I diritti della persona

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I diritti della persona sono un complesso di situazioni giuridiche strettamente collegate al concetto di persona.

Sono riconosciuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in modo internazionale.

In Italia l’espressione “diritti della personalità” nell’articolo 24 della legge di riforma del diritto internazionale privato (Legge n. 218 del 1995):

L’articolo 24 Diritti della personalità recita:

 L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

    Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

Il concetto di persona

Il concetto di persona non coincide necessariamente con quello di soggetto giuridico, ma comporta una considerazione più ampia del semplice “centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive”.

La persona è l’insieme delle caratteristiche del singolo individuo, e delle caratteristiche fisiche tangibili, etiche, comportamentali, morali e spirituali, nonché della proiezione del singolo nella vita sociale, vale dire, della percezione che ogni persona dà di sé stessa all’esterno.

Questo insieme di caratteristiche dà luogo a una combinazione irripetibile.

Quando si parla di identità, dal punto di vista giuridico si intende parlare di individui unici e con delle caratteristiche irripetibili.

Si deve considerare anche l’aspetto della disponibilità dei diritti che gode un soggetto in relazione a sé stesso,

Questa riflessione è importante per la tecnica di tutela che l’ordinamento deve apprestare per soccorrere il singolo.

Ci si è chiesti se il singolo potesse avere una sorta di diritto soggettivo su sé stesso.

La questione porta a una risposta negativa, perché la tutela non guarda a una dimensione di dominio, nel senso che non si ha qualcosa, ma al modo di essere.

Il diritto soggettivo tende ad escludere altri soggetti garantendo a colui che diritto la fruizione esclusiva di un’utilità.

Né la persona può essere oggetto di disposizioni per fini speculativi.

 

Le fonti normative

Nell’attuale ordinamento, non c’è una fonte normativa organica dei diritti della persona, ci sono varie disposizioni contenute in fonti normative, come costituzione, leggi ordinarie, leggi delegate, ordini d’esecuzione relativi all’applicazione dei trattati internazionali in materia di diritti umani dei qualil’talia è Stato Parte, i tre sono relativi diritti della persona e la loro rilevanza giuridica.

Questo comporta la difficoltà di individuare, volta per volta, la sussistenza e la consistenza delle varie posizioni soggettive da ricondurre nell’ambito dei diritti della personalità.

Ad esempio, in materia penale c’è l’articolo 615 bis sulle interferenze illecite nella vita privata altrui, inserito nel codice con la legge n. 98 del 1974 che, molto prima della legge sulla cosiddetta privacy, era indizio della rilevanza giuridica della riservatezza.

Sempre in materia penale, gli articoli da 575 a 593 del codice puniscono la lesione del valore salute. In materia civile, l’articolo 844 del codice del 1942 tutela lo stesso valore “salute”, ma dal punto di vista delle immissioni nocive e il valore “ambiente salubre”.

Manca una fonte unitaria, e con la stessa qualunque tipo di categorizzazione o elencazione dei diritti della persona e una complicazione nasce dal fatto che molti dei diritti della persona sono addirittura di elaborazione giurisprudenziale.

L’articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana

La lettura del testo dell’articolo 2 della Costituzione fornisce delle indicazioni precise:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo….”.

È stato osservato, in primo luogo, l’utilizzo del verbo riconoscere, interpretato dalla dottrina come indizio del fatto che nell’ordinamento i diritti inviolabili dell’uomo sono preesistenti alla Carta costituzionale, e hanno un valore pregiuridico, l’ordinamento non li crea ex novo ma ammette la loro esistenza.

Proprio questo valore pregiuridico ha consentito alla giurisprudenza di trasformare l’articolo 2 in una sorta di clausola aperta, affermando che l’articolo 2 lascia all’interprete e al giurista la possibilità di verificare se, nell’evoluzione sociale, emergano diritti in modo diretto da una consapevolezza della necessità di tutela e garantire le persone.

L’articolo 2 della Costituzione è stato considerato come la giustificazione della atipicità dei diritti della persona, potendosi al più ammettere una tipicità sociale di questa categoria, ma non giuridica. In secondo luogo, si è sottolineato come l’attribuzione dei diritti della persona sia stata fatta dal Costituente all’uomo, non al cittadino.

Questo è importante perché significa che la Costituzione riconosce questi diritti non esclusivamente a chi è cittadino ma anche a coloro che hanno contatti con il nostro ordinamento, apolidi, individui privi di nazionalità o stranieri, anche se lo straniero proviene da un ordinamento che non garantirebbe gli stessi diritti al cittadino italiano (irrilevanza della cd. clausola di reciprocità).

Anche in Germania, la Costituzione del 1949 richiama i diritti della personalità speciale, senza peraltro elencarli.

In altre Costituzioni (spagnola, portoghese e greca), invece, sono dettagliatamente elencati tali diritti. L’art. 2 della Costituzione va letto e interpretato congiuntamente all’incipit dell’art. 10 della Costituzione, che recita:

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Attraverso questa norma, il diritto internazionale in materia di diritti umani viene automaticamente incorporato nell’ordinamento giuridico interno, così garantendo la conformità dei minimi standard interni di tutela della persona con quelli internazionalmente vigenti nonché il rispetto degli obblighi dell’Italia di fronte alla comunità internazionale.

 

Le caratteristiche dei diritti della persona

La dottrina ha cercato di sistemare in modo dogmatico la categoria dei diritti della persona, estrapolando dalla casistica alcune caratteristiche tipiche di queste posizioni soggettive.

Si tratta di diritti di natura assoluta (diritti assoluti), nel senso che possono essere tutelati davanti ad omnes e non esclusivamente nei confronti di chi sia entrato in contatto con il titolare.

Oltre che assoluti, sono diritti di natura non patrimoniale, nel senso che i diritti della persona non hanno un valore economico predeterminato corrispondente. Una parte della dottrina, utilizzando un concetto ampio di patrimonio come insieme delle situazioni giuridiche e dei beni–interessi che gravitano nella sfera giuridica di un singolo individuo, ha affermato che i diritti della persona

I diritti della persona sono diritti imprescrittibili, perché il loro non utilizzo in nessun caso ne comporta l’estinzione.

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