I raduni illegali: nota delle Camere Penali Italiane e risposta del governo

Scarica PDF Stampa

Il nuovo governo ha emanato il decreto legge n.162 del 31 ottobre 2022 che disciplina per la prima volta, tra l’altro, anche i raduni illegali. Tale provvedimento, anche se scaturisce da esigenze reali, appare eccessivamente generico e adottato frettolosamente. Di qui la reazione della Camera Penale cui è seguito un emendamento ad hoc del governo.

Indice

1. Il decreto legge n.162/2022 e la nota in data 20 novembre 2022 delle Camere Penali Italiane

Il testo originario del decreto legge n.162/2022, all’articolo 5, inserisce nel corpo del codice penale, dopo l’articolo 434, l’art. 434-bis rubricato “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, così modificando le norme relative all’invasione di terreni o edifici, pubblici o privati, con la previsione della reclusione da 3 a 6 anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro, se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica.
Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. In ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, si prevede la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato[1].
Tale nuovo reato ha destato immediatamente numerose polemiche e sono tre le principali contestazioni principali che vengono eccepite:
il delitto non parla espressamente di rave, con la conseguenza che potrebbero essere puniti anche i partecipanti di una manifestazione pacifica;
il reato di invasione di terreni o edifici già esisteva;
la pena è sproporzionata, col risultato aberrante di sanzionare molto più pesantemente chi organizza una festa rispetto a chi, ad esempio, si rende autore di una lesione personale.
In effetti la formulazione della norma non specifica in concreto le fattispecie concrete in cui viene commesso il reato. È per questo motivo che alcuni autori ritengono che il nuovo reato sia privo di “tassatività”, nel senso che non sono indicati dettagliatamente gli estremi del fatto penalmente rilevante, e cioè quando un raduno diventa pericoloso per l’ordine pubblico, l’incolumità o la salute pubblica.
La norma, tra l’altro, non chiarisce se l’organizzazione del raduno debba prevedere sin dall’inizio almeno 51 partecipanti (la legge parla di “un numero di persone superiore a 50”) per costituire reato oppure se tale soglia possa essere raggiunta anche progressivamente e integrare comunque l’illecito.
Un’altra censura al nuovo decreto riguarda l’esistenza di un delitto del tutto simile a quello appena introdotto e cioè quella invasione di terreni o di edifici di cui all’art. 633 c.p.
In effetti, questo reato presenta delle analogie a quello dei raduni illegali, sia perché punisce l’invasione di terreni o edifici, pubblici o privati, sia perché prevede pene più severequando il fatto è commesso da più persone (almeno sei).
Ma soprattutto potrebbero definirsi profili di illegittimità costituzionale per la nuova fattispecie. Infatti, nonostante nella premessa si afferma “la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica”, in realtà tale straordinaria necessità o urgenza non sussiste. Infatti, il fenomeno dei raduni illegali, pur essendo ricorrente, non assume una rilevanza tale da richiedere l’adozione di un decreto legge, e quindi si pone in contrasto con l’art. 77, II comma, della Costituzione.
Anche il Presidente delle Camere Penali italiane, Giandomenico Caiazza, con nota del 20 novembre 2022, ha criticato la scelta del Governo di ricorrere alla decretazione d’urgenza per introdurre le nuove norme sui raduni illegali a forte rischio di illegittimità costituzionale, considerata anche l’eterogeneità del contenuto del provvedimento.[2]
Quel che desta maggiore allarme, ad avviso di Caiazza, è la redazione del provvedimento che sembra consentire in molti punti l’“esercizio di un potere interpretativo della norma pressoché illimitato ed incontrollabile”, praticamente un “foglio in bianco che ciascun giudice riempirà a proprio piacimento, secondo le proprie personali sensibilità culturali, giuridiche e politiche”.
È proprio il caso delle condotte dei rave party, che permetterebbero di punire qualunque forma di assembramento con più di 50 persone in terreni privati o aperti al pubblico senza autorizzazione del proprietario o dell’autorità pubblica.
La nozione di “pericolosità per l’ordine pubblico”, che dovrebbe connotare le condotte punibili, sarebbe del tutto inidonea a definire con certezza e previa conoscibilità, cosa sia pericoloso e cosa no. Inoltre, il presidente di UCPI sarebbe critico sulla scelta di inserire il nuovo reato nel catalogo di quelli per i quali il codice antimafia consente le misure di prevenzione e, quindi, ritiene che sarebbe “come usare un cannone per scacciare le mosche”.
Dovrebbe, poi, essere necessario in ogni caso, continua Caiazza, che fosse chiaro che il reato che si intende punire è il rave party e non qualunque forma di assembramento.

Potrebbero interessarti anche
Rinvio riforma Cartabia e norme anti-rave: commento al d.l. n. 162/2022 in materia penale
Rave party: il reato c’è ma non si vede
PODCAST- Il rave party diventa reato

2. La risposta del governo

Ma la risposta del Governo non si è fatta attendere ed è stato presentato in data 30 novembre 2022 un emendamento al decreto, che riscrive il testo e cambia anche il numero dell’articolo del Codice Penale. Le nuove disposizioni non riguarderanno, infatti, il 434 bis, ma il 633 bis c.p. Cambierebbe. Dunque. la fattispecie di reato, e verrebbero escluse dalla legge le parti più critiche del provvedimento, che si prestava a molteplici interpretazioni, e per questo aveva fatto discutere non solo i partiti dell’opposizione, ma anche quelli della stessa maggioranza.[3]
L’emendamento, presentato in commissione Giustizia al Senato, limita il reato a “chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo” per la salute o l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene.[4]
La norma viene ora trasferita più correttamente al titolo XIII, capo I, del codice penale tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone. Inoltre, l’articolo diventa il numero 633 bis, pur mantenendo quasi la stessa rubrica “Invasione occupazione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.[5]
Il provvedimento ora dovrebbe circoscrivere il reato a “chiunque organizza e promuove” quella che viene definita la “invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati”, ma al solo fine di realizzare “un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento”. La sanzione verrebbe applicata se dall’invasione stessa “deriva un concreto pericolo” che riguarda la salute o l’incolumità pubblica, a causa dell’inosservanza delle norme sulla droga, la sicurezza e l’igiene.
In buona sostanza il reato diventa, con l’emendamento proposto, una fattispecie di delitto doloso di danno, specifico e più grave, di quello previsto dal citato art. 633 c.p.
La nuova fattispecie, che rientrerebbe nelle previsioni di cui al citato art. 633 sulla “Invasione di terreni o edifici” del Codice Penale, diventando il 633 bis, specificherebbe così il tipo di occupazione, riferendosi a situazioni ben precise, e risulterebbe collegato alla violazione delle norme che regolano gli eventi. E soprattutto escluderebbe le occupazioni realizzate dagli studenti e quelle che avvengono all’interno di manifestazioni pubbliche, che nella versione precedente potevano essere sanzionate.
Con l’emendamento, l’ipotesi di maggior rigore viene circoscritta solo per agli organizzatori e ai promotori dei raduni illegali. Per loro è prevista una pena con la reclusione dai 3 ai 6 anni, e rimarrebbe per questo possibile attivare le intercettazioni telefoniche nelle indagini sui presenti colpevoli. Nell’emendamento sono previste anche multe dai 1.000 ai 10 mila euro. E viene prevista sempre la confisca delle cose che “servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.
In questo modo il nuovo art. 633 bis risulta riferito a situazioni precise e viene collegato alla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene negli eventi e a quelle sulle sostanze stupefacenti.
Anche i partecipanti continuano a essere punibili, ma solo in base all’articolo 633 del Codice Penale, che prevede la reclusione in carcere dai 2 ai 4 anni e una multa dai 206 ai 2.062 euro.
L’ipotesi di maggiore rigore viene quindi circoscritta agli organizzatori e promotori dei rave party; i partecipanti saranno, invece, sempre punibili, ma solo in base al menzionato articolo 633 c.p., che riguarda l’invasione di terreni o edifici. Il nuovo testo riformula anche la norma che già prevedeva la confisca obbligatoria, estendendo il provvedimento anche ai profitti dei rave party, per fungere da ulteriore deterrente ed è “sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.

3. Conclusioni

In conclusione si ritiene che l’emendamento in questione riscrive il reato in modo da correggere le criticità più macroscopiche, ma a rimanere invariata, però, è la vocazione securitaria che ha guidato il governo a redigere la norma: pene molto severe, sequestri e intercettazioni.
Se il testo originario era stato ispirato dagli uffici legislativi del ministero dell’Interno, la nuova formulazione è frutto del lavoro del ministero della Giustizia e dunque è di diretta emanazione del guardasigilli, che ha parlato di «autocritica» e di necessarie correzioni.
Tuttavia, non vengono meno i profili di illegittimità costituzionale segnalati anche dal Presidente della Camera Penale. Il decreto-legge[6], infatti, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell’art.77 della Carta costituzionale, e regolato ai sensi dell’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.[7]
E’ pur vero che il sindacato sulla necessità e l’urgenza[8] dell’atto è di natura prettamente politica; tuttavia è consolidata[9] la tradizione di una ricaduta giurisdizionale (con conseguente valutazione dell’atto, anche solo sotto il profilo formale)[10], per cui è accaduto che la Corte costituzionale[11] abbia dichiarato incostituzionale un comma di un decreto in materia di enti locali per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza[12].
Il messaggio politico, quindi, è quello che i reati conseguenti a raduni o manifestazioni musicali, sebbene eventi non molto frequenti, sono da considerare gravissimi, tanto da giustificare una reazione molto forte dell’ordinamento ed essere sanzionati con pene rigorose, di certo più severe di quelli previste per altri reati con frequenza quotidiana e più rischiosi, che minano la sicurezza individuale e collettiva suscitando un forte allarme sociale (omicidi colposi, percosse, lesioni colpose, minacce, stalking, sequestri di persona, furti e così via).
Pertanto, si auspica, che nonostante la presentazione dell’emendamento, in sede di conversione del decreto, possano essere adottate ulteriori cautele necessarie volte a rendere il provvedimento meglio definito di quello proposto e, comunque, si confida che la Magistratura possa applicarlo con il consueto necessario equilibrio e nel rispetto dei principi costituzionali.

  1. [1]

    P. Gentilucci, Prevenzione e contrasto dei raduni illegali: profili di legittimità costituzionale, in Diritto.it del 7 novembre 2022.
    [2] S. Occhipinti, Il decreto su rave party e reati ostativi è illegittimo: la denuncia delle Camere Penali, in Altalex del 1° dicembre 2022.
    [3] Redazione, Decreto Rave, Governo spaccato fa marcia indietro: cosa cambia, in QuiFinanza del 30 novembre 2022.
    [4] Redazione, Decreto anti rave, il governo presenta un emendamento che circoscrive il reato, in Sole24 ore del 30 novembre 2022.
     [5] G. Panassidi, Decreto anti rave, l’emendamento riscrive la fattispecie di reato, in Molto comuni del 2 dicembre 2022
    [6]Decreto, in Treccani Portale (XML), su Treccani.it. URL.
    [7] S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. IV DAH-DUU, p. 103.
    [8] C. Tintori, L’urgenza legislativa e la prassi dei decreti-legge. Aggiornamenti Sociali 48, no. 3, marzo 1997, pp. 223-231.
    [9] G. Sabini, La funzione legislativa e i decreti-legge. in Maglione & Strini, 1923.
    [10] Consulta OnLine – Sentenza Corte cost. n° 171/2007, su giurcost.org. 
    S Sentenza n° 171 del 2007. 
    [12] R. Romboli, Una sentenza «storica»: la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, in Foro It., 2007, 1986 ss.

Prof. Paolo Gentilucci

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento