Il contratto reale, definizione e disciplina giuridica

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Il contratto reale è quel contratto che si perfeziona con la consegna materiale della cosa, vale a dire il bene oggetto del contratto.

Si parla di traditio (che tradotto dal latino significa consegna) della res, e si dice re perficitur obligatio (l’obbligazione si perfeziona con la cosa).

Se non avviene la consegna, il contratto non si può dire che sia concluso.

I contratti di questo tipo costituiscono una deroga al principio secondo il quale il contratto si perfeziona con l’esclusivo consenso, a norma degli articoli che vanno dal 1321 al 1326 del codice civile, laddove il successivo articolo1376 è relativo, in modo specifico, alla produzione dell’effetto reale, e non al perfezionamento del fenomeno che genera il contratto.

Le origini dei contratti reali

I contratti reali costituiscono una categoria eterogenea e residuale, quasi di eccezione nella classificazione dei contratti basati sull’articolo 1322 comma 2 (autonomia contrattuale).

A questo proposito non possono essere costituiti altri contratti reali diversi da quelli direttamente disciplinati dal codice civile.

In realtà non è facile esporre le ragioni che inducono il legislatore moderno a configurare alcuni contratti come fondati sulla consegna della cosa in qualità di elemento di perfezionamento.

Secondo alcuni questa scelta ha un significato esclusivamente di ordine storico e non sistematico. Per darne conto è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sugli elementi che consentono di considerare un “accordo” rilevante anche per l’ordinamento giuridico.

Quando le persone pongono in essere una dichiarazione, non sempre lo fanno perché vogliono dare vita a vicende giuridiche.

Nonostante si vogliano conseguire beni della vita, non sempre si vuole invocare la protezione dell’ordinamento giuridico per proteggere e garantire il conseguimento e il trattenimento dei beni stessi.

A conferma di questo si potrebbe pensare che oltre all’ordinamento giuridico esistono altri gruppi di regole, che non sono giuridiche.

Stiamo parlando delle regole etiche e morali, oppure di quelle sociali, come il galateo, che sono di sicuro regole, ma non di carattere giuridico.

Questa comprensibile distinzione non è però di facile applicazione nella pratica.

Ad esempio, se Tizio promette a un suo amico che l’indomani gli presterà gratuitamente l’auto, sta assumendo un vincolo di valore giuridico, e l’inadempimento comporterebbe le tipiche conseguenze previste dal codice civile,  oppure di valore esclusivamente etico-sociale, in modo che la sanzione per il tradimento della promessa si esprima in modo esclusivo sul lato sociale, attraverso riprovazione di scorrettezza, scarsa affidabilità e cattiva educazione.

La questione si manifesta in particolare modo per i contratti gratuiti, quelli diversi dalla donazione, e questo per il fatto che le prestazioni gratuite possono, per loro natura, anche essere erogate in adempimento di rapporti di cortesia o doveri sociali.

La realità come indice della giuridicità del rapporto

Al momento della dichiarazione sussistono entrambe le possibilità, sia che il costituendo rapporto sia giuridicamente vincolante, sia che rappresenti un rapporto di cortesia.

Si può essere sicuri sul fatto che laddove l’auto venga consegnata, la giuridicità del rapporto non possa essere negato e questo per evidenti ragioni di protezione del patrimonio.

Ne consegue che nonostante si sia in presenza di dichiarazioni di dubbio valore giuridico, l’esecuzione della prestazione promessa consente anche di superare ogni insicurezza così da considerare concluso un contratto nel senso reale del termine.

L’ordinamento romano, fondato su un forte pragmatismo, elevò questo indice probatorio della giuridicità del rapporto ad elemento costitutivo del fenomeno contrattuale.

I contratti gratuiti, le quali prestazioni lambiscono le prestazioni di cortesia, sono così arrivatii sino a noi in qualità di contratti reali.

I contratti reali nello specifico

Se queste considerazioni sono esatte, le norme che impongono la consegna della cosa al fine del perfezionamento di alcuni contratti sono derogabili.

Si possono configurare comodati, mutui, depositi e altri a carattere consensuale, come è implicitamente ammesso dallo stesso legislatore all’articolo 1822 codice civile, che prevede la cosiddetta promessa di mutuo.

Non si può però non dire che, seguendo questa via, l’interprete sia un’altra volta chiamato a distinguere le dichiarazioni di valore giuridico da quelle emesse a titolo di cortesia.

A questo fine potrà considerare una pluralità di indici, come, ad esempio, la qualifica professionale delle parti, gli altri scopi della prestazione gratuita, la presenza di più ampie azioni negoziali delle quali la prestazione gratuita sarebbe un frammento.

Nell’ordinamento giuridico vige il principio consensualistico in forza del quale il consenso delle parti è necessario e sufficiente per la perfezione del contratto.

A volte il consenso delle parti è necessario ma non sufficiente.

In simili casi, espressamente individuati dal legislatore, per il perfezionamento del contratto si richiede anche la consegna della cosa che è oggetto del contratto.

A questo proposito si può affermare che i contratti consensuali sono quei contratti che si perfezionano con il consenso delle parti (tizio vende una bicicletta a Caio).

Il contratto di compravendita si perfeziona nel momento nel quale Tizio e Caio si accordano in relazione al prezzo e all’oggetto del contratto, ad esempio il  tipo di bicicletta.

La consegna della bicicletta e il pagamento del prezzo sono obbligazioni sorte nel momento nel quale il contratto si è perfezionato, vale a dire nel momento nel quale le parti hanno raggiunto l’accordo.

I  contratti reali (da “res“ che in latino significa cosa, consegna della cosa) sono quelli che si perfezionano con la consegna del bene oggetto del contratto.

E’ contratto reale il mutuo, che si perfeziona in modo esclusivo nel momento nel quale la parte mutuante consegna alla parte mutuataria il  bene  fungibile.

L’obbligo di restituire la cosa sorge in capo al mutuatario da quel momento.

E’ contratto reale il contratto di deposito che si perfeziona quando il depositante consegna il bene al depositario.

E’ da quel momento che per il depositario sorge l’obbligo di custodirla con la diligenza del buon padre di famiglia.

E’ contratto reale il pegno che si perfeziona nel momento nel quale il debitore  o un terzo per il debitore consegnano il bene al creditore cd pignoratizio.

Esempi di contratti reali

I contratti reali sono:

comodato, mutuo, deposito, pegno, donazione di modico valore, contratto estimatorio, contratto di trasporto per ferrovia di cose, contratto di riporto.

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