La prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, commi 9 e 10, della L. 335/1995 ha regolato l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi, compresa quella dei crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati, con conseguente abrogazione, ai sensi dell’art. 15 disp. prel. c.p.c, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali, tra cui quello forense, per il quale l’art. 19 legge n.. 576/1980 prevedeva il termine prescrizionale di dieci anni.
L’art. 3, comma 9, let. B), della L. 335/1995, che aveva stabilito in cinque anni la prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli (oggetto della lettera a) afferenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, si applicava soltanto ai casi non regolati dalla normativa speciale preesistente; quando, invece, sussisteva una disciplina precedente trovava applicazione il principio per cui lex specialis derogat legi generali.
Si applicava perciò la normativa anteriore che prevedeva la prescrizione decennale.
La nuova normativa, del resto, non trovava applicazione nei confronti delle categorie libero professionali.
Se si fosse ritenuto che il nuovo termine fosse applicabile anche ai crediti della Inarcassa si sarebbe determinata la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., per l’irragionevolezza della scelta legislativa e per contrasto della nuova normativa con il principio di garanzia della difesa in giudizio.
Il comma 9 in esame disciplina in particolare – nel più ampio contesto della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – il termine di prescrizione del credito contributivo prevedendo che “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie … A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il successivo decimo comma precisa, inoltre, che “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.”.
La Corte d’Appello di Campobasso nel 2008 ha ritenuto che la nuova normativa si applichi anche ai contributi dovuti alla ricorrente Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Archetipi Liberi Professionisti; quest’ultima sostiene, invece, che debba continuare ad applicarsi la norma speciale prevista per i contributi alla Cassa, vale a dire l’art. 18, della L. 6/1981, secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato della comunicazione di cui all’art. 16″ (vale a dire la comunicazione obbligatoria con cui i professionisti debbono comunicare alla Cassa l’ammontare del reddito professionale ed il volume complessivo degli affari).
Il testo della L. 335/1995 art. 3, comma 9, chiarisce che il legislatore ha inteso porre una regolamentazione a tutto campo.
Infatti la lettera a) del comma 9 riguarda il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le altre gestioni pensionistiche obbligatorie, mentre la lettera b) si riferisce a “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”; questa formulazione, che si riferisce alle contribuzioni di tipo pensionistico quale è quella oggetto del caso di specie, è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria.
Come, infatti, già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “l’art. 3, comma 9, della L. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali con conseguente abrogazione, ai sensi dell’art. 15 preleggi, per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicchè è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali”.
Come pure sottolineato da Cass. civ., 9 aprile 2003, n. 5522, “la nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diventa quinquennale dal primo gennaio 1996, ciò in forza del richiamo che il comma 10 (che riguarda i contributi scaduti prima dell’entrata in vigore della legge) opera all’intero comma 9.
Vi è quindi un diverso dies a quo per l’abbreviazione del termine prescrizionale: l’uno per i contributi di pertinenza di tutte le gestioni pensionistiche, l’altro per quelli di pertinenza di tutte le altre gestioni che pensionistiche non sono e che erogano prestazioni diverse dalla pensione; per queste ultime l’abbreviazione del termine opera immediatamente e retroattivamente dal 17 agosto 1995.” (Cass. civ., 15 marzo 2006, n. 5622).
Il precedente termine decennale però rimane fermo qualora entro il 31 dicembre 1995 siano stati compiuti dall’ente di previdenza atti interruttivi, ovvero siano iniziate procedure nel rispetto della normativa preesistente. Valgono quindi tutti gli atti interruttivi compiuti sia prima dell’entrata in vigore della L. 335/1995, sia successivamente, purchè entro il 31 dicembre 1995.
Deve essere esclusa, perciò, una sopravvivenza della prescrizione lunga prevista dalla L. del 1981, art. 18, in materia di previdenza obbligatoria per gli ingegneri ed architetti.
Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù
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