Il danno non patrimoniale, definizione e caratteri

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Nel codice civile è previsto il risarcimento sia nel caso di responsabilità contrattuale, sia nel caso di responsabilità extra contrattuale.

In particolare le ipotesi di risarcimento che derivano da responsabilità extra contrattuale sono previste dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile, che prevedono, in particolare, all’articolo 2043 il risarcimento del danno patrimoniale scaturente da fatto illecito, e all’articolo 2059 il risarcimento del danno non patrimoniale sempre scaturente da fatto illecito relativo a responsabilità extra contrattuale.

Spesso accade che uno stesso fatto può fare scaturire sia danni patrimoniali sia danni non patrimoniali.
Ne costituiscono esempi i sinistri stradali che hanno provocato lesioni a persone.
Qui saranno dovuti i danni patrimoniali subiti dal danneggiato, magari relativi alla sua autovettura, e i danni non patrimoniali che ha subito alla sua persona come danno biologico.

I danni patrimoniali

I danni patrimoniali saranno però dovuti perché si è violata la proprietà altrui (l’autovettura), mentre i danni non patrimoniali saranno dovuti perché si è violato un diritto della persona costituzionalmente garantito (quello alla salute), ma anche perché il comportamento del danneggiante dà luogo al reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.).

Se il danno si fosse limitato esclusivamente alla autovettura, al proprietario saranno dovuti i danni patrimoniali, perché, a prescindere dall’esistenza di un interesse della persona costituzionalmente garantito, non c’è reato, visto che non esiste il danneggiamento colposo.

Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’articolo 2059 del codice civile secondo il quale:

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

È evidente la differenza con l’articolo 2043 che, sempre in relazione alla responsabilità extra contrattuale, si riferisce al risarcimento di natura patrimoniale, perché il risarcimento patrimoniale è dovuto per “qualunque fatto” abbia cagionato un danno ingiusto.

Per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sarà anche necessario che la legge preveda, per la lesione di un determinato interesse, anche la risarcibilità di tali danni, e questo ad esempio accade espressamente nell’ipotesi prevista dall‘articolo 185 del codice penale, secondo il quale ogni reato obbliga non solo alle restituzioni a norma delle leggi civili, ma anche al risarcimento del danno, sia esso di natura patrimoniale sia esso di natura non patrimoniale.

Se per avventura, l’articolo 185 del codice penale non avesse fatto riferimento ai danni di natura non patrimoniale, questi non sarebbero stati risarcibili in seguito alla commissione di un reato, mentre i danni patrimoniali sarebbero sempre risarcibili anche se l’articolo 185 non ne avesse fatto alcuna menzione, poiché si avrebbe quel “danno ingiusto” previsto dall’articolo 2043 che in questo caso consiste nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale.

Il danno non patrimoniale

Sulla definizione di danno patrimoniale ci sono diverse opinioni, basate su una classificazione di singole ipotesi di danno non patrimoniale, e si sono individuate le categorie del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale.
Partendo dal danno biologico si può essere sicuri della sua definizione, perché il legislatore l’ha espressa nel cosiddetto codice delle assicurazioni, secondo il quale, all’articolo 138, il danno biologico è:

la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Nel danno biologico ci sono due componenti, una di natura strettamente psico-fisica, l’altra che influisce sulle attività relazionali del soggetto, di conseguenza nel calcolare il danno biologico dovranno essere tenute presenti entrambe queste componenti.

Il danno biologico sarà personalizzato, perché se un determinato tipo di danno può avere influito sugli aspetti relazionali di un soggetto in una certa misura, su di un altro soggetto l’incidenza sarà sicuramente diversa.

Il danno biologico deve essere valutato caso per caso, mentre le tabelle preparate dai tribunali possono essere solo un punto di riferimento per tale personalizzazione.

Nelle ipotesi previste dal codice delle assicurazioni,bisognerà di regola rivolgersi alle tabelle li indicate, anche se è sempre previsto che se la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (exs art. 138 comma 3 codice delle assicurazioni)

Il danno morale è la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito e in sé considerato, di solito un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria, sia di natura permanente.

Il danno esistenziale, è qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, come ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.

Il danno esistenziale si avrebbe al di fuori delle altre due ipotesi, e nel caso nel quale un soggetto pur non soffrendo dal lato fisico, e dal lato psicologico, si troverebbe in una sorta di disagio o di difficoltà in seguito all’attività del danneggiante.

Sulla suddivisione così come riportata ha detto la sua  la Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto che il danno non patrimoniale non è suscettibile di divisione in categorie, ma consiste in nelle compromissioni di natura non patrimoniale che un soggetto può aver ricevuto in seguito a un fatto illecito.

La Corte di Cassazione contesta la divisione in categorie del danno non patrimoniale, ma non esclude che le stesse possano essere utilizzate per descrivere il tipo di danno non patrimoniale che un soggetto ha ricevuto, e di conseguenza si potranno chiedere i danni non patrimoniali che si sono avuti secondo la combinazione delle regole degli articoli 2043 e 2059, e magari distinguerli anche in categorie per meglio evidenziarli, ma questo non vuol dire che il danno non patrimoniale è suscettibile di essere diviso in categorie, perché è unico e più intenso, più saranno i pregiudizi astrattamente riportabili a quelle categorie.

Potrebbe capitare che una persona in seguito al reato abbia avuto delle lesioni, delle sofferenze,  e svolgerà una vita diversa rispetto a quella che conduceva prima.

Questi danni si potranno chiamare biologici, morali, esistenziali, ma sarà un modo di individuare la gravità del danno non patrimoniale, e non un’indicazione specifica di diversi pregiudizi di natura non patrimoniale che ha subito il danneggiato.

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Ma in quali casi il danno non patrimoniale deve essere risarcito?

Risponde lo stesso articolo 2059, e cioè deve essere risarcito nei casi previsti dalla legge.

Si potrebbero distinguere due ipotesi nelle quali è dovuto risarcimento del danno non patrimoniale.

I casi nei quali la stessa legge prevede il risarcimento del danno non patrimoniale come conseguenza di un fatto illecito, e questo accadrà di sicuro nel caso dell’articolo 185 del codice penale, nell’ipotesi dell’articolo 2 legge 117, danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie.

Nell’ipotesi dell’articolo 29 comma 9 della legge 675, relativo alle modalità illecite per la raccolta de3lle informazioni personali, l’articolo 44 del decreto legislativo relativo agli atti discriminatori dovuti a motivi razziali e tecnici o religiosi, oppure il caso relativo al mancato rispetto del termine della ragionevole durata del processo.

Il caso nel quale siano stati violati diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto inviolabile della famiglia (ex artt. 2 29 e 30 della Costituzione) oppure il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona relativamente alla sua dignità, tutelata dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Mentre nel primo caso saranno dovuti i danni non patrimoniali dovuti a un soggetto, e per farlo basterà invocare la specifica norma di legge che preveda tale risarcimento, nel secondo caso saranno dovuti i danni non patrimoniali se si riesce a individuare la norma costituzionale violata dal comportamento del danneggiante.

E’ possibile chiedere i danni non patrimoniali in merito alla responsabilità contrattuale?

La risposta deve essere positiva, sia perché nell’ipotesi di un contratto possono avere rilevanza anche interessi di natura non patrimoniale (ex art. 1174 c.c.), sia perché le stesse norme che regolano i rapporti natura contrattuale possono prevedere in maniera espressa la tutela di interessi non patrimoniali (ad esempio l’obbligazione del vettore che deve trasportare senza arrecare danni il passeggero da luogo ad un altro, articolo 1681 c.c.), sia perché un comportamento del debitore che di solito può provocare dei danni di natura contrattuale, potrebbe anche ledere interessi costituzionalmente garantiti del creditore, pensiamo al caso in cui il debitore si ostini a non pagare il creditore, che, non avendo altre fonti di reddito, doveva usare quella somma di danaro per ripianare alcuni suoi urgenti debiti.

In questo caso il danno subito dal creditore potrebbe essere non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura non patrimoniale, per il generale discredito che si troverebbe a subire dovuto al fatto che egli non adempie le sue obbligazioni.

Sul punto:”Risarcimento del danno morale, del danno biologico e del danno esistenziale”

I danni non patrimoniali in ambito contrattuale

Riconoscendo la risarcibilità anche dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale, non si sarà più costretti, per ottenerli, ad ipotizzare entrambi i tipi di responsabilità (contrattuale e extra contrattuale), a carico dell’autore del fatto.

Anche il danno di natura non patrimoniale deve sottostare regole dell’articolo 2043 del codice civile, perché è sempre espressione della situazione prevista dallo stesso.

Se si vorranno ottenere i danni non patrimoniali bisognerà provare ex articolo 2043, collegato con l’art. 2059:

Che si è verificato un fatto (o meglio un atto), quindi un’azione o omissione, quest’ultima rilevante solo quando esiste un obbligo giuridico ad agire.

Che questo fatto ha provocato un danno secondo le regole del rapporto di causalità

Che il soggetto era capace di intendere o di volere nel momento in cui il fatto è stato commesso

Che il danno è stato provocato con dolo o con colpa ( ma non nel caso di responsabilità contrattuale dove la colpa è presunta)

Che questo danno è  ingiusto, indicando le specifiche norme di legge violate che prevedono un risarcimento del danno non patrimoniale, oppure  l’interesse costituzionalmente garantito violato.

Se si riusciranno a provare queste condizioni (e sempre che non ci siano ipotesi di esclusione dell’antigiuridicità come la legittima difesa), si potrà ottenere non esclusivamente il risarcimento del danno patrimoniale, se presente, ma anche di quello non patrimoniale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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