Il CNF sottopone ai giudici UE la questione pregiudiziale sulla legittimità del titolo di “abogados”

Redazione 06/02/13
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Lilla Laperuta

Lo scorso 30 gennaio il Consiglio nazionale forense, quale giudice speciale dell’impugnazione dei provvedimenti di diniego, ha rimesso all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione europea quesiti di interpretazione pregiudiziale con riferimento alla problematica concernente l’iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, figura prevista dalla Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (nota come Avvocati senza frontiere). Obiettivo della direttiva, cui si è aderiti con l’emanazione del D.Lgs. 96/2001, si ricorda, è quello di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato. Sotto accusa è, in particolare la cui la c.d. “via spagnola” per i cittadini italiani iscritti all’albo dei praticanti avvocati nazionale e più volte bocciati all’esame di Stato per il conseguimento della qualifica di avvocato, via che si è trasformata in un vero e proprio business. Ne è riprova il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 23 marzo 2011 con il quale sono state sanzionate alcune organizzazioni commerciali italiane che offrono agli stessi cittadini italiani laureati in giurisprudenza servizi di supporto al riconoscimento dei titoli, proponendo il disbrigo di tutte le pratiche inerenti sia l’omologazione della laurea in Spagna, sia l’iscrizione al locale “collegio degli avvocati” al fine di eludere la più rigorosa disciplina nazionale (profilo soggettivo dell’abuso).

Le questioni pregiudiziali rimesse all’attenzione della Corte di Giustizia sono le seguenti:

a) se l’art. 3 della Direttiva 98/5/CE, alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell’art. 4, paragrafo 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell’elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell’Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell’abuso del diritto dell’Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall’altro, il diritto dell’interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell’attività dell’amministrazione;

b) in caso di risposta negativa al quesito sub a), se l’art. 3 della direttiva Direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell’art. 4, paragrafo 2, TUE nella misura in cui consente l’elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l’accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.

 

 

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