Gratuito patrocinio: è possibile la liquidazione a procedimento concluso?

Redazione 27/03/18
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Gratuito patrocinio: l’avvocato può essere liquidato dopo la sentenza

E’ spesso dibattuta la questione relativa al momento in cui l’avvocato, il cui cliente è stato ammesso al patrocino a spese dello Stato, debba e possa essere liquidato dei propri compensi per l’attività professionale svolta nell’ambito di un determinato procedimento. In particolare, la questione attiene alla possibilità che detti compensi vengano riconosciuti a seguito della chiusura del procedimento, vale a dire successivamente all’emanazione della sentenza che definisce la controversia.

Il Tribunale di Modena si è trovato ad affrontare proprio la suddetta questione; il giudice del merito ha ritenuto possibile la liquidazione del professionista anche in un momento successivo al deposito del provvedimento decisorio. Nel caso di specie, i compensi riguardavano un giudizio di separazione; il difensore aveva provveduto a depositare l’istanza di liquidazione unicamente dopo il deposito della sentenza.

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L’arricchimento ingiustificato

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Il deposito dell’istanza oltre il termine

Nel caso di specie, la richiesta di liquidazione veniva rigettata con provvedimento di non luogo a procedere, in quanto la stessa veniva depositata oltre il termine previsto dal DPR n. 115/2002, ovvero dopo il deposito della sentenza che definisce il giudizio. Al difensore veniva dunque prospettata la facoltà di procedere al recupero dei crediti mediante un procedimento monitorio ovvero di cognizione sommaria, oppure instaurando un procedimento ordinario. Il provvedimento veniva dunque impugnato dal professionista ex art. 702 bis c.p.c.: il giudice del merito investito della questione, ha chiarito che la norma non contempla un termine perentorio, ma una previsione indicativa, che sarebbe preferibile rispettare per una migliore gestione delle tempistiche processuali.

Infatti, la norma non introduce una previsione a pena di inammissibilità o decadenza, a differenza di quanto è stabilito per l’ausiliario del giudice, il quale è tenuto a depositare la propria istanza entro un termine perentorio, a pena di decadenza.

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