Il “carattere” pubblico di una strada, o l’uso della stessa da parte del pubblico, non può originare l’obbligo del Comune di provvedere alla relativa manutenzione o trasformazione se non sia provata l’effettiva appartenenza all’Ente

Lazzini Sonia 22/09/05
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In materia di oneri per la manutenzione delle strade di uso pubblico il nostro ordinamento ? informato, fin dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. F) Legge sui lavori pubblici, al principio secondo il quale ? obbligato il soggetto pubblico cui la strada appartiene

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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 2584 del 23 maggio 2005 ci insegna che ? tuttora in vigore il principio secondo il quale:

<il suolo delle strade statali, provinciali e comunali appartiene rispettivamente allo stato, alle province e ai comuni> e che di conseguenza

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<?alla costruzione, sistemazione e mantenimento? delle strade statali, provinciali e comunali, provvedono, rispettivamente, lo Stato, le province e i comuni>

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ed inoltre, il supremo giudice amministrativo ci ricorda che:

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< Per le strade vicinali, ossia quelle non rientranti nelle precedenti categorie, in quanto non di propriet? degli enti pubblici appena menzionati, e soggette ad uso pubblico (art. 19), si prescrive, all?art. 51, che la riparazione e conservazione ?sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro propriet?, sia che queste si trovino e no contigue alle strade stesse, ..?.

Il Codice civile del 1942, nelle sue disposizioni sui beni pubblici (artt. 822-831), considera di demanio pubblico le strade in quanto appartenenti allo stato, alle province o ai comuni>

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L?emarginata decisione va inoltre segnalata in quanto in essa si afferma che:

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<l?espressione strada ?utilizzata come? pubblica? , presente nella decisione passata in giudicato, non pu? avere altro significato se non che la via ? utilizzata dal pubblico, ma la notazione ? inidonea ad individuare nel comune il soggetto tenuto alla manutenzione, posto che anche le strade vicinali possono essere aperte all?uso da parte del pubblico>

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in conclusione quindi:

< o la strada ? nazionale, regionale , provinciale o comunale, ed allora, non presenta caratteri della strada privata, ma ? pubblica, e l?onere della manutenzione va posta a carico del soggetto proprietario, oppure ? privata e l?onere della manutenzione non pu? essere posto a carico del Comune, salvo quando dipenda dalla costituzione del consorzio.

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A cura di *************

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quinta

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ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4993 del 2004, proposto dal Comune di Laveno Mombello, rappresentato e difeso dagli avv.ti *************** e **********, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via del Viminale n. 43

contro

i signori *****, ****************** e *****, rappresentati e difesi dagli avv.ti ****************** e ***************** ed elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, Via di Grotta Perfetta 330

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, 14 aprile 2004 n. 1458, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l?atto di costituzione in giudizio degli appellati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 il consigliere *************, e uditi altres?, gli avv.ti ********* e Di Paolo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

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FATTO

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Con la sentenza in epigrafe ? stato accolto il ricorso proposto dai signori *****, ****************** e ***** per l?esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 23 gennaio 2003 n. 113, con la quale lo stesso TAR Lombardia aveva accolto il ricorso contro il silenzio serbato dal Comune di Laveno Mombello sull?istanza avanzata dai medesimi appellati affinch? fossero adottate tutte le opere di urbanizzazione necessarie a garantire l?uso della strada comunale di Via Roncaccio, ove sono site le abitazioni degli interessati.

Il TAR ha ritenuto che, essendo stato affermato nella sentenza passata in giudicato che la via Roncaccio ? strada ?pubblica?, doveva essere ordinato al Comune di compiere tutti gli interventi necessari a garantire l?agibilit? della strada, assegnando un termine di trenta giorni, e nominando commissario ad acta un funzionario della Prefettura di Varese, affinch? provvedesse in caso di inutile decorso del termine anzidetto.

Il Comune di Laveno Mombello ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, previa sospensione dell?efficacia.

I soggetti privati menzionati in epigrafe si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza 30 luglio 2004 n. 3839 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 la causa ? stata trattenuta in decisione.

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DIRITTO

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Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di esecuzione in relazione al passaggio in giudicato della decisione che ha accertato l?obbligo dell?Amministrazione di pronunciarsi sull?istanza volta ad ottenere interventi idonei a garantire il corretto uso della strada di accesso alle abitazioni degli istanti.

La particolarit? della fattispecie consiste nella circostanza che il giudice dell?ottemperanza, prendendo atto che, nella prima sentenza, si afferma che la strada ?ha i caratteri di strada pubblica ed ? utilizzata come tale?, ha ritenuto che, in virt? della forza del giudicato, sia sorto in capo al Comune l?obbligo, non pi? semplicemente di pronunciarsi sull?istanza dei ricorrenti, bens? di adottare concreti interventi di manutenzione o, se del caso, di costruzione della via in questione.

Il Comune appellate ha denunciato l?erroneit? della sentenza, osservando che, in disparte i limiti tipici del giudizio sul silenzio dell?Amministrazione a norma art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, precisati dall?Adunanza Plenaria n. 1 del 2002, il ?carattere? pubblico della strada, o l?uso della stessa da parte del pubblico, non pu? originare l?obbligo del Comune di provvedere alla relativa manutenzione o trasformazione se non sia provata l?effettiva appartenenza all?Ente.

L?appello ? fondato.

In materia di oneri per la manutenzione delle strade di uso pubblico il nostro ordinamento ? informato, fin dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. F) Legge sui lavori pubblici, al principio secondo il quale ? obbligato il soggetto pubblico cui la strada appartiene. La legge anzidetta, infatti, dopo aver stabilito, all?art. 22, che il suolo delle strade statali, provinciali e comunali appartiene rispettivamente allo stato, alle province e ai comuni, prescrive, agli artt. 30, 37 e 39, che ?la costruzione, sistemazione e mantenimento? delle strade statali, provinciali e comunali, provvedono, rispettivamente, lo Stato, le province e i comuni.

Per le strade vicinali, ossia quelle non rientranti nelle precedenti categorie, in quanto non di propriet? degli enti pubblici appena menzionati, e soggette ad uso pubblico (art. 19), si prescrive, all?art. 51, che la riparazione e conservazione ?sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro propriet?, sia che queste si trovino e no contigue alle strade stesse, ..?.

Il Codice civile del 1942, nelle sue disposizioni sui beni pubblici (artt. 822-831), considera di demanio pubblico le strade in quanto appartenenti allo stato, alle province o ai comuni,

Tale normativa non subisce modificazioni sostanziali ad opera della l. 12 febbraio 1958 n. 126, che si occupa prevalentemente del procedimento di classificazione delle strade nelle categorie tradizionali di statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, con l?aggiunta di norme speciali per le strade militari di uso pubblico e quelle di bonifica. La legge tuttavia assume rilievo particolare per aver prescritto, con l?art. 14, l?obbligatoriet? della costituzione dei consorzi per le strade vicinali di uso pubblico, gi? previsti dal D.Lv.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446. L?istituto del consorzio obbligatorio rappresenta la conferma indiretta del principio che la manutenzione della strada vicinale, e quindi non comunale, deve far carico prevalentemente ai soggetti che la utilizzano, salvo il contributo comunale.

Il d.lgs. n. 285 del 1992, nuovo codice della strada, all?art. 3, comma 1, n. 52, citato dagli appellati nella loro memoria, reca ancora una volta la definizione della strada vicinale come ?strada privata fuori dei centri abitati ad uso pubblico?.

Il quadro normativo di riferimento, sopra sommariamente delineato, consente di affermare che l?espressione strada ?utilizzata come? pubblica? , presente nella decisione passata in giudicato, non pu? avere altro significato se non che la via ? utilizzata dal pubblico, ma la notazione ? inidonea ad individuare nel comune il soggetto tenuto alla manutenzione, posto che anche le strade vicinali possono essere aperte all?uso da parte del pubblico.

D?altra parte, alla locuzione secondo cui la strada in questione si presenta ?con caratteri di strada pubblica?, anch?essa impiegata nella sentenza di cui si chiede l?esecuzione, ? impossibile attribuire un significato giuridicamente qualificato, cui sia lecito riferire un contenuto determinato e suscettibile di attuazione in via coattiva.

Si tratta di espressione che nella sostanza esprime lo stesso concetto dell?altra, ossia che la via ? utilizzata come pubblica. Ma, per quanto interessa nella presente vertenza, o la strada ? nazionale, regionale (art. 2, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, nel testo modificato dal d.lg. 10 settembre 1993, n. 360), provinciale o comunale, ed allora, non presenta caratteri della strada privata, ma ? pubblica, e l?onere della manutenzione va posta a carico del soggetto proprietario, oppure ? privata e l?onere della manutenzione non pu? essere posto a carico del Comune, salvo quando dipenda dalla costituzione del consorzio.

In conclusione il primo giudice dell?ottemperanza ? incorso in errore individuando nella sentenza passata in giudicato un contenuto precettivo che invece si ? dimostrato inattendibile, alla stregua del diritto positivo in materia.

Sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio.

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P.Q.M.

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l?appello in epigrafe, e per l?effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall?Autorit? Amministrativa.

Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2005 DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23 maggio 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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Lazzini Sonia

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