Il contratto di convivenza

Scarica PDF Stampa
La L. 20/05/2016, n. 76[1] riconosce e regolamenta, nella sua seconda parte[2], i conviventi di fatto, istituto giuridico che si affianca al matrimonio ed alla unione civile: dal comma 50 a 64, la legge disciplina altresì i contratti di convivenza, avendo cura di precisarne forma e contenuti.

Presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace sia la sussistenza, tra le parti, di un legame tra due persone maggiorenni – di diverso o dello stesso sesso – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile[3].

Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia[4] o di nuova convivenza[5] (ovvero mutamenti intervenuti nella loro composizione). Detta circostanza, tuttavia, non viene ritenuta un presupposto per la validità, quanto elemento probatorio ai fini dell’inizio della convivenza[6].

Il contratto di convivenza, così come le sue modifiche (anche in tema di regime patrimoniale[7]) e la sua risoluzione, richiede la forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (come, ad esempio, pattuizioni che condizionino il potere degli individui di autodeterminazione)[8].

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, conformemente al regolamento anagrafico della popolazione residente[9].

 

Volume consigliato:

Formulario commentato delle unioni civili e delle convivenze di fatto

Costituita da 60 atti e modelli, ciascuno corredato da commento alla normativa di riferimento, l’Opera – strutturata in due parti – chiarisce innanzitutto le questioni concernenti l’unione civile, in particolare sulla costituzione, validità e nullità, mantenimento e regime patrimoniale; la seconda parte esamina la tutela dei diritti dei conviventi, fornendo soluzioni pratiche alle problematiche più frequenti, relative ad esempio all’abitazione della casa coniugale dopo il decesso, alla successione nel contratto di locazione e ai rapporti patrimoniali.  Completo di Cd-rom contenente le formule in formato editabile e stampabile per un immediato utilizzo e un servizio gratuito di aggiornamento on line.Lucilla Nigro Avvocato Cassazionista, esperta nella redazione di formulari giuridici; mediatore presso camera di commercio e organismi privati; arbitro presso camera di commercio.Al volume è collegato un servizio gratuito di aggiornamento on line disponibile all’indirizzo www.formularigiuridici.it; per accedere al servizio è sufficiente registrarsi con il codice stampato sul cartoncino in fondo al volume.Requisiti hardware e software• Sistema operativo: Windows® 98 o successivi• Browser Internet • Programma capace di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word) e visualizzare documenti in formato PDF (es. Acrobat Reader)

Lucilla Nigro | 2017 Maggioli Editore

26.00 €  24.70 €

 

Il contratto di convivenza[10]:

  • contiene l’indicazione dell’indirizzo di ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
  • può contenere:
    1. l’indicazione della residenza;
    2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
    3. il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza[11];
    4. la designazione dell’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie[12];
    5. l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti[13].
  • non può essere sottoposto a termine o condizione, che se inseriti si hanno per non apposti[14].

 

Si verifica la nullità – insanabile – del contratto, che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse, qualora esso venga stipulato[15]:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in assenza di una reale convivenza di fatto (cfr. supra);
  • da persona minore di età;
  • da persona interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (art. 88, cod. civ.).

 

Gli effetti del contratto restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’art. 88, cod. civ., fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento[16].

 

Il contratto di convivenza si risolve per[17]:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima[18].

 

Nel caso di recesso unilaterale[19]:

  • il professionista che riceve l’atto è tenuto a notificarne copia all’altro contraente (all’indirizzo risultante dal contratto);
  • se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

 

Nel caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto il contratto, l’estratto di matrimonio o di unione civile[20].

Se si verifica la morte di uno dei conviventi, il superstite o gli eredi del deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto il contratto l’estratto dell’atto di morte per l’annotazione a margine del contratto di convivenza dell’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza[21].

Alla cessazione della convivenza, se il convivente versa in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, nella misura determinata dall’art. 438, comma II, cod. civ.[22].

In tema di legge applicabile, l’art. 1, comma 64, L. 20/05/2016, n. 76 precisa[23] che ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti: se detta legge è differente, la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata, fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.

 

 

[1] L. 20/05/2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, in GU Serie Generale n.118 del 21/05/2016, entrata in vigore il 05/06/2016.

[2] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 36 e ss.

[3] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 36.

[4] Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora  abituale nello stesso comune (art. 4, comma I, D.P.R. 30/05/1989, n. 223).

[5] Art. 13, comma I, lett. b) D.P.R. 30/05/1989, n. 223.

[6] Cfr. Tribunale di Milano, sez IX, ordinanza del 31/05/2016.

[7] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 54.

[8] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 51.

[9] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 52.

[10] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 53.

[11] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 54.

[12] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 40. La designazione quale proprio rappresentante, in caso di malattia e morte, può essere anche effettuata in forma scritta e autografa anche al di fuori del contratto di convivenza oppure, ed altresì – in caso di impossibilità di redigere un documento scritto – alla presenza di un testimone (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 40).

[13] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 48.

[14] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 56.

[15] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 57.

[16] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 58.

[17] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 59.

[18] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 60.

[19] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 61.

[20] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 62.

[21] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 63.

[22] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 65. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’art. 433, cod. civ., l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle

[23] Inserendo l’art. 30 bis, L. 31/05/1995, n. 218.

Avv. Walter Giacardi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento