I rapporti patrimoniali tra gli ex conviventi

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Quando una convivenza tra due persone finisce, si pone spesso la questione di regolare i rapporti patrimoniali tra i due ex partner.

Siccome non si applicano le norme relative alla separazione e al divorzio delle coppie sposate, si fa ricorso alla disciplina relativa alle disposizioni del diritto civile comune.

Se due persone decidono di dare inizio a una relazione condividendo lo stesso tetto, tra le parti si instaura un clima di fiducia e collaborazione, senza che tra i due soggetti vengano stipulati accordi in forma scritta.

Una scrittura privata potrebbe evitare i conflitti tipici delle coppie che decidono di separarsi, ai fini di potere regolare le restituzioni e i rimborsi da effettuare in simili circostanze.

Il fatto è che ci si deve pensare prima dell’inizio della lite, ed è quello l’ostacolo ideologico che incontrano le coppie che si amano.

Le questioni si pongono in essere quando le parti non dovessero avere concordato prima la sorte dei mobili, dei prestiti, delle spese sostenute per l’interesse comune e dei soldi versati da uno dei due per le ristrutturazioni di casa di proprietà dell’altro.

Ci si chiede in che modo si debba agire in simili circostanze e se un ex convivente possa intentare una causa per mobili e arredi.

In questa sede si cercherà di dissipare alcuni dubbi e di rispondere a determinati interrogativi in merito, in modo che si sappia quali sono i diritti e i doveri dei due partner all’atto di un’eventuale separazione.

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Quando la convivenza finisce e si devono restituire mobili e arredo

Siccome tra le persone che convivono non si instaura la comunione legale dei beni tipica delle coppie sposate, gli acquisti effettuati dai conviventi restano di proprietà di chi ha pagato per l’acquisto, nonostante siano destinati all’interesse comune.

Questo significa che i vari oggetti e i mobili che compongono l’arredamento resteranno di proprietà di chi li ha acquistati e pagati.

In assenza di una volontà a rilasciare l’arredo da parte del proprietario dell’immobile, il titolare potrà avviare una causa per la restituzione dello stesso o per il pagamento del denaro speso per l’acquisto a titolo di risarcimento.

La persona che rivendica la proprietà del bene dovrà essere in grado di provare di avere affrontato la spesa, e questo, quando si paga in contanti e non è previsto il rilascio di una fattura a suo nome, non è sempre facile.

A questo proposito il giudice potrebbe ammettere in via eccezionale la prova per testimoni.

In presenza di una prova scritta, ad esempio la fattura, è possibile richiedere un decreto ingiuntivo.

La regola vale esclusivamente per le spese straordinarie, vale a dire quelle che eccedono i normali obblighi di contribuzione che coinvolgono anche le coppie di fatto.

Ad esempio, se si rompe il vetro di una finestra, chi paga il prezzo non può pretendere di portarlo con sé.

Allo stesso modo, non si può chiedere la restituzione delle cose che sono fissate all’immobile e la loro separazione potrebbe recare un pregiudizio.

Ad esempio gli infissi, le porte, il parquet.

In simili circostanze, si potrà pretendere la restituzione dei soldi spesi e la somma non deve essere  rapportata al residuo valore del bene che, con il tempo, potrebbe essere stato deprezzato.

I partner potrebbero però disporre accordi diversi con un’apposita scrittura privata o con un contratto di convivenza.

Quando uno dei conviventi prende i beni di proprietà dell’altro

Secondo la giurisprudenza, il partner che una volta finita la convivenza, trattiene arredi o altri beni mobili di proprietà dell’altro, risponde del reato di furto.

Quando la convivenza finisce e si rimborsano le spese di ristrutturazione

Il partner che paga, per intero o in parte, le spese di ristrutturazione della casa familiare, se la convivenza dovesse finire, ha diritto di ottenere il rimborso dall’ex delle somme versate.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, si può avviare in tribunale un giudizio che, tecnicamente, viene chiamato “arricchimento senza causa” ed è rivolto a ottenere il rimborso della spesa.

Dare del denaro al fine di realizzare la casa familiare giustifica il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto che resta di proprietà esclusiva dell’ex convivente, non trattandosi di una donazione, salvo che ci sia un atto pubblico che lo dichiari in modo espresso, oppure, in caso di somme di modico valore, anche una scrittura privata.

Una convivenza che finisce e le  spese per l’edificazione della casa

Succede spesso, che uno dei conviventi, a sue spese, faccia costruire la casa sul terreno di proprietà dell’altro.

Il principio della cosiddetta “accessione” comporta che la titolarità della costruzione vada a finire in capo a chi è proprietario del suolo, ma lo stesso, in caso di separazione, dovrà risarcire l’ex partner per le spese sostenute.

Non si può chiedere la contitolarità a metà sulla casa che resta di proprietà esclusiva.

La restituzione delle spese

In relazione alle spese, si devono tenere distinte quelle “ordinarie”, per il normale vivere domestico  che non sono oggetto di restituzione.

Ad esempio, bollette, affitto, spesa quotidiana, manutenzione casa.

Nonostante non ci siano norme che obblighino i partner a sostenersi a vicenda in base alle rispettive possibilità, come per le coppie unite dal matrimonio, chi si occupa delle faccende domestiche e ne sostiene i costi non può chiedere all’altro il rimborso delle spese che sostiene durante la convivenza quando la stessa finisce.

Un discorso diverso si deve fare in relazione alle spese straordinarie di ingente valore, per le quali vige il principio in base al quale ogni partner deve restituire all’altro i sostegni dallo stesso ottenuti che non siano stati oggetto di specifica donazione.

Ad esempio, un uomo che versa sul conto corrente della compagna una ingente somma di denaro per consentirle l’avviamento di un locale commerciale adibito a negozio, o per l’acquisto di una seconda casa, da destinare alle vacanze.

Simili erogazioni non sono più frutto del normale dovere di contribuzione che caratterizza ogni nucleo familiare.

La persona che convive è tenuta a restituire le somme ricevute dall’altro per spese che risultino essere estranee alle necessità familiari.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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