I limiti alla responsabilità solidale degli amministratori di S.r.l. per i danni da inosservanza dei doveri di legge e dell’atto costitutivo

Vito Forte 22/01/20
Scarica PDF Stampa
 

SOMMARIO

MassimaIl casoLa decisioneLe osservazioni.

Massima

Ove il diritto-dovere di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali fosse precluso ad un socio-amministratore ad opera di altri componenti dell’organo gestorio, quest’ultimo sarebbe legittimato ad agire a propria tutela, facendo valere, eventualmente, anche l’impossibilità di diligente adempimento alla base del proprio incarico, non incorrendo, nel caso di specie, in un’ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2476 cod. civ.

Volume consigliato

Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

Alessandra Concas | 2018 Maggioli Editore

9.90 €  8.42 €

Il caso

Con sentenza del 12 ottobre 2015, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo, accoglieva l’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. promossa dai soci-amministratori F.P. ed E. della società N.F. Gym s.r.l. (in liquidazione) contro gli altri due soci-amministratori della stessa, C.R. e G., ai fini dell’ottenimento di un risarcimento del danno pari ad euro 426.876,92, oltre a rivalutazione dal 1 gennaio 2007 ed agli interessi legali sull’importo annualmente rivalutato, quale somma scaturente dalla mancata riscossione del credito vantato dalla N.F. Gym s.r.l. nei confronti dell’Associazione Sportiva L.F. Gym, rappresentata legalmente dalla sorella di C.R.

La Corte rilevava che, nonostante la concessione della palestra della società all’Associazione Sportiva L.F. Gym non costituisse di per sé atto di mala gestio ad opera degli amministratori C.R. e G., i quali avevano assunto la decisione di non recuperare il credito in oggetto, la condotta di questi ultimi era da ritenersi comunque inadempiente rispetto agli obblighi relativi alla loro carica sociale.

Secondo i giudici di seconde cure, infatti, il comportamento dei due amministratori avrebbe integrato una fattispecie di inosservanza dei doveri imposti dalla legge per l’amministrazione della società (art. 2476 cod. civ.), in particolare per il fatto che, nonostante l’esistenza di presumibile liquidità di cassa e del consistente patrimonio immobiliare del legale rappresentante dell’Associazione Sportiva L.F., sul quale la società creditrice avrebbe comunque potuto soddisfarsi (art. 38 cod. civ.), gli amministratori di cui sopra, ed in particolare C.R., avevano deciso di non recuperare il credito maturato, provvedendo persino al suo abbattimento contabile.

La Corte di Appello sottolineava, altresì, nella propria sentenza, da un lato, come neanche l’approvazione del bilancio da parte dei soci F.P. ed E. implicasse la liberazione degli amministratori C.R. e G. dalla responsabilità per i fatti d’inadempimento commessi nella gestione sociale (art. 2476, ult. co., cod. civ.) e, dall’altro, che non sussisteva, nel caso di specie, una responsabilità solidale ex art. 2476 cod. civ. in capo a F.P. ed E., atteso che questi ultimi non avrebbero comunque potuto utilmente attivarsi per scongiurare il fatto dannoso, vertendo in una comprovata situazione di difficoltà di accesso ai documenti contabili ed essendo limitati nell’esercizio delle proprie prerogative dall’art. 26 dello statuto, il quale, in sede di consiglio di amministrazione, attribuiva la prevalenza, in caso di parità, al voto del presidente (il dissenso di F.P. ed E.,  ove pure espresso in consiglio, sarebbe rimasto comunque irrilevante).

Avverso la sentenza d’appello, i soci-amministratori C.R. e G. proponevano ricorso per Cassazione, in particolare denunciando la violazione ovvero la falsa applicazione dell’art. 2476 cod. civ.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione della Corte di Appello e condannando, in solido, i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio.

All’esame della motivazione della sentenza in oggetto emerge come la Suprema Corte, dopo aver preliminarmente rigettato, in quanto manifestamente infondate, le questioni relative alla collocazione temporale della certezza dell’inadempimento, ai fini dell’applicazione della disciplina risultante dalla riforma di cui al D. Lgs n. 6 del 2003, nonché relativamente al conflitto d’interessi dell’amministratore C.R., affronta il tema della corretta applicazione dell’art. 2476 cod. civ., affermando che “l’art. 2476 c.c., postula la responsabilità solidale di tutti gli amministratori per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, escludendo la responsabilità di chi, esente da colpa ed a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbia fatto constare del proprio dissenso. (…) La regola della responsabilità solidale e, se si vuole, presunta come paritaria in capo a tutti i componenti dell’organo gestorio, cede a fronte della prova della concreta insussistenza o ininfluenza della condotta di taluno nella causazione del danno”.

La Suprema Corte, difatti, riprendendo l’esaustiva ed articolata valutazione della Corte di Appello in merito al nesso causale della fattispecie in esame, sottolinea l’assenza di colpa in capo agli amministratori F.P. ed E., constatando la loro estraneità all’ipotesi di responsabilità da inadempimento omissivo (art. 2476, primo comma, cod. civ.).

La responsabilità sancita dall’art. 2476 cod. civ., secondo i giudici di legittimità, si differenzia dalla responsabilità ex art.  2392 cod. civ. solo dal punto di vista letterale e non anche in merito al contenuto normativo; infatti, nel caso di specie, questi ultimi, richiamando il principio di diritto consolidato sul tema (ex multis Cass. n. 22848 del 9 novembre 2015) asseriscono che la stessa, correttamente, non è stata ricondotta dai giudici di merito ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto caratterizzata non solo da un profilo oggettivo (condotta d’inerzia, fatto pregiudizievole anti-doveroso altrui, nesso causale), ma anche da uno soggettivo, dovendosi configurare in capo all’amministratore almeno un’ipotesi di colpa, consistente in un’inadeguata conoscenza del fatto altrui, ovvero nella mancata attivazione dello stesso al fine di evitare l’evento dannoso.

Sul punto, la Cassazione ribadisce che “la regola della responsabilità solidale gestoria non esclude affatto che, sebbene in astratto tutti gli amministratori siano responsabili del danno cagionato alla società, in concreto la responsabilità residui solo a carico di uno o taluno di essi; e che, così come nell’illecito civile, la graduazione interna delle responsabilità si operi in relazione all’apporto effettivo di ciascuno alla causazione dell’evento, anche sino ad escluderne interamente quella di alcuno” (Cass. 7 novembre 2013, n. 25058).

Orbene, nel caso in esame, è palese che la responsabilità solidale ex art. 2476 cod. civ., non configurandosi come un’ipotesi di responsabilità automatica in capo a tutti i componenti dell’organo gestorio, ha ceduto davanti alla prova della concreta ininfluenza della condotta degli amministratori F.P. ed E., i quali, pur attivandosi, non avrebbero comunque potuto scongiurare l’inadempimento omissivo da cui è scaturito il danno sociale.

In relazione alla corretta applicazione dell’art. 2476, co. 2, cod. civ., gli ermellini affermano anche un secondo principio di diritto: “compete anche al socio-amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’art. 2476 c.c., comma 2, di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato”.

Il diritto-dovere in oggetto, in funzione della ratio alla base della norma in esame, risulta sotteso all’attuale formulazione del secondo comma dell’art. 2476 cod. civ., la quale esplicitamente attribuisce ai soli soci (e non anche ai soci-amministratori) il diritto d’ispezione e di informazione sulle vicende e sulla documentazione societaria, anche per il tramite di professionisti di loro fiducia. Pertanto, ogniqualvolta al socio-amministratore sarà precluso, da parte degli altri componenti dell’organo gestorio, l’esercizio delle proprie prerogative, in particolare il diritto d’informazione ed ispezione, quest’ultimo non potrà essere chiamato a rispondere solidalmente dei fatti di gestione dei quali lo stesso (non per sua colpa) risultava all’oscuro.

Osservazioni

La sentenza in esame merita di essere segnalata perché non solo offre un fulgido esempio di applicazione analogica dei principi giurisprudenziali consolidati in tema di responsabilità solidale degli amministratori di S.p.a. all’ipotesi di responsabilità degli amministratori di S.r.l., ma anche in quanto riconosce espressamente, ponendolo in relazione con la responsabilità solidale di cui all’art. 2476 cod. civ., il diritto-dovere d’informazione ed ispezione sulle vicende e sulla documentazione societaria del socio-amministratore di S.r.l.

In merito al primo punto, è bene evidenziare come l’azione di responsabilità sancita dall’art. 2476 cod. civ., la quale richiama, dal punto di vista contenutistico, palesemente, la peculiare ipotesi di responsabilità ex art. 2392 cod. civ., è pacificamente riconducibile, in funzione del dettato normativo, ad una forma di responsabilità solidale. Tale caratteristica, però, non ne consente una configurazione automatica in capo a tutti i componenti dell’organo gestorio, atteso che, ai fini della sua rappresentazione, dev’essere quantomeno presente, sotto il profilo soggettivo, la colpa degli stessi (art. 2476, co.1, cod. civ.).

La Suprema Corte, accostando la responsabilità ex art. 2476 cod. civ. a quella prevista dall’art. 2392 cod. civ., esclude l’ipotesi della responsabilità oggettiva, evidenziando come la colpa può consistere non solo nell’inadeguata conoscenza del fatto di gestione di altri, dal quale scaturisce in concreto il danno ingiusto, ma anche nella mancata attivazione diligente del soggetto al fine di evitare l’evento, “aspetti entrambi ricompresi nel concetto di essere “immuni da colpa”, cui all’art. 2392 c.c., comma 3” (Cass. 9 novembre 2015, n. 22848).

La regola della solidarietà si presume come paritaria sia in tema di responsabilità degli amministratori di S.r.l. sia in relazione all’ipotesi di responsabilità ex art. 2392 cod. civ., e cede a fronte della comprovata insussistenza, nella causazione del danno, della condotta colposa degli amministratori, che non hanno posto in essere direttamente l’atto gestorio.

Le due forme di responsabilità solidale, presentando solo una differente formulazione letterale, risultano pressappoco identiche sotto il profilo sostanziale. Le loro caratteristiche di base possono essere ricondotte a due aspetti comuni: l’esecuzione dell’atto di gestione dannoso soltanto ad opera alcuni componenti dell’organo gestorio e la configurazione di una fattispecie omissiva colposa in capo agli altri, che, a parere della Cassazione, può consistere nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i “segnali d’allarme” dell’altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica (cfr. Cass. n. 22848/2015), ovvero nell’inerzia colpevole per non essersi utilmente attivati al fine di scongiurare l’evento evitabile con l’uso della diligenza predetta (cfr. Cass. 26 gennaio 2018, n. 2038).

Trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, l’onere della prova risulta invertito: il socio di S.r.l. (art. 2476, co. 3, cod. civ.) o di S.p.a. (art. 2393 bis cod. civ.), che agisce in giudizio, è tenuto soltanto a provare l’esistenza del danno imputabile all’operato omissivo degli amministratori e non già la colpa degli stessi; spetterà, infatti, a questi ultimi provare i fatti utili ai fini dell’esclusione della loro responsabilità.

I componenti dell’organo gestorio che non hanno preveduto ovvero impedito il fatto di gestione lesivo posto in essere in via diretta da altri amministratori risponderanno, tuttavia, di culpa in vigilando, con la conseguenza che, se costretti a risarcire il danno, avranno diritto di regresso per l’intero nei confronti degli amministratori agenti (cfr. Cass., 31 agosto, n. 17441).

Le due diverse formulazioni delle azioni di responsabilità non consentono soltanto di escludere l’automatica applicazione della responsabilità solidale in capo a tutti gli amministratori della società, bensì anche di effettuare una vera e propria graduazione interna della responsabilità in relazione all’apporto effettivo di ciascuno di essi alla causazione dell’evento, come in ambito civilistico (cfr. Cass. 7 novembre 2013, n. 25058; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028).

Sul punto, la Suprema Corte afferma che, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità del danno imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato è tenuto a pronunciarsi sulla graduazione delle colpe ogniqualvolta uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (cfr. Cass. 27 marzo 2018, n. 7543)

Una peculiarità degna di nota, legata al caso in esame, è data dall’analisi dei presupposti dell’esimente di cui al primo comma dell’art. 2476 cod. civ.. Secondo un’interpretazione strettamente letterale della norma, ai fini dell’esonero della responsabilità, gli amministratori sarebbero tenuti a dimostrare di essere esenti da colpa e, congiuntamente, di aver fatto constatare il proprio dissenso. Non vi è dubbio, infatti, che per esonerarsi dalla responsabilità in oggetto gli amministratori devono aver fatto quanto in loro potere per impedire il compimento dell’atto ovvero eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Le due condizioni apparentemente inscindibili, secondo risalente dottrina, possono essere scisse solo allorquando l’amministratore non sia a conoscenza dell’atto gestorio dannoso, ricorrendo nell’ipotesi in questione la sola assenza di colpa.

Nella sentenza in esame, tuttavia, la Suprema Corte evidenzia come i ricorrenti, nonostante non si fossero attivati in sede di consiglio di amministrazione, mettendo a verbale il proprio voto contrario in merito alla remissione del credito, debbano comunque ritenersi esenti da colpa, in quanto il loro operato non avrebbe in ogni caso impedito l’assunzione della decisione pregiudizievole per la società dagli stessi amministrata.

Pertanto, l’esonero dalla responsabilità solidale ex art. 2476 cod. civ. non deve tanto essere ricondotto alla rituale verbalizzazione del dissenso, quanto all’effettiva assenza, nel caso di specie, di qualsivoglia forma di colpa.

È bene sottolineare, altresì, ai fini di un’esaustiva trattazione della  responsabilità solidale degli amministratori di S.r.l., che la nuova formulazione dell’azione sociale di responsabilità di cui al primo comma dell’art. 2476 cod. civ., promossa nel caso di specie da due dei quattro soci costituenti la compagine sociale, non contiene più la necessaria comunicazione per iscritto al presidente del collegio sindacale, presente, invece, nel precedente art. 2487 per il rinvio dell’art. 2392 cod. civ., la quale risultava doverosa, ante riforma del 2003, ai fini dell’esonero della responsabilità degli amministratori non-agenti.

In riferimento al diritto d’informazione ed ispezione sulle vicende e sulla documentazione societaria del socio-amministratore di S.r.l., nonostante la norma faccia esplicito e generico riferimento al socio, la Suprema Corte ha deciso, in funzione della ratio dell’istituto, di estendere sic et simpliciter la disciplina prevista dall’art. 2476, co. 2, cod. civ. anche al socio-amministratore, il quale ha implicitamente il diritto-dovere di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali da parte degli altri amministratori nonché di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

Ove tale diritto fosse precluso ad un socio-amministratore ad opera di altri componenti dell’organo gestorio, quest’ultimo sarebbe legittimato ad agire a propria tutela, facendo valere, eventualmente, anche l’impossibilità di diligente adempimento alla base del proprio incarico, non incorrendo, nel caso di specie, in un’ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2476 cod. civ.

Si può, pertanto, affermare che, ogniqualvolta alcuni componenti dell’organo gestorio compiano degli atti di mala gestio causando un danno per la società dagli stessi rappresentata, non giustificabili alla luce della c.d. business judgement rule (cfr. Cass., 2 febbraio 2015, n. 1783), impedendo agli altri amministratori di attivarsi utilmente per scongiurare il fatto di gestione dannoso, anche attraverso il difficile accesso alla documentazione contabile (Cass., n. 2638/2018), gli stessi risulteranno i soli soggetti responsabili, ai sensi dell’art. 2476 cod. civ., verso la società, non potendosi configurare un’ipotesi di responsabilità solidale in capo agli amministratori non agenti.

In conclusione, dunque, occorre rilevare che nonostante i profili di accentuata singolarità dell’azione di responsabilità sancita all’art. 2476 cod. civ. e le profonde differenze intercorrenti tra le due tipologie di società di capitali esaminate, a parere della Suprema Corte, i principi richiamati con riguardo alla responsabilità degli amministratori non esecutivi di S.p.a. possono ritenersi pacificamente applicabili anche alla responsabilità solidale degli amministratori di S.r.l., poiché l’art. 2476 cod. civ. non prevederebbe che “una responsabilità solidale in capo agli amministratori con formula più sintetica rispetto all’art. 2392 c.c.”.

Volume consigliato

Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

Alessandra Concas | 2018 Maggioli Editore

9.90 €  8.42 €

Sentenza collegata

98329-1.pdf 104kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Vito Forte

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento