Gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente, in mancanza, di qualsivoglia titolo concessorio dell’Autorità titolare del bene pubblico, si pongono all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e p

Lazzini Sonia 05/07/07
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In tema di assegnazione di alloggi per l’edilizia residenziale pubblica, merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 5867  del 31 maggio 2007 emessa dal Tar Campania, Napoli:
 
< CHE, infatti, gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente, in mancanza, dunque, di qualsivoglia titolo concessorio dell’Autorità titolare del bene pubblico, si pongono all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicché, per le controversie ad essi relative, non può valere la regola di riparto della giurisdizione elaborata dalla giurisprudenza per la testé detta materia (per cui, dopo Corte cost. n. 204 del 2004, torna attuale e condivisibile il tradizionale criterio di riparto bene chiarito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 5 settembre 1995, n. 28, in base al quale, ad eccezione dell’ipotesi speciale dell’art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, le controversie sull’annullamento e sulla revoca, per quanto vincolata, dell’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971);
 
 infatti, che nei casi di occupazione senza titolo deve escludersi l’applicabilità del suddetto art. 5 legge Tar, non essendovi, per l’appunto, alcuna concessione di bene in atto, e deve farsi riferimento al criterio base di riparto, imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dall’attore (petitum sostanziale);>
 
ma vi è di più
 
< CHE in tal senso è infatti costante l’orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione (<<In tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio di E.R.P., l’opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l’opposizione non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio che si assume, da parte della P.A., occupato "sine titulo", ma miri a contrapporre all’atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità, in tal caso, della giurisdizione del giudice ordinario>>: Cass., ss.uu., ord. 11 marzo 2004, n. 5051; Id., 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564, nonché, conformi, n. 1908 del 1989, n. 821 del 1995, n. 1029 del 1996);
 
CHE tale indirizzo sembra condiviso anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 aprile 2006, n. 1618; Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3111; T.A.R. Marche, 12 aprile 2005, n. 293; T.A.R. Veneto, sez. II, 29 novembre 2004, n. 4154; T.A.R. Valle d’Aosta, 19 marzo 2004, n. 38; Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5890);>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA   N. 5867           Reg. Sentenze
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                  ANNO 2007
            Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione V^ – composto dai Signori:       N. 2132            Reg. Ric.
            ANNO 2007
            1) *************** – Presidente
            2) ***************** – Consigliere – relatore
            3) ************************ – Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.
sul ricorso n. 2132/2007 Reg. Gen., proposto da ************ e * ******** rappresentati e difesi dall’avv. **************, con domicilio eletto in Napoli alla via Cuoco 15, presso lo studio dell’avv. ********************
contro
il Comune di Mariglianella, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’********************, con domicilio eletto in Napoli alla via Toledo 156;
nonché
l’Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ****** coppa e **************, con domicilio eletto in Napoli alla via Domenico Morelli 75, presso la sede legale dell’ente;
per l’annullamento, previa sospensione
<<dell’atto del 13.3.2007, prot. n. 2768, con il quale il responsabile degli Uffici tecnici del comune di Mariglianella, ing. *************, comunica che in data 27.3.2007 si procederà allo sgombero dell’alloggio sito in Mariglianella (Napoli) nel complesso residenziale IACP di via Torino n. 15, edificio B, scala 7, interno 1, perché abusivamente occupato dai ricorrenti; nonché di ogni altro atto pregresso, connesso e conseguente e comunque lesivo per essi coniugi>>.
            VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
            VISTO l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate, con le annesse produzioni;
VISTI gli atti tutti di causa;
            UDITI alla camera di consiglio del 10 maggio 2007 – relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
            RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, nulla hanno obiettato alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
CONSIDERATO che, con il ricorso in esame – ritualmente notificato in data 23 marzo 2007 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 16 aprile – i coniugi ricorrenti, residenti nel Comune di Mariglianella, hanno impugnato il provvedimento prot. n. 2768 del 13 marzo 2007, con il quale il Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Mariglianella ha comunicato che in data 27 marzo 2007 si sarebbe proceduto allo sgombero dell’alloggio di proprietà dell’IACP, ubicato in via Torino n. 15, edificio B, scala 7, interno 1, da loro abusivamente occupato;
CHE, in punto di fatto, i ricorrenti, disoccupati e in stato di grave indigenza, affermano di abitare nel suddetto immobile – che risultava essere in stato di totale abbandono – da circa sette anni; di aver provveduto, a proprie spese, a renderlo abitabile e, al fine di regolarizzare la propria posizione, avvalendosi delle disposizioni previste dalla l.r. 18 del 1997, di essersi autodenunciati, informando l’IACP dell’avvenuta occupazione dell’immobile, a seguito della quale sono pervenute richieste di pagamento dei canoni mensili (attraverso moduli di conto corrente postale indicanti il loro nominativo e la causale di pagamento, qualificata come “canone di locazione”); di aver inoltre partecipato al bando di gara per l’assegnazione di alloggi nel comune di Mariglianella, comprensivo dell’appartamento oggetto del presente gravame, e di essere tuttora in attesa dell’esito della impugnazione (da essi effettuata) della relativa graduatoria, non ancora definitiva;
CHE i ricorrenti deducono censure procedurali di violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, oltre a generici motivi di eccesso di potere, riferendo di occupare l’alloggio da diversi anni, sostenendone i relativi oneri (all’uopo affermano che la trasmissione dei moduli per il pagamento del canone mensile rappresenterebbe l’implicito riconoscimento della legittimità della loro posizione di occupanti);
RITENUTO che il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito G.A., per essere titolare della giurisdizione sulla controversia il G.O.;
CHE, infatti, gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente, in mancanza, dunque, di qualsivoglia titolo concessorio dell’Autorità titolare del bene pubblico, si pongono all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicché, per le controversie ad essi relative, non può valere la regola di riparto della giurisdizione elaborata dalla giurisprudenza per la testé detta materia (per cui, dopo Corte cost. n. 204 del 2004, torna attuale e condivisibile il tradizionale criterio di riparto bene chiarito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 5 settembre 1995, n. 28, in base al quale, ad eccezione dell’ipotesi speciale dell’art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, le controversie sull’annullamento e sulla revoca, per quanto vincolata, dell’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971);
RITENUTO, infatti, che nei casi di occupazione senza titolo deve escludersi l’applicabilità del suddetto art. 5 legge Tar, non essendovi, per l’appunto, alcuna concessione di bene in atto, e deve farsi riferimento al criterio base di riparto, imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dall’attore (petitum sostanziale);
CHE, in base a tale ultimo criterio, come indicato dal giudice della giurisdizione, spetta al G.O. la cognizione della controversia ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo (più o meno fondatamente o plausibilmente) accampato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze dei servizi etc., sanatoria – in Campania, peraltro, in astratto configurabile solo per situazioni di fatto anteriori all’anno 2000);
CHE in tal senso è infatti costante l’orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione (<<In tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio di E.R.P., l’opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l’opposizione non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio che si assume, da parte della P.A., occupato "sine titulo", ma miri a contrapporre all’atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità, in tal caso, della giurisdizione del giudice ordinario>>: Cass., ss.uu., ord. 11 marzo 2004, n. 5051; Id., 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564, nonché, conformi, n. 1908 del 1989, n. 821 del 1995, n. 1029 del 1996);
CHE tale indirizzo sembra condiviso anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 aprile 2006, n. 1618; Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3111; T.A.R. Marche, 12 aprile 2005, n. 293; T.A.R. Veneto, sez. II, 29 novembre 2004, n. 4154; T.A.R. Valle d’Aosta, 19 marzo 2004, n. 38; Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5890);
CHE tale orientamento si pone, inoltre, in linea con quello, analogo, in tema di ordine di rilascio di bene demaniale occupato sine titulo (orientamento secondo cui spetta all’A.G.O. la controversia sull’opposizione del privato che contesti la demanialità e accampi un proprio diritto sul bene: Cass., ss.uu., 15 luglio 1999, n. 391, 6 giugno 1997, n. 5089, 17 giugno 1996, n. 5522, 11 aprile 1994, n. 4146, 27 ottobre 1994, n. 8837; Cons. Stato , sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7982);
CHE ragioni di uniformità nell’applicazione del diritto e di semplicità e chiarezza nella regola del riparto della giurisdizione inducono questo giudice ad aderire a questa autorevole indicazione;
CHE, conclusivamente, il ricorso deve giudicarsi inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito G.A.;
CHE, quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, dovendo però restare a carico della parte ricorrente, che le ha anticipate, le spese relative all’assolvimento del contributo unificato;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visto ed applicato l’art. 26, commi 4 e 5, della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2007.
 
Il Presidente
 
Il Relatore

Lazzini Sonia

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