I beni impignorabili

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Esistono determinati beni che non potranno mai essere oggetto di pignoramento, i creditori non li potranno mai aggredire e nessuno li potrà mai sottrarre al debitore. Si tratta di beni essenziali allo svolgimento della vita del debitore e della sua famiglia che sono assolutamente impignorabili.

Sono impignorabili:

La fede nuziale, vestiti e biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, cose sacre e cose destinate all’esercizio del culto, beni commestibili e combustibili (se necessari per un mese di mantenimento del debitore e dei suoi familiari conviventi), armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio, decorazioni al valore, lettere, registri e gli scritti di famiglia e i manoscritti se non appartengono a una collezione. 

Sono pignorabili i mobili (esclusi i letti) di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato. Strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un 1/5, se il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale della riscossione o indicati dal debitore non sembri sufficiente per la soddisfazione del credito.

Questo limite si applica anche per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Il pignoramento degli strumenti utili per lo svolgimento dell’attività lavorativa del debitore è di difficile applicazione perché presuppone che il debitore abbia a disposizione molti beni analoghi, e non si riscontra in un’attività lavorativa, di conseguenza un unico bene dello stesso genere indispensabile per il processo lavorativo sarà impignorabile.

In caso di pignoramento di uno di questi beni, al fine di garantire l’attività lavorativa del debitore, l’ufficiale della riscossione li affida a lui in custodia. Il primo incanto deve essere effettuato non prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento. Il pignoramento perde efficacia quando, dalla sua esecuzione, sono trascorsi 360 giorni, senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Le cose che il proprietario tiene per il servizio e la coltivazione di un fondo possono essere pignorate, separatamente dall’immobile, in mancanza di altri beni. Se il debitore lo dovesse richiedere, il giudice può escludere dal pignoramento le cose che sono di utilizzo necessario per la coltura del fondo o ne può consentire l’utilizzo, con le dovute cautele per la loro conservazione, nonostante siano pignorate.

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