Gli stabilimenti carcerari di pöschwies e di uitikon

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  1. Il vigente Regolamento del Penitenziario di Pöschwies

La versione italiofona della Hausordnung Strafanstalt Pöschwies ( Regolamento ) consiste in un << Foglio informativo per prigionieri >> non facile da reperire. Tale Regolamento si apre con una rispettosa ed assai opportuna traduzione pedagogica dell’ Art. 75 Codice Penale svizzero ( StGB ): << siamo coscienti che per Lei, con il Suo internamento al Centro Penitenziario di Pöschwies, una nuova fase ha cominciato e non sarà sempre facile. Per noi, è uno scopo importante che Lei possa utilizzare questo tempo in modo fruttifero per il Suo futuro. Lei può essere certo che noi cercheremo di aiutarLa affinché Lei raggiunga questa meta. Dall’ altra parte, aspettiamo da Lei che anche Lei si impegni in questo senso, perché senza la Sua disponibilità e la Sua buona volontà ,non sarà possibile >>

Durante le prime due settimane di reclusione e, ognimmodo, prima possibile, il ristretto intrattiene un lungo e dettagliato colloquio con l’ Assistente sociale personale, detto, con terminologia ticinese, Patrono Penale. L’ Assistente sociale è fisso/a per tutto il tempo della reclusione e ogni colloquio, anche urgente, è richiedibile con il << foglietto azzurro >>, da far pervenire tramite gli Agenti di Custodia. Rimane basilare il fine di redigere un Vollzugsplan [ Piano di esecuzione ] personalizzato e non retorico o generico. Nell’Ordinamento Penitenziario italiano ( OP ) si parla di ratio della personalizzazione.

Al Lavoro è attribuito un ruolo rieducativo preminente, forse anche per influsso del modello carcerario quacchero. Anzi, le officine interne di Pöschwies hanno raggiunto livelli qualitativi discreti, tali da suscitare proteste sindacali esterne per concorrenza sleale. Senz’ altro, durante la custodia cautelare, il Lavoro si configura come mera facoltà. Tuttavia, post judicatum, lavorare diviene un obbligo imprescindibile. Due terzi dello stipendio sono spendibili, mentre un terzo viene confiscato, depositato e restituito al momento della liberazione. Nel Penitenziario di Pöschwies esistono tre tipi di laboratori artigianali, dai quali si esce con una Certificazione di Tirocinio. In primo luogo, in 3 o 4 anni di Corso, è possibile conseguire il Diploma Professionale federale di cuoco, panettiere, giardiniere, fabbro, falegname o rilegatore di libri. In secondo luogo, con un impegno biennale, il recluso ha accesso ad una Attestazione di formazione nelle professioni di cuoco, falegname, meccanico di auto o fabbro. Infine, esiste, dopo due anni di Tirocinio, l’ Apprendistato con Certificato federale in panetteria, stamperia o rilegatura di libri. Una quarta possibilità intramuraria è il Lavoro non manuale, nella forma dello Studio, per conseguire un Diploma o una Laurea. In tale evenienza, la PA carceraria concede di lavorare nei laboratori soltanto per mezza giornata e di rimanere poi in cella o in Biblioteca per studiare, anche in forma autodidattica. Lo Studio non è ostacolato, ma richiede, da parte del recluso, serietà, impegno, conoscenza fluida del tedesco ed un interesse accertato e non superficiale. Anche in Italia ed in Canton Ticino ,la nozione di Lavoro è estesa allo Studio intellettuale, purché tutto concorra alla preparazione del ritorno in libertà.

Il tempo libero, nemico atavico della rieducazione penitenziaria, è sostituito da attività il più possibile non oziose. Molti sono i Corsi semi-ricreazionali, accessibili con una lettera interna ( Hausbrief ) recapitata al Direttore di una Scuola del Carcere. Sono ammessi pure fino a tre quotidiani o riviste in abbonamento. I familiari in visita possono portare altro materiale di lettura. I libri costituiscono un alimento mentale prioritario e consigliato dal Regolamento. Essi sono accessibili inoltrando il << foglietto bianco >> alla Biblioteca di Pöschwies. Da ultimo, lo sport è fruibile con una Hausbrief. Si tratta di uno strumento utile per lo sfogo legittimo dell’ aggressività accumulata. Purtroppo, la televisione non può costituire oggetto di proibizione totale. Non sono ammessi, in cella, televisori privati e la TV in dotazione è affittata e, dunque, mensilmente pagata.

Il denaro del detenuto è distinto in un conto bloccato ( Sperrkonto ) ed uno libero ( Freikonto ). Lo Sperrkonto viene restituito solo al momento della liberazione, con rare eccezioni, purché approvate dalla Direzione ( p.e. malattie di familiari bisognosi di contanti ).Il Freikonto, viceversa, è spendibile al Chiosco interno al Penitenziario ed è alimentato dalla paga mensile ( Taschengeld ).

Il regime delle visite mediche a Pöschwies non è di molto difforme rispetto alla Normativa cantonale ticinese o a quella nazionale italiana. Sono, infatti, garantite le Regole Minime Penitenziarie ratificate dalla Svizzera nel 1987 e, soprattutto, la CEDU. Inoltre, è tassativa ed accurata la visita generale d’ ingresso. Per il Medico generico, il recluso deve compilare il << foglietto verde >>, per il dentista il << foglietto grigio >>, per lo Psichiatra o lo Psicologo il << foglietto giallo >>. In casi di urgenza, provvede il Personale di Custodia, oppure, se opportuno, il detenuto scrive i sintomi avvertiti sul << foglietto rosso >>. Anche in Canton Zurigo è possibile l’ accesso ad un Medico privato di fiducia, in ottemperanza al Principio di equipollenza tra malato ristretto e malato in libertà

Le sostanze psicoattive prescritte dai Medici del Penitenziario sono consentite. Viceversa, bevande alcooliche e droghe sono vietate. Qualora le frequenti perquisizioni o gli esami delle urine si rivelassero positive, sono previste dal Regolamento pesanti sanzioni disciplinari.

Il Chiosco, molto simile allo spaccio della Stampa, è situato tra il blocco WN4 e WN5. Date ed orari per gli acquisti dipendono dai singoli Padiglioni, poiché gli accessi sono scaglionati al fine di evitare assembramenti inopportuni. I reclusi in regime ordinario possono fare compere anche durante il passeggio di mezzogiorno. Ciononostante, dentifricio, dopobarba e balsami vanno acquistati al Chiosco. I familiari non possono portare tali oggetti da toilette dall’ esterno, nemmeno per corrispondenza. Accanto al Chiosco, è situato il Barbiere, cui si giunge con istanza sul << foglietto giallo >>. Ordinariamente, è consentito ,per igiene personale, un taglio di barba e capelli al mese. I tagli supplementari sono previsti prima di una licenza, all’ atto dell’ ingresso e prima del rilascio per fine pena.

Il controllo delle lettere è rigoroso e pressoché analogo a quello previsto dagli altri Regolamenti cantonali. I francobolli sono in vendita al Chiosco. Per quanto afferisce alle telefonate, la regola generale consente telefonate per 100 Franchi ogni mese, oppure 120 minuti di contatti ogni 30 giorni. Le spese telefoniche vengono pagate con il Freikonto. Qualora esso fosse insufficiente, viene decurtato lo stipendio lavorativo. In casi estremamente urgenti e gravi, il Regolamento di Pöschwies concede telefonate supplementari. La decisione dipende dal Direttore, dal Capo di Sezione, dal Capo di Gruppo o dagli Assistenti sociali. Sono proibiti, come normale, cellulari, ricetrasmittenti, MMS e videotelefonini.

Il Regolamento concede 1 ora di visita ogni 7 giorni. Il numero di visitanti è di 4 per ogni volta, per un totale di 12 soggetti in un anno. La domanda di visita dev’ essere presentata 14 giorni prima dell’ incontro. Le generalità dei visitanti vanno scrupolosamente indicate, specialmente l’ età dei figli minorenni. I familiari sono perquisiti e, se necessario, respinti. Eventuali abusi costituiscono giusta causa per la sospensione delle visite. Se non esistono familiari o conoscenti, l’ Assistente sociale ( Patrono ) del recluso nomina un visitante socialmente e pedagogicamente idoneo.

I << pacchetti alimentari >> rappresentano una gratifica reiterabile 4 volte all’ anno: a Natale, nel giorno di Compleanno, dall’ 1 al 15 Maggio e dall’ 1 al 15 Settembre. Se il Compleanno coincide con il Natale o gli altri due cicli di date, il pacchetto è anticipato / posticipato di 30 giorni. Se dall’ esterno nessuno invia pacchetti alimentari, il detenuto “ si regala “ i 4 pacchetti dal Chiosco, per un totale di 100 Franchi prelevati dal Freikonto

La richiesta di udienza presso la Direzione è possibile, come in Canton Ticino. Quasi sempre, l’ incontro avviene con un sostituto del Direttore. Molte volte, tale richiesta è oziosa o pretestuosa .Per tal motivo, il Capo di Sezione interroga approfonditamente il recluso per evitare abusi. Il Regolamento esorta ad esprimere le proprie doglianze, in via prioritaria, agli Agenti di Custodia ed al proprio Assistente sociale. In buona sostanza, nel Regolamento del 2009, sussiste uno sfavor normativo verso i colloqui con il Direttore, in tanto in quanto molti problemi quotidiani non necessitano del contatto supremo con la Direzione.

Quando il carcerato esce da Pöschwies per essere estradato od espulso, deve organizzare in modo autonomo la spedizione via aereo di bagagli eccedenti i 20 Kg. Altri oggetti e pacchi vanno consegnati in valigia 3 giorni prima dell’ estradizione / espulsione, al fine di evitare un fermo presso il Comando della Polizia Cantonale di Zurigo con conseguente rinvio del volo.


2. Il Servizio psichiatrico e psicologico a Pöschwies e a Uitikon

 

Lo Psychiatrisch-Psychologischen Dienst ( PPD ) si occupa sia dei detenuti a Pöschwies e a Uitikon, sia di soggetti mentalmente disagiati residenti in territorio zurighese. Basti pensare che, ogni anno, i circa 50 Operatori del PPD erogano più di 12.000 colloqui terapeutici, tanto nei Penitenziari quanto in contesti non necessariamente giuridico-espiativi.

Il reparto psichiatrico del Penitenziario di Pöschwies si occupa, prevalentemente, del regime espiativo ex Art. 59 StGB. Ovverosia, in tale struttura, separata dagli altri Padiglioni, sono presi in carico responsabili di reati eziologicamente connessi ad una turba psichica unita ad un concreto rischio di recidiva. Dal 2009, Pöschwies ospita molti parafiliaci sessuomani giudicati refrattari alla terapia.

L’ Art. 60 StGB ( Trattamento della tossicodipendenza ) costituisce anch’ esso, come prevedibile, una Norma psico-patologico-forense fondamentale a Pöschwies. Del resto, in tutto l’ Occidente, sovrabbondano individui reclusi con problemi di dipendenza da alcool e droghe. Il deviante tossicodipendente beneficia di un Piano trattamentale triennale ( comma 4 Art. 60 StGB ). Tuttavia, se vi è da attendersi una recidiva o se la rieducazione non è completa, il Magistrato protrae ulteriormente la detenzione sino ad un massimo di sei anni ( comma 4 ult. cpv. Art. 60 StGB ). Senza dubbio, il trattamento carcerario dell’ individuo dedito a sostanze psicotrope ripropone la non facile distinzione giuridica tra repressione del reato e cura psico-fisica. L’ unico postulato, valido anche per Pöschwies, rimane l’ astinenza totale durante la permanenza in Penitenziario. Un ulteriore e notevole aiuto proviene dalle nuove sostanze sostitutive “ a scalare “, come la diacetilmorfina e la buprenorfina. Il che, tuttavia, non toglie l’ impegno personale e lo sforzo di volontà della persona ristretta.

Il PPD zurighese, all’ interno dello stabilimento carcerario di Pöschwies, applica il trattamento ambulatoriale ex Art. 63 StGB. Si tratta di una Norma riservata a rei di infrazioni penali commesse a causa di una grave turba psichica, la quale toglie l’ auto-coscienza del reato e, per conseguenza, espone il soggetto al pericolo di una recidiva cronica. L’ Art. 63 StGB non può essere attuato per un periodo superiore ai 5 anni, salvo casi di psicopatologia acuta richiedenti ulteriori proroghe deliberate dall’ Autorità Giudiziaria su proposta dell’ Autorità di Esecuzione ( comma 4 Art. 63 StGB ).

A parte il caso specifico di Uitikon, nella Struttura chiusa di Pöschwies, oltre 250 dei circa 426 detenuti abbisogna di programmi di igiene mentale ( Behandlungsprogrammen ) specificamente mirati alla prevenzione della recidiva. Anzi, la maggior parte dei reclusi continua ad essere assistita dal PPD anche dopo il ritorno a piede libero. Infatti, un grande numero dei ristretti ex Artt. 59, 63 e 60 StGB manifesta Gewalt- und Sexualdelinquenz [ forme di delinquenza violenta e sessuomaniacale ].


3. Il Centro giovanile per Misure di Sicurezza ad Uitikon

Il Massnahmenzentrum Uitikon ( MZU ) ha una capienza di 68 posti ed è riservato al trattamento differenziato dei giovani adulti maschi, che, ai sensi dell’ Art. 61 StGB non possono essere accolti a Pöschwies insieme agli altri ristretti. L’ MZU ospita anche minorenni sottoposti a misure protettive ( Art. 15 DPMin ) e infra-diciottenni condannati ad una pena detentiva, o con un residuo di pena, non superiore a 6 mesi ( Art. 25 DPMin ).

Le Misure trattamentali attenuate verso il maggiorenne minore degli anni 25 suscitano particolare interesse alla luce del lacunoso contesto penalistico italiano, nel quale si ignorano le odierne carenze psico-pedagogiche dei/delle infra-venticinquenni. Vero è senz’ altro che, a livello empirico, la Prassi carceraria quotidiana, anche in Italia, offre attenuazioni espiative assai opportune e calibrate. Ciononostante, gioverebbe la creazione di una fattispecie codicistica esplicita ed intermedia tra l’ adolescente e l’ adulto in senso stretto. ( www.diritto.it/docs/31109 )

Il comma 1 Art. 61 StGB descrive un sempre più diffuso individuo maggiorenne, ancorché << seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità >>. Stimolante è pure il lessico impiegato nel comma 3 Art. 61 StGB, ove, sotto il profilo del Vollzugsplan, si mira a far << vivere in modo responsabile >> il giovane adulto promuovendo le sue attitudini personali al Lavoro manuale o allo Studio intellettuale.

L’ internamento al MZU non può superare i 4 anni o, in casi di eccezionale gravità, i 6 anni. Al compimento del trentesimo anno d’ età, il giovane adulto lascia lo Stabilimento di Uitikon, così come previsto dal comma 4 Art. 61 StGB.

 

4. Il Carcere è utile ?

 

La Scuola criminologica abolizionista ha le proprie origini in Norvegia ( MATHIESEN 1974 ; SCHEERER 1983 ; CHRISTIE 1985 ). Dopodiché, le Teorie anti-custodialistiche si sono estese in tutta Europa con Autori quali PAVARINI ( 1985 ), MOSCONI ( 1987 ) e GALLO & RUGGIERO ( 1989 ). A livello di ratio, i Penitenziari sono reputati dai predetti giuristi come il frutto di strutture sociali inutili e vendicative. Pertanto, sono contestualmente promosse e teorizzate forme di trattamento extra-murario. RUGGIERO ( 1991 ) asserisce che oggi è in crisi l’ intero Ordinamento giuridico e non soltanto la Giuspenalistica. Gli abolizionisti utilizzano il Diritto contro il Diritto medesimo, la Criminologia contro la Criminologia , la Sociologia contro la Sociologia. Il Carcere, secondo gli abolizionisti, deve trasformarsi da << problema sociale >> a << non- problema sociale >>.In buona sostanza << l’ abolizionismo è soprattutto una prospettiva, un metodo di indagine applicato al sistema della giustizia criminale, che si intende depotenziare e tendenzialmente abolire >> ( RUGGIERO 1991 ).

In Italia, non esiste un abolizionismo radicale come quello scandinavo. Al limite, si parla di << riduzionalismo >> o di << nuovo correzionalismo >> ( MARCONI 1979 ). Nel contesto della Criminologia dei Paesi di tradizione mediterranea, esiste un’ ottica partitica che, di fatto, ha impedito Riforme epocali del Diritto Penitenziario. Purtroppo, anche nel contesto italico, svariati Autori inficiano le Teorie giuridiche con polemiche politiche .P.e., è fuori luogo o, ognimmodo, inutilmente a-storico, pensare al Carcere come strumento borghese per la repressione della lotta operaia ( INGRAO 1975 ; SENZANI 1979 ).Un secondo elemento di confusione, nelle Università italiane, è la commistione filo-ottocentesca tra Diritto Penale, Psicopatologia forense e Sociologia ( PIRO 1988 ). Si tratta di Scienze importanti sotto il profilo della prevenzione della devianza, ma l’ abolizionismo “ puro “ di origine scandinava parte da altri presupposti. La vera questione problematica, a parere di chi scrive è di negare per riaffermare, così come accadde parzialmente all’ epoca della Riforma Margara del 1975 e della Riforma Basaglia del 1978. Molti Dottrinari sostengono che la devianza dev’essere compresa senza giudizi preventivi. Senz’ altro però, molte volte, il prefisso << anti- >> è ipostatizzato e non si addiviene a risultati nuovi ed efficaci.

Anche nel contesto del Canton Zurigo, ove Pöschwies e Uitikon hanno raggiunto discreti livelli qualitativi, il Sistema penitenziario rimane comunque fallimentare .La difesa sociale, nei Cantoni germanofoni, è contraddetta dall’ aumento degli omicidi volontari e della violenza domestica. La riabilitazione del reo ha luogo in misura appena sufficiente e non è mai tolta alla radice. Anche la prevenzione e la deterrenza si sono trasformate in discorsi astratti e retorici, specialmente alla luce dell’ incremento, in Svizzera, di reati giovanili in cui l’ aggressività ed i modelli televisivi sono senza freni inibitori idonei. Tutto ciò premesso, i concetti tradizionali di << certezza e proporzionalità della pena >> suscitano ormai il sorriso, specialmente quando vengono pomposamente ricordati e statuiti in inutili Principi generali di rango costituzionale ( GOTTFREDSON 1984 ; CHRISTIE 1986 ). Nell’ anti-criminologia italiana, vanno apprezzati gli Autori che, con estrema franchezza denunziano le eccessive severità trattamentali nei confronti di extra-comunitari, tossicodipendenti e soggetti border line responsabili, in fin dei conti, di delitti bagatellari frutto di pedagogie infantili erronee o precarietà affettive. Viceversa, il crimine dei colletti bianchi, la delittuosità economica ed i sodalizi mafiosi sono socialmente tollerati e financo giustificati ( MOSCONI 1982 ; GALLO & RUGGIERO 1989 ).

Von HENTIG ( 1948 ) può essere considerato il fondatore della Vittimologia novecentesca. Grazie all’ impegno di tale criminologo, fu istituito, nella Common Law inglese, il Criminal Injuries Compensation Board, preposto al risarcimento pecuniario delle lesioni personali fisiche. Tuttavia, la ratio dell’ Opera di Von HENTIG ( ibidem ), benché lodevole, non contiene alcun presupposto finalizzato alla creazione di una vera e propria Mediazione penale tra Parte Lesa e reo. Ovverosia, il risarcimento era automatico e non contemplava alcuna dialettica, nemmeno simbolica, tra il danneggiato ed il responsabile del danno. Negli Anni Ottanta del Novecento ( PEPINO & SCATOLERO 1992 ), la Vittimologia c.d. << nuova >> si traduceva in una serie di accurate elaborazioni statistiche che venivano manipolate da questa o quest’ altra fazione politica al fine di pilotare maliziosamente i consensi elettorali. Del resto, la genesi dell’ Art. 123a BV, in Svizzera, ha riproposto una Vittimologia disinteressata alla general-preventività ed alla rieducazione del reo. La Parte Lesa era ( rectius : è ) non soggetto, bensì oggetto strumentale per fini di consenso ideologico. Anche HULSMAN ( 1982 ) nonché BIANCHI & SWAANINGEN ( 1986 ) hanno notato che la Vittimologia suscita interesse ( v. il caso della violenza sessuale ) in tanto in quanto il condannato non sarebbe nemmeno più degno di una normale attenzione scientifica. Pertanto, taluni attendono un nuovo Ordinamento Penale che dovrebbe soppiantare il fine rieducativo per favorire solo il fine risarcitorio. In realtà, siffatta ottica non risolve, bensì ignora il problema del Carcere. Nei Paesi anglosassoni, l’ iper-protezione della Persona Offesa da reato << ha incrementato, anziché temperato, il panico già esistente >>, concentrando le attenzioni mass-mediatiche su reati gravi, ancorché statisticamente più rari di quanto si pensi. ( MAWBY & WALKLATE 1994 ). P.e., in Europa e negli USA, si sono distorti e strumentalizzati pochi casi di pedofilia ecclesiastica per biechi fini anti-clericali, che non hanno spesso nemmeno un minimo fondamento criminologico. Oppure ( DAVIS 1992 ) si invoca la pena di morte per i sessuomani recidivi, come se la soppressione fisica dei rei garantisse incolumità e sicurezza alle Donne violentate. La vera Vittimologia è quella congiunta alla Mediazione Processuale ( www.diritto.it/docs/32944 ) . Il drammatico incontro-scontro tra Parte Lesa e detenuto rivela << che non esiste vittima di reato in senso ontologico >> ( PITCH 1989 ). Ciò significa che, sebbene non giustificabile, esiste però un dolore profondo anche nel soggetto delinquente. Il recluso mantiene anch’ egli un minimo di dignità umana, composta, a sua volta, da traumi giovanili, falsi insegnamenti, miti familiari, eredità caratteriali, pregi soffocati, occasioni mancate, umiliazioni immeritate, etichettamenti sociali. Inoltre ( CHRISTIE 1987 ), la collettività genera sempre << vittime ideali >> iper-protette e, in fin dei conti, meno fragili di quanto suggeriscono gli stereotipi sociali. In effetti, nel Diritto romano, non era esclusa la nozione di << vis grata puellis >>. Oppure ancora, esistono, nel bambino, fantasie e mitomanie che, almeno in alcuni casi, rendono completamente inattendibili i suoi racconti di presunti abusi subìti . Senza dubbio, esistono fragilità specifiche nella donna e nell’ infante. Tuttavia, gli eccessi possono recare altrettanto sovente alla calunnia ed a Sentenze di condanna affrettate o non contestualizzate.

Un ulteriore difetto dell’ abolizionismo carcerario, nell’ ultima ventina d’ anni, è quello di celebrare incontri mediativi guidati da Psicoterapeuti tracotanti e fondamentalisti, << capaci solo di smascherare moralmente il reo ed esasperare così il conflitto , producendo maggiore risentimento tra reo e vittima >> ( MATTHEWS 1988 ). Molti Mediatori, compreso il caso dell’ Inghilterra, non possiedono la necessaria formazione e trasformano le sedute di Mediazione Penale in autentiche torture morali, cui risulta preferibile la pur rigorosa quiete dei corridoi di un Penitenziario. Del resto, CAIN ( 1985 ) destrutturalizza il problema dell’ alternatività della Mediazione rispetto alla detenzione. Ovverosia, dal punto di vista giuridico, non esiste la certezza che un accordo mediativo si possa o si debba surrogare all’ espiazione intra-muraria. Probabilmente, tale scambio di ruoli è auspicabile nel caso di atti blandamente anti-normativi, il che, però, è dubitabile a fronte di delitti quali l’ omicidio volontario, la rapina, le lesioni personali gravi, la violenza domestica, il plagio di incapaci o l’ omicidio del consenziente.

In conclusione, a prescindere dalle singole opinioni personali, i Dottrinari della Criminologia svizzera debbono rendersi conto che l’ abolizionismo totale, nel bene o nel male, costituisce una via senza ritorno e completamente rivoluzionaria. Il riduzionismo ed il temperamento istituzionale sono strade fondate su regole diverse e finalizzate ad altri scopi. L’ abolizionismo annacquato pre-elettorale non reca basi né deontologiche né criminologiche

BIBLIOGRAFIA

BIANCHI & Van SWAANINGEN, Abolitionism: Towards a Non-Repressive Approach to Crime, Free University Press, Amsterdam, 1986

CAIN, Beyond Informal Justice, << Contemporary Crises >>, 1985

CHRISTIE, Abolire le pene ? Il paradosso del sistema penale. Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1985

idem Crime control as Drama, in Journal of Law and Society, n. 1, 1986

idem The Ideal Victim, in Fattah, 1987

DAVIS, Making Amends. Mediation and Reparation in Criminal Justice, Routledge, London, 1992

GALLO & RUGGIERO, Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap. Sonda, Torino- Milano, 1989

GOTTFREDSON, Victims of Crime: The Dimension of Risk, HMSO, London, 1984

( Von ) HENTIG, The Criminal and His Victim, Yale University Press, New Haven, 1948

HULSMAN, Peines perdues. Le système penal en question, Centurion, Paris, 1982

INGRAO, Per una politica criminale del movimento operaio, in << La questione criminale >>, 1975

MARCONI, La libertà selvaggia. Stato e punizione del pensiero libertario, Marsilio, Venezia, 1979

MATHIESEN, The Politics of Abolition, Martin Robertson, London, 1974

MATTHEWS, Informal Justice ? Sage, London, 1988

MAWBY & WALKLATE, Critical Victimology, Sage, London, 1994

MOSCONI, L’ altro carcere, Cleup, Padova, 1982

idem Abolire le pene ? Il convegno viennese dell’ European Group, Rivista << Dei delitti e delle pene >>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1987

PAVARINI, Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo, Rivista << Dei delitti e delle pene >>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1985

PEPINO & SCATOLERO, Vittime del delitto e vittimologia, Rivista << Dei delitti e delle pene >>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992

PIRO, Cronache psichiatriche, Liguori, Napoli, 1988

PITCH, Responsabilità limitate, Feltrinelli, Milano, 1989

RUGGIERO , Decarcerizzazione e ricarcerizzazione, Rivista << Dei delitti e delle pene >>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1991

SCHEERER, L’ abolizionismo nella criminologia contemporanea, Rivista << Dei delitti e delle pene >>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1983

SENZANI, Economia politica della criminalità, Dell’ Orso, Firenze, 1979

 

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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