Gli infortuni sul lavoro

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Sommario: 1. Definizione di infortunio sul lavoro. – 2. La lesione. – 3. L’occasione di lavoro. – 3. L’occasione di lavoro. – 4. Il rischio generico ed il rischio specifico. – 5. Il dolo e la colpa del lavoratore. – 6. Il rischio elettivo. – 7. L’infortunio in itinere. – 8. La causa violenta.

 

 

1. Definizione di infortunio sul lavoro

 

La Legge 80/1898, istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nell’art. 7 ha individuato l’oggetto della tutela nelle lesioni personali o nella morte provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro, poiché sono incidenti sull’attitudine al lavoro. Tale concetto è essenzialmente ripetuto sia nell’art. 2 R.D. 1765/1935 che nell’art. 2 comma 1 T.U. 1124/1965 e, per quest’ultimo, “l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

 

Il significato naturalistico del termine “infortunio”, nel linguaggio comune da cui è stato originariamente tratto, è quello di “un evento accidentale con effetto lesivo”. Quindi esso indica, in senso oggettivo, l’accadimento rilevante per il datore di lavoro e l’istituto assicuratore, ed in senso soggettivo, la lesione del lavoratore infortunato.

 

Dall’art. 2 T.U. 1124/1965, tuttora in vigore, si deduce che non qualsiasi evento lesivo costituisce infortunio sul lavoro, ma solo quello che provoca le conseguenze normativamente determinate. E questa impostazione è ribadita dall’art. 13 comma 2, lett. a) D.Lgs 38/2000, il quale rileva le menomazioni conseguenti alla lesione dell’integrità psico-fisica.

 

Tra lesione e invalidità, secondo il T.U., ed ora tra lesione e menomazione, secondo l’art. 13 D.Lgs. 38/2000, vi è un’autonomia concettuale, perché la prima è causa della seconda, e giuridica, sia perché oggetto originario della tutela era non la lesione all’integrità fisio-psichica dell’assicurato, ma l’inabilità che ne consegue, sia perché vi sono prestazioni collegate alla prima, quali quelle di pronto soccorso, indipendenti dalla seconda (1).

 

Con il termine “infortunio”, ai sensi del T.U. 1124/1965 (artt. 2 e 210), si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determina la morte della persona, l’abolizione (inabilità permanente) o la limitazione (inabilità temporanea) dell’attività lavorativa. In tale definizione gli elementi che assumono uno speciale rilievo sono: la lesione, l’occasione di lavoro e la causa violenta.

 

La lesione è l’alterazione recata all’organismo fisiopsichico del lavoratore; l’occasione di lavoro è il nesso di causalità (cosiddetto nesso eziologico) tra il lavoro ed il verificarsi del rischio; la causa violenta è l’azione improvvisa ed immediata di una forza esterna, che costituisce un mezzo di causa ad effetto con la lesione.

 

 

2. La lesione

 

Per lesione, indicata nel T.U. 1124/1965, si considera la morte o l’inabilità al lavoro.

 

Parlando di inabilità, bisogna dire che essa è intesa, con un concetto legale, come l’eliminazione o la riduzione delle attitudini psicofisiche del soggetto protetto a svolgere attività lavorativa. Pertanto non va accertata con riguardo alle alterazioni che sono conseguenza dell’infortunio, ma all’inabilità al lavoro che ne deriva. Di recente la legge ha esteso la nozione di lesione ricomprendendovi anche quelle all’integrità psicofisica del lavoratore.

 

L’inabilità al lavoro può essere temporanea o permanente: l’inabilità temporanea si ha quando le conseguenze dell’infortunio sono sanabili nel tempo e il soggetto può recuperare completamente le sue attitudini di lavoro, cioè quando ad esso è impedito totalmente e di fatto, per più di tre giorni, di svolgere l’attività lavorativa. In questo caso il diritto alle prestazione previdenziali sorge quando si tratta di un’inabilità assoluta “che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro (art. 68 T.U. 1124/1965). Si ha invece inabilità permanente quando le conseguenze dell’infortunio sono destinate a durare “per tutta la vita” (art. 74 T.U. 1124/1965). Questa può essere a sua volta assoluta, quando toglie completamente e per tutta la vita, le attitudini al lavoro, o parziale, quando le diminuisce in misura superiore al 15% in modo permanente.

 

La lesione può consistere anche nel danno estetico o nel danno biologico. Il primo è un’alterazione dell’estetica e quando deriva da un infortunio sul lavoro, dà luogo al diritto a ricevere prestazioni previdenziali soltanto se incide sulle attitudini al lavoro del soggetto protetto, vale a dire, sulle capacità dell’assicurato di trovare occupazione nel mercato del lavoro.

 

Il secondo invece è la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale, indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito.

 

 

3. L’occasione di lavoro

 

Le maggiori discussioni e incertezze sorgono nell’individuare il significato del requisito dell’occasione di lavoro, e cioè di individuare quale relazione debba intercorrere tra il lavoro e l’infortunio, affinché quest’ultimo dia luogo all’erogazione delle prestazioni previdenziali.

 

Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 27 luglio 1989, n. 462, per “occasione di lavoro” non si deve intendere la pura e semplice correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa, perché la conditio sine qua non, se applicata al tema della tutela dell’infortunio, finirebbe per estendere in modo illimitato la casistica degli eventi indennizzabili; si può invece sostenere che questo requisito sussiste quando i lavoratori subiscono l’infortunio “nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti”, utilizzando qui l’espressione contenuta nell’art. 2049 Cod. Civ., secondo l’interpretazione estensiva ad essa attribuita dalla dottrina e dalla giurisprudenza. A norma dell’art. 2 T.U. 1124/1965 per esserci indennizzo è sempre necessario che sussista un nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e l’infortunio, cioè tra il lavoro ed il verificarsi del rischio cui può conseguire la lesione, rischio che non deve essere estraneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma insito nelle mansioni del lavoratore o strettamente collegato alle stesse (cosiddetto rischio improprio). Lo svolgimento della prestazione, pertanto, costituisce l’occasione dell’infortunio e non la causa, determinando l’esposizione del soggetto protetto al rischio del suo verificarsi, dando luogo così ad un nesso eziologico tra evento e lavoro; si può perciò affermare che non è sufficiente che l’infortunio si sia verificato sul lavoro, ma occorre che avvenga per il lavoro.

 

Ne consegue che l’occasione di lavoro si può avere anche quando l’infortunio deriva da caso fortuito o da cause estranee al lavoro svolto e, per contro, non si può ritenere che esso sussista soltanto perché l’infortunio si sia verificato durante o sul luogo del lavoro.

 

Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro” non limitata al solo concetto di causalità. Essa “comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore” (2).

 

All’inizio del secolo scorso il Carnelutti (3) affermava che sussiste l’occasione di lavoro ogni qualvolta il lavoro determina il rischio, del quale è conseguenza l’infortunio. Distingueva, pertanto, il nesso esistente tra lavoro e rischio e quello tra lavoro ed infortunio. Fra lavoro e rischio sussiste un nesso di causalità poiché il primo causa l’esposizione dell’assicurato, ma non perché determina il verificarsi dell’evento e, il secondo, che è l’esposizione all’evento dannoso, deriva direttamente dal lavoro. L’infortunio invece è generato da un quid che con il lavoro non ha nulla a che fare. Il vincolo che può esistere tra lavoro e infortunio è costituito dal rischio il quale, generato direttamente dal lavoro, rende possibile l’attuazione di quel quid come causa efficiente di infortunio. Da ciò si deduce che il lavoro è vera e propria causa del rischio, ma soltanto causa occasionale dell’infortunio, e non causa efficiente o esclusiva, costituita, quest’ultima, dalle varie componenti causali dell’evento (il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo, la colpa ed il dolo dell’assicurante e la colpa dell’assicurato) perché l’occasione di lavoro corrisponde al “come” l’infortunio si è verificato, mentre le componenti causali al “perché” (4).

 

 

4. Il rischio generico ed il rischio specifico

 

Il concetto di “occasione di lavoro” si ricollega alla distinzione tra rischio generico e rischio specifico. Il rischio generico è quello che grava sul lavoratore nello stesso modo in cui colpisce gli altri lavoratori, indipendentemente dall’attività lavorativa svolta; il rischio specifico è quello derivante dalle particolari condizioni dell’attività lavorativa svolta e/o dell’apparato produttivo dell’azienda. Vi è poi il rischio generico aggravato che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l’attività lavorativa dell’assicurato, si pone in rapporto eziologico con la prestazione lavorativa del medesimo (ad esempio l’infortunio in itinere).

 

Premesso ciò, affinché l’infortunio sul lavoro diventi indennizzabile e che quindi il rapporto tra lavoro e rischio costituisca “l’occasione di lavoro”, non è necessario che l’attività lavorativa determini in capo al lavoratore un rischio generico, ma necessita che essa abbia determinato un rischio specifico.

 

Perché si abbia l’occasione di lavoro, quindi, basta l’esistenza del nesso eziologico tra lavoro e il verificarsi del rischio, mentre non sono sufficienti né necessari il nesso cronologico o quello topografico.

 

 

5. Il dolo e la colpa del lavoratore

 

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 e dell’art. 65 D.P.R. 1124/1965 il dolo del lavoratore non rientra nel rischio dell’assicurato. Il dolo, inteso come disegno criminoso deliberatamente assunto dal soggetto interessato per trarre in inganno i terzi, è esso stesso in grado di produrre l’evento dannoso, di fungere cioè da causa efficiente di questo e spezza qualsiasi legame eziologico fra lavoro ed evento e si pone come causa esclusiva di quest’ultimo (5).

 

Parlando invece di colpa del lavoratore, occorre specificare che l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia entrano nella nozione di rischio assicurato quando si estrinsecano in un atto determinato da circostanze anche straordinarie nell’esecuzione e nell’ambito del lavoro affidato al lavoratore. Pertanto, ove il comportamento colposo non sia collegato all’esecuzione del lavoro viene meno, in caso di infortunio, l’occasione di lavoro.

 

 

6. Il rischio elettivo

 

L’assicurato non ha diritto all’indennizzo quando l’infortunio deriva da rischio elettivo, ossia quando esso è la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario del lavoratore, che non ha alcun rapporto con lo svolgimento del suo lavoro (e che, magari, è anche in contrasto con questo e con le diposizioni che lo disciplinano) e che è volto a soddisfare esigenze meramente personali e indipendenti dall’attività lavorativa, “cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa” (6). Ad esempio un lavoratore che, per dar prova della sua abilità e della sua tenacia atletica, salta a terra da una impalcatura, mentre avrebbe potuto servirsi delle apposite scale, e si infortuna; oppure l’esecuzione di giochi di destrezza eseguiti con gli attrezzi di lavoro per divertire i colleghi o per dare prova di abilità. In questo caso l’evento dannoso non può essere considerato indennizzabile perché espressione non del rischio professionale assicurato, ma di quello elettivamente posto in essere dall’assicurato stesso e si caratterizza non per la rilevanza della colpa del lavoratore, ma per l’interruzione del nesso occasionale che deve intercorrere tra il lavoro e l’infortunio.

 

 

7. L’infortunio in itinere

 

La nozione di occasione di lavoro indicata nel T.U. 1124/1965 ritiene indennizzabili anche alcuni casi di infortunio in itinere, ossia quell’infortunio che colpisce il soggetto protetto durante il percorso seguito per recarsi dall’abitazione al luogo di lavoro o viceversa. L’indennizzo si ha soltanto quando può essere considerato un infortunio sul lavoro, poiché è l’attività lavorativa stessa ad esporre il soggetto al rischio dell’infortunio sulla strada.

 

Secondo una giurisprudenza risalente, l’infortunio in itinere era ritenuto indennizzabile se il soggetto protetto fosse rimasto vittima di un infortunio su un cammino che è necessario percorrere perché è l’unico a condurre alla sede del lavoro; se avesse dovuto usare speciali mezzi di trasporto apprestati dal datore di lavoro; se avesse dovuto trasportare strumenti di lavoro pesanti ed ingombranti tali da essergli di impaccio nei movimenti e, quindi, da intensificare il rischio di un incidente stradale. In tutti questi casi si riteneva, infatti, fosse stato il lavoro ad esporre il lavoratore al rischio dell’infortunio.

 

Una più recente giurisprudenza, anche di legittimità, aveva però ritenuto che l’infortunio in itinere fosse indennizzabile anche quando derivi da eventi che, soltanto indirettamente, si verificano in occasione del lavoro, essendo determinati, in realtà, dal cosiddetto “rischio della strada”. Sono stati ad esempio considerati indennizzabili gli infortuni che hanno colpito un lavoratore che attendeva sulla pubblica via il collega che avrebbe dovuto accompagnarlo al lavoro con la sua automobile, ovvero un lavoratore che si recava a mangiare a casa in quanto, stanti le sue condizioni di salute, non poteva usufruire della mensa aziendale.

 

Al tempo stesso però la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 490 del 1990, ha confermato la legittimità dell’art. 4 del T.U. 1124/1965 nella parte in cui non prevede l’obbligo assicurativo per quanti siano costretti all’uso dell’automobile per raggiungere il posto di lavoro.

 

Attualmente l’infortunio in itinere è disciplinato dall’art. 12 D.Lgs. 38/2000 che, integrando gli artt. 2 e 210 del T.U. 1124/1965, considera tale quell’infortunio occorso durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; quello verificatosi durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; ovvero quello avvenuto, qualora il datore di lavoro non abbia predisposto un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

 

Gli elementi, che solitamente intervengono in funzione di circostanza aggravante il rischio generico della strada, sono l’iter e il mezzo di trasporto.

 

L’iter consiste nel percorso che il lavoratore deve compiere per recarsi al lavoro o per ritornare a casa. Affinché l’infortunio sia indennizzabile, è necessario che esso avvenga mentre il lavoratore percorre la strada che direttamente lo porta al posto di lavoro o da questo a casa; non vi è invece indennizzo quando l’infortunio si sia verificato in caso di interruzione o deviazione del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. A riguardo la Corte Costituzionale, con ordinanza dell’11 gennaio 2005, n. 1, ha ritenuto che una breve sosta non integra l’ipotesi della interruzione, a meno che non alteri le condizioni di rischio per il soggetto protetto.

 

L’altro elemento è il mezzo di trasporto. Non c’è nulla da dire se questo è fornito dal datore di lavoro, perché in questo caso, col salirvi, il lavoratore è già entrato nella sfera di sorveglianza del datore. Quando, invece, il mezzo di trasporto appartiene al lavoratore o ad un terzo che non sia il datore di lavoro, la questione è più complessa, perché occorre verificare, caso per caso, l’effettiva necessità di usarlo. Risulta, in questo caso, non indennizzabile l’infortunio quando è utilizzato un mezzo di trasporto privato e questo non è necessitato, cioè quando il lavoratore avrebbe potuto utilizzare mezzi pubblici.

 

L’infortunio in itinere non è indennizzabile neanche quando risulti provocato “direttamente dall’abuso di alcolici e psicofarmaci oppure dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti. L’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida” (art. 12 D.Lgs. 38/2000).

 

Tutti i lavoratori però, sia che utilizzino mezzi aziendali o mezzi privati, sono esposti al rischio della strada, perciò nell’esclusione della tutela predisposta per l’infortunio in itinere, deve essere ravvisata un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento con la conseguente ed inevitabile violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost. Ciò trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (7) che ha ritenuto indennizzabile l’infortunio in itinere conseguente all’uso del mezzo privato, anche se si fosse verificato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000, ritenendo che l’utilizzo di quel mezzo risponda a criteri di normalità e razionalità.

 

 

8. La causa violenta

 

L’ultimo requisito richiesto dalla legge per il sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali è la causa violenta, cioè una causa efficiente e rapida. È considerata tale qualunque azione, operante in danno altrui, tale da produrre lesioni all’organismo umano. Essa rappresenta, più precisamente, un’azione di qualsiasi natura che abbia i requisiti di esteriorità, deve provenire cioè dal mondo esterno, di idoneità lesiva, deve essere cioè in grado di provocare lesioni tali da determinare la morte o un’inabilità assoluta o parziale, e di concentrazione cronologica, nel senso che deve agire in un tempo ristretto, convenzionalmente indicato nel turno giornaliero di lavoro e riguarda soltanto il tempo di azione della causa e non la comparsa delle manifestazioni morbose.

 

L’infortunio può essere determinato da una causa unica o da un concorso di cause. Il concorrere di concause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude l’indennizzo dell’infortunio che è integralmente risarcito in proporzione all’entità del danno causato o concausato.

 

Si hanno concause preesistenti di lesione quando a causa di precedenti condizioni morbose, l’infortunio produce lesioni diverse o più gravi rispetto a quelle che avrebbero prodotto di per sé. Si hanno invece concause preesistenti di inabilità quando l’inabilità derivante dall’infortunio si aggiunge a quella già esistente, di carattere professionale o extraprofessionale.

 

Le concause sopravvenute di lesioni o di inabilità si hanno, di contro, quando alla lesione o all’inabilità derivanti da un infortunio si assomma una lesione o un’inabilità ad esso successiva.

 

 

Eleonora Faiazza
Dott.ssa in Consulente del Lavoro

 

   

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(1) DE MATTEIS, A. e GIUBBONI, S. [2005] Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, Giuffrè, p. 109 ss.

(2) Cass. Civ., Sez. Lav., 27 gennaio 2006, n. 1718.

(3) CARNELUTTI, F. [1913] Infortuni sul lavoro (Studi), Roma, p. 222.

(4) ALIBRANDI, G. [2002] (a cura di FACELLO, F. e ROSSI, P.) Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, Giuffrè, p. 322 ss.  

(5) ALIBRANDI, G., op. cit., p. 326.

(6) Cass. 19 aprile 2003, n. 6377.  

(7) Cass. n. 10750/2001; Cass. n. 15312/2001.

Faiazza Eleonora

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