia, 16/07/2001 (in Arch. Locazioni, 2002, 53), che con riferimento ad una procedura esecutiva di sfratto abnormemente protrattasi, a causa del susseguirsi di disposizioni legislative stabilenti regole per la sospensione della concessione della forza pubblica demandata al prefetto, ha concluso che il locatore non può invocare la tutela prevista dall’art. 2, L. 89/2001. Secondo la Corte di Appello di Perugia, tale previsione normativa sarebbe limitata alle inadempienze dello Stato quale somministratore di giurisdizione, dall’ambito della quale esula il potere legislativo, assolutamente autonomo nelle sue determinazioni, e del quale il prefetto ha rappresentato il tramite esecutivo, e non già un ausiliare dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2, comma II, L. 89/2001.
[21] Cfr. Corte di Appello di Ancona, 11/07/2001, in Famiglia e Diritto, 2002, 3, 301, con nota di *****.
[22] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/07/2005, n. 15491, in Mass. Giur. It., 2005.
[23] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14/03/2006, n. 5540, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/11/2002, n. 16936, in Mass. Giur. It., 2002.
[24] Così Cass. Civ. Sez. I, 04/10/2005, n. 19354, in Famiglia e Diritto, 2006, 2, 167, con nota di *****.
[25] Cfr. Cass. Civ., Sez. V, 24/01/2007, n. 1540, in Mass. Giur. It., 2007. Conforme, Corte di Appello di Perugia, 30/10/2001 (in Fisco, 2002, 2670, con nota di *******), secondo la quale deve ritenersi ammissibile, nel processo tributario, la domanda ad una equa riparazione, dato che l’art. 3, comma III, L. 89/2001, testualmente stabilisce che “il ricorso è proposto nei confronti del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario” nulla ostando al legislatore nazionale di prevedere per i cittadini una tutela più ampia di quella assicurata dalla Convenzione.
[26] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2006, n. 8035, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2005, n. 21653, in Fisco, 2006, 127; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21404, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21403, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 25/10/2005, n. 20675, in ****. Trib., 2006, 14, 1221; Cass. Civ., Sez. I, 30/08/2005, n. 17498, in Fisco, 2005, 5687; Cass. Civ., Sez. I, 30/08/2005, n. 17497, in Fisco, 2005, 5687; Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2004, n. 18739, in ****. Trib., 2006, 8, 694; Cass. Civ., Sez. I, 27/08/2004, n. 17139, in ****. Trib., 2004, 1677; Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in Foro It., 2004, 1, 3393; Corte di Appello di Bologna, Sez. III, 29/12/2005, in Fisco, 2006, 1406; Corte di Appello di Brescia, Sez. I, 26/02/2002, in Dir. e ****. Trib., 2003, 2, 538.
[27] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/10/2005, n. 20675, in ****. Trib., 2006, 14, 1221 (nella fattispecie la S.C. ha escluso che rientrasse nell’ambito di applicazione della L. 89/2001 una controversia tributaria avente ad oggetto l’opposizione del contribuente al recupero dell’IVA da parte dell’Amministrazione); Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in ****. Trib., 2004, 1675.
[28] Così Cass. Civ., Sez. I, 01/12/2005, n. 26211, in Foro It., 2006, 12, 1, 3476.
[29] Così Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in Dir. e ****. Trib., 2004, 2, 1438.
[30] Così Cass. Civ., Sez. V, 30/08/2005, n. 17499, in ****. Trib., 2005, 1491.
[31] Non riguardanti, cioè, l’ammontare del tributo, ma solo aspetti consequenziali, come accade nel giudizio di ottemperanza. Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2005, n. 21653, in Fisco, 2006, 127; Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in Foro It., 2004, 1, 3393; Corte di Appello di Bologna, Sez. III, 29/12/2005, in Fisco, 2006, 1406.
[32] Intesa come comprensiva anche delle controversie relative all’applicazione di sanzioni tributarie ove queste siano commutabili in misure detentive o siano, per la loro gravità, assimilabili a una sanzione penale. Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2005, n. 21653, in Fisco, 2006, 127; Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in Guida al Diritto, 2004, 32, 68; Corte di Appello di Bologna, Sez. III, 29/12/2005, in Fisco, 2006, 1406.
[33] Così Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21403, in Mass. Giur. It., 2005.
[34] Così Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al Diritto, 2003, 44, 61; Cass. Civ., Sez. I, 07/02/2003, n. 1822, in Gius, 2003, 11, 1176.
[35] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/06/2006, n. 13683, in Mass. Giur. It., 2006.
[36] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2003, n. 13663, in Arch. Civ., 2004, 975; Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2003, n. 3410, in Guida al Diritto, 2003, 17, 36; Cass. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2478, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 15/01/2003, n. 521, in Giornale Dir. Amm., 2003, 9, 911, con nota di ******; Cons. Stato, Sez. I, 24/04/2003, n. 6519, in Riv. cancellerie, 2004, 75; Corte di Appello di Bari, 12/12/2001, in Giur. di Merito, 2002, 1260, con nota di ******.
[37] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1630, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2005, n. 18266, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/06/2003, n. 8867, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1405, in Guida al Diritto, 2003, 40, 37.
[38] Così Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2148, in Mass. Giur. It., 2003.
[39] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15/12/2006, n. 26931, in Mass. Giur. It., 2006.
[40] Cfr., con riferimento al procedimento civile, Cass. Civ., Sez. I, 30/09/2005, n. 19204, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2005, n. 15139, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2003, n. 16039, in Guida al Diritto, 2003, 50, 51; Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al Diritto, 2003, 47, 46; Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2003, n. 4138, in Gius, 2003, 14, 1573; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2003, n. 3973, in Gius, 2003, 14, 1572; Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2003, n. 3410, in Guida al Diritto, 2003, 17, 36; Cass. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2478, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2003, n. 1069, in Guida al Diritto, 2003, 13, 64.
Sulla legittimazione del reo nel procedimento penale, cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2006, n. 17552, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2004, n. 12422, in Guida al Diritto, 2004, 43, 41; Cass. Civ., Sez. I, 05/09/2003, n. 12935, in Arch. Civ., 2004, 974; Corte di Appello di Potenza, 15/10/2001, in Foro It., 2002, I, 232.
[41] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7139, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 30/12/2005, n. 29000, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21088, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/09/2005, n. 19204, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2003, n. 3410, in Guida al Diritto, 2003, 17, 36; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6163, in Guida al Diritto, 2003, 26, 51; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2003, n. 3973, in Guida al Diritto, 2003, 19, 87; Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito, 2001.
[42] Così Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2003, n. 1069, in Arch. Civ., 2003, 1373.
Allo stesso modo, la violazione del termine ragionevole del processo dinanzi al giudice amministrativo è ipotizzabile anche quando al ritardo si accompagni la definizione in via stragiudiziale della situazione dedotta dinanzi a quel giudice con conseguente declaratoria di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del proposto ricorso (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2478, in Mass. Giur. It., 2003).
[43] Del resto, la definzione del processo penale per estinzione del reato non necessariamente corrisponde all’interesse dell’imputato, tenuto conto della esigenza morale del soggetto sottoposto a procedimento penale di vedere affermata in modo pieno ed inequivocabile la propria estraneità al reato contestatogli.
Cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2006, n. 17552, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/09/2003, n. 12935, in Arch. Civ., 2004, 974; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15449, in Diritto e Giustizia, 2002, f. 41, 22, con nota di ******.
[44] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2006, n. 4865, in Mass. Giur. It., 2006.
[45] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2006, n. 16440, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 23/01/2003, n. 996, in Gius, 2003, 10, 1052.
Non è legittimato a proporre ricorso ex L. 89/2001 il socio in caso di sopravvenuto fallimento di una società di capitali e di inerzia del curatore, in quanto non è stato parte del processo, e non è pertanto stato immediatamente inciso dai pregiudizi correlati alla pretesa durata irragionevole del processo (così Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2004, n. 23789, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 23/08/2005, n. 17111, in Mass. Giur. It., 2005).
Per Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2006, n. 16440 (in Mass. Giur. It., 2006; conforme, Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7141, in Mass. Giur. It., 2006), l’acquirente di immobile pignorato non può considerarsi, diversamente dal terzo proprietario che ha concesso ipoteca per debito altrui, parte del procedimento esecutivo poiché egli non può intervenire neppure in via adesiva nell’espropriazione forzata, nè è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto opposizione di terzo ex art. 619, c.p.c., allo scopo di far valere l’eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all’espropriazione, ed inoltre può partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell’espropriazione.
[46] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 10/02/2006, n. 2969, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/09/2005, n. 19032, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 19/09/2003, n. 13889, in Guida al Diritto, 2003, 40, 35 (per cui l’irragionevole ritardo del processo penale, ai fini dell’equa riparazione alla parte civile in esso costituita, dev’essere considerato a far data dalla costituzione di detta parte civile, non essendo rilevante il periodo di prolungamento, seppure ingiustificato, del protrarsi delle indagini preliminari); Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al Diritto, 2003, 44, 62 (secondo cui anche ai fini del sorgere del diritto all’equa riparazione in favore della persona offesa dal reato costituitasi parte civile nel processo penale non rileva l’esito della vicenda penale, ma soltanto l’eventuale ritardo che possa esserne derivato nella definizione della connessa causa civile instaurata in sede penale); Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2003, n. 4138, in Gius, 2003, 14, 1573; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1405, in Gius, 2003, 11, 1174; Cass. Civ., Sez. I, 23/01/2003, n. 996, in Gius, 2003, 10, 1052; Corte di Appello di Perugia, 24/04/2003, in Rass. Giur. Umbra, 2004, 25, con nota di ********.
Se la parte civile ha diritto alla ragionevole durata del processo, essa però – anche se persona offesa dal reato – non ha un diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell’imputato in sé considerata; ha diritto unicamente alla solerte pronuncia che lo stesso giudice penale è chiamato a emettere sulla pretesa risarcitoria che ha azionato in quel processo nella veste di parte civile (così Cass. Civ. Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al Diritto, 2003, 44, 61).
[47] Così Cass. Civ., Sez. I, 29/09/2005, n. 19032, in Mass. Giur. It., 2005.
[48] Così Cass. Civ. Sez. I, 06/03/2003, n. 3346, in Guida al Diritto, 2003, 23, 47.
[49] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1747, in Fallimento, 2006, 10, 1207; Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12807, in Corriere Giur., 2003, 12, 1558; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 362, in Danno e Resp., 2003, 6, 601, con nota di **********; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento, 2003, 10, 1065; Corte di Appello di Torino, 20/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 1258, con nota di ******; Corte di Appello de L’Aquila, 28/10/2003, in DeaProfessionale, 2005.
Contra, Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3117, in Mass. Giur. It., 2005, secondo la quale legittimato a proporre l’azione è solo il curatore fallimentare, mentre è riconosciuta al fallito una legittimazione straordinaria o suppletiva solo nel caso di inerzia degli organi fallimentari (che deve tuttavia essere allegata dal fallito stesso e che deve ritenersi integrata dal totale disinteresse degli organi fallimentari, non potendo essa discendere dalla negativa valutazione, da parte dei medesimi organi della convenienza di iniziare una controversia).
[50] Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 23/12/2005, n. 28507, in Giur. It., 2007, 3, 617, con nota di **********; Cass. Civ., Sez. I, 09/11/2006, n. 23939, in Giur. It., 2007, 10, 2267; Cass. Civ. Sez. I, 20/06/2006, n. 14284, in Mass. Giur. It., 2006.
Contra, Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5265, in CEDCassazione, 2003 (e Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5264, in Arch. Civ., 2004, 286; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 360, in Mass. Giur. It., 2003), secondo le quali il diritto all’equa riparazione introdotto dalla L. 89/2001, con efficacia non retroattiva (salvo il limite risultante dalla norma di diritto intertemporale di cui all’art. 6 ed alle condizioni ivi previste), non può essere acquisito da persona che, al momento dell’entrata in vigore di detta legge, non era più in vita, giacché con la morte viene meno la soggettività giuridica e, di conseguenza, la capacità di assumere la titolarità di situazioni giuridiche; in tal caso, pertanto, il diritto all’indennizzo neppure può essere preteso dall’erede del defunto, non essendo trasmissibile all’erede ciò che non è esistente nel patrimonio del de cuius al momento del decesso.
Per Cass. Civ., Sez. I, 11/12/2002, n. 17650 (in Arch. Civ., 2003, 1103), l’art. 2, L. 89/2001, contempla, senza limitazioni di sorta, le violazioni dell’art. 6, par. 1, Convenzione e, quindi, riguarda le inosservanze del canone della ragionevole durata del processo verificatesi dopo la ratifica di detta convenzione da parte dell’Italia (avvenuta con la L. 848/1955), anche se prima dell’entrata in vigore della medesima legge. Tale ambito applicativo non incide, però, sull’efficacia ex nunc della disposizione – in quanto costitutiva del diritto a riparazione in dipendenza di quelle circostanze – in assenza di un’espressa previsione di retroattività, con la conseguenza che la morte della vittima di tempi irragionevoli del processo, se intervenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, osta alla nascita del diritto in questione e, quindi, alla sua trasmissione agli eredi.
[51] Così Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19431, in Mass. Giur. It., 2005.
[52] Così Cass. Civ., Sez. I, 15/12/2006, n. 26931, in Mass. Giur. It., 2006.
Per quanto, invece, attiene alla domanda di equo indennizzo avanzata dall’erede iure proprio in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura già irragionevolmente protrattasi nei confronti del suo dante causa, deve escludersi che egli ne abbia titolo ove non abbia formalmente, a sua volta, in quella assunto qualità di parte. Dal momento dell’assunzione di tale qualità potrà calcolarsi, ex novo, nei confronti dell’erede/parte, l’eventuale maturazione di una ulteriore ed autonoma eccedenza di durata del processo stesso ai fini dell’indennizzo in parola, con riguardo (anche) al danno non patrimoniale connesso al patema d’animo o all’ansia da aspettativa della relativa definizione (così Cass. Civ., Sez. I, 13/12/2006, n. 26686, in Mass. Giur. It., 2006).
Se tuttavia, ai sensi dell’art. 110, c.p.c.., l’erede subentra nel processo presupposto, se ancora in corso, divenendone parte, inizia a decorrere per lui, in proprio, un nuovo segmento processuale idoneo, ricorrendone le condizioni di legge, ad ingenerare stress o patemi d’animo, se la sua durata è connotata da irragionevolezza, e ciò perché non è possibile cumulare lo stress patito in vita dal de cuius con quello patito dall’erede, dando luogo ad un unico patema d’animo risarcibile con riferimento all’intera durata del processo presupposto unitariamente inteso. (così Cass. Civ. Sez. I (Ord.), 28/06/2006, n. 15013, in Mass. Giur. It., 2006).
[53] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 09/11/2006, n. 23939, in Giur. It., 2007, 11, 2464.
[54] Così Cass. Civ., Sez. I, 07/10/2005, n. 19630, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 09/09/2005, n. 17999, in Fallimento, 2006, 8, 919, con nota di *******; Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15746, in Mass. Giur. It., 2006.
[55] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16256, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 12/11/2002, n. 15852 Mass. Giur. It., 2002; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I, 236.
Contra, Corte di Appello di Torino, 05/09/2001, in Foro It., 2002, I, 233, secondo la quale la L. 89/2001 prevede una ipotesi di illecito civile che non si differenzia, quanto all’elemento soggettivo ed al nesso di causalità, dalla nozione fissata dagli art. 2043 ss. c.c.. Poichè l’atto o il provvedimento processuale non possono essere illeciti di per sè, ma solo viziati, fatto illecito dell’amministrazione della giustizia non può essere l’atto processuale isolatamente considerato bensì una fattispecie complessa di cui l’atto o il provvedimento costituiscono una componente (nella specie, è stata dichiarata inammissibile la domanda perchè assolutamente generica, non essendo state specificate le condotte lesive dolose o colpose, il nesso tra queste e l’evento di danno, il nesso tra la presunta violazione e la quantificazione del danno).
[56] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3117, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2004, n. 6775, in Guida al Diritto, 2004, 20, 69; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 119, in CED Cassazione, 2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6187, in Gius, 2003, 18, 1972; Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2003, n. 920, in Guida al Diritto, 2003, 13, 64; Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2002, n. 18139, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002, n. 15229, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 22/10/2002, n. 14885, in Diritto e Giustizia, 2002, f. 39, 12, con nota di ******; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Guida al Diritto, 2003, 17, 38; Cass. Civ., Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Giur. It., 2003, 579; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I, 236.
[57] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2148, in Arch. Civ., 2004, 137; Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito, 2002, 395.
[58] Secondo Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 8, in Foro It., 2003, 1, 2400: “Il diritto all’equa riparazione prescinde dal fatto che ciò sia dipeso dal comportamento colposo di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all’attività o all’inerzia dei pubblici poteri deputati a rendere efficiente l’esercizio della funzione giurisdizionale o dalla tardiva introduzione di modifiche legislative idonee a rimuovere le disfunzioni degli uffici giudiziari”.
Conformi, Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 358, in Mass. Giur. It., 2003; Corte di Appello di Brescia, 08/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 747 (nella specie, l’eccessiva durata d’un dibattimento penale, che avrebbe potuto agevolmente esaurirsi in una o due udienze stante l’opzione per il rito abbreviato, e si è invece protratto per tre anni, è stata tra l’altro ascritta al passaggio del procedimento dall’una all’altra sezione dell’ufficio, in applicazione di nuovi criteri di assegnazione dei processi con l’intoppo determinato da mera funzione di smistamento riservata ad una udienza per esigenze organizzative interne).
Cfr. anche Corte di Appello di Torino, 25/06/2001, in Giur. di Merito, 2001, 879 (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’allegato sovraccarico di lavoro del giudice e le difficoltà incontrate nel costituire le sezioni stralcio non fossero fatti idonei ad esentare da responsabilità lo Stato per il ritardo nello svolgimento del processo).
Si valuti peraltro che la spettanza di una equa riparazione non discende da ogni disfunzione od inefficienza organizzativa degli uffici giudiziari (così Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2005, n. 4450, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 01/03/2005, n. 4298, in Mass. Giur. It., 2005).
[59] Ciò a maggior ragione nel processo penale, dove la possibilità dell’imputato di accelerare i tempi del processo è molto limitata (cfr. Corte di Appello di Brescia, 08/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 1259, con nota di ******).
[60] Cfr. Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito, 2002, 395.
Consegue che la parte ha indubbiamente un onere di allegazione e dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e spetta poi al giudice – sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente – verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi sia stata una violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche – secondo il modello processuale di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. adottato dalla L. 89/2001 – di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l’assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall’art. 738, c.p.c.., non resta subordinata all’istanza di parte. Pertanto, il giudice – pur non essendo obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere”aliunde” le fonti del proprio convincimento – non può ascrivere alla parte una asserita carenza probatoria superabile con l’esercizio dei poteri di iniziativa d’ufficio, né, tanto meno, può ignorare la richiesta della parte ricorrente di acquisire, ai sensi dell’art. 3, comma quinto, della legge n. 89 del 2001, gli atti del processo presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in ordine alle cause della durata dello stesso (così Cass. Civ., Sez. I, 28/07/2006, n. 17249, in Mass. Giur. It., 2006).
[61] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2005, n. 7664, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/04/2004, n. 7258, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 07/02/2003, n. 1822, in Gius, 2003, 11, 1176.
[62] Va inoltre considerato che ogni sistema giudiziario deve rispondere alla domanda di giustizia proveniente da società sempre più complesse, con le sue inevitabili esigenze di graduazione. Pertanto, quando il processo si sia concluso (o si stia celebrando) in tempi da considerare fisiologici in relazione alla fattispecie reale ed ai parametri normativi, il fatto che all’interno di quell’arco cronologico non siano stati osservati alcuni termini processuali ordinatori non assume rilevanza, ai fini dell’equa riparazione.
[63] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 27/09/2006, n. 21020, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/04/2006, n. 9411, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 31/03/2006, n. 7688, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 25/11/2005, n. 25008, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21390, in Mass. Giur. It., 2005 (che ha statuito come anche in relazione ai giudizi in materia di lavoro, poichè i termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie hanno natura ordinatoria e funzione sollecitatoria, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere automaticamente dalla inosservanza dei termini stessi); Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2005, n. 14477, in Danno e Resp., 2005, 10, 1028; Cass. Civ., Sez. I, 26/04/2005, n. 8585, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 07/04/2005, n. 7297, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2004, n. 4207, in DeaProfessionale, 2004; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Guida al Diritto, 2004, 8, 55; Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2003, n. 16911, in Mass. Giur. It., 2003 (che ha esplicitamente escluso che il termine di ragionevole durata di un processo di primo grado non possa corrispondere, sempre e comunque, ad un certo numero di anni, ricostruito sulla base di una valutazione del tutto astratta della possibile durata media di un giudizio di primo grado); Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2003, n. 16616, in Arch. Civ., 2004, 1116; Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al Diritto, 2003, 47, 45; Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11715 in Gius, 2004, 2, 182; Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1600, in Gius, 2003, 11, 1174; Cass. Civ., Sez. I, 11/12/2002, n. 17653, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2002, n. 15992, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15445, in Gius, 2003, 4, 430; Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2002, n. 13422, in Mass. Giur. It., 2002; Corte di Appello di Milano, Sez. I, 09/01/2002, in Giur. milanese, 2002, 153.
[64] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/04/2004, n. 6856, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2004, n. 3143, in Arch. Civ., 2004, 1492; Cass. Civ., Sez. I, 27/08/2003, n. 12541, in Gius, 2004, 4, 497.
[65] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19507, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 17/03/2004, n. 5386, in Foro It., 2005, 1, 1, 189; Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2004, n. 4207, in Foro It., 2005, 1, 1, 190; Cass. Civ., Sez. I, 11/12/2002, n. 17649, in Gius, 2003, 8, 815, secondo la quale il diritto ad ottenere entro un tempo ragionevole la definizione del rapporto oggetto di dibattito giudiziale può ritenersi violato per effetto del complessivo protrarsi della lite oltre il limite di ragionevolezza, non per il solo verificarsi, all’interno di una causa nell’insieme mantenutasi entro quel limite, di disfunzioni e ritardi inerenti al singolo momento od atto processuale; Corte di Appello di Salerno, 16/10/2001, in Giur. di Merito, 2001; Corte di Appello di Milano, 29/06/2001, in Giur. It., 2002, 2084, con nota di Ronco (nella specie: la particolare rapidità della fase di cognizione è stata ritenuta parzialmente compensativa dell’irragionevole lunghezza della fase esecutiva).
[66] Sempre che un eventuale contrasto tra le norme della legge e la Convenzione non ponga una questione di conformità con la Costituzione, ovvero non sia possibile un’interpretazione adeguatrice della legge alla Carta fondamentale (così Cass. Civ., Sez. I, 21/04/2006, n. 9411, in Mass. Giur. It., 2006).
Cfr. Anche Cass. Civ., Sez. I, 31/03/2006, n. 7688, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 25/11/2005, n. 25008, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2002, n. 13422, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2004, n. 18739, in Guida al Diritto, 2004, 39, 56, con nota di ********; Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in Dir. e ****. Trib., 2004, 2, 1438; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Guida al Diritto, 2004, 8, 55; Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2003, n. 16911, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11715, in Gius, 2004, 2, 182; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2002, n. 15992, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15445, in Gius, 2003, 4, 430.
[67] Diversamente dalla sentenza della Corte di giustizia europea di Lussemburgo, che al pari dei regolamenti del Consiglio CE hanno (per i profili dell’interpretazione della normativa comunitaria) diretta efficacia nell’ordinamento interno ai sensi dell’art. 189 del Trattato Cee e, se pronunciate in sede di rinvio pregiudiziale, vincolano espressamente il giudice rimettente, per le sentenze della Corte europea non sussistono analoghi meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice interno (così anche Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11573, in Giur. It., 2003, 1, 26).
Cfr. ancora, sul tema, Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15750, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21390, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19503, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2004, n. 19101, in Guida al Diritto, 2004, 44, 39; Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2004, n. 4207, in DeaProfessionale, 2004; Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16262, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Giur. It., 2003, 579; Corte di Appello di Potenza, 15/10/2001, in Riv. It. ********., 2002, II, 416 nota di ******; Cass. Civ. Sez. I, 08-08-2002, n. 11987 Guida al Diritto, 2003, 17, 38.
[68] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19503, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2003, n. 11172, in Gius, 2004, 2, 178.
[69] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19503, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2004, n. 19101, in Guida al Diritto, 2004, 44, 39; Cass. Civ., Sez. I, 05/05/2004, n. 8529, in Mass. Giur. It., 2004.
L’accertamento dei casi simili e delle eque soddisfazioni del danno non patrimoniale in essi operate dalla Corte di Strasburgo, pur rientrando nei doveri d’ufficio del giudice, può giovarsi della collaborazione delle parti, ed in particolare dell’attore, che ha interesse a fornire al giudicante ogni elemento utile. Pertanto, a fronte di una specifica deduzione del ricorrente, secondo la quale, in relazione al medesimo processo del quale egli lamenti la durata, la Corte europea, su ricorso di altri soggetti che pure vi avevano partecipato, abbia già riconosciuto la configurabilità della violazione di cui si tratta, il giudice di merito è tenuto a svolgere accertamenti al riguardo, ed a fornire adeguata motivazione della eventuale obliterazione della dedotta circostanza, e, in particolare, a spiegare le ragioni della ritenuta irrilevanza, ai fini del decidere, delle pronunce invocate dal ricorrente (così anche Cass. Civ., Sez. I, 30/12/2005, n. 29000, in Mass. Giur. It., 2005).
[70] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2008, n. 14, in Mass. Giur. It., 2008. Cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7144, in Mass. Giur. It., 2006; Corte di Appello di Salerno, 14/03/2002, in Giur. di Merito, 2002; Corte di Appello di Salerno, 16/10/2001, in Giur. di Merito, 2001.
[71] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al Diritto, 2003, 47, 45.
[72] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2006, n. 17552, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2003, n. 16599, in Gius, 2004, 1145; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Danno e Resp., 2001, 10, 959, con nota di **********.
[73] Così, sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 03/02/2004, n. 1921, in Guida al Diritto, 2004, 10, 62, con nota di Sacchettini; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Guida al Diritto, 2004, 10, 78; Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12808, in Arch. Civ., 2004, 974; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 363, in Mass. Giur. It., 2003; Corte di Appello di Salerno, 03/05/2002, in Arch. Civ., 2003, 504.
[74] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15750, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15603, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2006, n. 14274, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 30/12/2005, n. 29000, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 25/11/2005, n. 25008, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21391, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21390, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 21/09/2005, n. 18589, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/09/2005, n. 18332, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2005, n. 18249, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2005, n. 18686, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2005, n. 5991, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1340, in Danno e Resp., 2004, 5, 507, con nota di **********; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Guida al Diritto, 2004, 8, 54; Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al Diritto, 2003, 47, 45; Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11712, in Gius, 2004, 2, 181; Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1600, in Arch. Civ., 2003, 1371; Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15612, in DeaProfessionale, 2003.
[75] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Guida al Diritto, 2004, 8, 54.
[76] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/11/2005, n. 25008, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2004, n. 3968, in Guida al Diritto, 2004, 18, 61; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 119, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2003, n. 2643, in Arch. Civ., 2004, 285; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 363, in Mass. Giur. It., 2003.
[77] Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 28/10/2005, n. 21095, in Mass. Giur. It., 2005.
[78] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2006, n. 17552, in Mass. Giur. It., 2006.
[79] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 06/02/2004, n. 2261, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 15/10/2003, n. 15395, in Gius, 2004, 941.
[80] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/07/2004, n. 13404, in Guida al Diritto, 2004, 37, 71; Corte di Appello di L’Aquila, 23/10/2001, in P.Q.M., 2001, f. 3, 40.
[81] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/10/2005, n. 19881, in Mass. Giur. It., 2005.
Cass. civ. Sez. I, 23/09/2005, n. 18686 (in Mass. Giur. It., 2005), ha cassato con rinvio il decreto della Corte di Appello impugnato, il quale aveva ritenuto non irragionevole la durata quasi decennale di una procedura fallimentare, disattendendo con ciò le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e usando, altresì, come astratto criterio di giudizio, la complessità in sè della predetta procedura, senza un esame effettivo ed analitico.
[82] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2006, n. 3783, in Mass. Giur. It., 2006.
[83] Cfr. Corte di Appello di Cagliari, 09/05/2003, in Riv. Giur. Sarda, 2005, 297, con nota di *******.
[84] Così Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2002, n. 15992, in Arch. Civ., 2003, 990; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15445, in Mass. Giur. It., 2002; Corte di Appello di Milano, 29/06/2001, in Corriere Giur., 2001, 9, 1190, con nota di ********.
[85] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2003, n. 4142, in Guida al Diritto, 2004, 10, 63.
[86] Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12807, in Mass. Giur. It., 2003.
[87] Cfr. Cass. Civ., 4863/06, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/12/2004, n. 24062, in Guida al Diritto, 2005, 8, 65.
[88] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/07/2004, n. 12116, in Mass. Giur. It., 2004.
[89] Ne consegue che il potere di impulso del giudice non può spingersi sino ad impedire l’esecuzione di attività istruttorie che pur avrebbero potuto essere richieste in tempi meno lunghi ed in modo più appropriato, senza necessità di integrazioni, ovvero a non prendere in considerazione, soprattutto in mancanza di eccezioni di controparte, ulteriori richieste istruttorie dirette a dimostrare punti decisivi della controversia. Da tanto deriva che, ove l’eccessivo protrarsi di un processo civile sia dipeso dalla formulazione di istanze istruttorie incomplete ad opera delle parti e dalla necessità, dalle stesse dedotta, di apportare successivamente precisazioni ed integrazioni in proposito, legittimamente la Corte d’Appello, investita della domanda di equa riparazione, nell’accertare la violazione del termine di durata ragionevole di quel processo, imputa detta protrazione al "comportamento delle parti", ai sensi dell’art. 2, comma secondo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, anziché al mancato esercizio del potere di direzione da parte del giudice del processo presupposto (così Cass. Civ., Sez. I, 23/07/2003, n. 11424, in Gius, 2004, 2, 179).
[90] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19435, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5265, in Gius, 2003, 16-17, 1829; Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15611, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giust. Civ., 2002, I, 2393; Corte di Appello di Roma, 17/10/2001, in Giur. di Merito, 2002, 393; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I, 236.
Non sono attribuibili a “violazioni di sistema”, per cui non possono essere ascritti a disfunzioni dell’organizzazione giudiziaria, i ritardi dovuti a rinvii delle udienza causati dall’astensione degli avvocati, essendo imputabili a fattori a questa esterni ed estranei (così Cass. Civ., Sez. I, 30/12/2005, n. 29000, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2005, n. 15143, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2148, in Guida al Diritto, 2003, 19, 88, quest’ultima che ha ritenuto corretto rigettare la domanda di equo indennizzo per eccessiva durata del processo ove questa sia dipesa dall’adesione dei difensori a manifestazioni di protesta: i rinvii derivanti da tale condotta sono riferibili soltanto a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell’esercizio di diritti a rilevanza costituzionale e, quindi, sono imputabili a fattori esterni e estranei all’organizzazione giudiziaria).
Anche una ipotetica omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l’esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati non può essere a sua volta ritenersi una “violazione di sistema”, giacché la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell’udienza per l’adesione dei difensori a manifestazioni di protesta, detto rinvio restando deferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell’esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, e, quindi, rimanendo imputabile a fattori esterni ed estranei all’organizzazione giudiziaria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2148, in Arch. Civ., 2004, 1379).
Allo stesso modo, la rinuncia al mandato da parte del difensore non comporta la perdita dello "ius postulandi" in capo al medesimo, sicché eventuali comportamenti negligenti da parte di quest’ultimo nello svolgimento del suo ministero professionale non sono riparabili con lo strumento dell’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole, in quanto non imputabili a disfunzioni del sistema giudiziario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2006, n. 24507, in Mass. Giur. It., 2006).
Non può da ultimo essere ascritta a ritardo della giustizia nemmeno la scelta della parte di proporre l’impugnazione dopo 11 mesi e dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza e che, pertanto, dovendo rilevare solo il danno riferibile al periodo (eventualmente) eccedente il termine ragionevole esclude che nel computo di tale termine possa rientrare il periodo di nove mesi, eccedente quelli di 45 giorni ritenuto sufficiente a delineare l’appello e proporlo (così Cass. Civ., Sez. I, 17/03/2004, n. 5386, in Guida al Diritto, 2004, 20, 68).
[91] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30/10/2003, n. 16315, in Gius, 2003, 942; Corte di Appello di Catanzaro, 30/07/2001, in Foro It., 2002, I, 234.
[92] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 119, in CEDCassazione, 2004.
[93] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/04/2006, n. 9853, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7118, in Mass. Giur. It., 2006.
[94] Tale situazione ricorre nel caso di impugnazione davanti al giudice amministrativo del silenzio-rifiuto, essendo predeterminato dalla legge il termine decorso il quale il silenzio serbato dalla P.A., a fronte di un’istanza del privato, è equiparato ad un provvedimento di rigetto dell’istanza, avverso il quale all’interessato è dato ricorrere al giudice. (così Cass. Civ., Sez. I, 07/02/2006, n. 2618, in Mass. Giur. It., 2006).
Consegue che nella determinazione del superamento della ragionevole durata del processo non deve tenersi conto della fase, amministrativa, di preventivo esperimento del procedimento per la composizione delle controversie in materia di previdenza previsto dall’art. 443 c.p.c., perché la preventiva proposizione della domanda amministrativa, nelle controversie in cui è richiesta, costituisce un presupposto dell’azione giudiziaria, e non appartiene al processo né contribuisce alla sua definizione, essendo preordinata a verificare la possibilità di comporre in sede amministrativa la pretesa. A tal fine è, in ogni caso, previsto uno specifico termine, oggetto di una valutazione di adeguatezza del legislatore, spirato il quale la domanda giudiziale segue il suo corso, e se la fase amministrativa che precede il giudizio è a sua volta sottoposta ad uno specifico termine di durata, oggetto esso stesso di una valutazione di adeguatezza da parte del legislatore e comunque ragionevole, la preventiva proposizione della domanda in via amministrativa non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione, onde non rileva ai fini della ragionevole durata del giudizio, dovendosi tener conto, a tal fine, esclusivamente del tempo del processo celebratosi dinanzi al giudice, e non anche di quello che la P.A. abbia in precedenza impegnato per svolgere i propri compiti attraverso gli atti o i comportamenti della cui legittimità si discute in giudizio (così Cass. Civ., Sez. I, 28/04/2006, n. 9853, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7118, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/03/2004, n. 5386, in Mass. Giur. It., 2004).
[95] Così Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2003, n. 16053, in Arch. Civ., 2004, 976. Conforme, Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5265 (in Gius, 2003, 16-17, 1829), per cui nel procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, è computabile il ritardo verificatosi in dipendenza del tardivo rilascio, ad opera della conservatoria dei registri immobiliari, della documentazione prevista dall’art. 567 c.p.c., giacché anche i tempi dovuti alle disfunzioni di tale organo amministrativo sono annoverabili tra quelli chiamati a concorrere o contribuire alla definizione del procedimento.
Contra, Corte di Appello di Milano, 29/06/2001 (in Corriere Giur., 2001, 9, 1190, con nota di ********), secondo la quale la Conservatoria dei Registri immobiliari non può essere considerata un’autorità chiamata a concorrere alla definizione del procedimento: ne deriva che il suo comportamento non è valutabile dal giudice nell’accertamento della violazione del termine ragionevole di durata.
[96] Il richiamo operato dall’articolo 2, comma III, L. 89/2001 (e in forza del quale, in particolare la determinazione del danno viene effettuata a norma dell’articolo 2056 del c.c.), non contempla un limite alla liquidazione del danno, bensì stabilisce i criteri generali per la valutazione dei danni, sicché lungi dal porsi in contrasto con la Convenzione, dà a essa attuazione, parametrando l’equa riparazione ai principi generali dell’ordinamento interno italiano e attribuendo, quindi, semmai un quid pluris rispetto alla normativa convenzionale e all’articolo 41 di questa (così Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al Diritto, 2003, 47, 45).
[97] L’art. 3, comma VII, L. 89/2001 fa infatti riferimento al termine “indennizzo”, istituto questo che, al pari delle indennità, sta ad indicare compensazioni patrimoniali rispondenti a criteri di equità, fuori della disciplina dei fatti illeciti o comunque in considerazione di un sacrificio consentito dalla legge, nella specie consentito dalla legge processuale.
Sulla natura indennitaria dell’equa riparazione, cfr., ex plurimis,Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8712, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1343, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/07/2004, n. 13170, in Guida al Diritto, 2005, ******* 2, 16; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Giur. It., 2004, 2058 nota di **********; Cass. Civ. Sez. I, 14/05/2003, n. 7388, in Arch. Civ., 2004, 689; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6187, in Gius, 2003, 18, 1972; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6178, in Guida al Diritto, 2003, 24, 62; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2003, n. 3973, in Guida al Diritto, 2003, 19, 88; Cass. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2478, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2003, n. 2382, in Guida al Diritto, 2003, 19, 88; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2148, in Arch. Civ., 2004, 137; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1399, in Mass. Giur. It., 2003, 146; Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2003, n. 920, in Guida al Diritto, 2003, 13, 64; Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2002, n. 18139, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15443, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002, n. 15229, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 22/10/2002, n. 14885, in Diritto e Giustizia, 2002, f. 39, 12 nota di ******; Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2002, n. 13422, in Arch. Civ., 2003, 847; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It., 2002, 2039; Cass. Civ., Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Mass. Giur. It., 2002; Corte di Appello di Milano, 29/06/2001, in Danno e Resp., 2001, 10, 963 nota di Ponzanelli; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I, 236.
In dottrina, cfr. *******************, Il danno da ritardata giustizia, in Giust. Civ., suppl. 12/04, pag. 3.
[98] Così Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2004, n. 6775, in Guida al Diritto, 2004, 20, 69; Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al Diritto, 2003, 47, 46.
[99] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Guida al Diritto, 2004, 10, 78; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5131, in Gius, 2003, 16-17, 1828; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129, in CED Cassazione, 2003; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1399, in Mass. Giur. It., 2003, 146; Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2002, n. 13422, in Mass. Giur. It., 2002; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Nuove Leggi Civili, 2001, 927, con nota di *****.
[100] Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata "ordinario" e "ragionevole", valorizzato invece dalla Corte di Strasburgo, non esclude la complessiva attitudine della legge n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27/03/2003, resa sul ricorso n. 36813/97.
Cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 08/11/2005, n. 21597, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 22/06/2005, n. 13441, Guida al Diritto, 2005, 31, 54; Cass. Civ. Sez. I, 26/04/2005, n. 8603, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129, in CED Cassazione, 2003; Cass. Civ. Sez. I, 30/01/2003, n. 1398, in Mass. Giur. It., 2003, 146; Cass. Civ., Sez. I, 29/11/2002, n. 16936, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ. Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It., 2002, 2039; Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito, 2002, 395.
[101] Cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2003, n. 11172, in Guida al Diritto, 2003, 44, 61; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5131, in ****, 2003, 16-17, 1828; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2003, n. 3973, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2130, in Arch. Civ., 2004, 137; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1399, in Mass. Giur. It., 2003, 146; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15449, in Diritto e Giustizia, 2002, f. 41, 22, con nota di ******; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It., 2002, 2039.
[102] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 15/11/2006, n. 24359, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2005, n. 23322, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It., 2005 (in tale caso, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, con riferimento alla ritenuta violazione del termine di durata ragionevole di una controversia di lavoro avente ad oggetto l’impugnativa di un licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, aveva riconosciuto al datore di lavoro, a titolo di danno patrimoniale, l’importo delle indennità corrisposte al lavoratore, ex art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300, per l’accertato periodo di irragionevole durata del processo, attribuendo in tal modo al giudizio di equa riparazione la funzione di un mezzo attraverso il quale replicare il merito della precedente controversia); Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129, in CED Cassazione, 2003; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2003, n. 3973, in Guida al Diritto, 2003, 19, 88; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2003, n. 2382, in Guida al Diritto, 2003, 19, 88.
[103] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Giur. It., 2004, 2058, con nota di **********; Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2003, n. 11172, in Guida al Diritto, 2003, 44, 61; Cass. Civ., Sez. I, 19/06/2003, n. 9812, in Arch. Civ., 2004, 561; Cass. Civ., Sez. I, 14/05/2003, n. 7388, in Arch. Civ., 2004, 689; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6178, in Guida al Diritto, 2003, 24, 62; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2130, in Foro It., 2003, 1, 2398; Cass. Civ., Sez. I, 23/01/2003, n. 994, in Guida al Diritto, 2003, 13, 64; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15449, in Diritto e Giustizia, 2002, f. 41, 22, con nota di ******; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15443, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It., 2003, 579; Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11600, in Mass. Giur. It., 2002.
Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129 (in CED Cassazione, 2003), distinguendolo dai diritti fondamentali, conclude che il diritto alla ragionevole durata del processo trova riconoscimento all’art. 111 Cost. solo in termini di “diritto socialmente condizionato” (all’intervento del legislatore ordinario).
Tale conclusione non contrasta con l’art. 13 della Convenzione, che non stabilisce il principio del ristoro automatico per il solo fatto della durata eccessiva del processo, ma fa anch’essa riferimento (art. 41) alle “conseguenze” (dunque distinte ed ulteriori rispetto al fatto in sé, e ad esso collegate da nesso eziologico) della violazione dei diritti dalla stessa sanciti (e, quindi, anche di quello alla durata ragionevole del processo, previsto dall’art. 6), rimettendo al diritto interno di rimuovere quelle (eventuali) conseguenze e demandando, altrimenti, alla Corte europea di accordare, se del caso, alla parte lesa un’equa soddisfazione (Cass. Civ., Sez. I, 19/06/2003, n. 9812, in Arch. Civ., 2004, 561).
[104] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15584, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 26/04/2005, n. 8603, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2005, n. 4451, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2004, n. 3143, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 119, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6163, in Gius, 2003, 18, 1970; Cass. Civ. Sez. I, 21/03/2003, n. 4138, in Gius, 2003, 14, 1573; Cass. Civ. Sez. I, 29/11/2002, n. 16936, in Gius, 2003, 6, 569; Cons. Stato, Sez. I, 24/04/2003, n. 6519, in Riv. cancellerie, 2004, 75.
[105] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al Diritto, 2003, 47, 46 (nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema corte ha confermato la pronuncia dei giudici del merito, che avevano escluso il diritto all’equa riparazione perché in un giudizio per le prestazioni previdenziali le condizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione erano maturate solo durante la causa e il disposto dell’articolo 149 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. aveva consentito di apprezzarle senza necessità di dare ingresso a un nuovo procedimento).
[106] Cfr. Corte di Appello di Catanzaro, 30/07/2001, in Foro It., 2002, I, 234.
[107] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7143, in Mass. Giur. It., 2006.
[108] Cfr. Corte di Appello di Ancona, 11/07/2001, in Famiglia e Diritto, 2002, 3, 301, con nota di *****.
[109] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/11/2005, n. 24756, in Mass. Giur. It., 2005.
Contra, Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001 (in Foro It., 2002, I, 236), che sostiene la necessità di una specifica richeista da parte del ricorrente.
[110] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12/09/2005, n. 18105, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2004, n. 1730, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2003, n. 2382, in Guida al Diritto, 2003, 19, 88; Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito, 2002, 395; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I, 236.
L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell’equa riparazione non può essere assimilata ai cosiddetti debiti di valuta; pertanto, non incorre in violazione dell’art. 112 c.p.c. la corte territoriale che, sulla somma riconosciuta a titolo di equa riparazione, liquidi gli interessi pur in assenza di domanda della parte interessata, atteso che il principio secondo cui gli interessi possono essere attribuiti solo su domanda della parte interessata vale per le obbligazioni pecuniarie in senso stretto, ossia per quelle aventi ad oggetto fin dall’origine un importo nominale di denaro (i cosiddetti debiti di valuta), ma non anche per quelle (i cosiddetti debiti di valore) in cui l’entità della prestazione è determinata in funzione di un valore diverso (così Cass. Civ., Sez. I, 08/04/2004, n. 6939, in Mass. Giur. It., 2004).
[111] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/11/2005, n. 24756, in Mass. Giur. It., 2005.
[112] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1600, in Arch. Civ., 2003, 1371.
[113] Cfr. Sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 01/12/2006, n. 25630, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15584, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/09/2005, n. 18953, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 26/04/2005, n. 8603, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2005, n. 4451, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 26/03/2004, n. 6071, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2004, n. 3143, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1338, in Foro It., 2004, 1, 693; Corte di Appello di Potenza, 15/10/2001, in Foro It., 2002, I, 232; Corte di Appello di Potenza, 15/10/2001, in Foro It., 2002, I, 232; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Nuove Leggi Civili, 2001, 927, con nota di *****.
Per Cass. Civ., Sez. I, 06/12/2006, n. 26166 (in Mass. Giur. It., 2006), quando il pregiudizio lamentato consiste nella impossibilità di fare valere gli effetti della condanna emessa a seguito di un processo durato troppo a lungo, per essere nel frattempo il debitore divenuto insolvente, è onere del ricorrente dimostrare che tale circostanza ha appunto compromesso la soddisfazione del suo credito, quantunque questo sia stato ammesso a partecipare al concorso con gli altri creditori dell’insolvente.
[114] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 27/10/2006, n. 23263, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15584, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 09/09/2005, n. 17999, in Fallimento, 2006, 8, 919, con nota di *******; Cass. Civ., Sez. I, 26/03/2004, n. 6071, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2003, n. 2382, in Dannoe Resp., 2003, 8-9, 857, con nota di ********.
[115] Non è infatti in radice giuridicamente possibile ricollegare un evento dannoso alla promulgazione di una legge, la quale, espressione della sovranità del Parlamento, è caratterizzata dalla libertà nel fine e può anche incidere negativamente sulle posizioni dei singoli senza per questo essere fonte di un danno indennizzabile.
Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2006, n. 24508, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 27/10/2006, n. 23263, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15584, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19499, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 26/03/2004, n. 6071, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2003, n. 2382, in Danno e Resp., 2003, 8-9, 857, con nota di ********.
[116] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27/09/2006, n. 21020, in Mass. Giur. It., 2006.
Per Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21391 (in Mass. Giur. It., 2005), anche il fallimento del debitore, sopravvenuto nel corso del procedimento rivolto all’accertamento del diritto del creditore, e la conseguente difficoltà di quest’ultimo di ottenere il soddisfacimento interrompe la normale sequenza causale assumendo – quale fattore idoneo a produrre, da solo, l’evento – rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato trattandosi di fatto autonomo, eccezionale ed atipico rispetto alla serie causale già in atto, che comporta la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni.
[117] Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2004, n. 3968, in Guida al Diritto, 2004, 18, 61.
[118] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16/03/2005, n. 5724, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/04/2004, n. 7254, in Mass. Giur. It., 2004.
[119] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12664, in Guida al Diritto, 2004, 39, 65; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11086, in Guida al Diritto, 2004, 29, 66; Cass. Civ., Sez. I, 05/03/2004, n. 4512, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 05/03/2004, n. 4508, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6163, in Mass. Giur. It., 2003.
[120] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7140, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/08/2004, n. 15106, in Mass. Giur. It., 2004.
Costituiscono invero un effetto dannoso indennizzabile le spese legali sostenute dall’imputato (definitivamente assolto) in relazione ad inutili udienze ricadenti in periodi eccedenti il termine di durata ragionevole del giudizio penale presupposto, tenuto anche conto che il relativo esborso, trattandosi di procedimento penale, non può trovare rimedio mediante il recupero a carico della controparte, in base al principio della soccombenza (così Cass. Civ., Sez. I, 13/10/2005, n. 19887, in Mass. Giur. It., 2005).
[121] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6998, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/09/2005, n. 18953, in Impresa, 2005, 1568, con nota di *****.
[122] Cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2005, n. 21857, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/11/2005, n. 21318, in Giur. It., 2007, 3, 617, con nota di **********; Cass. Civ., Sez. I, 04/10/2005, n. 19354, in Fam. Pers. Succ., 2006, 2, 107, con nota di Moncalvo; Cass. Civ., Sez. I, 30/03/2005, n. 6714, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12673, in Guida al Diritto, 2004, 34, 69; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11087, in Guida al Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 09/06/2004, n. 10892, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1338, in Guida al Diritto, 2004, 39, 60; Cass. Civ., Sez. I, 05/09/2003, n. 12935, in Giur. It., 2004, 1853, con nota di *******; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al Diritto, 2003, 44, 61; Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2003, n. 11172, in Gius, 2004, 2, 178; Cass. Civ., Sez. I, 19/06/2003, n. 9812, in Arch. Civ., 2004, 561; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129, in CED Cassazione, 2003; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1399, in Mass. Giur. It., 2003, 146; Cass. Civ., Sez. I, 23/01/2003, n. 994, in Guida al Diritto, 2003, 13, 64; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 4, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15449, in Diritto e Giustizia, 2002, f. 41, 22, con nota di ******; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It., 2002, 2039.
Contra, Corte di Appello de L’Aquila (23/07/2001, in Giur. di Merito, 2001, 974), secondo cui il danno derivante da violazione del principio di ragionevole durata del processo è risarcibile “in sé”, anche nell’ipotesi in cui il ritardo non abbia avuto conseguenze patrimoniali sfavorevoli per i soggetto danneggiato.
[123] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2006, n. 19666, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15588, in Resp. Civ., 2006, 11, 947; Cass. Civ., Sez. I, 02/05/2006, n. 10124, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/04/2006, n. 9411, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8716, in Mass. Giur. It.,, 2006, 6, 564, con nota di *****; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8714, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7145, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6999, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2005, n. 21857, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21094, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21093, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/10/2005, n. 19288, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 29/09/2005, n. 19029, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 28/09/2005, n. 18924, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/08/2005, n. 17500, in Nuova Giur. Civ., 2006, 5, 505, con nota di ******; Cass. Civ., Sez. I, 05/04/2005, n. 7088, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/03/2005, n. 6714, Giur. It., 2005, 1721; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2005, n. 5992, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2005, n. 3396, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 10/01/2005, n. 297, in Giur. It., 2005, 1883, con nota di ******; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2004, n. 24907, in Guida al Diritto, 2005, 8, 65; Cass. Civ., Sez. I, 05/08/2004, n. 15093, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 21/07/2004, n. 13504, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 16/07/2004, n. 13163, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12673, in Guida al Diritto, 2004, 34, 69; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11087, in Guida al Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 11/05/2004, n. 8896, in Guida al Diritto, 2004, 21, 84; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1338, Giur. It., 2004, 944, con nota di ******; Corte di Appello di Bari, 09/07/2004, in Foro It., 2005, 1, 1, 191.
[124] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6999, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 16/03/2006, n. 5820, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 09/02/2006, n. 2876, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12673, in Guida al Diritto, 2004, 34, 69; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al Diritto, 2003, 44, 61; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6168, in Guida al Diritto, 2003, 26, 52.
La dizione adoperata dal legislatore nell’articolo 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 – laddove enuncia il diritto all’equa riparazione di chi abbia subito un danno "per effetto" della violazione di quanto la Convenzione europea dei diritti dell’uomo dispone in tema di ragionevole durata del processo – chiaramente indica che il danno non è automaticamente insito in detta violazione, ma deve appunto costituirne un effetto, ossia una conseguenza (così Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al Diritto, 2003, 44, 619).
Cfr., fra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5133, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 19/12/2002, n. 18130, in Arch. Giur. Circolaz., 2003, 990 (per cui il danno non patrimoniale che il soggetto lamenti per la durata irragionevole del processo penale in cui egli era imputato, se può sostanziarsi nello stato d’ansia e di turbamento, deve nondimeno essere provato nella sua esistenza ed ammontare dal richiedente, posto che l’irragionevole durata del processo, non violando un diritto fondamentale della persona, non costituisce danno evento di per sè risarcibile); Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11600, in Mass. Giur. It., 2002.
Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 04/10/2005, n. 19354, in Giur. It., 2006, 12, 2266, con nota di ***** (secondo cui il nesso causale tra l’eccessiva durata di un procedimento di divorzio ed il venir meno di un nuovo progetto matrimoniale deve essere debitamente provato, non essendo un elemento probatorio sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta da chi decise di troncare la relazione sentimentale); Cass. Civ., Sez. I, 14/05/2003, n. 7388, in Arch. Civ., 2004, 689; Cass. Civ., Sez. I, 19/12/2002, n. 18130, in Arch. Giur. Circolaz., 2003, 990.
[125] Cfr. in tema, Cass. Civ., Sez. I, 11/03/2006, n. 5386, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 03/11/2005, n. 21318, in Giur. It., 2007, 3, 617, con nota di **********; Cass. Civ., Sez. I, 30/03/2005, n. 6714, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 09/06/2004, n. 10892, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 28/11/2003, n. 18203, in Guida al Diritto, 2004, 7, 66; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 05/09/2003, n. 12935, in Giur. It., 2004, 1853, con nota di *******; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6168, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 358, in Foro Amm. CDS, 2003, 1, 52; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 8, in Foro It., 2003, 1, 2400; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 4, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 11/12/2002, n. 17650, in Gius, 2003, 8, 816; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Guida al Diritto, 2004, 10, 78; Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16256, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 12/11/2002, n. 15852, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It., 2002, 2039; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al Diritto, 2003, 44, 61; Corte di Appello di Catanzaro, 30/07/2001, in Foro It., 2002, I, 234; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I, 236.
La prova per presunzioni non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l’unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell’uno in dipendenza del verificarsi dell’altro, secondo criteri di regolarità causale ("id quod plerumque accidit"). A ciò consegue che è legittima la liquidazione del danno non patrimoniale allorché, tenuto conto dell’oggetto della contesa e delle posizioni delle parti, si esprima, quantomeno implicitamente, un convincimento di probabilità del prodursi di quel danno, secondo criteri di normalità causale (così Cass. Civ., Sez. I, 09/06/2004, n. 10892, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 4, in Mass. Giur. It., 2003).
Per Cass. Civ., Sez. I, 21/04/2006, n. 9411 (in Mass. Giur. It., 2006), il danno non patrimoniale va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione.
[126] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 14/10/2005, n. 19999, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11087, in Guida al Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 30/10/2003, n. 16303, in Guida al Diritto, 2003, 50, 45.
[127] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7139, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21088, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 20/07/2004, n. 13418, in Guida al Diritto, 2004, 37, 70.
Le sopra dette semplificazioni probatorie concernono il solo danno morale soggettivo, consistente negli stati d’ansia, nel patimento e nel disagio interiore connessi al protrarsi, dell’attesa di una decisione vertente su un bene della vita, mentre la parte che invochi il risarcimento di qualsiasi danno non patrimoniale ulteriore, come il danno esistenziale (che può ad esempio sussistere qualora lo stato d’ansia e di turbamento ed i fastidi e stress derivati da un eccesso dei tempi processuali si riflettono sulla vita di relazione), deve fornire la prova della sussistenza del danno nel caso concreto (così Cass. Civ., Sez. I, 04/10/2005, n. 19354, in Fam. Pers. Succ., 2006, 2, 107, con nota di Moncalvo).
[128] Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 11/06/2004, n. 11087, in Guida al Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7139, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 18/09/2003, n. 13741, in Gius, 2004, 6, 789.
[129] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8716, in Mass. Giur. It., 2006 (che ha ritenuto non sussistente il danno non patrimoniale poiché controversia oggetto del processo civile presupposto – conclusosi con l’estinzione per inattività delle parti, a seguito di transazione stragiudiziale – era stata completamente gestita fuori dell’ambito processuale, con conseguente carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio in cui era convenuto, essendo il suo interesse quello – opposto – alla stasi del procedimento per coltivare la prospettiva, poi concretizzatasi, della definizione in sede stragiudiziale); Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6999, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ. Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It., 2005.
Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2006, n. 19666 (in Mass. Giur. It., 2006) ha ritenuto idoneo a superare la presunzione di dannosità derivante dall’eccesso di durata del giudizio – e pertanto a determinare il rigetto della domanda di equa riparazione pronunciata dal giudizio di merito – il rilievo, nella sentenza impugnata, che nel decreto di citazione a giudizio per il reato di ricettazione fosse stata fissata per il dibattimento un data così lontana da implicare che necessariamente il reato si sarebbe estinto per prescrizione, di tal che neppure nel periodo di tempo successivo alla notifica del decreto il ricorrente aveva avuto reale incertezza sull’esito per lui favorevole della vicenda giudiziaria, onde nessun patema d’animo o sofferenza psichica egli poteva aver sofferto.
Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/05/2006, n. 10124, in Mass. Giur. It., 2006 (che ha escluso il danno non patrimoniale nell’ipotesi in cui il procedimento penale a carico del ricorrente si sia concluso con una declaratoria di estinzione per prescrizione, la cui impugnazione da parte dello stesso ricorrente non assume rilievo, avendo il giudice del merito correttamente collegato il vantaggio derivante dal ritardo nella trattazione del processo alla mancata rinuncia alla prescrizione); Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11087, in Guida al Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 11/05/2004, n. 8896, in Guida al Diritto, 2004, 21, 84.
[130] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/07/2004, n. 13504, in Mass. Giur. It., 2004.
[131] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7139, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6999, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 03/11/2005, n. 21318, in Giur. It., 2007, 3, 617, con nota di **********; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21088, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ. Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 21/07/2004, n. 13504, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11087, in Guida al Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 11/05/2004, n. 8896, in Guida al Diritto, 2004, 21, 84; Cass. Civ., Sez. I, 18/09/2003, n. 13741, in Gius, 2004, 6, 789; Corte di Appello di Bologna, 08/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 1259, con nota di ******.
Anche il soggetto che agisce infondatamente, pertanto, ha diritto a un processo di durata ragionevole e può essere leso nella propria posizione soggettiva per il ritardo con il quale la sua domanda viene respinta: in detto contesto presuntivo il ministero convenuto può difendersi evidenziando l’uso strumentale dell’azione giudiziaria o la consapevolezza in controparte della infondatezza o inammissibilità della sua domanda, che fa venire meno l’indicata presunzione. Peraltro, poiché la riparazione del danno non patrimoniale si ha in via equitativa e detto evento è escluso dalla coscienza dell’infondatezza delle pretese nel processo di durata irragionevole di colui che chiede la riparazione, detto pregiudizio, quando manca la prova della citata consapevolezza, può liquidarsi in una somma ridotta, proprio a causa del rigetto delle pretese azionate nel processo durato eccessivamente (così Cass. Civ., Sez. I, 20/07/2004, n. 13418, in Guida al Diritto, 2004, 37, 70).
[132] In quanto in questi casi lo strumento processuale viene "abusivamente" utilizzato per uno scopo diverso da quello che la convenzione europea e la legge Pinto intendono garantire (così Corte di Appello di Bologna, 08/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 1259, con nota di ******).
[133] Cfr. Corte di Appello di Bari, 09/07/2004, in Foro It., 2005, 1, 1, 191.
[134] Come avviene nel caso di ricorso collettivo rispetto al quale le chances di successo appaiano ab initio più che esigue (cfr. Corte di Appello di Genova, Sez. II, 14/03/2005, in Guida al Diritto, 2005, 25, 38, con nota di Inadelli).
[135] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8716 (in Resp. Civ., 2006, 6, 564, con nota di *****), che ha definito elementi idonei ad escludere la sussistenza di un pregiudizio connesso all’incertezza sull’esito del giudizio le seguenti circostanze: il comportamento processuale delle parti, che per l’intero arco del giudizio si erano limitate a formulare richieste di rinvio; l’oggetto del giudizio, consistente nella divisione di una parte di un fabbricato, cui il ricorrente, proprietario per un quarto, non si era opposto; la circostanza, infine, che il giudizio si sia concluso con l’estinzione per inattività delle parti, a seguito di una transazione stragiudiziale.
Cass. Civ., Sez. I, 28/11/2003, n. 18203 (in Guida al Diritto, 2004, 7, 66), che ritenuto come dal comportamento dell’istante, documentalmente caratterizzato da inerzia (nella specie il procedimento che si assumeva avesse avuto durata irragionevole era stato definito dal Tar con sentenza di perenzione), derivasse l’insussistenza di quei patemi d’animo o di quelle preoccupazioni o di quelle sofferenze nelle quali si sostanzia il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo.
[136] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2005, n. 5992, in Mass. Giur. It., 2005.
[137] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/01/2006, n. 868, in Mass. Giur. It., 2006.
[138] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2005, n. 20544, in Mass. Giur. It., 2005.
[139] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Gius, 2004, 2, 180.
[140] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8716, in Mass. Giur. It., 2006.
[141] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15588, in Resp. Civ., 2006, 11, 947; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8714, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6999, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2005, n. 23271, in Danno e Resp., 2006, 3, 333; Cass. Civ. Sez. I, 28/10/2005, n. 21088, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/10/2005, n. 19288, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 29/09/2005, n. 19029, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 05/04/2005, n. 7088, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 10/01/2005, n. 297, in Giur. It., 2005, 1721; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1339, in Giur. It., 2004, 944, con nota di ******; Corte di Appello di Salerno, 14/03/2002, in Giur. di Merito, 2002; Corte di Appello di Potenza, 15/10/2001, in Riv. It. ********., 2002, II, 416, con nota di ******; Corte di Appello de L’Aquila, 23/07/2001, in Corriere Giur., 2001, 9, 1188, con nota di ********.
Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2006, n. 14274, in Mass. Giur. It., 2006) ha sottolineato che una rilevante entità del discostamento dai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte europea non possa ritenersi giustificata dalla entità degli interessi economici, tanto più in mancanza di qualsiasi comparazione con le condizioni socio-economiche del ricorrente.
[142] Cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2005, n. 3396, in Mass. Giur. It., 2005 (fattispecie in tema di danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo subito da un condominio).
Il riconoscimento del diritto alla riparazione del danno non patrimoniale nei confronti delle persone giuridiche trova fondamento nell’art. 34 della Convenzione, che riconosce alle Organizzazioni non governative ed ai gruppi di privati il diritto di agire dinanzi alla Corte europea, e nell’art. 53 della legge di ratifica (L. 848 del 04/08/1955) vieta ogni interpretazione delle norme sopranazionali restrittiva, riduttiva o limitativa dei diritti in esse riconosciute.
Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30/08/2005, n. 17500, in Impresa, 2006, 2, 328; Cass. Civ., Sez. I, 02/07/2004, n. 12110, in Danno e Resp., 2005, 10, 977, con nota di **********; Cass. Civ., Sez. I, 10/04/2003, n. 5664, in Foro It., 2005, 1, 1, 191; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2130, in Guida al Diritto, 2003, 19, 88; Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002, n. 15233, in Mass. Giur. It., 2002 (quest’ultima specifica, peraltro, che al fine della sussistenza di un potenziale danno non patrimoniale il tema del dibattito del giudizio presupposto deve coinvolgere, direttamente o indirettamente, gli indicati diritti, pregiudicandoli per effetto del perdurare dello stato di incertezza determinato dalla pendenza della lite); Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11600, in Arch. Civ., 2003, 848; Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11573, in Giur. It., 2003, 1, 26.
Cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7145, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21094, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21093, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/08/2005, n. 17500, in Danno e Resp., 2006, 2, 153, con nota di *********; Cass. Civ., Sez. I, 15/06/2005, n. 12854, in Guida al Diritto, 2005, 34, 60; Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2005, n. 3396, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/07/2004, n. 13163, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16262, in Mass. Giur. It., 2003.
Allorquando nel giudizio durato eccessivamente agisca una persona giuridica, anche in caso di eventuale disagio psichico del socio o dell’amministratore è la sola persona giuridica ad essere legittimata a far valere i disagi e turbamenti psicologici (così Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It., 2005)
Contra, Cass. Civ., Sez. I, 02/07/2004, n. 12110 (in Resp. Civ., 2005, 624, con nota di **********), secondo la quale il danno non patrimoniale indennizzabile alle persone giuridiche – diversamente da quanto accade per le persone fisiche – non va individuato nei patemi d’animo e nelle ansie che derivano dall’incertezza sull’esito della vicenda processuale.
Cass. Civ., Sez. I, 21/07/2004, n. 13504 (in Mass. Giur. It., 2004), esclude il danno non patrimoniale dell’ente i cui soci o amministratori mutano nel corso del processo.
[143] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/07/2004, n. 12110, in Giur. It., 2005, 487, con nota di *********.
[144] Così, sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 21/04/2006, n. 9411, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2006, n. 3560, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 362, in Danno e Resp., 2003, 6, 601, con nota di **********; Corte di Appello de L’Aquila, 28/10/2003, in DeaProfessionale, 2005; Corte di Appello de L’Aquila, 23/07/2001, in Giur. di Merito, 2001, 974; Corte di Appello de L’Aquila, 17/07/2001, in P.Q.M., 2001, f. 3, 43; Corte di Appello di Roma, 10/07/2001, in Danno e Resp., 2001, 957, con nota di Ponzanelli; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001.
[145] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12/11/2002, n. 15852, in Mass. Giur. It., 2002.
[146] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2007, n. 1605, in Mass. Giur. It., 2007; Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2006, n. 27503, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2006, n. 27502, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 15/11/2006, n. 24356, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15750, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2006, n. 14274, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15750, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 27/04/2006, n. 9692, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/04/2006, n. 9411, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8714, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2006, n. 8034, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1742, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1630, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 30/12/2005, n. 29000, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2005, n. 21597, Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 21/10/2005, n. 20467, in Fisco, 2006, 1237; Cass. Civ., Sez. I, 13/10/2005, n. 19881, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/09/2005, n. 19205, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2005, n. 18686, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 21/09/2005, n. 18589, in Guida al Diritto, 2005, 43, 72; Cass. Civ., Sez. I, 23/04/2005, n. 8568, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 13/10/2004, n. 20234, in Guida al Diritto, 2004, 43, 24, con nota di Sacchettini; Cass. Civ., Sez. I, 05/05/2004, n. 8529, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1340, in Foro It., 2004, 1, 693; Corte di Appello de L’Aquila, 23/07/2001, in Corriere Giur., 2001, 9, 1188, con nota di ********.
Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 13/10/2004, n. 20235, in Guida al Diritto, 2004, 43, 26, con nota di Sacchettini.
Nell’accertamento dei casi simili e delle eque soddisfazioni del danno non patrimoniale in essi operate dalla Corte di Strasburgo, il giudice può giovarsi della collaborazione delle parti, ed in particolare dell’attore, che ha interesse a fornire al giudicante ogni elemento utile alla determinazione del quantum del danno nella misura da lui chiesta, anche nelle ipotesi in cui non sia configurabile a suo carico un onere probatorio (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1340, in Danno e Resp., 2004, 5, 507, con nota di **********).
[147] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1630, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1340, in Foro It., 2004, 1, 693.
In tema di liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, qualora il giudice del merito non si sia attenuto ai criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, configura un vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione, la quale, ove accolga la censura, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., se il ricorrente si dolga del mancato riconoscimento per ogni anno di ritardo di un importo che abbia quantificato in misura conforme al limite minimo indicato dalla Corte europea (così Cass. Civ., Sez. I, 22/09/2005, n. 18651, in Mass. Giur. It., 2005).
Colui il quale in sede di giudizio di legittimità si dolga della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha l’onere di allegare al giudice nazionale i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli (così Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15750, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1742, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur. It., 2005).
[148] Cfr. Sentenze della Corte europea del 10/11/2004 nei casi ***** (n. 64897/2001) e ******* (n. 62361/2000) contro Italia.
Riconoscono tale “forbice”, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2007, n. 1605, in Mass. Giur. It., 2007; Cass. Civ. Sez. I, 22/12/2006, n. 27503, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2006, n. 27502, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/12/2006, n. 26200, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8714, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1630, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/10/2005, n. 20467, in Fisco, 2006, 1237; Cass. Civ., Sez. I, 23/04/2005, n. 8568, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1340, in Foro It., 2004, 1, 693.
[149] Cfr. ancora, tra le sentenze della Corte europea, i ***** (n. 64897/2001) e ******* (n. 62361/2000).
Nella giurisprudenza italiana, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/10/2005, n. 20467, in Fisco, 2006, 1237.
[150] Cass. Civ., Sez. I, 07/12/2006, n. 26200, in Mass. Giur. It., 2006
[151] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8714, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 23/04/2005, n. 8568, in Mass. Giur. It., 2005.
[152] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2005, n. 4453, in Mass. Giur. It., 2005.
[153] Così Cass. Civ., Sez. I, 16/03/2006, n. 5820, in Mass. Giur. It., 2006.
[154] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2004, n. 3143, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5131, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129, in DeaProfessionale, 2007; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2130, in Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2003, 480.
[155] Cfr., sul punto Cass. Civ., Sez. I, 20/01/2006, n. 1184, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2, 178; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2, 178.
[156] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2003, n. 920, in Guida al Diritto, 2003, 13, 65; Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2002, n. 18221, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15611, in Mass. Giur. It., 2002.
La domanda per l’equa riparazione è proponibile anche qualora sia stata emessa la sentenza di primo grado e non sia ancora decorso il termine lungo per la proposizione dell’impugnazione (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 18/05/2006, n. 11738, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1338, in Foro It., 2004, 1, 693; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2, 179; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6187, in Gius, 2003, 18, 1972; Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5265, in Gius, 2003, 16-17, 1829; Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2003, n. 920, in Mass. Giur. It., 2003, 100; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 8, in Foro It., 2003, 1, 2399; Corte di Appello de L’Aquila, 17/07/2001, in P.Q.M., 2001, f. 3, 43).
[157] Così Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 362, in Danno e Resp., 2003, 6, 601, con nota di **********; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 4, in Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2003, 479.
[158] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 04/10/2005, n. 19352, in Mass. Giur. It., 2005; Corte di Appello di Salerno, 16/10/2001, in Giur. di Merito, 2001.
[159] Così Cass. Civ., Sez. I, 16/11/2006, n. 24450, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/06/2006, n. 13287, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 30/05/2006, n. 12858, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 26/05/2006, n. 12640, in Foro It., 2007, 1, 1, 172; Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2006, n. 3826, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 09/11/2005, n. 21723, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento, 2003, 10, 1065; Corte di Appello di Perugia, 24/04/2003, in Rass. Giur. Umbra, 2004, 25, con nota di ********; Corte di Appello di Genova, 13/11/2001, in Giur. di Merito, 2002, 342, con nota di Belfiore.
[160] Tale attitudine va riconosciuta alla sentenza di proscioglimento emessa dal G.I. ex art. 378, c.p.p., anche quando si tratti di proscioglimento pronunciato per essere ignoti gli autori del reato, rientrando tale provvedimento nel novero dei possibili epiloghi del processo penale e risultando, altresì, il provvedimento stesso inoppugnabile, salvo in caso di anomalie di forma o di sostanza tali da conferirgli connotati di abnormità (così Cass. Civ., Sez. I, 30/05/2006, n. 12858, in Mass. Giur. It., 2006; Corte di Appello di Perugia, 24/04/2003, in Rass. Giur. Umbra, 2004, 25, con nota di ********).
Nell’ambito delle decisioni suscettibili di divenire definitive va inclusa la sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato, ex art. 378, c.p.p., in quanto per rimuoverla è necessario il tempestivo ricorso al sistema di impugnazioni introdotto contro di essa dall’art. 387, c.p.p.. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/01/2006, n. 1184, in Mass. Giur. It., 2006).
Anche il decreto di archiviazione, pronunciato ai sensi dell’art. 414, c.p.p. – riguardo al quale, pur essendo possibile la riapertura delle indagini senza limiti di tempo, non è prevista una fase successiva collegata alla proposizione di mezzi di impugnazione da esperire entro un determinato termine – deve considerarsi conclusivo del procedimento e, quindi, agli effetti della decorrenza del termine decadenziale per la proposizione della domanda di equa riparazione, definitivo (così Cass. Civ., Sez. I, 18/05/2006, n. 11734, in Mass. Giur. It., 2006).
[161] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/06/2006, n. 13287, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 18/05/2006, n. 11734, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2006, n. 3826, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento, 2003, 10, 1065; Corte di Appello di Genova, 13/11/2001, in Giur. di Merito, 2002, 342, con nota di Belfiore.
[162] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16/11/2006, n. 24450, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/06/2006, n. 13287, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2006, n. 3826, in Mass. Giur. It., 2006.
E’ già stato visto (cfr. supra) come, in tal caso, sia possibile la proposizione della domanda in pendenza del procedimento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2, 179).
[163] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09/11/2005, n. 21723, in Mass. Giur. It., 2005 (la S.C. ha rigettato il ricorso che sosteneva che il termine di decadenza iniziava a decorrere solo dal momento terminale di soddisfazione della pretesa sostanziale); Cass. Civ. Sez. I, 22/10/2002, n. 14885, in Diritto e Giustizia, 2002, 39, 12, con nota di ******; Cass. Civ. Sez. I, 20/09/2002, n. 13768, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ. Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Mass. Giur. It., 2003.
[164] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26/05/2006, n. 12640, in Foro It., 2007, 1, 1, 17; Cass. Civ., Sez. I, 20/01/2006, n. 1184, in Mass. Giur. It., 2006.
[165] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19435, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2003, n. 1069, in Guida al Diritto, 2003, 13, 65.
[166] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11/03/2005, n. 5398, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2003, n. 1069, in Guida al Diritto, 2003, 13, 64; Corte di Appello di Potenza, 06/05/2004, in Arch. Civ., 2004, 1053.
[167] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8716, in Mass. Giur. It., 2006.
[168] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1747, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento, 2003, 10, 1065; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17264, in Guida al Diritto, 2003, 9, 59.
[169] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1747, in Mass. Giur. It., 2006.
[170] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10/11/2006, n. 24040, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2005, n. 23271, in Danno e Resp., 2006, 3, 333; Cass. Civ., Sez. I, 09/09/2005, n. 17998, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 11/05/2005, n. 9922, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2005, n. 7664, in Guida al Diritto, 2005, 24, 74.
[171] Così Cass. Civ., Sez. I, 28/04/2005, n. 8856, in Mass. Giur. It., 2005.
[172] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/06/2006, n. 14987, in Mass. Giur. It., 2006 (conforme: Cass. Civ., Sez. I, 26/05/2006, n. 12640, in Foro It., 2007, 1, 1, 172) ha concluso che in ordine alle decisioni in materia di pensioni pronunciate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, impugnabili con l’appello, ove non siano state notificate, entro il termine di un anno dalla pubblicazione, è dalla maturazione di tale termine che decorre quello di sei mesi previsto per la proposizione della domanda di riparazione. Vedi anche Cass. Civ., Sez. I, 18/04/2005, n. 7978, in Mass. Giur. It., 2005.
[173] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2, 178.
[174] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/06/2006, n. 13287, in Mass. Giur. It., 2006; Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Arch. Giur. Circolaz., 2003, 989.
Per Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11713 (in Arch. Giur. Circolaz., 2004, 804), il mancato rispetto del termine implica l’inammissibilità della relativa domanda.
[175] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19/10/2006, n. 22498, in Mass. Giur. It., 2006 (nella specie, la domanda è stata ritenuta inammissibile, perché il ricorso – tardivo – al giudice competente mancava dei requisiti stabiliti dall’art. 125, disp. att. c.p.c.., ossia del riferimento al precedente atto introduttivo dinanzi al giudice incompetente o alla pregressa fase processuale, e non era dato desumere la volontà di riattivare il procedimento già tempestivamente iniziato attraverso il ricongiungimento delle due fasi in uno stesso ed unico procedimento).
[176] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It., 2005; Corte di Appello di Genova, 13/11/2001, in Giur. di Merito, 2002, 342, con nota di Belfiore.
[177] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It., 2005.
[178] Cass. Civ., Sez. I, 13/05/2004, n. 9170, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2003, n. 13727, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2003, n. 10902, in Gius, 2004, 1, 34; Corte di Appello di Caltanissetta, 23/04/2002, in Giur. di Merito, 2002.
Contra, cfr. Corte di Appello dell’Aquila, 05/02/2002 (in Giur. di Merito, 2002, 1259, con nota di ******), secondo cui l’art. 3, L. 89/2001 deve essere interpretato nel senso di aver esteso la regola contenuta nel predetto art. 11 c.p.p. a qualsiasi giudice, anche diverso da quello ordinario, avente sede nel distretto in cui il procedimento denunciato come irragionevolmente protrattosi nel tempo sia stato concluso o sia ancora pendente.
[179] Cfr. sul punto, Corte Cost., 17/07/2007, n. 287, in Sito uff. Corte Cost., 2007; Cass. Civ., Sez. I, 13/05/2004, n. 9170, in Mass. Giur. It., 2004 (nella fattispecie, riguardando l’obbligazione azionata dalla parte ricorrente un procedimento svoltosi davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sede in Palermo, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza della Corte d’Appello di Palermo, dovendosi ritenere sorta in Palermo l’obbligazione dedotta in giudizio, così come in Palermo dovendosi eseguire, a norma dell’art. 1182, ult. comma, c.c., perché, riguardando una somma di denaro non determinata, è esigibile al domicilio del debitore); Cass. Civ., Sez. I, 07/04/2004, n. 6894, in Mass. Giur. It., 2004 (che ritenuto radicata in Palermo la competenza per territorio del giudice investito della questione della irragionevole durata di un processo contabile celebratosi dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Siciliana avente sede in Palermo); Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2003, n. 13727, in Mass. Giur. It., 2003 (nel caso al suo esame la S.C., riguardando l’obbligazione azionata dalla parte ricorrente un procedimento svoltosi davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, con sede in Palermo, ha dichiarato la competenza della corte d’appello di Palermo, dovendosi ritenere sorta in Palermo l’obbligazione dedotta in giudizio e che, con il “forum commissi delicti”, concorre il forum destinatae solutionis, da individuarsi nel luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello stato, luogo che si identifica con il domicilio del creditore); Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2003, n. 10902, in Gius, 2004, 1, 34 (ha dichiarato la competenza della corte di appello di Roma, osservando che in Roma deve ritenersi sorta l’obbligazione dedotta in giudizio e che con il "forum commissi delicti" concorre il "forum destinatae solutionis", da individuarsi nel luogo della provincia dove è domiciliato il creditore e dove ha sede l’ufficio della tesoreria obbligato al pagamento secondo la legge di contabilità generale dello Stato); Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito, 2002, 395.
La competenza territoriale, che l’art. 3, L. 89/2001 correla al luogo in cui il giudizio presupposto si sia concluso ovvero sia ancora pendente, ha carattere unitario e non è suscettibile di frazionamenti o scissioni con riferimento a vicende o fasi del processo presupposto (così Cass. Civ., Sez. I, 07/10/2005, n. 19628, in Mass. Giur. It., 2005, che ha cassato il decreto con cui i giudici di merito avevano declinato la competenza in ordine alla prima fase, svoltasi dinanzi alla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, del giudizio in tema di pensione d’invalidità per causa di servizio, poi trasmesso alla Sezione regionale della Campania della medesima Corte).
[180] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/09/2005, n. 18635, in Mass. Giur. It., 2005 (la S.C. ha dichiarato competenti a conoscere del ricorso ai sensi degli artt. 20 e 25, c.p.c., quali fori alternativi del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, tanto la Corte d’appello di Roma, essendosi ivi completata, con la pronuncia della Commissione tributaria centrale – del cui segmento processuale l’attore non aveva escluso l’irragionevole durata – la fattispecie legale costitutiva dell’indennizzo "ex lege"; quanto la corte d’appello nel cui distretto ha sede la sezione di tesoreria provinciale tenuta ad effettuare il relativo pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato, sede nella quale va individuato il luogo di adempimento dell’obbligazione ex art. 1182, comma IV, c.c.).
[181] Cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 02/02/2005, n. 2076, in Mass. Giur. It., 2005 (la S.C. ha dichiarato la competenza della Corte d’Appello nel distretto della quale si trovava il T.A.R. in quanto, in alternativa al "forum commissi delicti", il "forum destinatae solutionis" – trattandosi di somma di denaro non determinata, pagabile in base all’art. 1182 c.c., ult. comma, c.c., al domicilio del debitore, e va individuato avendo riguardo al luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato); Cass. Civ., Sez. I, 15/06/2004, n. 11300, in Mass. Giur. It., 2004 (nella fattispecie, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza della Corte d’Appello – che aveva sollevato regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. – nel distretto della quale si trova detto Tribunale, cioè il luogo in cui sarebbe stato commesso l’illecito posto a fondamento della domanda di equa riparazione); Cass. Civ., Sez. I, 16/05/2003, n. 7721, in Gius, 2003, 20, 2238 (la S.C., in un caso nel quale la dedotta durata irragionevole concerneva un procedimento svoltosi dinanzi ad un Tribunale amministrativo regionale, ha dichiarato la competenza della Corte d’Appello nel distretto della quale trovasi detto T.A.R., essendo questo il luogo in cui l’obbligazione è sorta, e, alternativamente, in relazione al "forum destinatae solutionis", la competenza della corte d’appello individuata avendo riguardo al luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato, luogo che si identifica col domicilio del creditore); Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1653, in Nuovo Dir., 2003, 285, con nota di *****; Corte di Appello di Perugia, 04/02/2002, in Giur. It., 2002, 1185, con nota di *****; Corte di Appello di Caltanissetta, 21/12/2001, in Giur. di Merito, 2002, 1080 (è stata ritenuta territorialmente competente la Corte d’appello di Palermo in un giudizio di "equa riparazione" relativo ad un procedimento svolto avanti al Tar di Palermo).
Poiché la domanda di equa riparazione può essere proposta anche nel corso del giudizio di merito, in tal caso la competenza territoriale si radica in relazione alla fase del giudizio che si assume essere durata eccessivamente (cfr. Corte di Appello di Bari, 12/12/2001, in Giur. di Merito, 2002, 1260, con nota di ******, secondo la quale se la domanda si riferisce alla fase del giudizio svoltasi davanti al T.A.R., è irrilevante ai fini della competenza che il giudizio si trovi ancora davanti al Consiglio di Stato per la fase d’appello).
[182] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27/08/2003, n. 12541, in Mass. Giur. It., 2003 (che ha ritenuto competente la corte d’appello di Roma, giacchè in Roma si è realizzata la fattispecie, qui essendo sorta l’obbligazione così come in Roma deve ritenersi eseguibile l’obbligazione medesima ai sensi dell’art. 1182, ult. comma, c.c. atteso che riguardando una somma di denaro non determinata, essa è esigibile al domicilio del debitore); Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1653, in Nuovo Dir., 2003, 285, con nota di ***** (che ha riconosciuto competente la Corte d’Appello di Roma, giacché in Roma si è realizzata la fattispecie considerata dalla citata legge n. 89 del 2001 ai fini della richiesta d’indennizzo, quivi essendo sorta l’obbligazione, così come in Roma deve ritenersi eseguibile l’obbligazione medesima ai sensi dell’art. 1182, ultimo comma, c.c., atteso che, riguardando una somma di denaro non determinata, essa è esigibile al domicilio del debitore); Corte di Appello di Perugia, 04/02/2002, in Giur. It., 2002, 1185, con nota di *****.
[183] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/10/2005, n. 20271 (in Mass. Giur. It., 2005), secondo la quale secondo la quale, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., è competente a giudicare, a discrezione dell’attore, la corte d’appello del luogo in cui è sorta o dev’essere eseguita l’obbligazione, e quindi la Corte d’appello di Roma, nel cui distretto ha sede la Corte di Cassazione, ovvero quella nel cui distretto è posta la residenza dell’attore, ed ha sede la tesoreria provinciale dello Stato, deputata al pagamento di quanto sarà ritenuto dovuto dal giudice competente.
[184] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/10/2005, n. 20271, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12668, in Guida al Diritto, 2004, 39, 65; Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1653, in Guida al Diritto, 2003, 11, 90.
[185] I magistrati della Corte dei Conti non fanno parte di alcun distretto di Corte d’Appello, al di là della coincidenza, di mero fatto, tra ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione, coincidente con il territorio regionale.
[186] Cfr. Corte Cost., 17/07/2007, n. 287, in Sito uff. Corte cost., 2007; Cass. Civ., Sez. I, 22/09/2005, n. 18635, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 02/02/2005, n. 2076, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12668, in Guida al Diritto, 2004, 39, 65; Cass. Civ., Sez. I, 15/06/2004, n. 11300, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 13/05/2004, n. 9170, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 07/04/2004, n. 6894, in Foro It., 2005, 1, 1, 189; Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2003, n. 13727, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 27/08/2003, n. 12541, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2003, n. 10902, in Gius, 2004, 1, 34; Cass. Civ., Sez. I, 16/05/2003, n. 7721, in Gius, 2003, 20, 2238; Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1653, in Nuovo Dir., 2003, 285, con nota di *****; Corte di Appello di Caltanissetta, 23/04/2002, in Giur. di Merito, 2002.
[187] Cfr. Corte Cost., 17/07/2007, n. 287, in Sito uff. Corte cost., 2007.
[188] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11579, in Mass. Giur. It., 2002; Corte di Appello di Potenza, 06/05/2004, in DeaProfessionale, 2005.
[189] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11715, in Mass. Giur. It., 2003.
[190] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11579, in Mass. Giur. It., 2002.
Allorché la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione della procura è idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede (in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico ex art. 159, c.p.c.), a nulla rilevando l’assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere o la formulazione generica del mandato (così Cass. Civ., Sez. I, 31/10/2005, n. 21189, in Mass. Giur. It., 2005).
[191] Così Corte di Appello di Torino, 05/09/2001, in Giur. di Merito, 2002, 396.
[192] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30/10/2003, n. 16303, in Guida al Diritto, 2003, 50, 45; Cass. Civ., Sez. I, 16/10/2003, n. 15475, in Arch. Civ., 2004, 975.
[193] La legittimazione passiva del Ministro della giustizia è stata esplicitamente riconosciuta anche da Cass. Civ., Sez. I, 30/05/2006, n. 12867 (in Mass. Giur. It., 2006), e Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2003, n. 16053 (in Mass. Giur. It., 2003).
[194] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2004, n. 3968, in Guida al Diritto, 2004, 18, 65.
[195] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 01/04/2005, n. 6917, in Mass. Giur. It., 2005.
Non è peraltro affetta da nullità la domanda di condanna al pagamento dell’equo indennizzo rivolta contro lo Stato italiano, anziché nei riguardi del Ministero della giustizia, qualora il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti del Ministero stesso, tenuto conto che l’indicazione contenuta nelle conclusioni del ricorso, anche se erronea, non impedisce di individuare la controparte nei cui confronti il ricorrente ha invocato la pronuncia del giudice, trattandosi pur sempre di una Pubblica Amministrazione ricompresa nella più ampia accezione di Stato (così Cass. Civ., Sez. I, 22/09/2005, n. 18650, in Mass. Giur. It., 2005).
[196] Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15603, in Mass. Giur. It., 2006.
Nel giudizio per l’equa riparazione di un procedimento di esecuzione forzata per il rilascio di un immobile, protrattosi per effetto di leggi e della mancata concessione della forza pubblica in sede di graduazione degli sfratti, legittimato passivo è il Ministro della giustizia, trattandosi di procedimento svoltosi innanzi al giudice ordinario, mentre il preventivo parere della Commissione consultiva sui criteri da adottare nella individuazione della priorità degli sfratti, e il decreto prefettizio di graduazione, costituiscono provvedimenti aventi carattere meramente ausiliario e strumentale rispetto a quelli di natura autenticamente giurisdizionale rientranti nel processo di esecuzione forzata per il rilascio (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 04/05/2005, n. 9245, in Mass. Giur. It., 2005).
[197] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2006, n. 8031, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 31/03/2006, n. 7688, in Mass. Giur. It., 2006.
[198] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1343, in Mass. Giur. It., 2005.
[199] Così Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1343, in Mass. Giur. It., 2005.
[200] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1343, in Mass. Giur. It., 2005.
Ne consegue che il giudice del processo cui è riferito il ritardo non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che accerti la violazione della ragionevole durata e riconosca il diritto della parte all’equa riparazione, senza che ciò dia luogo ad alcuna violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (così Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1343, in Mass. Giur. It., 2005).
[201] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16/04/2004, n. 7258, in Mass. Giur. It., 2004.
Per Cass. Civ., Sez. I, 18/04/2005, n. 7978 (in Mass. Giur. It., 2005), qualora la Corte adita imponga al ricorrente, con il decreto di fissazione dell’udienza camerale, di produrre gli atti necessari per la decisione, la nullità di tale parte (indipendente e scindibile) dell’atto non si comunica all’intero provvedimento né si estende agli atti successivi, ivi compreso il decreto che definisca il giudizio, e rileva soltanto se il giudice, nel caso di mancata ottemperanza da parte del ricorrente, ne abbia tratto conseguenze negative per lo stesso e nei limiti di tali conseguenze.
[202] Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2004, n. 3968, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2003, n. 16911, in Guida al Diritto, 2004, 2, 90; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2, 179.
Per la Corte di Appello di Torino (sentenza del 20/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 1258, con nota di ******), lo strumento per richiederne l’esibizione è quello previsto all’art. 210, c.p.c..
[203] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/09/2005, n. 18603, in Mass. Giur. It., 2005.
Per Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2003, n. 16911 (in Arch. Civ., 2004, 1116), in caso di mancato accoglimento della richiesta eventualmente formulata, si configura un vizio in grado di reagire sulla stessa validità del processo se il ricorrente, all’atto della detta richiesta, espliciti il fondamento concreto della sua istanza (in termini di rilevanza e di mancata, disagevole o troppo onerosa possibilità di conseguire la disponibilità di copia degli atti del processo presupposto).
[204] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 04/10/2005, n. 19354, in Mass. Giur. It., 2005.
[205] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/11/2002, n. 16936, in Gius, 2003, 6, 570.
[206] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2003, n. 16053 in Mass. Giur. It., 2003.
[207] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/05/2006, n. 11737, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2006, n. 8031, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 31/03/2006, n. 7688, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7144, in Mass. Giur. It., 2006.
[208] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7143, in Mass. Giur. It., 2006.
[209] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1600, in Foro It., 2003, 1, 1450; Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16256, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 12/11/2002, n. 15852, in Mass. Giur. It., 2002.
[210] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2003, n. 4138, in Gius, 2003, 14, 1573; Cass. Civ., Sez. I, 07/02/2003, n. 1822, in Arch. Civ., 2003, 1373.
Per Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16256 (in Mass. Giur. It., 2003), affinchè la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una quantificazione arbitraria, è necessario che il giudice di merito, nella motivazione del proprio provvedimento fornisca – almeno sommariamente – indicazioni sul procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento.
[211] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6168, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 8, in Mass. Giur. It., 2003.
[212] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1600, in Gius, 2003, 11, 1175; Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16256, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 12/11/2002, n. 15852, in Mass. Giur. It., 2002.
[213] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/04/2004, n. 6939, in Gius, 2004, 3262.
[214] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur. It., 2005;
[215] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2003, n. 16911, in Guida al Diritto, 2004, 2, 90.
[216] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2003, n. 4142, in Guida al Diritto, 2003, 23, 47.
[217] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2004, n. 23789, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al Diritto, 2003, 47, 45; Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Arch. Civ., 2004, 975; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2140, in Arch. Civ., 2004, 284; Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2003, n. 1078, in ****, 2003, 10, 1053.
Per Cass. Civ., Sez. I, 28/11/2003, n. 18204 (in Guida al Diritto, 2004, 7, 66) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, commi I, II e III, L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevede che il ricorrente, soccombente nei giudizi promossi per ottenere l’equa riparazione, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze e onorari in favore del Governo italiano, a meno che la sua pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.
[218] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 01/07/2004, n. 12021. in Mass. Giur. It., 2004.
[219] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al Diritto, 2003, 47, 45; Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Arch. Civ., 2004, 975; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2140, in Arch. Civ., 2004, 284.
[220] D’altronde, la Corte di Appello è chiamata a pronunciarsi sull’istanza ad essa presentata, non sul precedente ricorso alla Corte europea.
Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8720, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., SS.UU., 23/12/2005, n. 28508, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1334, in Guida al Diritto, 2005, 7, 49; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12664, in Guida al Diritto, 2004, 39, 65; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11086, in Guida al Diritto, 2004, 29, 66; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Guida al Diritto, 2004, 8, 55; Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2002, n. 18139, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 4, in Mass. Giur. It., 2003.
[221] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7140, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/08/2004, n. 15106, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 05/03/2004, n. 4512, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 05/03/2004, n. 4508, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6163, in Mass. Giur. It., 2003.
Per Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2002, n. 18139 (in Mass. Giur. It., 2003), il giudizio intrapreso davanti al giudice italiano comporta soltanto, peraltro, l’effetto della sospensione di quello instaurato davanti alla Corte europea, non la rinuncia agli atti, con la conseguenza che il ricorrente – una volta definita la controversia pendente presso la giurisdizione italiana – potrà riassumerlo ed ottenere, in quella sede, la liquidazione delle spese ivi sostenute.
Secondo Cass. Civ., SS.UU., 23/12/2005, n. 28508 (in Foro It., 2006, 5, 1, 1423), non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute per il ricorso inizialmente presentato alla Corte europea, divenuto in seguito irricevibile per effetto della sopravvenuta introduzione di un mezzo di tutela dinanzi al giudice nazionale per il risarcimento dei danni da irragionevole durata del processo.
[222] Così Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 02/12/2005, n. 26272, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 11/12/2002, n. 17650, in Arch. Civ., 2003, 1078;
Cass. Civ., Sez. I, 29/11/2002, n. 16936, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15607, in Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11573, in Giur. It., 2003, 1, 25.
[223] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/10/2002, n. 14885, in Diritto e Giustizia, 2002, f. 39, 12, con nota di ******.
[224] Così Cass. Civ., Sez. I, 20/02/2004, n. 3388, in Guida al Diritto, 2004, 18, 61; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2003, n. 16615, in Arch. Civ., 2004, 1116.
[225] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 03/02/2004, n. 1921, in Guida al Diritto, 2004, 10, 62, con nota di Sacchettini.
[226] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17183, in Mass. Giur. It., 2003.
[227] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15607, in Mass. Giur. It., 2002.
[228] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 3, in Mass. Giur. It., 2003.
[229] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2006, n. 4864 (in Mass. Giur. It., 2006), dove il ricorso per cassazione era stato notificato al Ministero della Giustizia, quando il giudizio di merito si era svolto in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri.
[230] Così Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11715, in Giur. It., 2004, 23, con nota di ******.

Avv. Walter Giacardi

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