I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S. su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi

Scarica PDF Stampa
E’ questo il principio con cui il GdP di Caserta ha annullato un verbale elevato da agenti di Polizia Municipale per eccesso di velocità.
Per il GdP adito agenti di Polizia Municipale non può effettuare accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi. Ciò pure nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti Locali interessati.
La pronuncia segue la sentenza n. 3019 della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione emessa il 01 marzo 2002. A mezzo della richiamata decisione i giudici di ultima istanza avevano già acclarato come, ancorchè al di fuori dei centri abitati, la Polizia Locale fosse legittimata ad operare esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Ente di pertinenza.
 
Avv. ****************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA
 
1^ SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. ********, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.ro 9779/08 R.G., avente ad oggetto: opposizione a verbale della Polizia Municipale, ai sensi della L. 689/81:
TRA
M… nato …, elettivamente domiciliato in … , presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso; (opponente)
E
Comune di …… , in persona del Sindaco p. t.; (opposto).
CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso depositato in data 23.9.2008, veniva proposta opposizione avversa il verbale n. …./2008 del 5.6.2008, reso dalla Polizia Municipale di ……, notificato in data 16.9.2008, con il quale si contestava la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. per aver il conducente del veicolo Honda, tg. …, superato il limite di velocità di 70 km/h, in ……, alla SP 336 km. 23+830, Direzione Caserta, in data 5.6.2008, alle ore 18,52, poiché circolava alla velocità di 96 km/h che, detratta la tolleranza del 5%, aveva superato il detto limite di 21 km/h. La violazione comportava la decurtazione di 5 punti sulla patente di guida.
La rilevazione era avvenuta con apparecchio Traffiphot III SR, omolog. 4130 del 24.12.2004. Matr. Post. 593-206/61409 Matr. Mis. 593-100/60926. Cert. Tar. N. 2282-2008 SIT del 15.5.2008.
Deduceva, tra l’altro, l’opponente che era omessa la detrazione della percentuale forfetaria del 5% nel calcolo della velocità.
Il dispositivo di misurazione della velocità non era stato adeguatamente segnalato, con segnale luminoso. Era stato violato l’art. 81 del regolamento al C.d.S. poiché la segnaletica non rispetta le distanze laterali dal bordo della strada. Il segnale era coperto, nella prospettiva di marcia dell’utente, da alberi e cartellonistica stradale. Secondo il comma 6, dell’art. 142, C.d.S., sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.
La norma va interpretata nel senso che il rilevatore della velocità deve essere in grado di misurare sia la velocità istantanea che quella media il che è possibile solo con l’apparecchiatura "Tutor".
Era necessaria la prescritta autorizzazione del Prefetto per l’installazione dell’apparecchio Traffiphot. La violazione non era stata immediatamente contestata.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, annullare il verbale di accertamento impugnato.Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l’udienza di comparizione delle parti stesse.Si costitutiva il Comune di …… che resisteva alla proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata.
All’esito della detta udienza, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 e della sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
L’opposizione è fondata e va accolta.Invero, indipendentemente da taluni motivi di opposizione, palesemente inconsistenti e pretestuosi, l’art. 12, c. 3, lett. c), C.d.S., sancisce che l’attribuzione ai corpi di Polizia Municipale resta circoscritta nell’ambito del territorio di competenza. Anche l’art. 5, commi 1 e 2, della legge 7.3.1986 n. 65, stabilisce che la Polizia Municipale è titolare di funzioni di polizia stradale nell’ambito territoriale dell’Ente (Comune) di appartenenza.
Nel caso di specie, invece, l’accertamento è stato effettuato sulla S.P. 336 (Strada Provinciale di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Caserta), dalla Polizia Muncipale di …… il cui Comune (a cui fa capo la detta Polizia Municipale) non è proprietario, né gestore.
Peraltro, è ampiamente noto che la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato che: "I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S. su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati".
Sicché, l’accertamento compiuto dalla Polizia Municipale di …… deve ritenersi illegittimo in quanto eseguito su un tratto stradale di proprietà di altro Ente (la Provincia) e, soprattutto, in quanto relativo ad una struttura rilevatrice (Traffiphot III SR) ad impianto fisso per la quale nessuna autorità amministrativa, almeno per quanto risulta dal verbale impugnato, ha mai concesso l’autorizzazione all’installazione.
Sul piano generale, poi, è significativa la nota prot. n. 6729/12B.2/GAB del 17.12.2008, resa dal Prefetto di Caserta ed inviata ai Sindaci ed ai Commissari di tutti i Comuni della Provincia, con la quale, tra l’altro, il Prefetto afferma testualmente: "Non è ammissibile che i predetti strumenti di rilevazione automatica assumano invece diverse funzioni, in difformità dallo spirito e dalla lettera della normativa, divenendo, in pratica, soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti".
Anche la Provincia di Caserta (proprietaria della strada in cui è avvenuta la rilevazione di che trattasi), Settore Viabilità, ha inviato a vari Comuni e tra questi il Comune di ……, la nota prot. n. 0188822 del 2.12.1008, che recita testualmente: "Con riferimento alle autorizzazioni rilasciate da questo Settore Viabilità per gli impianti autovelox (rectius: traffiphot) installati lungo le strade di competenza, si prescrive che le stesse vengano adeguate a quanto disposto dalla normativa vigente (D.L. 3.8.2007 n. 117).
In particolare si prescrive la segnalazione attraverso l’impiego di dispositivi luminosi.
Per quanto sopra, nell’attesa di detto adeguamento, gli stessi devono essere disattivati".Per quanto a conoscenza, il Comune di ……, sulla S.P. 336, ha installato due postazioni Traffiphot, ad una distanza tra loro di circa 500 mt., senza però che siano stati conseguiti miglioramenti significativi per la sicurezza stradale, salvo le maggiori entrate nelle casse comunali, come opportunamente segnalato dal Prefetto di Caserta.
Consegue che la proposta opposizione va accolta con l’annullamento del verbale impugnato.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
 
 ********
 
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la proposta opposizione e, per l’effetto, annulla il verbale n. …../2008 del 5.6.2008, reso dalla Polizia Municipale di ……;
2) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Caserta, all’udienza del 13 Gennaio 2009
 
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
       

Matranga Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento