Il Decreto Ristori: che cosa prevede?

Redazione 09/11/20
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Il Consiglio dei Ministri del 27 ottobre ha approvato il cd. “Decreto Ristori” (Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

“È un decreto che vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro che saranno utilizzati per dare risorse immediati a beneficio delle categorie degli operatori economici e dei lavoratori che sono direttamente o indirettamente interessati dalle misure restrittive di questo ultimo Dpcm”, ha detto il Presidente Conte durante la conferenza stampa con i Ministri Gualtieri e Patuanelli. “Parlo quindi di ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, ma anche teatri, cinema, palestre e piscine, solo per citarne alcuni”, ha proseguito il Presidente.

“È un decreto contrassegnato da rapidità semplicità ed efficacia”, ha sottolineato il Ministro Gualtieri. “Siamo consapevoli che le misure restrittive rese necessarie dall’evoluzione della curva epidemiologica hanno anche costretto molti esercenti, molte categorie economiche a cambiare repentinamente i loro piani, le loro prospettive e, quindi, abbiamo scelto le modalità più semplici, più rapide di ristoro e abbiamo anche deciso di rafforzare queste misure rispetto al passato”.

“Con il Decreto Ristori abbiamo stanziato 2,4 miliardi a fondo perduto. In pochissime ore e con un confronto serrato e costante con le associazioni di categoria più coinvolte in questa delicatissima fase, abbiamo ottenuto una misura rapida ed efficace che riguarda 460 mila attività produttive”, ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Il decreto-legge interviene infatti con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, da destinare al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dal Dpcm 24 ottobre 2020, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Di seguito alcune delle misure:

Contributi a fondo perduto

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori.

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Beneficiari 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La platea dei beneficiari include anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato).
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Presentazione delle istanze ed erogazione del contributo 

I beneficiari riceveranno i contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Il contributo è erogato previa presentazione della domanda per quelle attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi (con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze), mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.

L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, e comunque per un importo massimo di 150.000 euro, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Proroga della cassa integrazione

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione previste dal Decreto Agosto e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati nell’ambito del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati alle 6 settimane previste da questo Decreto.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm 24 ottobre 2020.

Presentazione delle domande

Il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto (29 ottobre 2020), se tale ultima data è posteriore.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

Credito d’imposta sugli affitti e cancellazione della seconda rata IMU

Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 del Decreto Ristori, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (introdotto dall’art.28 del Decreto Rilancio), viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente,

Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Cancellazione della seconda rata IMU

È cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui svolgono le loro attività le categorie interessate dalle restrizioni (allegato 1 del Decreto Ristori), a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Indennità per i lavoratori stagionali, sport e spettacolo

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (la cui possibilità di richiesta decade a partire decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Ristori), è nuovamente erogata una tantum la medesima indennità pari a 1000 euro.

Inoltre sono erogate, previa domanda entro il 30 novembre all’INPS, le seguenti indennità (non cumulabili tra loro e con il Reddito di emergenza).

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del Decreto Ristori) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in tale periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore Decreto Ristori di uno o piu’ contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o piu’ contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore Decreto Ristori.

È inoltre riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, 
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile,
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del Decreto Ristori), cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro.
Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, e cassa integrazione.

Le domande, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno delle indennità previste dai decreti “Cura Italia”, “Rilancio” e “Agosto”, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata in automatico dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda.

Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12 del Decreto Agosto, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Reddito di emergenza

Per i mesi di novembre e dicembre vengono erogate due nuove tranche del Reddito di Emergenza, a partire da 400 euro, a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi, nel mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.

In quest’ultimo caso, la domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2020 tramite il modello predisposto dall’INPS.

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