I profili di eventuale illegittimità di una procedura ad evidenza pubblica devono essere circostanziati e specificati_ il giudizio della commissione ha un contenuto tecnico discrezionale non sindacabile in sede giurisdizionale se non per macroscopica irra

Lazzini Sonia 22/01/09
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La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la genericità e l’indeterminatezza delle censure, oltre a precludere l’indagine giurisdizionale, inibisce alla controparte una congrua ed appropriata difesa a scapito dell’indefettibile principio del contraddittorio_ è legittima la lex specialis di gara laddove preveda che un punteggio per il criterio della migliore articolazione territoriale delle imprese partecipanti, avendo altresì previsto all’ oggetto dell’appalto che “il servizio dovrà essere svolto da impresa e/o imprese aventi adeguata organizzazione aziendale sul territorio della Provincia, con articolazione territoriale delle sedi operative conforme alla ripartizione delle zone di intervento. A tal fine, l’impresa dovrà dare adeguata descrizione delle modalità operative di svolgimento del servizio, da esplicitare nel progetto tecnico”.
 
Invero, con il gravame principale parte ricorrente impugna l’aggiudicazione provvisoria, i verbali, bando e disciplinare di gara deducendo la violazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed eccesso di potere, ritenendo genericamente incongrua la valutazione del progetto tecnico da parte dalla commissione di gara, nonostante l’asserita superiorità qualitativa, a fronte di un’offerta economica più conveniente avanzata dai Consorzi ricorrenti, con una censura manifestamente inammissibile per genericità non avendo chiarito quale sarebbe stato il punteggio da attribuire e per quale motivo._Parimenti inammissibili per genericità si appalesano gli altri rilievi espressi nel ricorso principale concernenti l’omessa esclusione dell’a.t.i. controinteressate per mancata produzione delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica e per mancato possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nonché la illegittima composizione della stessa commissione giudicatrice, trattandosi di generica indicazione di profili di illegittimità non circostanziati e specificati._ La valutazione dell’articolazione territoriale delle imprese facenti capo ai raggruppamenti partecipanti appare coerente, oltre che con le prescrizioni della lex specialis di gara, anche con l’oggetto dell’appalto come indicato nell’art. 3 del bando di gara, costituito da interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall’******** siti nella provincia di Bari, suddivisi in sette aree di intervento che ricomprendono decine di Comuni e numerosi immobili che richiedono adeguata presenza sul territorio._Né, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, risulta che la commissione avrebbe inteso preferire le imprese con sede legale nella provincia di Bari, dal momento che, da un lato, il criterio di valutazione così come specificato nella disciplina di gara fa riferimento alle sedi “operative” e non a quelle legali; dall’altro, alcuna indicazione in proposito è dato evincere dal verbale n. 10 dell’8 novembre 2007 che, al contrario, motiva l’assegnazione del punteggio massimo di 20/20, tra l’altro, con la circostanza che l’a.t.i. ricorrente ha “esplicitato in modo chiaro la compagine organizzativa del servizio sin dal momento della partecipazione alla gara. Tale articolazione, fortemente connotata sul territorio da servire, appare tale appunto se si considera che gli altri progetti non hanno previsto neanche in via propositiva l’indicazione concreta di soggetti operanti nel settore edile a garanzia dello svolgimento del servizio”.
 
Dalla sentenza numero 2675 del 27 novembre 2008, emessa dal Tar Puglia, Bari impariamo che:
 
Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile il ricorso giurisdizionale per genericità dei motivi, non solo in caso di mancata ed esplicita indicazione dei vizi dedotti e delle norme che si assumono violate, ma che, complessivamente considerato, non evidenzi affatto gli elementi costitutivi della fattispecie, da cui discende la pretesa azionata. Non basta quindi dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto ed indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l’inammissibilità, per genericità, della censura proposta (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza 18 novembre 2005, n. 19312; T.A.R. Lazio Roma, sentenza 19 marzo 2007, n. 2388; T.A.R. Campania, Salerno sentenza 6 maggio 2008 n. 1344).
 
Ed inoltre
 
La commissione di gara ha inoltre adeguatamente motivato l’attribuzione al r.t.i. ricorrente del minore punteggio di 14/20 rilevando nel medesimo verbale che “La scelta dei soggetti che in pratica dovranno operare risulta inadeguato a garantire la copertura dell’intero territorio provinciale con le modalità e la tempistica offerte”. Inoltre, risulta destituita di fondamento l’affermazione secondo cui i consorzi ricorrenti sarebbero stati penalizzati in ragione del criterio della territorialità, per non aver proprie sedi legali nella provincia di Bari, in quanto dalle schede di valutazione allegate al citato verbale emergono altre motivazioni, quali a titolo esemplificativo, la mancata specificazione del numero degli addetti, la mancata dimostrazione del requisito richiesto a pagina 2 del disciplinare (concernente l’adeguata organizzazione aziendale) e la mancata indicazione sia delle Regioni coperte dalle cooperative aderenti al Consorzio ALFA sia delle stesse imprese.
 
Per ragioni analoghe è destituita di fondamento la censura relativa alla illegittimità del criterio di valutazione riguardante i “tempi di intervento”, per il quale la commissione giudicatrice ha ritenuto di premiare gli interventi di emergenza ed urgenza, ritenendo viceversa meno conferenti quelli relativi alle opere di mantenimento. La indicazione del criterio motivazionale adottato dalla commissione per l’attribuzione dei relativi punteggi (20/20 all’a.t.i. ********** e 15/20 al r.t.i. Consorzio ALFA – Consorzio Nazionale **********) appare meramente consequenziale al criterio di attribuzione del punteggio indicato nel disciplinare di gara (costituito appunto dai tempi di intervento) che viene specificato e circoscritto, fornendo le ragioni giustificatrici per cui alla prima graduata (che aveva indicato 1 ora per gli interventi di emergenza e 6 ore per le urgenze) è stato attribuito un punteggio superiore a quello della seconda classificata (che aveva offerto 1 ora per le emergenze e 8 ore per le urgenze).
 
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“Consorzio ALFA” (Consorzio ALFA delle cooperative di produzione e lavoro) e “Consorzio **********” (Consorzio Nazionale delle cooperative di produzione e lavoro), in proprio e in qualità, rispettivamente, di mandatario e mandante del costituendo R.T.I. “Consorzio ALFA – Consorzio Nazionale **********”, rappresentati e difesi dall’avv. ***************, presso cui hanno eletto domicilio in Bari, via Calefati, 61/A;
 
contro
 
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, presso cui ha eletto domicilio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
 
nei confronti di
 
Manut.enti Consorzio Stabile s.c.r.l., *********** s.c.r.l., *********** & *********, *****. s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria e mandanti dell’A.T.I. ********** – Cons.truens – BETA ****** & C. – BETA1. s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. ********************, presso cui hanno eletto domicilio in Bari, via Giulio Petroni, 132/Bis;
 
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
I) con il ricorso principale:
 
– del verbale del 19 novembre 2007 con cui la commissione di gara ha disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore del A.T.I. ********** – Cons.truens – BETA ****** & C. – BETA1. s.r.l. dell’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria di alloggi E.R.P. ubicati in Bari e Provincia e suddivisi in sette aree di intervento;
– dei verbali delle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche redatti dalla commissione di gara;
– di ogni altro atto presupposto e conseguente comunque lesivo per la ricorrente, ivi compresi il bando e il disciplinare di gara;
 
II) con i motivi aggiunti:
 
– della determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo del 14 gennaio 2008 n. 6/SA di aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’A.T.I. ********** – Cons.truens – BETA ****** & C. – BETA1. s.r.l.;
– dei verbali delle sedute pubbliche e riservate della commissione di gara e, segnatamente, dei verbali n. 1 del 12 ottobre 2007 e n. 10 dell’8 novembre 2007, nonché del processo verbale del 19 novembre 2007;
– di ogni altro atto presupposto e conseguente comunque lesivo, ivi compreso il contratto di appalto sottoscritto dalla stazione appaltante con il raggruppamento aggiudicatario.
 
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari, delle società **************************** s.c.r.l., *********** s.c.r.l., *********** & ********* e *****. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario ****************;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2008 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini, il Consorzio ALFA ed il Consorzio Ciro ALFA1, in proprio e nella qualità rispettivamente di mandatario e mandante del relativo raggruppamento temporaneo di imprese, impugnano il provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore dell’associazione temporanea di imprese “********** – Cons.truens – BETA ****** & C. – BETA1. s.r.l.” e gli altri atti indicati in epigrafe relativi alla gara d’appalto indetta dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Bari (di seguito I.A.C.P.) per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall’Ente siti in Bari e provincia.
 
Il raggruppamento ricorrente deduce la violazione degli artt. 83, 84 e 86 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per falsa ed erronea applicazione della lex specialis di gara, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento di potere.
 
Con successivi motivi aggiunti vengono inoltre impugnati l’aggiudicazione definitiva, i verbali della commissione di gara ed il contratto di appalto sottoscritto dalla stazione appaltante con il raggruppamento aggiudicatario, per violazione dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, del Trattato dell’Unione Europea, dell’art. 97 della Costituzione e della lex specialis di gara, nonché per eccesso di potere.
 
I ricorrenti concludono con la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di risarcimento dei danni attraverso la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto o in subordine la rinnovazione della valutazione delle offerte di gara.
Si è costituito in giudizio l’******** della provincia di Bari eccependo l’improcedibilità ed inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, chiedendone la reiezione nel merito.
Resiste altresì in giudizio l’a.t.i. “********** – Cons.truens – BETA ****** & C. – BETA1. s.r.l.” concludendo per l’inammissibilità ed infondatezza del gravame.
La domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta da questo Tribunale con ordinanza del 2 aprile 2008, poi riformata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza del 27 maggio 2008.
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008 la causa è stata ritenuta in decisione.
 
DIRITTO
 
1. Occorre premettere brevi cenni in fatto per inquadrare compiutamente l’oggetto del giudizio.
 
L’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Bari (di seguito I.A.C.P.) ha indetto una gara d’appalto, con procedura aperta e per un importo annuo di Euro 2,8 milioni circa (oltre IVA) comprensivo degli oneri per la sicurezza, per l’affidamento quinquennale dei lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall’Ente siti in Bari e provincia.
Per l’aggiudicazione è stato previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione dei seguenti punteggi:
 
1) quanto al progetto tecnico, un punteggio massimo di 60 punti ripartito in tre elementi di valutazione costituiti dal “sistema organizzativo di prestazione del servizio”, “tempi di intervento” e “metodologie tecniche” per ognuno dei quali è stata prevista l’assegnazione massima di 20 punti;
 
2) quanto al prezzo, un punteggio massimo di 40 punti.
 
Con riguardo al progetto tecnico, nel corso della seduta di gara del 12 ottobre 2007 la commissione giudicatrice ha ritenuto di articolare la propria valutazione in termini di gradimento massimo, medio e minimo da tradurre in punteggio numerico per ciascun elemento di valutazione:
 
– in relazione al “sistema organizzativo di prestazione del servizio”, è stato dato maggior peso alla “migliore articolazione offerta dall’impresa partecipante sul territorio, atta a garantire la migliore copertura possibile dei 48 Comuni interessati”;
– in ordine ai “tempi di intervento”, sarebbero stati considerati in modo particolare gli interventi di emergenza ed urgenza, ritenendo viceversa meno conferenti quelli relativi alle opere di mantenimento;
– per quanto riguarda le “metodologie tecniche” si è inteso privilegiare “la fornitura di un programma che risponda alla tempistica di intervento offerta e che sia esclusivamente dedicato alla commessa”.
 
Nelle successive sedute di gara venivano valutati i progetti tecnici prodotti dalle tre associazioni temporanee di imprese ammesse alla procedura (“********** – Cons.truens – BETA ****** & C. – BETA1. s.r.l.”; “Consorzio ALFA – Consorzio Nazionale Ciro ALFA1”; “Manutencoop Facility Management s.p.a. – Cons. Coop. – Ge.Fi. Fiduciaria Romana s.p.a.”) e alla seduta di gara dell’8 novembre 2007 venivano assegnati:
 
– 60 punti all’a.t.i. Manut.enti suddivisi in 20 punti per il sistema organizzativo, 20 per i tempi di intervento e 20 punti per la metodologia tecnica;
– 45 punti al raggruppamento ricorrente ripartiti in 14 punti per il sistema organizzativo, 15 punti per i tempi di intervento e 16 punti per le metodologie tecniche;
– 44 punti al r.t.i. condotto da Manutencoop Facility Management.
 
Infine, nella seduta del 19 novembre 2007 seguiva l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica mediante applicazione della formula dettata dall’art. 6 del disciplinare di gara (coefficiente = prezzo più basso x punteggio massimo/prezzo offerto) e, pertanto, venivano assegnati 38,29 punti all’a.t.i. ********** e 40 punti al r.t.i. ricorrente (al r.t.i. Manutencoop Facility Management venivano attribuiti 36,30 punti).
 
Quindi, all’esito della procedura di gara, risultava prima graduata l’a.t.i. controinteressata con 98,29 punti alla quale veniva aggiudicato l’appalto, mentre seguivano nell’ordine ad oltre 13 punti di distanza il raggruppamento “Consorzio ALFA – Consorzio Nazionale Ciro ALFA1” (punti 85) ed infine il r.t.i. “Manutencoop Facility Management s.p.a. – Cons. Coop. – Ge.Fi. Fiduciaria Romana s.p.a.” (punti 80,30).
 
2. Tanto premesso, con riguardo al ricorso introduttivo, coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità per genericità sollevata dalla difesa della stazione appaltante.
 
Invero, con il gravame principale parte ricorrente impugna l’aggiudicazione provvisoria, i verbali, bando e disciplinare di gara deducendo la violazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed eccesso di potere, ritenendo genericamente incongrua la valutazione del progetto tecnico da parte dalla commissione di gara, nonostante l’asserita superiorità qualitativa, a fronte di un’offerta economica più conveniente avanzata dai Consorzi ricorrenti, con una censura manifestamente inammissibile per genericità non avendo chiarito quale sarebbe stato il punteggio da attribuire e per quale motivo.
 
Parimenti inammissibili per genericità si appalesano gli altri rilievi espressi nel ricorso principale concernenti l’omessa esclusione dell’a.t.i. Manut.enti per mancata produzione delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica e per mancato possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nonché la illegittima composizione della stessa commissione giudicatrice, trattandosi di generica indicazione di profili di illegittimità non circostanziati e specificati.
 
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la genericità e l’indeterminatezza delle censure, oltre a precludere l’indagine giurisdizionale, inibisce alla controparte una congrua ed appropriata difesa a scapito dell’indefettibile principio del contraddittorio.
 
Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile il ricorso giurisdizionale per genericità dei motivi, non solo in caso di mancata ed esplicita indicazione dei vizi dedotti e delle norme che si assumono violate, ma che, complessivamente considerato, non evidenzi affatto gli elementi costitutivi della fattispecie, da cui discende la pretesa azionata. Non basta quindi dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto ed indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l’inammissibilità, per genericità, della censura proposta (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza 18 novembre 2005, n. 19312; T.A.R. Lazio Roma, sentenza 19 marzo 2007, n. 2388; T.A.R. Campania, Salerno sentenza 6 maggio 2008 n. 1344).
 
3. Passando all’esame dei motivi aggiunti, può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’******** e dall’a.t.i. controinteressata (fondata sulla considerazione che le censure di parte ricorrente attengono al merito dell’azione amministrativa), rilevata l’infondatezza del gravame nel merito.
 
Parte ricorrente censura l’aggiudicazione definitiva, i verbali di gara ed il contratto di appalto successivamente stipulato tra stazione appaltante e a.t.i. ********** articolando essenzialmente due distinte censure che riguardano rispettivamente:
 
– l’illegittima fissazione da parte della commissione di gara nella seduta del 12 ottobre 2007 di nuovi sotto – parametri di ponderazione per la valutazione del progetto tecnico non previsti dalla lex specialis di gara (relativi al sistema organizzativo, ai tempi di intervento ed alle metodologie tecniche) in violazione dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
– la valutazione incongrua della componente tecnica dell’offerta, pur essendo qualitativamente migliore il progetto tecnico e più vantaggiosa l’offerta economica del raggruppamento ricorrente.
 
3.1. Partendo dalla prima censura, con riferimento al primo elemento di valutazione del progetto tecnico, costituito dal “sistema organizzativo di prestazione del servizio”, parte ricorrente ritiene illegittima la individuazione da parte della commissione di gara di un nuovo sotto – parametro di valutazione costituito dalla “migliore articolazione offerta dall’impresa partecipante sul territorio, atta a garantire la migliore copertura possibile dei 48 Comuni interessati”, non previsto dalla lex specialis di gara e che avrebbe viceversa determinato un effetto discriminatorio nei confronti dei raggruppamenti concorrenti in quanto sarebbe stata privilegiata la localizzazione nella provincia di Bari delle sedi legali delle imprese delle a.t.i., salvaguardando la “baresità della commessa”. Osserva che al raggruppamento controinteressato è stato riconosciuto il punteggio massimo di 20/20 relativo a tale sotto-criterio esclusivamente perché è bastato indicare che le proprie imprese hanno sede in Bari, mentre al r.t.i. ricorrente è stato ingiustamente riconosciuto solo il punteggio minimo di 14/20.
 
Analoghe censure sono articolate nei confronti dei criteri di valutazione relativi al parametro dei “tempi di intervento”, con il riconoscimento di un punteggio maggiore per gli interventi di emergenza ed urgenza (e che ha comportato l’attribuzione di 20 punti al raggruppamento controinteressato, a fronte di 15 punti assegnati al r.t.i. Consorzio ALFA – Consorzio Nazionale **********”) e delle “metodologie tecniche” mediante la preferenza accordata alla previsione di un programma informatizzato riservato alla commessa (per il quale all’a.t.i. ********** è stato riconosciuto il punteggio di 20/20 e ai ricorrenti quello di 16/20).
 
Sul punto, è noto che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può presentare criteri sufficientemente ampi per l’attribuzione dei punteggi di gara e non presuppone inderogabilmente una puntualizzazione delle regole di valutazione delle offerte a tal punto dettagliate da predeterminare in maniera rigida e stringente il giudizio sulle singole voci, quasi a trasformarsi, anche con riferimento alla valutazione del merito tecnico, in un criterio automatico di selezione.
 
In proposito, l’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 dispone al quarto comma che “Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi (…)”. Nella formulazione antecedente il terzo decreto correttivo del codice degli appalti che ha espunto l’ultima proposizione (D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152), l’art. 83 disponeva che “La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”.
 
Quindi, prima della novella del 2008, la commissione giudicatrice, in ossequio ai principi di imparzialità e par condicio, poteva quindi legittimamente procedere alla definizione dei criteri di riferimento per l’attribuzione dei punteggi in presenza tuttavia di due condizioni costituite rispettivamente dalla loro individuazione preventiva e dal carattere meramente consequenziale rispetto alle regole di gara.
 
La prima condizione (definizione preventiva dei criteri motivazionali) richiede che tale individuazione avvenga prima dell’apertura delle buste, nell’assoluta inconsapevolezza del loro contenuto e nell’obiettiva impossibilità per la commissione giudicatrice di essere in qualche modo condizionata dalla conoscenza di elementi rilevanti ai fini della valutazione delle offerte (cfr.. Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 12 giugno 2007 n. 3136).
 
La seconda condizione (carattere consequenziale delle regole di valutazione) si rende necessaria in quanto i criteri di aggiudicazione della gara devono essere indicati nel bando di gara e non possono essere introdotti, come ulteriori, dalla commissione giudicatrice alla quale era rimessa unicamente la facoltà di specificare la ripartizione del punteggio già fissato nella legge di gara, attraverso l’individuazione di criteri motivazionali al fine di autolimitare il proprio potere di apprezzamento e chiarire le ragioni dell’attribuzione dei punti, senza tuttavia introdurre criteri qualitativamente distinti da quelli previsti nella lex specialis.
 
Applicando tali principi al caso in esame, emerge l’infondatezza della doglianza relativa alla illegittimità del criterio di valutazione relativo al “sistema organizzativo di prestazione del servizio”, costituito dalla articolazione territoriale del raggruppamento partecipante “atta a garantire la migliore copertura possibile dei 48 Comuni interessati” trattandosi, come esposto nell’ordinanza cautelare di questo Tribunale del 2 aprile 2008, di legittima individuazione preventiva da parte della commissione giudicatrice dei criteri motivazionali ai quali attenersi per l’attribuzione del relativo punteggio.
 
Invero, risulta soddisfatta la prima condizione esposta, in quanto la fissazione dei criteri di valutazione è stata effettuata nella seduta di gara del 12 ottobre 2007 (cfr. verbale n. 1), prima che le buste relative alla componente tecnica delle offerte fossero aperte, operazione alla quale si è proceduto nella successiva seduta del 15 ottobre 2007 (cfr. verbale n. 2), senza quindi che la commissione avesse piena cognizione degli elementi costitutivi del progetto tecnico presentati dai raggruppamenti concorrenti.
 
E’ stata inoltre rispettata anche la seconda condizione esposta, considerato che il criterio della migliore articolazione territoriale delle imprese partecipanti non è stato introdotto dalla commissione di gara, ma è espressamente previsto dal disciplinare di gara che all’art. 1 (oggetto dell’appalto) dispone “il servizio dovrà essere svolto da impresa e/o imprese aventi adeguata organizzazione aziendale sul territorio della Provincia, con articolazione territoriale delle sedi operative conforme alla ripartizione delle zone di intervento. A tal fine, l’impresa dovrà dare adeguata descrizione delle modalità operative di svolgimento del servizio, da esplicitare nel progetto tecnico”.
 
E’ quindi lo stesso disciplinare di gara a richiedere un’adeguata distribuzione territoriale delle imprese partecipanti e a porre l’equivalenza tra “organizzazione aziendale sul territorio della Provincia” (nozione che richiama l’elemento di valutazione in esame relativo al “sistema organizzativo di prestazione del servizio”) ed “articolazione territoriale delle sedi operative” che è stata indicata dalla commissione di gara come criterio motivazionale di espressione del proprio gradimento.
 
La valutazione dell’articolazione territoriale delle imprese facenti capo ai raggruppamenti partecipanti appare coerente, oltre che con le prescrizioni della lex specialis di gara, anche con l’oggetto dell’appalto come indicato nell’art. 3 del bando di gara, costituito da interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall’******** siti nella provincia di Bari, suddivisi in sette aree di intervento che ricomprendono decine di Comuni e numerosi immobili che richiedono adeguata presenza sul territorio.
Né, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, risulta che la commissione avrebbe inteso preferire le imprese con sede legale nella provincia di Bari, dal momento che, da un lato, il criterio di valutazione così come specificato nella disciplina di gara fa riferimento alle sedi “operative” e non a quelle legali; dall’altro, alcuna indicazione in proposito è dato evincere dal verbale n. 10 dell’8 novembre 2007 che, al contrario, motiva l’assegnazione del punteggio massimo di 20/20, tra l’altro, con la circostanza che l’a.t.i. ********** ha “esplicitato in modo chiaro la compagine organizzativa del servizio sin dal momento della partecipazione alla gara. Tale articolazione, fortemente connotata sul territorio da servire, appare tale appunto se si considera che gli altri progetti non hanno previsto neanche in via propositiva l’indicazione concreta di soggetti operanti nel settore edile a garanzia dello svolgimento del servizio”.
 
La commissione di gara ha inoltre adeguatamente motivato l’attribuzione al r.t.i. ricorrente del minore punteggio di 14/20 rilevando nel medesimo verbale che “La scelta dei soggetti che in pratica dovranno operare risulta inadeguato a garantire la copertura dell’intero territorio provinciale con le modalità e la tempistica offerte”. Inoltre, risulta destituita di fondamento l’affermazione secondo cui i consorzi ricorrenti sarebbero stati penalizzati in ragione del criterio della territorialità, per non aver proprie sedi legali nella provincia di Bari, in quanto dalle schede di valutazione allegate al citato verbale emergono altre motivazioni, quali a titolo esemplificativo, la mancata specificazione del numero degli addetti, la mancata dimostrazione del requisito richiesto a pagina 2 del disciplinare (concernente l’adeguata organizzazione aziendale) e la mancata indicazione sia delle Regioni coperte dalle cooperative aderenti al Consorzio ALFA sia delle stesse imprese.
 
Per ragioni analoghe è destituita di fondamento la censura relativa alla illegittimità del criterio di valutazione riguardante i “tempi di intervento”, per il quale la commissione giudicatrice ha ritenuto di premiare gli interventi di emergenza ed urgenza, ritenendo viceversa meno conferenti quelli relativi alle opere di mantenimento. La indicazione del criterio motivazionale adottato dalla commissione per l’attribuzione dei relativi punteggi (20/20 all’a.t.i. ********** e 15/20 al r.t.i. Consorzio ALFA – Consorzio Nazionale **********) appare meramente consequenziale al criterio di attribuzione del punteggio indicato nel disciplinare di gara (costituito appunto dai tempi di intervento) che viene specificato e circoscritto, fornendo le ragioni giustificatrici per cui alla prima graduata (che aveva indicato 1 ora per gli interventi di emergenza e 6 ore per le urgenze) è stato attribuito un punteggio superiore a quello della seconda classificata (che aveva offerto 1 ora per le emergenze e 8 ore per le urgenze).
 
Dalla infondatezza delle doglianze espresse avverso i criteri di giudizio attinenti al sistema organizzativo e ai tempi di intervento discende che legittimamente al r.t.i. Manut.enti sono stati assegnati 11 punti in più rispetto al r.t.i. ricorrente per gli elementi di valutazione descritti (40 punti complessivi alla prima graduata e 29 punti alla seconda per i primi due elementi di valutazione) e, pertanto, appare superfluo lo scrutinio dell’ulteriore censura rivolta avverso il criterio di valutazione delle “metodologie tecniche” che, ove fondate, non consentirebbe in ogni caso ai ricorrenti di superare la prova di resistenza, comportando al massimo il riconoscimento di altri 4 punti (da 16/20 punti ottenuti a 20/20), non sufficienti a colmare il divario con l’a.t.i. **********, sussistendo più di 13 punti di distacco tra le prime due graduate.
 
3.2. Quanto alle censure concernenti la valutazione incongrua della componente tecnica dell’offerta ed il peso irrisorio attribuito all’offerta economica del raggruppamento ricorrente, esse si appalesano in parte infondate ed in parte inammissibili.
 
In particolare, vanno respinte le contestazioni che riguardano le valutazioni della commissione giudicatrice sul progetto tecnico dei due raggruppamenti in quanto, come noto, il giudizio della commissione ha un contenuto tecnico discrezionale non sindacabile in sede giurisdizionale se non per macroscopica irragionevolezza ed illogicità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 29 maggio 2006 n. 3231).
 
Viceversa è inammissibile per mancata impugnazione del disciplinare di gara la doglianza espressa per il peso irrisorio attribuito alla componente economica dell’offerta che avrebbe penalizzato il raggruppamento ricorrente il quale, a fronte di un sensibile ribasso percentuale rispetto a quello dell’aggiudicatario (il 19% a fronte del 15% circa), ha ottenuto un vantaggio trascurabile in termini di punteggio (40/40 assegnati al r.t.i. Consorzio ALFA e 38,29/40 attribuito all’a.t.i. **********). Difatti, con i motivi aggiunti non è stato impugnato detto disciplinare che, come si è visto, all’art. 6 disciplina il criterio per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica che è stato applicato dalla commissione di gara (coefficiente = prezzo più basso x punteggio massimo/prezzo offerto).
 
4. Parimenti inammissibile si appalesa l’impugnazione del contratto di appalto stipulato tra stazione appaltante ed a.t.i. aggiudicataria per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo come peraltro ribadito anche dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, nella sentenza del 30 luglio 2008 n. 9.
 
Alla reiezione del gravame consegue il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni attraverso la reintegrazione in forma specifica con l’aggiudicazione dell’appalto.
 
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso nr. 122 del 2008:
– dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
– respinge in parte i motivi aggiunti ed in parte li dichiara inammissibili;
– rigetta la richiesta di risarcimento dei danni.
Condanna in solido il Consorzio ALFA ed il Consorzio Ciro ALFA1 al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da corrispondersi in favore dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari e dell’A.T.I. ********** – ************ – BETA ****** & C. – BETA1. s.r.l. in parti eguali tra loro nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
******************, Presidente
****************, Consigliere
****************, Referendario, Estensore
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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