Guardare lo smartphone del coniuge o del partner è un comportamento lecito?

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Secondo l’articolo 15 della Costituzione la corrispondenza è coperta da privacy.

L’evolversi della tecnologia ha determinato la circostanza che il concetto di “corrispondenza” annoveri anche le e mail e i messaggi sullo smartphone.

Questo significa che chi si appropria o legge simili contenuti senza il consenso del titolare commette reato.

Il fatto è che in ambito familiare, è proprio in queste informazioni di carattere personale che, a volte, si nascondono le prove di un tradimento.

A questo proposito, ci si chiede se guardare lo smartphone del coniuge o del partner possa essere lecito, facendo leva sul rapporto di intimità e la conseguente attenuazione della sfera della privacy che caratterizza chi abita sotto lo stesso tetto.

Anche quando non sia legale, è spesso fonte di dubbio se sia possibile utilizzare la prova in questo modo acquisita e utilizzarla in un eventuale giudizio di separazione o divorzio, aggrappandosi al fatto che si tratta sempre di fare valere i propri diritti in via giudiziale.

Un altro dubbio che potrebbe sorgere tra le coppie non sposate, è se chi spia lo smartphone del partner commetta reato e, se non dovesse avvenire di nascosto ma davanti al diretto interessato, si possa evitare la condanna penale.

Ne tratteremo in questa sede, scrivendo quali potrebbero essere le conseguenze alle quali andrebbe incontro chi decidesse di guardare lo smartphone del coniuge o del partner.

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Sottrarre con la forza dalle mani altrui lo smartphone

Uno dei primi comportamenti che rileva è quando il coniuge, avendo sorpreso l’altro a inviare messaggi in segreto con il proprio smartphone, glielo strappi dalle mani per vedere che cosa e a chi scrive.

Un simile comportamento, nonostante sia rivolto a cercare le prove di un tradimento, viene considerato illecito.

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione afferma che quando qualcuno sottrae con la forza lo smartphone altrui commette reato di rapina ( Cass. sent. n. 8821/21 del 4/03/2021).

Stando alle affermazioni dei Supremi  Giudici, la circostanza è che l’autore del fatto agisca con l’intento di individuare le tracce di una presunta relazione del partner.

Sia il matrimonio sia la convivenza non possono determinare una limitazione al diritto di riservatezza del singolo.

In questo modo, viene ribaltato un precedente del tribunale di Roma (Trib. Roma, sent. n. 6432/2016) secondo il quale quando lo smartphone viene lasciato in spazi condivisi tra coniugi o partner, come ad esempio, il divano, è possibile che se ne  legga il contenuto.

Secondo questa sentenza, che ha rappresentato un fenomeno isolato, la privacy perde in consistenza quando la coppia abita sotto lo stesso tetto, e rientra nella normalità che gli oggetti, come lo smartphone, siano esposti alla possibile condivisione, apertura o lettura, nonostante la stessa non sia stata autorizzata.

Coloro che vogliono leggere lo smartphone altrui devono chiedere l’autorizzazione, se lo fanno di loro spontanea volontà, con la violenza o con l’inganno, non possono utilizzare le prove acquisite in un eventuale processo, perché la legge esclude la possibilità di utilizzare a proprio favore le prove ottenute in modo contrario al dettato delle norme, come quando la raccolta sia avvenuta con violazione della privacy altrui.

Potrebbe sembrare assurdo, ma il coniuge tradito, che e ne abbia le prove attraverso la lettura del contenuto degli sms e delle chat dello smartphone altrui, non può agire per chiedere il cosiddetto addebito a suo carico, a meno che, nel processo, la persona in questione ammetta l’esistenza di una relazione extraconiugale.

Spiare sms ed email del coniuge o del partner

Nonostante non ci sia violenza, il comportamento clandestino di chi spia sms ed e mail del coniuge o del partner, commette lo stesso reato.

In relazione alle e mail, non rileva la circostanza che in precedenza il coniuge o il partner abbia fornito all’altro le credenziali di accesso al suo account di posta elettronica, se le stesse vengono utilizzate in un’occasione successiva e senza autorizzazione.

Con queste parole la Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che ogni volta che si leggono le e mail del coniuge, del convivente o di chiunque altro, anche un collega di lavoro, si deve chiedere una specifica e autonoma autorizzazione (Cass. sent. n. 2905/19 del 22/01/2019 e n. 2942/19 del 22/01/2019).

La circostanza di leggere gli sms del coniuge o del partner è vietata dall’articolo 615 del Codice penale che punisce con la reclusione sino a tre anni “chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”.

Spiare e mail ed sms del partner è vietato anche se dovesse servire in un processo, vale a dire per difendere i propri diritti.

Chi dovesse commettere un simile gesto, non potrà utilizzare le prove acquisite in modo illecito, passerebbe dalla parte del torto e potrebbe essere querelato davanti ai carabinieri, alla polizia o direttamente con un atto depositato alla Procura della Repubblica.

Quello che è stato scritto vale per qualsiasi forma di corrispondenza, sia che si tratti di sms, chat, WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, Instagram e simili.

In quali circostanze guardare lo smartphone del coniuge o del partner non è reato

A questo punto, è lecito chiedersi se e quando guardare lo smartphone del coniuge o del partner potrebbe essere considerato un comportamento legale.

 

La risposta potrà sembrare scontata, però, per non incorrere in una violazione della legge, si deve sempre chiedere il consenso, anche quando si abbia il sospetto fondato che lo smartphone contenga le tracce di un tradimento.

La circostanza di utilizzare informazioni personali  e conversazioni segrete in un giudizio di separazione o divorzio non è sufficiente per violare la privacy altrui.

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