I diritti disponibili e indisponibili

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Nel mondo giuridico ogni diritto è diverso dall’altro.
Alcuni hanno contenuto patrimoniale, altri personale.
La maggior parte dei diritti essere ceduti, altri non possono essere dati a terzi.
Queste distinzioni non rilevano esclusivamente in campo teorico, ma anche pratico.
Ad esempio, se si dovesse stipulare un contratto senza rispettare la natura dei diritti coinvolti, si correrebbe il grave rischio di vedere annullato l’intero accordo.
A questo proposito risulta essere fondamentale la differenza tra diritti disponibili e diritti indisponibili.

I diritti disponibili possono essere oggetto di azioni giuridiche da parte del loro titolare, mentre gli altri non possono essere ceduti, dati in compravendita o in prestito, e non è possibile compiere sugli stessi altre attività.
La ragione per la quale questo accade, deriva dal fatto che secondo la legge esistono posizioni giuridiche che, in ragione della loro importanza, non possono essere sfiorate, e che sono sottratte anche ai loro stessi titolari.
In questa sede verranno di seguito esposte le varie sfaccettature e caratteristiche dei diritti in questione.

In che cosa consistono i diritti disponibili?

Secondo l’ordinamento giuridico italiano, i diritti disponibili sono quelli dei quali il titolare può disporre.
Nei diritti disponibili rientrano quelli che possono essere oggetto di un’azione giuridica, qualsiasi, come ad esempio, vendita, permuta, locazione, rinuncia o altro.

I diritti disponibili sono, di solito, quelli che hanno un contenuto patrimoniale, vale a dire che si possa valutare in senso economico.
Ne costituisce un esempio il diritto di proprietà su un determinato bene, ad esempio, una casa, un’automobile, un orologio, uno smartphone.
Sono allo stesso modo disponibili i diritti di credito.
Coloro che hanno un credito nei confronti di una persona debitrice possono cedere il credito stesso, ridurlo oppure addirittura lo possono rimettere.
Sono disponibili, interamente o in parte, anche alcuni diritti a contenuto personale.

Quali sono i diritti indisponibili?

Al contrario dei diritti disponibili, questo tipo di diritti non consentono al titolare compiere atti o negozi giuridici che li abbiano in oggetto.
I diritti indisponibili, di solito, sono quelli che non hanno un contenuto patrimoniale.
Ne costituiscono esempi il diritto alla vita oppure al nome.

Allo stesso modo, sono di solito indisponibili i diritti che derivano dal matrimonio e quelli familiari. Ad esempio il diritto a ricevere assistenza morale e materiale dal coniuge, al mantenimento, i diritti all’educazione e all’istruzione che hanno la prole, e altri.

Sono indisponibili anche alcuni diritti patrimoniali.
Ad esempio, per legge è indisponibile il diritto agli alimenti, allo stesso modo lo è per il lavoratore quello alla retribuzione o alle ferie.

Sono indisponibili i diritti riconosciuti dalla Costituzione.
Il diritto al voto, alla libertà di manifestare il pensiero, laa libertà religiosa, la salute, e altri.

Sono indisponibili gran parte dei beni che costituiscono il patrimonio dello Stato.
I beni demaniali, come fiumi, lido del mare, acquedotti, cose di pregio archeologico, artistico o culturale, nonché gli altri indicati espressamente dalla legge, in modo specifico, miniere, cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, beni che costituiscono dotazione della Presidenza della Repubblica, come caserme, armamenti, aeromobili militari e navi da guerra (art. 826 c.c.).

Coloro che possiedono un diritto indisponibile non possono compiere su di esso, o con esso, nessuna azione giuridica.
Il lavoratore non può cedere le sue ferie in cambio di danaro, il coniuge non può rinunciare all’assistenza morale in cambio della violazione dell’obbligo di fedeltà, i figli non possono barattare il diritto all’istruzione con altro.

I motivi della indisponibilità di alcuni diritti

I diritti sono indisponibili perché la legge ritiene che abbiano una particolare importanza, e che potrebbero venire lesi se fosse lasciata alla libera negoziabilità delle parti.
Sono indisponibili quei diritti che non soddisfano in modo esclusivo il titolare, ma anche interessi pubblicistici.
Ad esempio, i diritti riconosciuti direttamente dalla Costituzione, oppure quelli della personalità o relativi allo status familiare.

L’indisponibilità di alcuni diritti è prevista a tutela di coloro che ne sono titolari che, in determinate condizioni, se potessero liberamente disporne li potrebbero anche cedere.

Ad esempio, una persona lavora per un’altra da molti anni.
Siccome l’azienda ha bisogno di più lavoro, conoscendo le difficoltà economiche nelle quali versa il loro dipendente, gli propone di rinunciare alle ferie in cambio di una modesta somma di danaro. Il dipendente al fine di guadagnare un piccolo extra, rinuncia alle ferie.

In questo caso si comprende come sia importante che alcuni diritti siano indisponibili.
L’indisponibilità blinda il diritto, lo mette al sicuro, sottraendolo a possibili negoziazioni che danneggerebbero lo stesso titolare o che la legge non accetterebbe.

La negoziazione di un diritto indisponibile

Ci si chiede che cosa potrebbe accadere se nonostante la legge lo vieti, qualcuno decida di compiere un’azione giuridica che ha in oggetto un diritto indisponibile.
La risposta arriva dal codice civile, nella norma che si occupa del contratto di transazione.

A norma dell’articolo 1966 del codice civile, la transazione è nulla se ha in oggetto diritti che, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
Non si potrà accettare una lite che abbia ad esempio in oggetto la legittimità di un figlio o uno status personale.

Da questo si può dedurre la regola secondo la quale, se un contratto ha in oggetto un diritto indisponibile, sarà nullo di pieno diritto, con possibilità di fare valere la nullità in questione, in qualsiasi momento da chiunque ne abbia interesse, senza che si possa ricorrere a una convalida.

Il codice penale e i diritti disponibili
La questione della disponibilità oppure della non disponibilità dei diritti non è relativa in modo esclusivo al diritto civile, ma anche il diritto penale.
Secondo la legge, non è punibile penalmente chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne (art. 50 c.p.).

La norma sopra menzionata prevede un’espressa ipotesi di non punibilità se colui che abbia commesso un fatto configurabile in modo astratto come reato, sia stato in realtà autorizzato da parte della vittima.

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