Legittimata passiva davanti alla Corte dei Conti compare anche societ? a responsabilit? limitata, condannata in solido, con il proprio legale rappresentante, al danno erariale imputato: a collaborazione funzionale instauratasi con
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Circa l?imputabilit? dei convenuti, leggiamo nell?emarginata sentenza che:
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< il Collegio ritiene che, nel caso di specie, siano configurabili condotte esorbitanti sia dai poteri di amministrazione e/o di rappresentanza, conferiti alla Sig.ra, sia dalle clausole del disciplinare di servizio stipulato il 22 maggio 2003 con l?A.C.I., in forza della constatazione che il mancato versamento degli introiti, posto in essere in pregiudizio della Pubblica Amministrazione, viola chiaramente gli obblighi propri del rapporto institorio nonch? di quelli insiti nel rapporto di servizio.
L?operato travalicamento dei poteri institori e la conseguente instaurazione di rapporti di fatto – con modalit? di gestione del tutto difforme dal disciplinare di servizio – configurano, pertanto, la responsabilit? dell?ente privato titolare del maneggio degli introiti cui si connette e concorre quella della persona fisica che ha agito in nome e per conto dell?ente gestore con esorbitanza dai poteri conferiti.? In entrambi i casi con? evidente colpa grave? (a non voler ipotizzare il dolo), come lucidamente individuata dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di un modus procedendi improntato a spregio del pubblico interesse, a superficialit? e leggerezza, ad incuranza dei? prevedibili e gravosi riflessi finanziari per l?Ente nonch? avulso dal doveroso rispetto delle fondamentali norme di buon andamento, correttezza, imparzialit? e trasparenza che – anche in base al canone di cui all?art. 97 Cost. –? devono ispirare il ?servizio? sia pure di un organo indiretto dell?Amministrazione? pubblica..>
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Importanti sono alcune riflessioni sul cd danno da disservizio:
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< Secondo gli orientamenti della giurisprudenza contabile (si citano, in proposito, fra le tante, le sentenze della S. G. Umbria, n. 424 del 31 luglio 2000 e n. 511 del 23 ottobre 2001 e la sentenza? della S.G. Veneto, n. 238 del 29 novembre 2000), i connotati propri del danno all?Erario possono essere rinvenuti anche nei casi di ?disservizio? – derivante da ?illecito esercizio di pubbliche funzioni?, oppure da ?mancata resa del servizio? o da ?mancata resa della prestazione dovuta? – causato dall?amministratore o dipendente pubblico ovvero da soggetto a quest?ultimo equiparabile con una condotta commissiva od omissiva gravemente colposa che ha prodotto effetti negativi nella gestione di un pubblico servizio, consistendo? il ?disservizio? nel mancato raggiungimento delle utilit? previste nella misura e qualit? ordinariamente traibili dalla quantit? delle risorse investite e, perci?, in maggiori costi dovuti a spreco di risorse economiche o connessi alla mancata utilit? traibile dalle somme spese, in ragione della disorganizzazione del servizio.
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In sostanza, il tratto comune delle varie situazioni di ?danno patrimoniale da disservizio? consiste nell?effetto dannoso causato all?organizzazione ed allo svolgimento dell?attivit? amministrativa con una minore produttivit? dei fattori economici e produttivi profusi dal bilancio della stessa amministrazione pubblica; minore produttivit? ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalit? dell?azione ed attivit? pubblica sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attivit? pubblica.
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A cura di Sonia LAZZINI
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allegata sentenza
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