Il Comune è responsabile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la tardiva notificazione degli atti di accertamento. Nota a Corte di Cassazione n. 20365 del 5 settembre 2013

Leonardo Leo 28/11/13
Scarica PDF Stampa

La fattispecie analizzata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20365 del 5 settembre 2013 attiene alla questione del risarcimento dei danni cagionati all’Amministrazione finanziaria dalla tardiva notificazione di un avviso di accertamento da parte dei messi comunali.

Occorre evidenziare che la notificazione degli atti di accertamento è disciplinata dall’art. 60 del DPR n. 600/1973 secondo cui la notifica è eseguita, secondo le disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti cpc, dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.

Nella fattispecie di cui alla sentenza in commento un Comune era stato convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia dal Ministero delle Finanze. Quest’ultimo, in particolare, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 20.198,63 a causa della tardiva notificazione da parte del messo comunale di un avviso di accertamento in materia di INVIM, notificazione che era stata tempestivamente richiesta dall’Ufficio del registro di Bergamo.

Il Tribunale di Brescia aveva tuttavia dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte del Ministero in conseguenza della condanna nel frattempo pronunciata dalla Corte dei Conti nei confronti del messo notificatore.

In secondo grado, la Corte d’appello di Brescia accoglieva l’appello proposto dal Ministero delle Finanze e, accertata la responsabilità civile del Comune, lo condannava a pagare la somma di € 49.384,89, comprendente oltre all’importo dell’avviso di accertamento non recuperato, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Ebbene, nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione conferma la sentenza emessa dal giudice d’appello ribadendo i propri principi concernenti il rapporto tra responsabilità civile e responsabilità amministrativa in tema di notificazione di atti tributari.

In particolare, secondo la Suprema Corte “l’azione di responsabilità promossa dal P.G. della Corte dei Conti per i danni conseguenti alla tardiva effettuazione da parte dei messi comunali della notifica di un accertamento tributario, in quanto volta a far valere una responsabilità amministrativa, a tutela dell’interesse generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili, si differenzia da quella risarcitoria proposta dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del Comune e degli altri responsabili, la quale trova fondamento nella responsabilità solidale dei convenuti, in relazione al mancato adempimento da parte Comune dell’obbligazione derivante da un rapporto di mandato “ex lege”. L’azione di responsabilità contabile nei confronti del messo comunale e l’azione contrattuale nei confronti del Comune sono domande che, pur ricollegabili ai medesimi fatti, risultano diverse tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo”.

E’ bene evidenziare che per “responsabilità amministrativa” si intende la responsabilità per i danni causati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio: affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

La responsabilità amministrativa grava, dunque, sul messo comunale in relazione ai danni causati al Ministero delle Finanze per la intervenuta decadenza dell’accertamento dovuta a tardiva notificazione.

Detta responsabilità è azionata dal Procuratore Generale della Corte dei Conti a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili e viene accertata nell’ambito del processo contabile dinanzi alla Corte dei Conti.

Differente è, invece, la responsabilità civile gravante sul Comune. Il Comune, infatti, si è reso inadempiente al contratto di mandato ex lege sussistente tra lo stesso e il Ministero delle Finanze in relazione alla notificazione degli atti tributari affidatigli.

Infatti, afferma la Corte: “il comune, ove richiesto dall’amministrazione finanziaria di notificare un atto impositivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, assume gli obblighi di un mandatario ‘ex lege’; esso, pertanto, è civilmente responsabile nei confronti dell’amministrazione mandante nel caso in cui, colposamente ritardando l’esecuzione della notificazione di un avviso di liquidazione di imposta, provochi la decadenza di tale Amministrazione dalla pretesa fiscale”.

Dal punto di vista procedurale, la responsabilità civile del Comune è azionata dal Ministero delle Finanze (soggetto danneggiato) con atto di citazione dinanzi al giudice ordinario ed è volta al reintegro patrimoniale del mancato introito causato dalla decadenza dell’accertamento.

Inoltre, sempre dal punto di vista civile, accanto alla responsabilità contrattuale del Comune sussiste la responsabilità solidale del messo comunale che in concreto ha eseguito la notificazione oltre il termine di decadenza.

Le due responsabilità (civile e amministrativa), pur rinvenendo dallo stesso fatto (notificazione tardiva di un avviso di accertamento da parte del messo comunale), sono distinte dal punto di vista sia soggettivo sia oggettivo.

Alla luce di ciò, a nulla vale, nell’ambito del processo civile instaurato dal Ministero delle Finanze, l’eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dal Comune e fondata sulla intervenuta sentenza della Corte dei Conti nei confronti del messo comunale all’esito del giudizio di responsabilità amministrativa.

Come visto, infatti, la domanda per inadempimento contrattuale proposta dal Ministero delle Finanze è diversa dall’azione promossa dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa del preposto alla notificazione.

Leonardo Leo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento