Il DASPO, seppur applicabile ai tesserati di federazioni sportive, deve essere necessariamente preceduto da un giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito dalla misura

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E’ questo l’importante principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in rassegna.
Per il Giudice della nomofilachia, infatti, nella applicazione del provvedimento di DASPO deve essere necessariamente formulato un giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito dalla misura, al pari della valutazione che deve essere espressa in relazione all’applicazione di qualsiasi misura di prevenzione, finalizzata, appunto, a prevenire condotte valutate dal legislatore come pericolose (nel caso dell’ari 6 della legge n. 491/89, condotte idonee a turbare l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive).
Per la Corte regolatrice, nel caso in esame, il giudizio prognostico è stato espresso dal giudice in sede di rinvio il quale, con motivazione immune da censure, in quanto priva di qualsiasi connotazione di illogicità, ha ritenuto di dover formulare una prognosi favorevole. D’altra parte, ha proseguito il Giudicante, se, in via di principio, non fosse necessaria una valutazione prognostica di pericolosità – in relazione alla misura in argomento – questa Corte, in relazione alla concreta fattispecie, decidendo in occasione del primo ricorso del P.M., nell’enunciare il principio dell’applicabilità della misura anche a soggetti tesserarti di federazioni sportive, non avrebbe annullato l’impugnato provvedimento di mancata convalida con rinvio, bensì senza rinvio sul presupposto della legittimità dell’applicazione della misura da parte del Questore.
 
 
 
Avv. ****************
Svolgimento del processo
 
Il P.M. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere proponeva ricorso avverso l’ordinanza 8/9 giugno 2006 del Giudice per le indagini preliminari di tale Tribunale che non aveva convalidato il provvedimento emesso il 6 giugno 2006 dal Questore di Caserta, ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, con il quale era stato fatto divieto a V.A. e B.G. – rispettivamente dirigente e calciatore della ******à Sportiva di Calvi Risorta – di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive, con obbligo di presentarsi per tre volte presso la Stazione dei Carabinieri di Pignataro Maggiore in occasione di ogni gara disputata dall’Ass. Sportiva Rocca d’Evandro (per il V.) e dalla ******à Sportiva ************* (per il B.); il G.I.P. motivava detta statuizione ritenendo che non fosse possibile ricondurre alla "ratio legis" della L. n. 401 del 1989, art. 6 condotte violente poste in essere da tesserati nei campi di gioco o nelle immediate adiacenze, trattandosi di comportamenti adeguatamente sanzionabili dagli organi di giustizia sportiva (al V. ed al B. era stato addebitato di aver preso parte ad una rissa insorta fra i calciatori delle due squadre sul campo di gioco e successivamente proseguita negli spogliatoi).
La Terza Sezione Penale di questa Corte annullava l’impugnato provvedimento, con rinvio per nuova deliberazione, enunciando il principio di diritto secondo cui le misure adottabili ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 si applicano anche nei confronti di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva.
Il G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, decidendo in sede di rinvio, ribadiva la non convalida del provvedimento emesso dal Questore nei confronti del V. e del B., e dava conto del proprio convincimento evidenziando che: a) "secondo il dictum delle Sezioni Unite (Cass. S.U., 12-11-2004 n. 44273) in sede di convalida del provvedimento del Questore adottato ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 ….., il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto dal parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione" (così testualmente a pag.
2 dell’ordinanza del G.I.P.); b) nella concreta fattispecie non appariva sussistere il presupposto della pericolosità del V. e del B., posto che gli stessi erano rimasti coinvolti in una rissa occasionale che era sorta sul campo di gioco e tra soggetti che erano diretti protagonisti dell’evento agonistico; c) dall’informativa della P.G. poteva rilevarsi che i predetti non erano stati nemmeno i diretti responsabili dell’insorgenza della rissa alla quale avevano partecipato solo allorquando la stessa si stava allargando a quasi tutti i componenti delle due squadre; d) la manifesta episodicità della condotta, non consentiva una valutazione prognostica, nei confronti del V. e del B., di pericolo di turbamento del regolare svolgimento di altre gare sportive.
Ha nuovamente proposto ricorso per cassazione il P.M. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con censure che possono così sintetizzarsi: a) dagli atti si rileverebbe un coinvolgimento attivo del V. e del B. nella rissa, peraltro insorta per ragioni non connesse all’attività agonistica; b) inoltre, alla rissa aveva partecipato un soggetto estraneo all’evento agonistico il quale aveva invaso il terreno di gioco ed era stato sostenuto nella sua azione violenta proprio dal V. e dal B.: la colluttazione fra i corrissanti era ripresa poi anche dopo la fine della partita; c) il provvedimento emesso dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 non richiederebbe alcuna valutazione circa la pericolosità intrinseca del soggetto, dovendo ritenersi sufficiente che risulti accertato che il soggetto denunciato abbia partecipato a manifestazioni violente, in occasione o a causa di attività sportive, o abbia incitato o indotto alla violenza.
Ha depositato memoria il difensore del V. e del B. con argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso.
Motivi della decisione
 
Il ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza delle censure dedotte. Ed invero è erroneo il presupposto, da cui muove il P.M. ricorrente, secondo cui non sarebbe richiesto un giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito dal provvedimento "de quo" emesso dal Questore, ma sarebbe sufficiente la sola partecipazione ad un episodio di violenza. Per quel che riguarda la natura della misura prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 (obbligo di presentazione all’autorità di polizia) – applicata nella concreta fattispecie al V. ed al B. in quanto obbligati a presentarsi presso il comando stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore per tre volte in concomitanza di ogni gara disputata dall’A.S. Rocca d’******* (per il V.) e dalla S.S. Calvi Risorta (per il B.) – non vi è dubbio che si tratta di una misura di restrittiva: detta misura, infatti, incide direttamente sulla libertà personale perchè impone alla persona sottoposta alla misura un comportamento positivo che riguarda la sua persona e che ne limita inevitabilmente, sia pure in modo meno invasivo delle misure detentive, la libertà personale. Lo scopo cui mira la disposizione in esame conferma ulteriormente la natura di misura restrittiva, posto che la norma è chiaramente finalizzata ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi. Certamente si tratta di una "pericolosità sociale del tutto particolare perchè riguarda persone che, spesso, hanno una normale vita di relazione estranea ai circuiti criminali; ma ciò non esclude le finalità di prevenzione anche se dirette a contrastare un limitato settore delle attività criminali o comunque pericolose per l’ordine pubblico" (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Cc. – dep. 12/11/2004 – imp. Labbia).
Da quanto fin qui detto deriva quindi che, ai fini della convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, deve essere necessariamente formulato un giudizio prognostico circa la pericolosità (intesa nel senso sopra precisato) del soggetto colpito dalla misura "de qua", al pari della valutazione che deve essere espressa in relazione all’applicazione di qualsiasi misura di prevenzione, finalizzata, appunto, a prevenire condotte valutate dal legislatore come pericolose (nel caso dell’ari 6 della legge n. 491/89, condotte idonee a turbare l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). Orbene, nel caso in esame, il giudizio prognostico è stato espresso dal giudice in sede di rinvio il quale, con motivazione (quale sopra sinteticamente ricordata) immune da censure, in quanto priva di qualsiasi connotazione di illogicità, ha ritenuto di dover formulare una prognosi favorevole. D’altra parte, se, in via di principio, non fosse necessaria una valutazione prognostica di pericolosità – in relazione alla misura in argomento – questa Corte, in relazione alla concreta fattispecie, decidendo in occasione del primo ricorso del P.M., nell’enunciare il principio dell’applicabilità della misura anche a soggetti tesserarti di federazioni sportive (e quindi anche al V. ed al B.), non avrebbe annullato l’impugnato provvedimento di mancata convalida con rinvio, bensì senza rinvio sul presupposto della legittimità dell’applicazione della misura da parte del Questore nei confronti del V. e del B..
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009

Matranga Alfredo

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