I chiarimenti attuativi del Ministero della Giustizia sulla conciliazione obbligatoria nella circolare del 4 aprile 2011

Redazione 14/04/11
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Il ministero della Giustizia, con la circolare del 4 aprile 2011, a poco tempo dall’entrata in vigore della conciliazione obbligatoria in alcuni settori del contenzioso civile (si ricordi che, per le sole controversie aventi ad oggetto la materia del condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata da ultimo disposta la proroga alla data del 20 marzo 2011 della piena operatività dell’obbligo di ricorrere allo strumento conciliatorio ad opera del D.L. 225/2010, conv. in L. 10/2011), è intervenuto a chiarire alcuni punti dubbi inerenti alla corretta applicazione delle previsioni contenute nel D.Lgs. 28/2010 nonché nel successivo regolamento di attuazione approvato con D.M. 180/2010.La circolare si sofferma innanzitutto sulla necessità, coerente con il sistema delineato dalla nuova normativa sulla mediazione, di evitare tentativi di conciliazione solo formali, ritenendo non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione che autorizzi la segreteria dello stesso a rilasciare una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata ogni qualvolta questa non abbia tempestivamente manifestato la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non voler aderire e l’istante, a sua volta, abbia dichiarato di non volere comunque dar corso alla mediazione. Tale previsione, infatti, ove non limitata alle sole fattispecie di mediazione volontaria, si pone in contrasto con la operatività della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D.Lgs. 28/2010. Come precisa il Ministero, infatti, “la mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di conciliazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione”. Ove si ritenesse tale pratica legittima, si consentirebbe un aggiramento della previsione che ha imposto la condizione di procedibilità per alcune materie.La parte istante, dunque, dovrà comunque comparire  dinanzi al mediatore designato affinchè la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D.Lgs. 28/2010 possa dirsi esattamente esperita, in quanto la mancata comparizione, anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione. D’altra parte, aggiunge ancora il Ministero, è solo il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si è presentata, anche perché la condotta di quest’ultima può rivestire una futura rilevanza nell’ambito del successivo giudizio della magistratura ai sensi dell’art. 8, co. 5, D.Lgs. 28/2010. Così come solo il mediatore, non anche la segreteria dell’organismo, è soggetto legittimato secondo al legge a redigere il verbale di esito negativo della conciliazione.Infine, la circolare richiama i mediatori in ordine al rispetto dei requisiti fissati per poter esercitare l’incarico e alla veridicità delle attestazioni compiute in sede di autocertificazione circa il possesso dei detti requisiti di qualificazione, nella consapevolezza delle conseguenze penali che potrebbero prodursi in caso di non rispondenza al vero di quanto dichiarato. Ai fini esplicitati di una effettiva  responsabilizzazione di chi intende ottenere l’inserimento quale mediatore negli elenchi di un organismo di mediazione, sono stati predisposti dal Ministero appositi modelli nei quali il  mediatore assume espressamente la responsabilità penale per le eventuali dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti indicati dal D.M. 180/2010.In particolare, quanto al possesso dei requisiti, la circolare richiede che il mediatore indichi espressamente: a) il titolo di studi posseduto; b) l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale; c) l’esperienza nella materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di un corso di formazione presso un ente di formazione abilitato a svolgere l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art. 18 del D.M. 180/2010, con l’indicazione della durata e della valutazione finale.A pochi giorni dalla diffusione della illustrata circolare, non sono mancante note critiche, provenienti soprattutto dagli ambienti forensi, da tempo impegnati in una campagna contraria alla validità della media-conciliazione obbligatoria come strumento deflattivo della giustizia, invocando il carattere pubblico, universale del sistema giustizia, senza condividere forme di accesso condizionato alla macchina giudiziaria. Sotto il profilo tecnico, in particolare, il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha sottolineato come la circolare del Ministero, nella sue precisazioni in merito alla conclusione del procedimento di mediazione, non tenga alcun conto del termine perentorio di quattro mesi, il cui decorso comporta l’automatica decadenza della procedura senza alcun verbale negativo del conciliatore; essa, inoltre, non distinguendo tra “adesione” e “partecipazione”, sembra trascurare la posizione, pur legittima, del cittadino che aderisce ma non intenda partecipare alla media-conciliazione (Anna Costagliola).

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