I compensi dell’avvocato in mediazione

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Si parla spesso di quali e quanti siano i vantaggi della mediazione per il “cliente”,  sia esso privato cittadino o titolare di impresa.

Vantaggi in termini di tempistiche procedurali, di riservatezza delle informazioni consegnate e acquisite durante la procedura; di essere parte attiva e sostanziale dell’intera procedura.

Vantaggi anche in termini economici e fiscali: le “indennità” per le mediazioni obbligatorie sono fisse e stabilite dal D. M. 180/2010; la parte può beneficiare, inoltre, di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione (art. 20 D.Lgs. 28/2010).

Al cliente compete naturalmente anche il pagamento della parcella dell’avvocato che lo ha assistito e rappresentato nella procedura di mediazione, ma in concreto quale potrebbe essere il compenso di un professionista avvocato che presta la propria assistenza in un procedimento di mediazione?

Premessa

A ogni professionista è capitato di dover gestire clienti che invocano una giustizia rapida, possibilmente in linea con le proprie ragioni o perlomeno adeguata ai propri interessi e con il minor aggravio di spesa possibile.

Raggiungere il risultato sperato dal cliente diventa così l’obiettivo primario, anche perché il grado di soddisfazione del cliente rappresenta il maggiore, se non principale, “biglietto da visita” per presentarsi ad altri potenziali clienti e distinguersi professionalmente.

L’avvocato, tuttavia, è anche imprenditore di se stesso: gestisce la propria attività basandosi sulle proprie energie e mira a valorizzare il proprio tempo e le proprie competenze professionali; la scelta della strategia difensiva da intraprendere risente inevitabilmente del compenso professionale e dei tempi di liquidazione dello stesso.

Vediamo ora in numeri quanto può guadagnare l’avvocato che assiste il cliente in una procedura di mediazione.

Prima del D.M. n. 37/2018

Sino a non molto tempo fa il D.M. n. 55/2014, contenente la “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, ci forniva la risposta.

L’uso del passato è necessario poiché il D.M. n. 37 dell’8/3/18, pubblicato in G.U. n. 96 del 26/4/18 e in vigore dal 27/4/18, ha modificato il D.M. n. 55/2014 sulle tariffe forensi.

Tra le modifiche apportate, d’interesse per l’argomento trattato, vi è l’introduzione di una tabella con parametri ad hoc per l’attività svolta dell’avvocato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, oltre che la previsione di limiti al potere giudiziale di riduzione dei compensi.

Prima della riforma, per le procedure di mediazione trovavano applicazione in via analogica i compensi professionali medi previsti per l’assistenza stragiudiziale (artt. 18 e seguenti, tabella 25 allegata al D.M. n. 55/2014):

 

Valore

 

da € 0,01 a

€ 1.100,00

da €

1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00 da € 26.000,01 a € 52.000,00 da € 52.000,01 a € 260.000,00 da € 260.000,01 a € 520.000,00
 

Compenso

 

 

270,00

 

1.215,00

 

1.890,00

 

2.295,00

 

4.320,00

 

5.870,00

 

In virtù dell’art. 19, comma 1, i valori medi indicati in tabella potevano essere aumentati, su valutazione del giudice o dello stesso avvocato, fino all’80% o diminuiti fino al 50% tenuto conto “delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate” (art. 19, comma 1, D.M. 55/2014).

Di seguito, una tabella dei valori calcolati applicando la percentuale massima minore e maggiore:

 

Valore

 

da € 0,01 a

€ 1.100,00

da €

1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00 da € 26.000,01 a € 52.000,00 da € 52.000,01 a € 260.000,00 da € 260.000,01 a € 520.000,00
 

Compenso

 

 

€ 270,00

 

€ 1.215,00

 

€ 1.890,00

 

€ 2.295,00

 

€ 4.320,00

 

€ 5.870,00

 

-50%

 

 

€ 135,00

 

€ 608,00

 

€ 945,00

 

€ 1.148,00

 

€ 2.160,00

 

€ 2.935,00

 

+80%

 

 

€ 486

 

€ 2.187,00

 

 

€ 3.402,00

 

 

€ 4.131,00

 

 

€ 7.776,00

 

 

€ 10.566,00

 

 

Dopo il D. M. n. 37/2018

L’art. 5 del nuovo decreto ha aggiunto il comma 1bis all’articolo 20 del D.M. n. 55/2014, che così recita: “L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”, e introdotto la nuova tabella 25bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita.

Di seguito i valori contenuti nella nuova tabella, che trovano applicazione per tutte le tipologie di mediazione, volontarie e obbligatorie:

Valore Da € 0,01 a € 1.100,00 € 1.100,01 a € 5.200,00 € 5.200,01 a € 26.000,00 € 26.000,01 a € 52.000,00 € 52.000,01 a € 260.000,00 € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase della attivazione 60,00 270,00 420,00 510,00 960,00 1.305,00
Fase di negoziazione 120,00 540,00 840,00 1.020,00 1.920,00 2.610,00
Conciliazione 180,00

 

810,00 1.260,00 1.530,00 2.880,00 3.915,00
Totale compenso 360,00 1.620,00 2.520,00 3.060,00 5.760,00 7.830,00

 

Nell’ambito dell’attività stragiudiziale, inoltre, il nuovo decreto limita il potere discrezionale del giudice nella determinazione del compenso, che non potrà essere ridotto in ogni caso in misura inferiore al 50% (cfr. comma 1, art. 19, D.M. n. 55/2014).

Con l’entrata in vigore del decreto l’attività svolta dall’avvocato nella procedura di mediazione ha acquisito indubbiamente una specifica e più adeguata valutazione, attraverso parametri che tengono conto del valore della controversia, delle fasi della procedura (nello specifico: attivazione, negoziazione e conciliazione) e dell’opera professionale prestata.

Si supera, inoltre, l’incertezza applicativa dei parametri precedenti, conseguente all’assenza di una soglia numerica minima di riferimento che rendeva insufficiente e contraria al decoro professionale la remunerazione della prestazione fornita dal professionista.

Conclusioni: vantaggi per l’avvocato e per il cliente

Occorre inoltre considerare ulteriori fattori.

La procedura di mediazione, a differenza di un ordinario giudizio, si conclude in media entro tre mesi dal deposito della domanda con conseguente possibilità per il professionista di essere liquidato nei medesimi tempi rapidi e non in un tempo indefinito, come avviene per la liquidazione di compensi per l’assistenza giudiziaria (normalmente nel corso di circa 5/10 anni).

Anche le ore effettivamente impiegate per l’assistenza in mediazione saranno sostanzialmente inferiori rispetto a quelle impiegate per un giudizio ordinario, con conseguente maggiore produttività del professionista e maggiori guadagni.

La soddisfazione per il cliente, infine, è un elemento di notevole importanza per il professionista, che rimane comunque libero di negoziare i propri compensi utilizzando i parametri tabellari come punti di riferimento.

In conclusione, credo si possa affermare che il ricorso allo strumento della mediazione rappresenti una scelta vincente non solo per il cliente, che ha la possibilità di risolvere il conflitto e raggiungere un risultato concreto, ma anche per l’avvocato che ha la possibilità di trovare soddisfazione professionale, ottimizzare il lavoro e essere remunerato in modo adeguato e in tempi rapidi… a tempo di mediazione.

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