Con l’introduzione del D.Lgs. n. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE, il legislatore italiano ha previsto una nuova categoria di imprese: le microimprese, cui è riconosciuta la possibilità di redigere un bilancio in forma ultra-semplificata, nell’ottica della riduzione degli oneri amministrativi e contabili per le realtà imprenditoriali di dimensioni minime.
Indice
1. Definizione di microimpresa
Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., sono considerate microimprese le società di capitali che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 5 unità.
La microimpresa, pertanto, è una sotto-categoria delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, a cui si applicano ulteriori deroghe e semplificazioni contabili.
2. Requisiti e soggetti esclusi
Non possono avvalersi del regime delle microimprese:
- le società che redigono il bilancio consolidato;
- le società che controllano o sono controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- le società quotate;
- le società che esercitano attività di particolare rilievo pubblico o sottoposte a vigilanza, come banche e assicurazioni.
Il regime è invece destinato a imprese di modeste dimensioni che operano prevalentemente a livello locale e che non sono soggette a complesse esigenze informative da parte del mercato.
3. Contenuto del bilancio per microimprese
Il bilancio delle microimprese si compone solo di:
- Stato patrimoniale: secondo lo schema previsto dagli articoli 2424 e 2424-bis c.c., ma con possibilità di escludere alcune voci.
- Nota integrativa: non è obbligatoria se in calce allo stato patrimoniale vengono fornite alcune informazioni minime previste dalla legge.
La microimpresa è esentata dalla redazione del conto economico secondo lo schema ordinario e può omettere:
- il rendiconto finanziario;
- la relazione sulla gestione (art. 2435-ter, comma 5, c.c.);
- alcune voci dello stato patrimoniale (come ratei, risconti, imposte differite e accantonamenti ai fondi per rischi e oneri), purché non rilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
4. Informazioni minime obbligatorie
Se la nota integrativa è omessa, occorre comunque riportare in calce allo stato patrimoniale le seguenti informazioni:
- ammontare complessivo dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci;
- numero medio dei dipendenti occupati nell’esercizio;
- entità e natura di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- eventuali partecipazioni in imprese controllate e collegate con indicazione della denominazione, sede e capitale.
5. Vantaggi per le microimprese
Il regime contabile delle microimprese consente numerosi vantaggi, tra cui:
- riduzione degli obblighi di redazione e pubblicazione;
- contenimento dei costi di consulenza e revisione;
- maggiore snellezza nei processi amministrativi;
- possibilità di focalizzarsi sull’attività operativa senza la necessità di dotarsi di strutture contabili complesse.
6. Limiti e responsabilità
Il legislatore ha posto dei limiti affinché la semplificazione non si traduca in un’assenza di trasparenza. In particolare:
- la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica deve comunque rispettare il principio di verità e correttezza (art. 2423 c.c.);
- gli amministratori restano responsabili civilmente e penalmente per eventuali falsità o omissioni;
- l’assenza della nota integrativa comporta obblighi informativi rafforzati nello stato patrimoniale.
Inoltre, il mancato rispetto dei requisiti può comportare l’invalidità del bilancio approvato, con conseguente responsabilità degli amministratori.
7. Deposito e pubblicità
Anche il bilancio delle microimprese deve essere:
- approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (o 180 giorni in presenza di specifiche condizioni);
- depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione;
- corredato da verbale di approvazione e, se redatta, dalla nota integrativa.
Il deposito telematico consente la piena pubblicità legale e garantisce la trasparenza verso i terzi.
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