Il Collegio Sindacale nelle società cooperative

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Il nuovo articolo 2543 del codice civile stabilisce che nelle società cooperative “la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”.

Secondo la riforma del diritto societario, in vigore dall’1 gennaio 2004, il collegio sindacale è sarà sempre obbligatorio, ma lo è:

a) per specifica previsione statutaria

b) per il superamento dei limiti di cui all’attuale articolo 2435-bis (richiamato dall’attuale articolo 2488), e precisamente:

1) Capitale sociale uguale o superiore a 120.000 euro.

2) Superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti fissati dall’articolo 2435-bis, e precisamente:

a) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro.

b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro.

c) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

L’obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei suddetti limiti non vengono superati.

Inoltre bisogna osservare che l’articolo 2543 del codice civile, nella sua nuova formulazione, non richiama il comma 4 dello stesso articolo 2477, nel quale si dispone che in tutti i casi nei quali per le S.r.l. si deve nominare il collegio sindacale si applicano le disposizioni previste per le S.p.A., tra le quali rientra l’articolo 2397, il quale individua i requisiti che devono possedere i sindaci.

Un altro aspetto di grande interesse, è poi quello dell’applicabilità oppure no alle cooperative dell’art. 2409-bis, che nelle S.p.A. separa il controllo contabile dal controllo di legalità e di efficienza, in precedenza riuniti in capo al collegio sindacale.

A riguardo bisogna mettere in evidenza che in base all’art. 2519 del codice civile: “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in

quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione in quanto compatibili, lenorme sulla società a responsabilità nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale nonsuperiore a un milione di euro”.

Il nuovo art. 2519 del codice civile, mantiene il modello della società per azioni come riferimento per la disciplina delle società cooperative.

L’unica eccezione è prevista per le cooperative con meno di venti soci oppure con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro, alle quali è consentita l’opzione statutaria per le norme della S.r.l.

Questa opzione, ai sensi dell’art. 2522 C.C. si trasforma in un obbligo se i soci, persone fisiche, siano da tre a otto.

Il riferimento alle norme delle S.p.A., rende applicabile alle cooperative “più grandi” l’art. 2409-bis, e il conseguente obbligo di nomina del revisore contabile al quale attribuire l’esercizio del controllo contabile. Questo obbligo può essere superato soltanto se lo statuto attribuisca anche la funzione del controllo contabile al collegio sindacale, fermo restando che, in questo caso, i membri del collegio devono essere tutti dei revisori contabi li (art. 2409-bis, ultimo comma, c.c.).

Un caso particolare, è quello di una cooperativa che, anche essendo obbligata ad applicare le norme sulle S.p.A. (ha infatti un numero di soci pari o superiore a 20 oppure un patrimonio pari o uguale a un milione di euro), non sia tenuta ad istituire il collegio sindacale perché al di sotto dei limiti di cui all’art. 2477 del codice civile.

In questa ipotesi, la cooperativa potrà evitare di nominare il collegio sindacale, ma non il revisore contabile.

La mancata nomina di quest’ultimo, infatti, può essere giustificata esclusivamente dall’attribuzione al collegio sindacale anche della funzione di controllo contabile, attribuzione impossibile se

è poi il collegio stesso a non essere nominato.

Il nuovo diritto societario ha quindi fissato i limiti oltre i quali la cooperativa ha l’obbligo della nomina del collegio sindacale.

Per stabilire quando sussiste l’obbligo del Collegio sindacale è necessario verificare, in particolare, l’ammontare del capitale sociale (art. 2477 c.c.), nonché alcuni limiti (di ricavi, di attivo e di personale dipendente, stabiliti dall’art. 2435-bis).

Se nessuno di questi limiti viene superato, l’organo di controllo non è mai obbligatorio.

Il collegio sindacale delle cooperative, come per le società di capitali, deve essere costituito da almeno un membro effettivo e da un supplente, iscritti nel Registro dei revisori contabili. I restanti mementi (minimo due e massimo quattro) devono essere scelti negli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro.

Se il Collegio sindacale sia incaricato anche della revisione contabile, deve essere costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nell’apposito Registro.

In riferimento all’ulteriore obbligo della previsione del controllo contabile, disposto dall’art. 2409-bis, è necessario rifarsi alla normativa delle Spa, secondo quanto disposto dall’art. 2519 c.c..

Di conseguenza, l’obbligo scatta solo per le cooperative che adottano le disposizioni delle Spa.

Per le cooperative che adottano il modello Spa, due sono le situazioni possibili:

a) la cooperativa che ha l’obbligo della nomina del collegio sindacale (perché supera i limiti dimensionali previsti) ed ha adottato il modello Spa:

deve prevedere anche il controllo contabile. In questo caso, se la cooperativa non detenga partecipazioni maggioritaria in società di capitali e quindi non abbia l’obbligo della redazione del bilancio consolidato, può affidare l’incarico del controllo contabile al collegio sindacale.

b) La cooperativa che non ha l’obbligo del collegio sindacale (perché non supera i limiti dimensionali previsti) ed ha adottato il modello Spa deve lstesso prevedere il controllo contabile.

In questo caso, l’assemblea ordinaria deve nominare un revisore contabile o una società di revisione per i controlli richiesti dall’art. 2409-bis c.c.

Le cooperative che adottano il modello Srl (numero di soci inferiori a 20 oppure attivo patrimoniale non superiore a 1 milione di euro), non devono in ogni caso prevedere il controllo contabile dei quali all’art. 2409-bis c.c.

Per le cooperative che adottano il modello Srl, tre sono le situazioni possibili:

a) La cooperativa ha un capitale sociale non inferiore a 120.000 euro, oppure supera almeno due de tre limiti dimensionali indicati dall’art.

2435-bis C.C.: deve nominare il collegio sindacale, il quale esercita anche il controllo contabile.

b) La cooperativa non supera i limiti dimensionali: non ha l’obbligo del collegio sindacale né deve prevedere il controllo contabile.

c) La cooperativa, pur non superando i limiti previsti per la nomina del

collegio sindacale, ritiene di dotarsi ugualmente di un organo contabile e l’atto costitutivo ne deve determinare le competenze e i doveri.

In questo caso, il collegio sindacale, avendo anche il controllo contabile,dovrà essere composto interamente da revisori contabili iscritti nell’apposito Registro (art. 2409-bis, comma 3, c.c.).

Dott.ssa Concas Alessandra

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