Il commercio sulle aree pubbliche

sentenza 29/04/10
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Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall’interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

In particolare, l’esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione e, se svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste nei precedenti punti a) e b), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice della navigazione e dagli articoli 5 e seguenti del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione.

 

N. 02214/2010 REG.DEC.

N. 06984/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6984 del 1998, proposto da:
Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall’avv. *********************, con domicilio eletto presso *********************** in Roma, viale Giulio Cesare N.14;

contro

Mussoni Giorgio, rappresentato e difeso dagli avv. *************, ****************, ******************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;
S.C.A R.L. Cooperativa Bagnini di Viserba di Rimini, rappresentato e difeso dagli avv. ****************, ******************, *************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;
S.C.A R.L. per Servizi di Chioschi Bar Ristoranti e Pizzerie;

per la riforma

della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA :Sezione I n. 00441/1997, resa tra le parti, concernente CESSAZIONE ATTIVITA’ VENDITA MERCI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ********** Cooperativa Bagnini di Viserba di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati **********, su delega dell’ avv. ********, e *****, su delega dell’ avv. ********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 441/97 il Tar per l’Emilia Romagna ha accolto il ricorso proposto da ***************, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Cooperativa Bagnini di Viserba di Rimini, avverso il provvedimento n. 996 dd. 11.6.1996, con cui il Dirigente del settore attività economiche del Comune di Rimini ha ordinato la cessazione dell’attività di vendita di merci mediante distributori automatici nell’ambito degli stabilimenti balneari gestiti dai ricorrenti.

Il Comune di Rimini ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Mussoni ******* e la Cooperativa Bagnini di Viserba di Rimini si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito da una unica questione, inerente l’applicabilità della disciplina della legge n. 112/1991 alla fattispecie della installazione di distributori automatici di merci all’interno degli stabilimenti balneari.

Con il provvedimento impugnato il Comune di Rimini aveva ritenuto necessario il rilascio di apposita autorizzazione comunale, aggiuntiva rispetto al nulla osta dell’autorità demaniale e assentibile solo a persone fisiche o a società di persone, e non a società a responsabilità limitata.

Il giudice di primo grado ha ritenuto, invece, che la citata disciplina sia applicabile alle sole aree demaniali ad uso pubblico, e non anche a quelle date in concessione, assoggettate invece alla legge n. 426/71.

Il Comune di Rimini contesta tale interpretazione e ribadisce che l’attività in questione è assoggettata a un duplice regime autorizzatorio (nulla osta dell’autorità marittima e autorizzazione al commercio e legge n. 112/91).

La tesi è priva di fondamento.

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 112/91 per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana; b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall’interessato; c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

In base all’art. 3, comma 14 della stessa legge n. 112/91 l’esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell’articolo 68 del codice della navigazione e , se svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 5 e seguenti del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.

Inoltre l’art. 5, comma 5, del d.m. n. 248/93 (regolamento di esecuzione della citata legge) stabilisce che le aree demaniali marittime, quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade non fanno parte delle aree determinate ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge, considerato il disposto dall’art. 3, commi 14 e 15, della legge stessa.

L’art 1 dello stesso regolamento prevede che per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Da tale quadro normativo deriva che il regime dell’autorizzazione al commercio di cui alla legge n. 112/1991 si applica alle sole aree destinate ad uso pubblico e tra queste rientra quella parte di demanio marittimo che conserva integralmente la destinazione ad uso pubblico in quanto totalmente libera.

Nel caso di specie, i distributori automatici erano collocati all’interno delle cabine di servizio degli stabilimenti balneari, all’interno, quindi, di un manufatto non demaniale, situato nel complesso dello stabilimento privato, anche se su terreno demaniale dato in concessione.

Viene, quindi, a mancare il presupposto dell’area pubblica, necessario per l’applicazione della legge n. 112/91 e si rientra, invece, nella distribuzione al pubblico di merci svolta in aree private a mezzo di apparecchi automatici, assoggettata al diverso regime di cui all’art. 35 della legge n. 426/71 e all’art. 54 del d.m. n. 375/88 e, di conseguenza, all’art. 19 della legge n. 241/90.

A nulla rileva, infine, che l’art. 7 del piano dei servizi dell’arenile preveda strutture destinate a chioschi – bar, trattandosi di diversa e non assimilabile attività.

Le ulteriori considerazioni svolte dal Comune di Rimini nell’ultima memoria esulano dal contenuto del provvedimento impugnato e non sono comunque idonee a confutare la sopra descritta ricostruzione del quadro normativo all’epoca vigente.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Tenuto conto della novità della questione ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

***********************, Presidente FF

Filoreto **********, Consigliere

***************, ***********, Estensore

************, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

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