Il contratto di riporto: definizione e caratteri

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Nell’ordinamento giuridico la nozione di questo contratto è contenuta all’art. 1548 del codice civile,, rubricato “Nozione”, che recita:

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Si tratta di un contratto reale, che si perfeziona con la consegna dei titoli (art. 1549 c.c.).

Il riporto è un contratto unitario e inscindibile sul piano giuridico e operativo, anche se tecnicamente risulta dalla combinazione di due azioni di senso opposto in periodi successivi.

I proventi dei titoli per cedole e dividendi e gli altri diritti accessori spettano al riportato, che deve però informare il riportatore sulle sue intenzioni in relazione all’esercizio degli eventuali diritti di opzione.

In caso di assenza di informazioni il riportatore, in genere una banca, provvede alla vendita dei diritti.

Se i titoli sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri dell’estrazione spettano al riportato.

Il diritto di voto spetta al riportatore, salvo patto contrario.

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Le specie di riporto

Di solito il prezzo corrisposto a termine è superiore a quello a pronti, perché il riportato, avendo bisogno di mezzi liquidi, si trova a dovere pagare un compenso al riportatore.

Si parla, in proposito, di riporto con riporto (o riporto ordinario o con interessi).

La valutazione dei titoli è, di solito, soggetta all’applicazione di una riduzione prudenziale, che prende il nome di scarto.

In determinati casi può essere il riportatore colui che ha bisogno di una temporanea disponibilità dei titoli e dovrà pagare un determinato prezzo per procurarseli.

In questo caso il prezzo a pronti è superiore a quello a termine e il contratto assume la configurazione tecnica di riporto con deporto.

Può anche succedere che il prezzo a pronti sia uguale a quello a termine.

In simili casi si ha il riporto alla pari.

Il riporto di banca

Si chiama riporto di banca, o finanziario.

Il contratto di riporto viene utilizzato sia nella pratica bancaria sia nella pratica di borsa.

Nel primo caso, si parla di riporto di banca, o finanziario.

Il contratto ha funzioni prevalentemente creditizie, nel senso che la banca lo stipula per concedere un finanziamento alla sua clientela.

L’operazione prende il nome di riporto attivo e vede la banca in veste di riportatrice, oppure per crearsi una forma supplementare di provvista, riporto passivo, con la banca in veste di riportata.

Il riporto di borsa

Il riporto di borsa è stipulato da coloro che vogliono prorogare la liquidazione della loro posizione in titoli.

Lo speculatore che abbia effettuato un’operazione di acquisto o vendita di titoli allo scoperto può, se non si verificano le condizioni ritenute necessarie per stipulare un’operazione di copertura, ricorrere alla conclusione di un contratto di riporto.

In questo modo, oltre a chiudere l’operazione originaria egli ottiene di prorogare la sua posizione speculativa.

L’introduzione della liquidazione in contanti, per la quale, come per la liquidazione a termine, il contratto di riporto è necessario per prorogare le posizioni e agevolare la speculazione, ha comportato notevoli modifiche a questa forma di contratto per i titoli trattati in contanti.

Si registra la creazione del riporto di borsa a contante, di durata pari a dieci giorni, che costituisce l’esclusivo contratto di riporto valido sulle azioni liquidate per contanti e può essere stipulato, con trattativa diretta e modalità libere di contrattazione, esclusivamente tra agenti di cambio, banche e SIM autorizzate al finanziamento dei contratti di borsa.

È anche prevista l’introduzione di pagine telematiche per l’immissione di proposte di contratti di riporto da parte degli intermediari, che si devono ritenere impegnati alla successiva eventuale conclusione del contratto sino alla cancellazione.

L’accensione e l’estinzione del riporto a contanti avvengono, rispettivamente, il quinto ed il quindicesimo giorno di borsa aperta successivo a quello di stipulazione.

È stato stabilito che non ci sia più il rinnovo tacito contemplato per il riporto del regime a termine, mentre è prevista l’estinzione anticipata del contratto nel corso della sua breve durata.

Questa facoltà è offerta esclusivamente al riportatore per quei dieci giorni di borsa aperta che vanno dalla conclusione della liquidazione iniziale a quella della scadenza del contratto, precisamente tra il primo e il nono giorno di borsa aperta successivo a quello di dichiarazione del relativo contratto al sistema RRG, cioè il Servizio di riscontro e rettifica giornalieri.

Il contratto, indipendentemente dalla scadenza naturale o anticipata, richiede sempre cinque giorni di tempo per la sua liquidazione.

È precisato, anche, che i contratti devono essere conclusi “alla pari” a nessuna delle parti è consentito richiedere scarti all’altra.

Non c’è innovazione rispetto ai contratti di riporto negoziati alle grida il giorno dei riporti, perché anche in questa circostanza non c’era la pratica dello scarto tra i contraenti alle grida.

C’era un mercato dei riporti più vasto, che agiva al di fuori delle grida, che rientrava nelle normali prassi del credito e a cui le banche partecipavano attivamente.

La CONSOB, ammettendo le banche tra i contraenti, ha voluto portare in borsa il mercato dei riporti. Per quanto concerne gli aspetti fiscali del contratto di riporto è sufficiente notare come i dividendi, stante il combinato disposto degli articoli 1550 e 1531 del codice civile, sono diritti accessori che spettano al riportato e vengono incassati dal riportatore per conto del riportato stesso.

Riportiamo di seguito il contenuto degli articoli.

L’articolo 1531 del codice civile, rubricato “Interessi, dividendi e diritto di voto” recita:

Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.

Articolo 1550 del codice civile, rubricato “Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli”, recita:

I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato.

Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.

Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.

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