Il codice del consumo

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Il codice del consumo è una norma della Repubblica italiana, emanata con il decreto legislativo n.206/ 2005,  in materia di diritti del consumatore.

Venne emanato ai sensi dell’art. 7 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, relativo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, in attuazione di una serie di direttive dell’Unione Europea (la 1999/44/CE in primis) per la protezione del consumatore. Per gli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Unione, tali norme sono state lentamente recepite anche dallo stato italiano.

La norma è stata poi modificata nel corso del tempo; la modifica più rilevante è senza dubbio quella apportata dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha introdotto la possibilità per i consumatori di esperire un nuovo tipo di azione legale, detta azione collettiva.

Il codice del consumo riceve aggiornamenti periodici, con cadenza quasi annuale.

Le caratteristiche

Si tratta di un codice, in tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Sono raggruppati o non lo sono in associazioni, che vede in questo caso come fornitore lo Stato e tutti gli enti pubblici.

La struttura

Il provvedimento ha raccolto le molte disposizioni sparse, semplificando la consultazione di gran parte del repertorio di difesa del consumatore, mentre per i professionisti del settore questo ha rappresentato una agevolazione meno rilevante.

Non sono state inserite normative più recenti, come la regolamentazione del multi-level marketing, non è stata fatta nessuna relazione al documento elettronico inteso come strumento di comunicazione della volontà di recedere da parte del consumatore, anche se il D.P.R. 523/1997 abbia equiparato il documento elettronico a quello cartaceo. È pur vero che tutta la normativa in materia di documenti elettronici è contenuta in due norme.

Il DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relativo al testo unico sulla documentazione amministrativa, e il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che anche se dettati in primis per i rapporti con le amministrazioni pubbliche valgono anche per i rapporti tra privati.

La struttura

Il Codice è composto di 146 articoli (170 con l’aggiornamento del 2007) che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.

In particolare vengono prese in considerazione:

L’informazione al consumatore e la pubblicità commerciale

La regolarità formale e sostanziale dei contratti nei quali è parte il consumatore, la promozione delle vendite ed il credito al consumo.

Le conclusioni di alcuni particolari contratti, e in particolare le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici,

la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo, le associazioni dei consumatori e l’accesso alla Giustizia.

Il codice è strutturato in 6 parti:

  •     parte I: si trovano la definizione generale e le nozioni di consumatore e professionista;
  •     parte II: si trovano le disposizioni concernenti l’educazione del consumo, le informazioni che debbono essere fornite al consumatore e le disposizioni sulla pubblicità commerciale;
  •     parte III: si trovano le norme in materia contrattuale;
  •     parte IV: si trovano la disciplina generale della sicurezza dei prodotti e della responsabilità extracontrattuale del produttore per i danni cagionati dai prodotti difettosi. Si trovano anche le regole speciali valevoli per i contratti di vendita di beni mobili conclusi dai consumatori con i professionisti;
  •     parte V: si trovano le disposizioni concernenti le associazioni dei consumatori e i giudizi inibitori che esse sono legittimate a promuovere nei confronti dei professionisti che si rendono responsabili di violazioni di interessi collettivi dei consumatori;
  •     parte VI: contiene tutta una serie di disposizioni finali tra cui l’art. 143 che definisce irrinunciabili i diritti attribuiti al consumatore dalle disposizioni del codice di consumo.

Il codice abroga l’applicazione della direttiva europea per la sicurezza dei prodotti (direttiva 2001/95/CE) in quanto il testo ha incorporato i relativi articoli.

Il contenuto

Il Codice fornisce numerose definizioni concernenti i rapporti di consumo, tra le quali si possono elencare le seguenti:

A) consumatore o utente

B) associazioni dei consumatori e degli utenti (art. 3): le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

C) professionista

D) produttore

E) produttore di “prodotto sicuro” (

F) prodotto

 

Diritti tutelati

Il Decreto ribadisce alcuni fondamentali diritti dei consumatori già riconosciuti con la prima legge del 1998 ora abrogata:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione, al diritto di recesso e ad una corretta pubblicità

d) all’educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza;

h) al ripristino (riparazione o sostituzione), senza spese aggiuntive, nel caso di difetto di conformità (art. 130) oppure alla riduzione del prezzo così come alla risoluzione del contratto.

Il venditore e/o installatore (se applicabile), non il produttore, deve rispondere (ma solo quando il cliente è un consumatore quindi non vale quando l’acquisto è per utilizzo professionale ovvero come impresa/partita iva) del difetto di conformità.

Secondo l’articolo 129 il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all’uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all’utilizzo particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell’acquisto ed accettato dal venditore”.

La garanzia legale, oppure quella in oggetto, legale perché obbligatoria per legge non sostituisce l’eventuale garanzia commerciale ovvero quella prestata dal produttore del bene.

Le due garanzie possono anche coesistere.

I diritti che derivano dalla dalla garanzia legale valgono per due anni dalla consegna e/o installazione del bene.

Come prescrive il codice, a differenza di cosa sostengono molti venditori, che gli obblighi di ripristino (e in generale di riconoscere la garanzia) spettano al venditore stesso non al produttore. Sta al venditore (o installatore, quando le due figure non coincidono), caso mai, rivolgersi all’assistenza del fabbricante (CAT), senza alcun onere per il consumatore. Infine, occorre sottolineare che il codice non fa distinzioni di prodotti, per far valere questo diritto.

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