I provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco

sentenza 29/04/10
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Il Sindaco può, quale Ufficiale di Governo, adottare provvedimenti contingibili ed urgenti purché  strettamente finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Tale  potere di provvedere in via di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e, unicamente, in presenza di un preventivo e puntuale accertamento della situazione, che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni.

In particolare, la situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, deve emergere da approfondita istruttoria.

N. 04411/2010 REG.SEN.

N. 02259/1992 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2259 del 1992, proposto da:
*****************, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via Roma, n. 61;

contro

Comune di Vietri Sul Mare, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Vietri sul Mare n. 103 datata 09/06/92, notificata il 23 successivo, con la quale è stata disposta la pulizia, ispezione e bonifica di parti pretesamente instabili del costone di proprietà del ricorrente riportato in Catasto Terreni del Comune di Vietri Sul Mare al foglio n. 9, particelle n.ri 433-423 per l’altra, sovrastanti una zona demaniale marittima;

– di ogni altro atto connesso, collegato e consequenziale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il cons. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 3 ottobre 1992 e ritualmente depositato il successivo 23 ottobre, il sig. ***************** ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.

Ha premesso che la Capitaneria di Porto di Salerno aveva interdetto sin dal 1981, anche apponendo cartelli monitori, qualsiasi attività su tutte le spiagge e gli specchi acquei compresi nel tratto di costa Amalfitana che va dalla spiaggia del Fico a Capo d’Orso nonché nella zona demaniale marittima denominata “Grotta del ****” perché soggetti a fenomeni franosi provenienti dai sovrastanti costoni rocciosi. Il Comune di Vietri Sul Mare, ritenendo che le misure “passive” non fossero sufficienti a salvaguardare la pubblica incolumità, ha emesso, in data 4/11/91, nei confronti del ricorrente, in qualità di proprietario di uno dei terreni scoscesi sovrastanti al demanio, apposite ordinanze con le quali ha imposto di provvedere alla pulizia, ispezione e bonifica delle parti instabili della proprietà medesima. Con l’ordinanza in epigrafe n. 103 del 9 giugno 1992, il Sindaco del Comune intimato, nel confermare il disposto delle precedenti identiche ordinanze, ha nuovamente ordinato al ricorrente gli incombenti di cui sopra al fine di rimuovere il preteso pericolo ala pubblica incolumità.

Ha quindi impugnato detto provvedimento, deducendo le seguenti censure :

1) violazione di legge art. 9 L. 142/90, art. 2d.P.R. n. 616/77, artt. 36, 38 L. 142/90; art. 66 d.P.R. 616/77, art. 13 L.R.C. n. 27/79; art. 30 e 59 Cod. Nav. – eccesso di potere – difetto di presupposto – in competenza – difetto di istruttoria – perplessità – illogicità manifesta : il provvedimento impugnato delega al privato l’espletamento di accertamenti che invece spetterebbero alla stessa p.A., in quanto la difesa del suolo sarebbe di pertinenza della Regione mentre le opere di consolidamento dei costoni rocciosi della Marina Mercantile; non sarebbe sussistente il presupposto dell’urgenza, come emergerebbe dalla stessa relazione del Tecnico comunale richiamata in seno all’atto impugnato;

2) eccesso di potere (sviamento), in quanto la responsabilità degli accertamenti in ordine ad eventuali situazioni di pericolo spetterebbe all’Amministrazione comunale invece che al privato.

Il ricorrente ha quindi concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.

Il Comune di Vietri Sul Mare, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2010, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Il ricorso verte sulla legittimità dell’atto con il quale il Sindaco del Comune di Vietri Sul Mare ha ordinato al ricorrente di provvedere alla pulizia, all’ispezione ed alla bonifica delle parti instabili del costone roccioso di sua proprietà, sovrastante una spiaggia demaniale.

II. Il ricorso è fondato.

III. Nell’ambito del primo articolato motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che i provvedimenti extra ordinem adottati dal Sindaco di Vietri sul Mare, intesi alla salvaguardia della pubblica incolumità, sarebbe privi del presupposto costitutivo della necessità contingibile ed urgente. La fondatezza dell’assorbente censura si deve al costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “la potestà del Sindaco di adottare, quale ufficiale di Governo, provvedimenti contingibili ed urgenti è strettamente finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini: il potere di urgenza può essere esercitato infatti solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo e puntuale accertamento della situazione, che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni” (cfr. Consiglio di Stato,  sez. V, 10 febbraio 2010, n. 670).

Invero, dal tenore dell’ordinanza sindacale oggetto di gravame non si desume la effettiva ricorrenza degli speciali condizioni di fatto in presenza delle quali è consentito impartire ordini contingibili ed urgenti, in quanto, come condivisibilmente evidenziato dal ricorrente, dalla relazione dell’Ufficio Tecnico del 23/10/91, richiamata in sede motivazionale, non si desume una oggettiva situazione di pericolo per la pubblica incolumità che raggiunga la soglia della “concreta minaccia” evocata dalla su citata pronuncia, in quanto la stessa non individua – nemmeno in maniera approssimativa – in quali parti il costone roccioso ricadente nella proprietà del ricorrente si presenta in condizioni di “instabilità”, tanto è vero che l’ordinanza prevede che le operazioni di bonifica, definite non a caso “eventuali”, siano precedute da quelle di pulizia e di ispezione, evidentemente proprio per la sottintesa necessità di effettuare una previa attività di verifica dello stato dei luoghi che dovrebbe invece precedere e non seguire l’adozione di ordinanze della natura di quelle impugnate. Difatti, la situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, deve emergere da “approfondita istruttoria” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868) che, nel caso di specie, non risulta, per le ragioni anzidette, che l’Amministrazione abbia posto in essere. Peraltro, come evidenziato in ricorso, la relazione dell’U.T.C., richiamata in seno all’ordinanza oggetto di gravame, risale alla data del 23 ottobre 1991 quindi a diversi mesi addietro; tale circostanza depone negativamente sia in ordine alla congruità degli accertamenti espletati che alla effettiva ricorrenza delle ragioni di urgenza poste a base dell’atto impugnato.

Tanto è sufficiente, in considerazione del già evidenziato carattere assorbente della censura in esame, per stimare illegittima l’impugnata ordinanza, della quale pertanto deve disporsene l’annullamento.

IV. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la particolarità della vicenda, per disporre la irripetibilità delle spese di giudizio, le quali vanno quindi poste definitivamente a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Campania – II Sezione di Salerno – definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2259/92, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

**********************, Presidente

****************, ***********, Estensore

 

 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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