Il consiglio di stato non ha dubbi: è legittimo l’annullamento dell’aggiudicazione, in sede di verifica delle autodichiarazioni rese in sede di partecipazione, dovuto alla mancanza del requisito della c.d. regolarità contributiva

Lazzini Sonia 13/11/08
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E’ da condividere la tesi del giudice di primo grado che ha respinto un ricorso avverso un’annullamento di un’aggiudicazione (con conseguente escussione della cauzione provvisoria). sul duplice rilievo che la mancanza del requisito autocertificato in sede di partecipazione risulta da provvedimento INPS non impugnato e che, comunque, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, lo stesso raggruppamento, essendo all’epoca stato rilevato da INPS il mancato pagamento di contributi, non poteva dirsi regolare?
 
L’appello avverso l’annullamento dell’aggiudicazione  non è fondato. E’ pacifico che ai fini della partecipazione le imprese dovessero autocertificare, tra l’altro, la propria correntezza contributiva. ********, altresì, risulta che tanto sia stato attestato dal raggruppamento ricorrente. ********, infine, è il dato che lo stesso raggruppamento, all’epoca della presentazione della domanda di partecipazione, aveva in corso un procedimento di regolarizzazione:.in presenza di una clausola che subordina la partecipazione alla regolarità contributiva, la posizione del partecipante che abbia in atto un procedimento di regolarizzazione è legata alla circostanza che “l’impresa abbia sostenuto la propria offerta con una documentata procedura di sanatoria relativa agli adempimenti contributivi”
 
merita di essere segnalato il seguente brevissimo passaggio tratto dalla decisione numero 4386 del 17 settembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
vediamo i fatti
 
      La causa concerne l’annullamento, da parte della Regione Umbria, dell’aggiudicazione già disposta a favore del raggruppamento ALFA s.p.a. in relazione all’appalto per la “progettazione e realizzazione di un sistema informativo unico su area pilota (beni contenitori e beni mobili) e di un osservatorio”.
 
      L’annullamento dell’aggiudicazione è conseguito, in sede di verifica delle autodichiarazioni rese in sede di partecipazione, alla mancanza del requisito della c.d. regolarità contributiva.
 
      Il TAR Umbria, con sentenza n. 221/2006, ha respinto il gravame del raggruppamento ALFA s.p.a. sul duplice rilievo che la mancanza del requisito autocertificato in sede di partecipazione risulta da provvedimento INPS non impugnato e che, comunque, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, lo stesso raggruppamento, essendo all’epoca stato rilevato da INPS il mancato pagamento di contributi, non poteva dirsi regolare.
 
      La sentenza è appellata dallo stesso raggruppamento ALFA, il quale argomentando dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, 9 febbraio 2006 in C-226/04, denuncia che il primo giudice avrebbe dovuto considerare che, essendo intervenuta regolarizzazione, la sua posizione contributiva era perfettamente regolare.
 
      Resiste il nuovo aggiudicatario, il quale tra l’altro rileva che la regolarizzazione avrebbe potuto dirsi perfezionata solo in data 5 dicembre 2005. Analoga posizione è assunta dalla stazione appaltante.
 
Vediamo che cosa ne pensa il Supremo Giudice Amministrativo:
 
      L’appello non è fondato. E’ pacifico che ai fini della partecipazione le imprese dovessero autocertificare, tra l’altro, la propria correntezza contributiva. ********, altresì, risulta che tanto sia stato attestato dal raggruppamento ALFA. ********, infine, è il dato che lo stesso raggruppamento ALFA, all’epoca della presentazione della domanda di partecipazione, aveva in corso un procedimento di regolarizzazione.
 
      Tanto basta alla reiezione dell’appello. Questo Consiglio di Stato, con un orientamento che il Collegio condivide, ha infatti già chiarito che, in presenza di una clausola che subordina la partecipazione alla regolarità contributiva, la posizione del partecipante che abbia in atto un procedimento di regolarizzazione è legata alla circostanza che “l’impresa abbia sostenuto la propria offerta con una documentata procedura di sanatoria relativa agli adempimenti contributivi” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 288).
 
      Legittima risulta, pertanto, la decisione della stazione appaltante di annullare l’aggiudicazione una volta verificato che l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di una procedura di regolarizzazione, impedendo ad essa, anche a garanzia della par condicio, di valutarla ai fini dell’ammissione.
 
      Ed è del tutto evidente che, in un tale contesto, il richiamo al precedente del Giudice comunitario risulta irrilevante poiché questo non esclude che la stazione appaltante possa sanzionare il comportamento della parte che abbia omesso di palesare circostanze rilevanti ai fini dell’ammissione>
 
A cura di *************
 
 
N. 4386/08 REG.DEC.
N. 5743      *******
ANNO 2006
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 5743/2006 del 1/07/2006, proposto dalla ALFA S.p.A. in pr. e q.le Capogruppo Mandataria ****;
 
contro
 
la Regione Umbria, rappresentata e difesa dall’avv. ******************, con domicilio eletto in Roma, Piazza Adriana 20 presso l’avv. ***************;
 
e nei confronti di
 
*** S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti *********************** e *************, con domicilio eletto in Roma, Via Emilia n. 88 presso l’avv. *************;
 
per la riforma
 
della sentenza del TAR Umbria – Perugia n. 221/2006, resa tra le parti, concernente gara progettazione e realizzazione sistema informativo unico e osservatorio;
 
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e della *****+
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
Visto il dispositivo di decisione n. 508/2008;
 
Alla pubblica udienza del 24 Giugno 2008, relatore il Consigliere ************ ed uditi, altresì, gli avvocati ************** per delega di **************, ********* e Vinti;
 
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
      La causa concerne l’annullamento, da parte della Regione Umbria, dell’aggiudicazione già disposta a favore del raggruppamento ALFA s.p.a. in relazione all’appalto per la “progettazione e realizzazione di un sistema informativo unico su area pilota (beni contenitori e beni mobili) e di un osservatorio”.
 
      L’annullamento dell’aggiudicazione è conseguito, in sede di verifica delle autodichiarazioni rese in sede di partecipazione, alla mancanza del requisito della c.d. regolarità contributiva.
 
      Il TAR Umbria, con sentenza n. 221/2006, ha respinto il gravame del raggruppamento ALFA s.p.a. sul duplice rilievo che la mancanza del requisito autocertificato in sede di partecipazione risulta da provvedimento INPS non impugnato e che, comunque, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, lo stesso raggruppamento, essendo all’epoca stato rilevato da INPS il mancato pagamento di contributi, non poteva dirsi regolare.
 
      La sentenza è appellata dallo stesso raggruppamento ALFA, il quale argomentando dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, 9 febbraio 2006 in C-226/04, denuncia che il primo giudice avrebbe dovuto considerare che, essendo intervenuta regolarizzazione, la sua posizione contributiva era perfettamente regolare.
 
      Resiste il nuovo aggiudicatario, il quale tra l’altro rileva che la regolarizzazione avrebbe potuto dirsi perfezionata solo in data 5 dicembre 2005. Analoga posizione è assunta dalla stazione appaltante.
 
      Illustrate le rispettive posizioni con memoria, la causa è passata in decisione all’udienza del 24 giugno 2008.
 
DIRITTO
 
      L’appello non è fondato. E’ pacifico che ai fini della partecipazione le imprese dovessero autocertificare, tra l’altro, la propria correntezza contributiva. ********, altresì, risulta che tanto sia stato attestato dal raggruppamento ALFA. ********, infine, è il dato che lo stesso raggruppamento ALFA, all’epoca della presentazione della domanda di partecipazione, aveva in corso un procedimento di regolarizzazione.
 
      Tanto basta alla reiezione dell’appello. Questo Consiglio di Stato, con un orientamento che il Collegio condivide, ha infatti già chiarito che, in presenza di una clausola che subordina la partecipazione alla regolarità contributiva, la posizione del partecipante che abbia in atto un procedimento di regolarizzazione è legata alla circostanza che “l’impresa abbia sostenuto la propria offerta con una documentata procedura di sanatoria relativa agli adempimenti contributivi” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 288).
 
      Legittima risulta, pertanto, la decisione della stazione appaltante di annullare l’aggiudicazione una volta verificato che l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di una procedura di regolarizzazione, impedendo ad essa, anche a garanzia della par condicio, di valutarla ai fini dell’ammissione.
 
      Ed è del tutto evidente che, in un tale contesto, il richiamo al precedente del Giudice comunitario risulta irrilevante poiché questo non esclude che la stazione appaltante possa sanzionare il comportamento della parte che abbia omesso di palesare circostanze rilevanti ai fini dell’ammissione.
 
      Le spese come di regola seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), da corrispondersi per euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della stazione appaltante e per euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore del controinteressato.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello. Spese a carico, liquidate in complessivi euro 3.000,00, pari ad euro 1.500,00 per parte costituita.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
 
Pres. Domenico La Medica
Cons. *************** 
Cons. Filoreto **********
Cons. *************** 
Cons. ****************.   
 
 
L’ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE
 
F.to ************                                           ************* La Medica
 
IL SEGRETARIO
 
F.to *******************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 17/09/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
p.IL DIRIGENTE
 
F.to ********************
 
 
N°. RIC. 5743/06
N°. RIC. 5743/06
SC

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